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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO di MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Magistrati:
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 3616/2023, promossa
DA
(C.F. ) – in persona del sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1
- elettivamente domiciliato in Milano (MI), Piazzetta Bossi n. 1, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Gianroberto Villa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ) – in persona del sindaco in carica, COoparte_1 P.IVA_2
Avv. Davide Galimberti - elettivamente domiciliato in Milano (MI), Piazza Lavater n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Muscardini e Guido Greco, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. – in COoparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore - Avv. OV IN (C.F.
) e Avv. ST RI (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Trento (TN), Via Grazioli n. 75, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sartori, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
C.F. ) - in persona del legale rappresentante, COoparte_3 P.IVA_4
Dr. – elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Meravigli COoparte_4
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Vera Sacchi che, con gli Avv.ti Francesco Aratari e Luca Iannaccone, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per il : Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza 8968/2023 – rep. n. 9477/2023 del Tribunale di Milano, sezione XV civile specializzata in materia di imprese, emessa in data 13 novembre 2023, depositata in data 14 novembre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, nella causa sub R.G. n. 32636/2021, così giudicare: nel merito:
-in via principale, affermata la responsabilità del di COoparte_1
dell'Avv. ST RI, dell'Avv. COoparte_2
OV AN e di EY S.p.A. per i fatti dedotti in narrativa, condannare in solido gli stessi a risarcire il danno subito dal quantificato in € 3.200.000 o, in Parte_1 subordine, secondo la diversa, maggiore o minore, determinazione del danno risarcibile ritenuto di giustizia;
-in subordine, nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse, con accertamento incidentale, che la durata del COatto di Servizio descritto in atti si dovesse estendere sino al 31.12.2030, disporre la condanna, nell'importo sopra indicato nella domanda principale o, in subordine, secondo la diversa, maggiore o minore, determinazione del danno risarcibile ritenuto di giustizia, nei confronti del solo COoparte_1
-in ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al saldo ed applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, oltre all'anatocismo nei limiti di cui all'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda;
-sempre in ogni caso, rigettare ogni domanda da chiunque proposta nei confronti del
di merito ed istruttoria, incluse quelle proposte in via di appello Parte_1 incidentale, condizionato o non, nonché quelle proposte ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c., in quanto inammissibili, infondate o con ogni miglior formula;
-sempre in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, comprensive di compensi, spese forfettarie 15%, I.V.A. e c.p.a. e condanna di quanto corrisposto dal in favore del di Parte_1 COoparte_1 [...]
dell'avv. ST RI, dell'avv. OV AN e di EY S.p.A. COoparte_5 in esecuzione della sentenza n. 8968/2023. In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di una CTU tecnico-contabile per verificare: (i) la corretta percentuale di azioni di a cui avrebbe avuto diritto COoparte_6 il sulla base dei parametri originariamente utilizzati nella Parte_1 determinazione del concambio, i flussi di cassa relativi al contratto CP_7 fossero stati considerati fino al 31.12.2018, anziché fino al 31.12.2030; (ii) l'entità del danno subito dal per effetto dell'erroneo concambio Parte_1 adottato durante il procedimento di fusione per incorporazione in COoparte_6
Nell'eventualità in cui il Tribunale dovesse ritenere che il contratto di servizi intercorrente tra il ed dovesse scadere nel 2030, e dunque si COoparte_1 CP_7 versasse nell'ipotesi della sola responsabilità del derivante COoparte_1 dall'anticipata cessazione di tale contratto, si chiede che sia sottoposto al CTU anche il mandato di:
pag. 2/28 (iii) verificare l'ammontare del minor valore della partecipazione del Parte_1 cagionato dalla illegittima cessazione del contratto al 31.12.2018.
