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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 59 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.Maria Quarato Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
Controparte_1
[...]
P.I ), rappresen- Controparte_2 P.IVA_2 tata e difesa dall'avv.Angelo Di Cecco
P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv.Francesco Corsa Controparte_3 P.IVA_3
P.I. Controparte_4 P.IVA_4
CONTUMACE
Controparte_5
CONTUMACE
APPELLATI All'udienza fissata per la discussione ex art.281 sexies cod.proc.civ., i procuratori delle parti hanno pre- cisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la provincia di convenne in giudizio innanzi al tribunale di Pt_1
Brindisi l' deducendo che il manufatto da quest'ultima realizzato in esecuzione Controparte_6 di contratto di appalto e destinato ad ospitare un istituto scolastico presentava gravi difetti di costruzione. Ta- li difetti non erano stati eliminati a seguito dell'intervento dell'appaltatore ripetutamente sollecitato, sicché veniva chiesta la condanna dell'ATI al pagamento della somma necessaria alla esecuzione dei lavori neces- sari alla eliminazione dei vizi, somma quantificata in € 88.000,00.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituì l'ATI contrastando la domanda e chiedendone il rigetto.
Chiese di chiamare in causa le due società – e - che avevano ese- Controparte_2 Controparte_4 guito rispettivamente, in subappalto, il manto impermeabile del solaio del locale adibito a palestra e la pavi- mentazione in parquet dello stesso vano, per essere dalle stesse manlevate per il caso di accoglimento della domanda. In via riconvenzionale propose domanda per il pagamento di € 84.305,51, somma dovuta per lavo- ri extra capitolato.
Si costituirono entrambi i chiamati con distinte comparse, chiedendo il rigetto della domanda formulata nei loro confronti dall'ATI convenuta.
La chiese di chiamare in causa per essere manlevata in ragione di po- Controparte_2 Controparte_7 lizza a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi.
Si costituì anche che, dedotta l''inoperatività della polizza, nel merito della pretesa, eccepì la Controparte_3 prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice e la decadenza dall'azione.
Spiegò intervento volontario quale titolare della omonima impresa individuale ad adiuvan- Controparte_1 dum della posizione dell'ATI.
La causa, istruita con ATP, c.t.u. e interrogatorio formale di e del legale rappresentante di Controparte_1
venne interrotta a seguito della dichiarazione di fallimento del e di Controparte_4 CP_1 Parte_2
[...]
Riassunto il giudizio, si costituì la curatela del fallimento di Controparte_2
La sentenza non definitiva del 22 novembre 2013 con la quale il tribunale rigettò l'eccezione di improcedibi- lità delle domande proposte nei confronti della curatela venne riformata dalla corte di appello con sentenza n.604/17 del 7 giugno 2017 che accolse l'eccezione di improcedibilità.
Con sentenza definitiva il tribunale dichiarò la improcedibilità di tutte le domande proposte dalla Parte_1 in ragione del principio di esclusività dell'accertamento delle pretese creditorie in sede fallimentare nel con- corso dei creditori, mediante domanda di insinuazione al passivo, tutte le volte che il debitore sia soggetto a una procedura concorsuale. Ritenne inoltre il tribunale che l'improcedibilità della domanda si estendesse an- che alle domande proposte nei confronti dei terzi chiamati.
La domanda riconvenzionale venne rigettata, ritenendo che la stessa non fosse stata provata.
Le spese del giudizio vennero per intero compensate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma con riferi- Parte_1 mento alla pronuncia di improcedibilità della sua domanda.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
Con ordinanza del 16 luglio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di conoscere l'esito del ricorso per cassazione con il quale era stata impugnata la sentenza n.604/17 della corte di appello, ed è stata fissata l'odierna udienza per verificare l'esito del giudizio in cassazione e decidere la causa ai sensi dell'art.281 sexies cod.proc.civ.
A seguito dell'invito della corte la ha provveduto a produrre l'ordinanza della suprema Parte_1 P corte con la quale è stata rigettata l'impugnazione della provincia rendendo così definitiva la sen- Pt_1 tenza di questa corte che aveva statuito che “come correttamente dedotto dalla difesa della curatela appel- lante, il sopravvenuto fallimento della e di primi danneggianti, comporta Controparte_2 Controparte_1
l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei loro confronti, sia nei confronti delle altre parti
e dell'assicurazione, con conseguente devoluzione della controversia (e dell'azione risarcitoria con richiesta di condanna al pagamento di euro 88.000,00) al tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo”. Ne deriva che tutte le ragioni di censura formulate dall'appellante devono essere rigettate per effet- to del giudicato sopravvenuto sulla declaratoria di improseguibilità della domanda della . Parte_1
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello e condanna la provincia di al pagamento delle spese processuali in favore di curate- Pt_1 la del fallimento di e di che liquida, per ciascuno di essi, in Controparte_2 Controparte_7 complessivi € 5.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 qua- ter d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a ti- tolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 9 ottobre 2025.
