Articolo 23 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 22Articolo 24
Versione
6 aprile 1972
Art. 23.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1970 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1970 (articolo 19) . . . . . L. 6.300.000 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 21). . . . " 100.000
------------------ Residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 6.400.000
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972