- si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che il 31 ottobre 2017 il segretario generale del chiese un COoparte_1 incontro con i responsabili legali di e A2 S.p.A. per valutare i possibili CP_7 impatti sugli affidamenti in corso dell'operazione di Aggregazione, di cui era programmata l'approvazione comunale il successivo 21 dicembre, manifestando la preoccupazione che essa potesse determinare la scadenza anticipata degli affidamenti in essere rispetto a quella contrattuale, tra cui il COatto di Servizi;
2) vero che, a seguito di tale richiesta, fu indetta per il 9 novembre 2017, alle ore 14,30, presso la sala Giunta del Comune di una riunione avente ad oggetto: CP_1
“Allineamento Progetto MNL – Modifiche soggettive delle Concessioni” per esaminare la predetta questione;
3) vero che in tale riunione, presenti per il il Sindaco, il segretario COoparte_1 generale e il dirigente delle partecipate e, per e A2 S.p.A., i rispettivi CP_7 esponenti aziendali, i legali interni e un legale esterno, fu condiviso che l'operazione di Aggregazione sarebbe stata neutrale rispetto alle scadenze contrattuali degli affidamenti in essere e, dunque, non avrebbe inciso sulla scadenza del COatto di Servizi, da entrambe le parti identificata in quella contrattuale al 31 dicembre 2030;
4) vero che il Sindaco, in accordo con il dirigente delle partecipate avv. Carrasi, prospettò di sfruttare l'occasione per formulare una richiesta di parere preventivo all'ANAC sia sulla neutralità dell'operazione di Aggregazione sugli affidamenti in Per_ corso, sia sull'interpretazione condivisa con il contributo del prof. circa la durata del COatto di Servizi fino alla scadenza naturale del 2030;
5) vero che il legale esterno di rilevò che, al di là del ritardo che una CP_7 simile richiesta avrebbe prodotto sui tempi di chiusura dell'operazione, non rientrasse nelle prerogative di ANAC rilasciare pareri di tal fatta e suggerì che il si CP_1 munisse di un parere legale laddove avesse nutrito dubbi sulle questioni esaminate;
6) vero che i rappresentanti di e A2 S.p.A., a fronte di queste CP_7 affermazioni del ribadirono il percorso fino ad allora condiviso, COoparte_1 Per_ anche con il supporto dei pareri del prof. , circa l'interpretazione dell'art. 8 L. 115/2015 che confermava la scadenza contrattuale del COatto di Servizi al 2030 e fecero presente che, laddove il avesse avuto dubbi in merito, era necessario, CP_1 non solo che li fugasse con il supporto di un parere legale, come suggerito dal legale esterno, ma li risolvesse prima che si desse impulso all'operazione di Aggregazione, la quale, nel caso in cui il avesse rivisto la propria opinione aderendo a quella CP_1 della scadenza anticipata del COatto, avrebbe dovuto essere completamente rivoluzionata;
7) vero che il Sindaco, dopo essersi brevemente consultato con segretario e dirigente, rispose che si poteva proseguire con l'operazione nei termini condivisi, senza necessità di ricorrere all'ANAC o ad altri pareri. Si indicano a teste, su tutti i capitoli:
pag. 3/28 - avv. Sara Colombo, c/o via Antonio Canova, 2 – 20900 Monza COoparte_6
(MB);
- dott. , residente in [...] – 20135 Milano (MI). Testimone_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenuti ammissibili uno o più capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli di prova con i seguenti testi:
- avv. Sara Colombo, c/o via Antonio Canova, 2 – 20900 Monza COoparte_6
/MB);
- dott. , residente in [...] – 20135 Milano (MI). Testimone_1
- si chiede che il Tribunale voglia ordinare a e a ai COoparte_5 CP_8 sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutte le fatture emesse anni 2017 e 2018 nei confronti di A2 S.p.A., e CP_7 COoparte_9
relative alla remunerazione delle prestazioni professionali effettuate in relazione
[...] all'operazione di aggregazione in A2 COoparte_10 CP_11 [...]
( , CP_12 COoparte_9 CP_13 [...]
CP_14 CP_7 COoparte_15
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate.
Per il COoparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Respingere perché inammissibile e comunque infondato l'avversario appello, così confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi di revisione della sentenza, si insiste nelle conclusioni già rassegnate in primo grado, che qui si riportano: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
“In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_1
e comunque, accertata la legittimazione passiva della società inglobante
[...] [...] anche come litisconsorte necessario, dichiarare l'inammissibilità delle CP_16 avversarie domande;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande anche per mancata completezza della causa petendi. Nel merito:
- accertata la carenza di titolarità passiva del dichiarare COoparte_1
l'inammissibilità delle avversarie domande e comunque respingere perché inammissibili e infondate tutte le domande avversarie per le ragioni esposte in atti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia accertata la fondatezza del danno subito dagli attori, accertata la totale estraneità del in considerazione COoparte_1 della totale responsabilità dei soggetti consulenti e verificatori in questa sede convenuti, rigettare tutte le domande di condanna formulate dalle parti nei confronti dello stesso CP_1
pag. 4/28 In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui sia accertata una qualche corresponsabilità del in quanto socio di , riconosciuta la COoparte_1 CP_7 quota minoritaria del Comune in , limitare la condanna in modo proporzionale CP_7 al valore della stessa partecipazione.
- Con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96, c.1 e 3 c.p.c., oltre i diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria si conferma la ferma contestazione delle istanze tutte ex adverso formulate e, all'occorrenza, pur nella convinzione che i fatti dedotti dal CP_1 convenuto siano tutti supportati dalla produzione documentale, per completezza si insiste nelle istanze istruttorie già indicate, che qui si riproducono:
“In ogni caso, in via istruttoria si chiede di essere ammessi, ove occorra, alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che i soggetti che si occuparono delle operazioni di aggregazione furono A2 Con S.p.A. COoparte_16 CP_7 COoparte_9 CP_1 e
[...] COoparte_18
2) Vero che , e per essa il dott. in data 2 aprile 2015 ebbe notizia CP_7 CP_19 delle modifiche normative introdotte dal legislatore per evitare che si concludesse il procedimento sanzionatorio avviato dalla Commissione e dunque ebbe notizia che il termine fissato originariamente in concessione al 2030 era stato superato dalla riforma normativa (art. 8 legge 29 luglio 2015, n. 115), come si evince dai docc. 10, 11 e 12, che si rammostrano.