Il presidente est.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 59 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.Maria Quarato Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
Controparte_1
[...]
P.I ), rappresen- Controparte_2 P.IVA_2 tata e difesa dall'avv.Angelo Di Cecco
P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv.Francesco Corsa Controparte_3 P.IVA_3
P.I. Controparte_4 P.IVA_4
CONTUMACE
Controparte_5
CONTUMACE
APPELLATI All'udienza fissata per la discussione ex art.281 sexies cod.proc.civ., i procuratori delle parti hanno pre- cisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la provincia di convenne in giudizio innanzi al tribunale di Pt_1
Brindisi l' deducendo che il manufatto da quest'ultima realizzato in esecuzione Controparte_6 di contratto di appalto e destinato ad ospitare un istituto scolastico presentava gravi difetti di costruzione. Ta- li difetti non erano stati eliminati a seguito dell'intervento dell'appaltatore ripetutamente sollecitato, sicché veniva chiesta la condanna dell'ATI al pagamento della somma necessaria alla esecuzione dei lavori neces- sari alla eliminazione dei vizi, somma quantificata in € 88.000,00.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituì l'ATI contrastando la domanda e chiedendone il rigetto.
Chiese di chiamare in causa le due società – e - che avevano ese- Controparte_2 Controparte_4 guito rispettivamente, in subappalto, il manto impermeabile del solaio del locale adibito a palestra e la pavi- mentazione in parquet dello stesso vano, per essere dalle stesse manlevate per il caso di accoglimento della domanda. In via riconvenzionale propose domanda per il pagamento di € 84.305,51, somma dovuta per lavo- ri extra capitolato.
Si costituirono entrambi i chiamati con distinte comparse, chiedendo il rigetto della domanda formulata nei loro confronti dall'ATI convenuta.
La chiese di chiamare in causa per essere manlevata in ragione di po- Controparte_2 Controparte_7 lizza a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi.
Si costituì anche che, dedotta l''inoperatività della polizza, nel merito della pretesa, eccepì la Controparte_3 prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice e la decadenza dall'azione.
Spiegò intervento volontario quale titolare della omonima impresa individuale ad adiuvan- Controparte_1 dum della posizione dell'ATI.
La causa, istruita con ATP, c.t.u. e interrogatorio formale di e del legale rappresentante di Controparte_1
venne interrotta a seguito della dichiarazione di fallimento del e di Controparte_4 CP_1 Parte_2
[...]
Riassunto il giudizio, si costituì la curatela del fallimento di Controparte_2
La sentenza non definitiva del 22 novembre 2013 con la quale il tribunale rigettò l'eccezione di improcedibi- lità delle domande proposte nei confronti della curatela venne riformata dalla corte di appello con sentenza n.604/17 del 7 giugno 2017 che accolse l'eccezione di improcedibilità.
Con sentenza definitiva il tribunale dichiarò la improcedibilità di tutte le domande proposte dalla Parte_1 in ragione del principio di esclusività dell'accertamento delle pretese creditorie in sede fallimentare nel con- corso dei creditori, mediante domanda di insinuazione al passivo, tutte le volte che il debitore sia soggetto a una procedura concorsuale. Ritenne inoltre il tribunale che l'improcedibilità della domanda si estendesse an- che alle domande proposte nei confronti dei terzi chiamati.
La domanda riconvenzionale venne rigettata, ritenendo che la stessa non fosse stata provata.
Le spese del giudizio vennero per intero compensate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma con riferi- Parte_1 mento alla pronuncia di improcedibilità della sua domanda.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
Con ordinanza del 16 luglio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di conoscere l'esito del ricorso per cassazione con il quale era stata impugnata la sentenza n.604/17 della corte di appello, ed è stata fissata l'odierna udienza per verificare l'esito del giudizio in cassazione e decidere la causa ai sensi dell'art.281 sexies cod.proc.civ.
A seguito dell'invito della corte la ha provveduto a produrre l'ordinanza della suprema Parte_1 P corte con la quale è stata rigettata l'impugnazione della provincia rendendo così definitiva la sen- Pt_1 tenza di questa corte che aveva statuito che “come correttamente dedotto dalla difesa della curatela appel- lante, il sopravvenuto fallimento della e di primi danneggianti, comporta Controparte_2 Controparte_1
l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei loro confronti, sia nei confronti delle altre parti
e dell'assicurazione, con conseguente devoluzione della controversia (e dell'azione risarcitoria con richiesta di condanna al pagamento di euro 88.000,00) al tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo”. Ne deriva che tutte le ragioni di censura formulate dall'appellante devono essere rigettate per effet- to del giudicato sopravvenuto sulla declaratoria di improseguibilità della domanda della . Parte_1
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello e condanna la provincia di al pagamento delle spese processuali in favore di curate- Pt_1 la del fallimento di e di che liquida, per ciascuno di essi, in Controparte_2 Controparte_7 complessivi € 5.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 qua- ter d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a ti- tolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 9 ottobre 2025.
Il presidente est.