Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/1999, n. 9207
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio secondo i criteri dell'art. 5 bis legge 359 del 1992, l'edificabilità dell'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa l'edificabilità di fatto, mentre eventuali cause di esclusione o riduzione delle possibilità effettive di edificabilità, come l'inesistenza di opere di urbanizzazione al momento dell'esproprio, non trasformano il terreno edificabile in agricolo, ma incidendo sulla sua concreta utilizzazione, e quindi sul valore di mercato dell'immobile, assumono influenza solo in sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione.

Il proprietario espropriato all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, ha la possibilità di sottrarsi, al pari di chi può ancora convenire la cessione volontaria, all'abbattimento del 40 per cento dell'indennità, sempre che sia posto in condizione di accettare un'offerta dell'ente espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, essendo escluso che l'accettazione possa riguardare la determinazione giudiziale o la consulenza tecnica di ufficio o l'indennità stabilita in via amministrativa prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, e che di conseguenza la decurtazione sia fatta dipendere dalla mancata accettazione dell'indennità in via di determinazione giudiziale.

Premesso che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, il metodo sintetico - comparativo, che si avvale delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per immobili omogenei, non è prescritto dalla legge, che non detta criteri vincolanti di valutazione, ben può il giudice, in assenza di elementi idonei di raffronto, adottare il metodo analitico - ricostruttivo, corrispondente al prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a sborsare indipendentemente dall'andamento del mercato, e nella determinazione di questo, l'obiettivo è il valore di trasformazione del suolo, che risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio. Ne consegue l'incensurabilità della sentenza di merito che, con motivazione logica e basata su dati obiettivi, ritenga non praticabile il metodo sintetico - comparativo, e proceda alla valutazione fondata sul metodo analitico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/1999, n. 9207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9207
    Data del deposito : 1 settembre 1999

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