3) Vero che il 31 ottobre 2017 il segretario generale del Comune di chiese un CP_1 incontro con i responsabili legali di avente ad oggetto le possibili interferenze CP_7 fra la scadenza dei contratti in essere e l'operazione di aggregazione societaria allora in corso.
4) Vero che tale incontro si tenne il 9 novembre 2017, alle ore 14,30, presso la sala della Giunta del e ad essa parteciparono i rappresentanti legali di COoparte_1
CP_7
(Dott. all'epoca Presidente di , e Ing. , Persona_2 CP_7 Testimone_1 all'epoca Amministratore Delegato di ) e A2 (avv. Maddalena Benedetti e un CP_7 avvocato dello Studio Gianni Orrigoni).
5) Vero che in occasione di tale incontro il ricordò la scadenza ex lege al 31 CP_1 dicembre 2018 del contratto di Servizi di igiene urbana.
6) Vero che, a fronte delle obiezioni dei rappresentanti legali di e A2 in CP_7 ordine alla scadenza del contratto, il restò fermo sulla necessaria applicazione CP_1 della legge (art. 8 legge 29 luglio 2015, n. 115), riservandosi un'ulteriore verifica da parte di un proprio legale. Si indicano come testi:
- Dott. , Segretario generale del presso il Testimone_2 COoparte_1
COoparte_1
- Avv. presso Regione Lombardia;
Tes_3
- Dott. presso il COoparte_20 CP_1 CP_1
pag. 5/28 - Ing. , all'epoca dell'aggregazione Amministratore Delegato di Testimone_1
CP_7
, c/o 2iA Rete Gas S.p.A., Via Alberico Albricci, 10, 20122 - Milano;
[...]
- Dott. all'epoca dell'aggregazione Presidente di , via Persona_2 CP_7
Bassi 17, CP_1
- Si chiede altresì di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati, con indicazione dei testi, già contenuta a pag. 19 della nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado, che qui si riproduce:
- Dott. , Segretario generale del , presso il Testimone_2 CP_1 CP_1
COoparte_1
- Avv. presso Regione Lombardia;
Tes_3
- Dott. presso il COoparte_20 COoparte_1
- Ing. , all'epoca dell'aggregazione Amministratore Delegato di Testimone_1
, c/o 2i Rete Gas S.p.A., Via Alberico Albricci, 10; CP_7
- Dott. all'epoca dell'aggregazione Presidente di , via Persona_2 CP_7
Bassi 17, ” (cfr. ns. III mem. 183 in primo grado, pag. 19). CP_1
Quanto alle domande svolte nei confronti del dagli COoparte_1 appellati/appellanti incidentali, ed in particolare quanto alle domande formulate “in via subordinata” da e da avv. OV COoparte_2
AN e avv. ST RI, e alle domande formulate “in via di ulteriore subordine” da , il precisa: COoparte_21 COoparte_1
-respingere le avversarie domande dichiarando inammissibili e comunque infondati gli appelli incidentali, comunque, accertando l'insussistenza di alcuna responsabilità a carico del COoparte_1
-Con vittoria di spese diritti e onorari.
Per Avv. OV COoparte_2
IN e Avv. ST CANCARINI Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: in via principale:
-rigettare integralmente l'appello proposto dal avverso la sentenza n. CP_1 Pt_1
8968/2023 resa dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese nella causa sub RG 32636/2021 in data 14.11.2023, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in atti;
-per l'effetto, confermare la sentenza n. 8968/2023 resa dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese nella causa sub RG 32636/2021 in data 14.11.2023, eventualmente anche con altra e più evidente motivazione in accoglimento dell'appello incidentale di per le ragioni meglio esposte in atti;
COoparte_22
-in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal
contro
Parte_1 [...] Cont e in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per tutte le CP_5
pag. 6/28 Cont ragioni indicate in atti e, per l'effetto, mandare esente e da ogni e CP_5 qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'odierno appellante;
-rigettare le istanze istruttorie riproposte dal perché inammissibili e Parte_1 irrilevanti;
in via di subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate Cont dal nei confronti di e Parte_1 CP_5 accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del nella COoparte_1 causazione del danno all'odierno appellante, stabilendo le rispettive quote di responsabilità solidale, in misura esclusiva o comunque nettamente predominante (prossima al 100%) quella ascrivibile al e, correlativamente, nella COoparte_1 Cont residua misura minima quella attribuibile a e/o a ferme le CP_5 limitazioni di responsabilità degli advisor;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare il Cont diritto di regresso di e/o a per quanto di rispettiva ragione, verso CP_5
condannando quest'ultimo a rifondere agli advisor tutte le somme COoparte_1 che essi dovessero pagare all'odierno appellante in eccedenza alle proprie comunque minime, se non appunto assenti, quote interne di responsabilità; in ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi (compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge) per tutti i gradi di giudizio e, inoltre, con Cont condanna dell'odierno appellante a pagare a e una somma CP_5 equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. Senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove, eccezioni e istanze avversarie e con opposizione all'ammissione di nuovi documenti. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, eccepire, nonché di modificare e/o precisare le conclusioni, anche alla luce delle difese svolte dalle controparti nel presente giudizio.
