Sentenza breve 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/10/2021, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01206/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00970/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele De Gotzen e Bruno Gazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e il -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
1) del provvedimento del-OMISSIS-di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e gli si ingiunge di cedere entro 150 giorni le proprie armi e munizioni ad un'armeria o a persona autorizzata;
2) di ogni altro atto procedimentale, preparatorio, presupposto, conseguente, esecutivo o meno, anche sconosciuto, comunque connesso al provvedimento di cui al punto 1);
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo altresì le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che con verbale del -OMISSIS-, entrambi titolari di licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo, “ avevano sparato, rispettivamente n. 50 proiettili cal. 9x21 con le armi ognuno intestate, nel campo di terra adiacente la loro abitazione, la quale si trova nelle immediate vicinanze di altre abitazioni, creando così pericolo per l’incolumità pubblica ” (documento 2, pagina 5, del ricorrente);
- che, a seguito della segnalazione dei-OMISSIS- ad indagini per il reato di cui all’art. 703 cod. pen. e la -OMISSIS-ha comunicato ai medesimi signori l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.LP.S.;
- che, nell’ambito del procedimento amministrativo, il ricorrente ha presentato una memoria in cui ha evidenziato che il procedimento penale avviato nei suoi confronti era stato archiviato per infondatezza della notizia di reato e che non vi sarebbe alcuna disposizione che vieti lo sparo in un luogo non abitato o comunque non adiacente ad un luogo abitato;
- che con il provvedimento impugnato la Prefettura ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, “ vista la -OMISSIS-ha espresso l'avviso che il predetto abbia abusato delle armi detenute, alla luce del comportamento assunto che appare pericoloso per l'incolumità pubblica, per il luogo improvvisato a poligono di tiro ‘fai da te’ e per il tipo di armi utilizzate ”;
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale provvedimento di divieto di detenzione armi per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti ed irragionevolezza;
- che l’Amministrazione resistente, benché regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio;
Considerato:
- che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che la condotta contestata al ricorrente non risulta espressamente vietata da alcuna norma giuridica;
- che nell’ambito del procedimento penale attivato nei confronti del ricorrente il Pubblico Ministero ha rilevato che “ gli indagati sparavano a fini ludici/sportivi con armi regolarmente detenute, in aperta area campestre di loro proprietà pertinente alla loro abitazione, con modalità pertanto non tali da porre concretamente in pericolo l’incolumità di indeterminate persone ” e ha chiesto l’archiviazione del procedimento;
- che il giudice per le indagini preliminari ha “ osservato che le argomentazioni del PM sono pienamente condivisibili ” e ha disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione delle armi sequestrate;
- che la documentazione fotografica prodotta in giudizio risulta coerente con le valutazioni poste in essere dal P.M. e dal G.I.P., confermando che il ricorrente ha sparato in un’ampia area agricola aperta, in una direzione distante da zone abitate e da vie di comunicazione;
- che le condotte contestate sono state poste in essere nel periodo di c.d. “ lockdown ” derivante dalla pandemia Covid-19, in cui vi era un generalizzato divieto di circolazione;
- che il ricorrente ha giustificato la propria condotta in relazione all’eccezionalità della situazione contingente che ha comportato la chiusura, tra l’altro, del poligono solitamente frequentato;
Ritenuto:
- che alla luce di tali rilievi, già contenuti nella memoria prodotta dal ricorrente in sede procedimentale, risultino fondati i proposti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione;
- che pertanto il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere annullato il provvedimento di divieto di detenzione di armi impugnato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di riprovvedere;
- che, per la peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di divieto di detenzione armi impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone richiamate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.