Per COoparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere,
1) respingere l'avverso appello e, per l'effetto o comunque, confermare la Sentenza ex adverso impugnata e cioè la Sentenza n. 8968/2023 – rep. n. 9477/2023 - del Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in Materia di Imprese, emessa in data 13 novembre 2023, depositata in data 14 novembre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, nella causa sub R.G. n. 32636/2021;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la Sentenza, respingere comunque le domande del verso EY Parte_1 per quanto esposto in narrativa, eventualmente in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto e/o in ragione di tutte le difese formulate in primo grado e che debbono intendersi riproposte nella presente fase di gravame ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
3) in via ulteriormente subordinata, in caso di accertamento della responsabilità di EY verso il previo accertamento della maggior quota di responsabilità, Parte_1
pag. 7/28 anche di natura assorbente, del rispetto ad EY, condannare il COoparte_1
a tenere indenne e manlevata EY, integralmente o in misura COoparte_1 corrispondente alla maggior quota di responsabilità accertata a suo carico, da qualsiasi importo, anche a titolo di spese legali, che EY fosse condannata a pagare in favore del Parte_1
4) con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore di EY relativi a entrambi i gradi di giudizio. Con ogni salvezza, e con ogni riserva istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il il e il Parte_3 CP_23 Parte_1 CP_24
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, il
[...] COoparte_1
(di seguito, anche “EY”), gli Avv.ti OV AN e ST COoparte_3 CO RI, (di seguito, anche ), COoparte_2 lamentando l'applicazione di un errato e penalizzante rapporto di concambio, determinato nell'ambito di una complessa operazione di aggregazione aziendale tra CP_ società attive nei servizi pubblici locali ( utilities), attuata con fusione e chiedevano, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno quantificato in Euro 8.582.000,00 per Euro 3.600.000,00 per il Parte_3 [...]
Euro 3.200.000,00 per il ed Euro 1.100.000,00 per il CP_23 Parte_1
, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in corso di COoparte_24 causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e, in via subordinata, la condanna del solo al risarcimento dei danni nella COoparte_1 misura sopra indicata o in diversa misura. A fondamento della domanda risarcitoria gli attori allegavano che:
-negli anni 2017 e 2018, erano stati coinvolti, quali soci di società attive nei servizi pubblici territoriali operanti nei settori dell'energia, del servizio idrico, dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti, in un progetto di riorganizzazione industriale e societaria, che aveva comportato la fusione per incorporazione di una serie di società municipalizzate (A2 CP_11 COoparte_12 COoparte_14 CP_7
e in
[...] COoparte_9 COoparte_15
COoparte_6
-dopo la sottoscrizione di un Accordo Quadro tra i soggetti coinvolti e l'approvazione delle delibere di indirizzo da parte dei Consigli Comunali dei Comuni di Pt_1 CP_23
, e gli organi amministrativi delle società interessate avevano elaborato CP_24 CP_1 il progetto comune di fusione e di contestuale scissione, avvalendosi della collaborazione, quale advisor, delle società e COoparte_2 CP_8 al fine di determinare i valori delle diverse società coinvolte e individuare il rapporto di cambio, nonché di E&Y S.p.A., quale esperta incaricata dal Tribunale per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio;
pag. 8/28 -dopo l'approvazione delle delibere di fusione e scissione da parte delle assemblee delle singole società, in data 25.6.2018, erano stati stipulati, in un unico contesto, l'atto di fusione e l'atto di scissione;
-in applicazione del rapporto di concambio, il capitale sociale di era CP_6 stato ripartito come segue: A2 38,91% (percentuale poi ascesa al 41,34%, per effetto di un'OPA a cui la società si era impegnata nel contesto dell'accordo quadro);
[...]
23,05% (percentuale poi ascesa al 23,93%, per effetto dell'OPA); Parte_3
9,61%; 10,53%; 3,30%; Parte_1 CP_23 COoparte_24
e altri soggetti 13,31%; COoparte_26
-le quote assegnate agli attori, in applicazione del rapporto di concambio, erano risultate inferiori a quelle che si sarebbero dovute loro assegnare in caso di corretta valutazione del patrimonio di una delle società incorporate nella fusione, con la CP_7 conseguenza che agli azionisti di (segnatamente, A2 e il CP_7 CP_1
titolari rispettivamente del 90% e del 9,81% del capitale sociale di )
[...] CP_7 erano state assegnate quote di in misura eccessiva rispetto all'effettivo CP_6 valore della società conferita, in quanto in sede di misurazione del concambio si era tenuto conto per dei flussi di cassa che la stessa avrebbe dovuto CP_7 percepire fino al 2030 in virtù di un contratto di servizi stipulato con il CP_1
(di seguito, anche “COatto di Servizi”), poi risolto anzi tempo, poco dopo la
[...] chiusura dell'operazione di aggregazione societaria, a seguito della revoca dell'affidamento del servizio di igiene urbana da parte del in COoparte_1 applicazione della normativa già in vigore all'anno della fusione, in tema di affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica (art. 34, comma 22, D.L. n. 179/2012). Gli attori deducevano:
-la scorrettezza precontrattuale e contrattuale del il quale, a COoparte_1 conoscenza, ben prima della fusione, della anticipata cessazione del COatto di Servizi in capo ad , aveva omesso di informare le società e gli enti coinvolti CP_7 nell'operazione della probabile anticipata cessazione del rapporto di affidamento di cui era titolare l'incorporanda , conseguendo, in tal modo, quale socio di , CP_7 CP_7 un concambio più favorevole sulle azioni dell'incorporante, a danno degli altri partecipanti alla fusione;
inoltre, il risolvendo dopo pochi giorni COoparte_1 dalla fusione la concessione in essere con , era venuto meno alle obbligazioni CP_7 assunte con l'Accordo di fusione alla cui base vi era la prosecuzione della concessione fino al 2030; CO
-la responsabilità professionale di e EY, in solido, per negligenza nella determinazione del rapporto di concambio, per non aver verificato l'esatta durata del COatto di Servizi in essere tra e il attribuendo CP_7 COoparte_1 così, sul presupposto certo della sua durata fino al 2030, un valore eccessivo a quest'ultima società incorporata da , con evidenti riflessi sul numero di CP_6 azioni assegnate all'esito della procedura di fusione.
2. Si costituivano in giudizio il gli Avv.ti OV AN e COoparte_1
ST RI, ed COoparte_2 COoparte_3
pag. 9/28 CO chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando ed EY una domanda subordinata riconvenzionale “trasversale” nei confronti del COoparte_1
I convenuti rilevavano, in sintesi:
-la carenza di legittimazione attiva degli attori, essendo la società incorporante CP_16
l'unico soggetto legittimato a lamentare l'incongruità del rapporto di cambio e
[...]
l'eventuale errore della valutazione compiuta, essendo il danno derivante in capo ai soci da una valorizzazione errata un danno meramente riflesso;
-l'infondatezza delle accuse di reticenza avanzate nei confronti del COoparte_1 poiché il aveva comunicato per tempo al management di e di A2 CP_1 CP_7
(propri interlocutori naturali) la scadenza ex lege del COatto di Servizi;
-l'intervenuto ristoro dell'eventuale danno subito dagli attori per effetto del versamento in denaro compiuto da A2 (socia di nei confronti di , CP_7 CP_6 in esecuzione di un Accordo di Indennizzo stipulato in data 28.3.2019, versamento pari alla differenza tra i flussi di cassa attesi in virtù del COatto di Servizi - valorizzati ai fini della fusione - e quelli effettivamente ottenuti in ragione del suo scioglimento anticipato;
-l'intervenuta proroga del COatto di Servizi fino al 2021 in virtù dei provvedimenti del consentendo ad di continuare a COoparte_1 COoparte_27 svolgere le prestazioni dedotte in contratto fino al gennaio 2022 e di ricevere i relativi flussi di cassa;
-la sussistenza di un valore di , nonostante la cessazione anticipata del COatto CP_7 di Servizi, atteso che la “Business Unit Igiene e Ambiente” era costituita, non dal solo dal COatto di Servizi, ma anche da altri autonomi rapporti concessori intrattenuti da con altri Comuni della provincia di CP_7 CP_1
-l'estraneità di EY rispetto al presente giudizio, atteso che EY non era stata chiamata a fornire un giudizio sulle valutazioni economiche effettuate in relazione alle diverse società partecipanti alla fusione, bensì ad attestare la ragionevolezza del procedimento seguito nella determinazione del rapporto di cambio.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 13.11.2023 (sentenza n. 8698/23, pubblicata in data 14.11.2023), rigettava la domanda attorea e condannava gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti. Preliminarmente, il Tribunale riteneva sussistente la legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda risarcitoria, rilevando che il pregiudizio lamentato consisteva nell'avere percepito una percentuale di azioni della società risultante dalla fusione inferiore rispetto a quella loro spettante in caso di corretta determinazione del rapporto di cambio. Si trattava, pertanto, di un danno diretto incidente sul patrimonio di ciascun socio - che in tesi aveva percepito un numero inferiore di azioni della società post fusione - e non già di un danno riflesso del pregiudizio patito dalla società risultante della fusione, in conseguenza delle erronea quantificazione del valore patrimoniale della acquisita CP_7
Il Tribunale rilevava, poi, che non era in discussione la correttezza del metodo di valutazione impiegato per la determinazione del valore patrimoniale di CP_7
pag. 10/28 – metodo che aveva considerato la “Business Unit Igiene e Ambiente” comprensiva del COatto di Servizi con il – ma l'errore commesso nella COoparte_1 applicazione di tale metodo, consistente nel considerare la durata del predetto contratto sino al 31.12.2030 e quindi valutando i flussi finanziari derivanti da tale contratto sino al 2030, quando, invece, il contratto era stato risolto dal nell'anno COoparte_1
2018, con cessazione dei flussi finanziari al 31.12.2021. Secondo il Tribunale, il rapporto di concambio non era errato, in quanto i flussi corrispondenti alla durata del COatto di Servizi sino al 2030 - sebbene il contratto fosse cessato il 31.12.2021 - erano stati garantiti dall'Accordo di Indennizzo stipulato da A2 S.p.A. con COoparte_28
In particolare, ad avviso del primo giudice, l'indennizzo aveva originato quella stessa situazione economico-finanziaria posta a fondamento della valutazione patrimoniale di ai fini della determinazione del rapporto di concambio, in quanto aveva
CP_7 integrato il valore patrimoniale confluito in con la fusione derivante CP_6 dall'acquisizione di . Si trattava, secondo il Tribunale, di un indennizzo alla
CP_7 società che incideva sul suo patrimonio e che aveva riequilibrato il rapporto di concambio come da progetto di fusione, sicché non era possibile individuare una non congruità del rapporto di concambio fonte di pregiudizio ai soci delle società accorpate. Il Tribunale escludeva, pertanto, che gli attori avessero subito un pregiudizio, in quanto: a) era stato garantito ad un apporto di flussi (come supposti nel progetto di
CP_7 fusione) fino al 2030 e l'effetto dell'errore nella valutazione del patrimonio di
CP_7 era stato eliminato con la transazione conclusa da A2 con;
CP_16
b) il fatto che l'indennizzo fosse successivo alla fusione e alla valutazione del patrimonio di era irrilevante, in quanto l'indennizzo trovava la sua fonte CP_7 proprio in quel contratto e nella considerazione della sua durata fino al 2030; inoltre, se quel contratto fosse durato, come ipotizzato, fino al 2030 i flussi non si sarebbero generati tutti nell'anno 2018, bensì nel corso degli anni fino al 2030, con la conseguenza che la provenienza dei flussi da una transazione conclusa dopo la fusione non aveva alcuna rilevanza rispetto ad una valutazione che ipotizzava, nel tempo, i flussi di cassa;
c) non era fondato l'assunto degli attori, secondo cui il danno subito dagli stessi era stato immediato al momento della fusione, essendo l'indennizzo di A2 andato a reintegrare il patrimonio della società risultante dalla fusione (e non il patrimonio del singolo socio), in quanto l'indennizzo di cui all'Accordo di Indennizzo valeva a integrare i flussi finanziari del COatto di Servizi con il supposto COoparte_1 sino al 2030, tanto è che esso era stato determinato con riguardo a tale contratto (ossia all'elemento utilizzato per determinare i rapporti di equivalenza fra il patrimonio di e quelli delle altre società partecipanti alla fusione). CP_7
A tale ultimo riguardo, il primo giudice rilevava che l'indennizzo non aveva eliminato un danno già esistente ma, integrando il patrimonio del ramo acquisito con la fusione (“Business Unit Igiene e Ambiente”), aveva concretato quell'apporto patrimoniale di pag. 11/28 alla società incorporante, ipotizzato nella valutazione del rapporto di CP_7 concambio. Inoltre, secondo il Tribunale, l'indennizzo aveva riequilibrato il patrimonio acquisito – come se il contratto fosse durato sino al 2030 – con la conseguenza che il concambio era stato congruo: i flussi collegati al COatto di Servizi sino al 2030 erano stati garantiti sino al 2030 in forza dell'Accordo di Indennizzo, con la conclusione che la valutazione di ipotizzata in fase di fusione corrispondeva alla realtà economica. CP_7
Infine, l'indennizzo aveva stabilito l'effettiva equivalenza degli apporti dei soci CP_7
e il numero delle azioni ricevuto da ciascuno in seguito alla fusione, CP_6 come stabilito nel rapporto di cambio. Il Tribunale riteneva, poi, infondata la doglianza degli attori sull'inadeguatezza dell'indennizzo (limitato al 90% dell'ammanco derivante dai flussi finanziari relativi al contratto di servizi con il sino al 2030), in quanto: COoparte_1
a) la “Business Unit Igiene e Ambiente” di non era costituita esclusivamente CP_7 dal COatto di Servizi con il ma era costituita anche altri rapporti COoparte_1 concessori con altri Comuni della Provincia di CP_1
b) lo scostamento del 10% non consentiva di ritenere che la valutazione del valore di fosse errata al punto dal determinare un rapporto di concambio errato, in CP_7 quanto uno scostamento marginale rientrava nel range di intrinseca opinabilità di ogni processo valutativo del valore di un'impresa ed era insito nel rischio dell'operazione di fusione (art. 2502 c.c.); c) il rapporto di concambio era stato determinato all'interno di una “ragionevole banda di oscillazione” e la nozione di congruità del concambio ammetteva una pluralità di concambi, tutti soddisfacenti all'interno di un “accettabile arco di oscillazione” (Cass. Civ., 7920/2020; Cass. Civ., 15025/2016). Infine, il Tribunale escludeva la sussistenza dei presupposti della condanna per lite temeraria.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la Parte_1 riforma e formulando sei motivi di gravame: I) Omessa pronuncia sulla responsabilità dei convenuti, in conseguenza dell'erronea pronuncia concernente l'assenza di danno;
II) COaddittorietà della sentenza in punto sovrapposizione tra il danno del socio e il danno alla società; inidoneità dell'indennizzo pagato da A2 a ripristinare il danno patito dal Parte_1
III) Insufficienza del quantum dell'indennizzo pagato da A2 al ripristino del valore del patrimonio di;
CP_7
IV) Mancato riconoscimento del 10% residuo non coperto dall'indennizzo versato da A2; V) Erroneo rigetto delle istanze istruttorie e della CTU;
VI) Condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio.
pag. 12/28 5. Il si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dei COoparte_1 motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
6. gli Avv.ti OV AN e ST COoparte_2
RI si sono costituiti nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e formulando appello incidentale, affidato ad un unico articolato motivo: Inammissibilità della domanda del per mancata impugnazione delle Parte_1 delibere di fusione e per omessa chiamata in causa di un litisconsorte necessario ( ). CP_6
7. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello COoparte_3 avversario e proponendo appello incidentale condizionato avverso i capi della sentenza relativi al rigetto nel merito delle domande degli attori in luogo della declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria attorea per mancata impugnazione delle delibere di fusione e per mancata vocatio in ius della società incorporante quale litisconsorte necessario.
8. All'udienza del 6.11.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza al 30.4.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Tale udienza è stata rinviata d'ufficio al 14.5.2025 e successivamente al 17.9.2025. All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello principale, il ha lamentato Parte_1
l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla responsabilità dei convenuti e ha richiamato, a tale riguardo, le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado. In sintesi, secondo l'appellante, la responsabilità - precontrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative e contrattuale per inadempimento agli obblighi assunti con l'accordo di fusione, fra cui l'obbligo di prosecuzione del servizio - del si fonda su: COoparte_1
-cessazione anticipata del COatto di Servizi rispetto alla data del 2030, assunta come parametro per la determinazione del concambio;
-conoscenza da parte del della scadenza anticipata del COatto di COoparte_1
Servizi (come risultante dal doc. G pag. 14 fasc. primo grado e Parte_1 ammessa nel giudizio di primo grado;
cfr. comparsa costituzione pag. CP_1
34 e memoria art. 183 comma 6 n. 1 pag. 15);
-mancata condivisione, da parte del con il COoparte_1 Parte_1 dell'informazione relativa alla scadenza anticipata del COatto di Servizi e diffusione, al contrario, dell'informazione sulla scadenza al 2030 (doc. G pag. 14 fasc. primo grado docc. 12 e 24 . Parte_1 COoparte_1
pag. 13/28 Secondo l'appellante, la responsabilità di in persona COoparte_5 CP_8 degli Avv.ti ST RI e OV AN) per non avere rilevato, con colpa grave, l'anticipata cessazione del contratto di servizi, si fonda su: CO
-espresso compito di di rilevare l'anticipata cessazione del COatto di Servizi CO (docc. 7 e 8 fasc. Comune , come ammesso anche da nel giudizio di Pt_1 CO primo grado (comparsa pag. 42); CO
-consegna a di documentazione idonea a rilevare la anticipata cessazione del CO COatto di Servizi (doc. H, pag. 30 docc 7, 8, 9, 39 Parte_1 CO
-redazione dei report “sulla base delle informazioni fornite (…) dal cliente CO destinatario” (doc. 11 pag. 3), con conseguente ammissione dell'assenza di CO controlli da parte di sulla veridicità delle informazioni fornite dal cliente. Infine, la responsabilità contrattuale di EY – quale esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Monza ex artt. 2501-sexies e 2506-ter c.c. per la redazione della relazione di congruità sul concambio – si fonda, ad avviso dell'appellante su:
-conflitto di interessi in cui versava EY per essere, al contempo, revisore di CP_7
(doc. 24 e di A2;
[...] Parte_1 CO
-redazione di una relazione che riprendeva pedissequamente le conclusioni di CO senza sindacato o controllo alcuno sull'operato di
L'appellato ha eccepito, in primo luogo, la propria carenza di COoparte_1 legittimazione passiva, in considerazione della propria estraneità alle operazioni di fusioni. A tale riguardo, ha evidenziato che non spettava a tale ente la determinazione del concambio in una complessa operazione di fusione, in cui lo stesso era socio di minoranza di ed era stato totalmente estraneo alle operazioni di preparazione e CP_7 realizzazione della fusione, che era stata condotta dai consiglieri di amministrazione delle società maggiori e dai relativi consulenti. Ha eccepito inoltre la genericità dell'accusa di reticenza formulata dal che non aveva indicato quali Parte_1 soggetti il avrebbe dovuto informare e quale ruolo avrebbe dovuto COoparte_1 svolgere nel procedimento di fusione, stante la qualità di socio di minoranza di . CP_7
In secondo luogo, il ha eccepito l'inammissibilità del motivo di
COoparte_1 appello, che reiterava le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, senza censurare in alcun modo la scelta del Tribunale di operare secondo il criterio della ragione più liquida;
In terzo luogo, il ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando,
COoparte_1 per un verso, che l'anticipata cessazione del COatto di Servizi era avvenuta ex lege, senza alcun atto di revoca da parte del per altro verso, che il
COoparte_1 era a conoscenza della norma di legge di riferimento (art. 34 c. 22
COoparte_1
D.L. 179/2012 modificato dalla L. n. 115/2015, che ha disposto l'automatica e anticipata cessazione al 31.12.2018 del contratto di igiene urbana del Comune di
, che, in quanto norma di legge, non era suscettibile di condivisione, anche CP_1 perché gli amministratori di erano a conoscenza della scadenza CP_6 anticipata del COatto di Servizi, come era stato accertato dal Tribunale di Varese nella controversia promossa da contro il (sentenza n. CP_6 COoparte_1
pag. 14/28 241/24 passata in giudicato;
doc. 1 fasc. appello . Infine, ha CP_1 puntualizzato di non avere veicolato informazioni contrarie alla cessazione anticipata del COatto di Servizi (doc. 10, 11, 12 - come accertato anche COoparte_1 nella sentenza del Trib. Varese n. 241/24 - ma anzi di avere immediatamente comunicato a A2 e l'impossibilità di proseguire il contratto e, per contro, che CP_7
A2 aveva tentato di convincere lo stesso sulla prosecuzione del COoparte_1 predetto contratto sino al 2030 (cfr. doc. 12: mail del 7.4.2015 Dr. CP_19 amministratore di e amministratore delegato di che dà atto CP_7 CP_6 della comunicazione del a A2 e e del tentativo di A2 di COoparte_1 CP_7 convincere il sulla prosecuzione del contratto al 2030). CP_1
CO Gli appellati AN e RI, in primo luogo, hanno dedotto, l'insussistenza del vizio di omessa pronuncia lamentato dall'appellante, rilevando che l'omessa statuizione sulla responsabilità dei convenuti derivava dalla pronuncia sull'insussistenza del danno, resa in virtù del principio della ragione più liquida. CO In secondo luogo, hanno dedotto l'insussistenza della responsabilità di ANi e AR, in quanto: CO
aveva comunicato a (incaricata di analizzare i razionali strategici, CP_7 Cont industriali e finanziari del progetto di NL) e a (incaricata di analizzare la fattibilità tecnico-giuridica dell'operazione) di essere stata posta sotto il controllo di A2 con procedura ad evidenza pubblica, come prescritto dall'art. 34 DL n. 179/2012, laddove CO nessun incarico era stato conferito a per l'analisi di diritto amministrativo, diritto europeo e concorrenza su procedura di gara;
Cont
-la documentazione messa a disposizione da a avvalorava l'assunto del CP_7 CO controllo di a seguito di evidenza pubblica (docc. 9 e 10 e tale posizione CP_7 era stata ribadita durante la due diligence;
- il Comune di aveva aderito all'Accordo Quadro - che indicava il rapporto di CP_1 cambio (con delibera 28.2.2018 n. 10) – e, con delibera del 23.5.2018, aveva incaricato il Prof. Greco di redigere un parere legale sulla scadenza del COatto di Servizi, senza informare nessuno;
CO Cont
-i soggetti coinvolti nell'operazione non avevano informato e di fatti, documenti, informazioni sopravvenute rispetto alla due diligence e anzi , il CP_7
e A2 avevano sottoscritto, senza sollevare obiezioni, l'Accordo COoparte_1
Quadro e il Patto Parasociale, fondati sulla premessa della procedura ad evidenza pubblica e il aveva approvato la fusione per incorporazione, senza COoparte_1 nulla segnalare;
Cont
-l'incarico dato a non aveva ad oggetto la verifica delle procedure di gara degli affidamenti dei servizi pubblici locali né l'analisi dei profili concorrenziali di procedure di aggregazione delle società partecipanti alla fusione. Gli appellati hanno riportato, infine, tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado in punto non imputabilità del fatto, assenza di dolo e colpa grave, interruzione del nesso causale, responsabilità di , A2 e riduzione del CP_29 CP_1 risarcimento e rivalsa nei confronti del COoparte_1
pag. 15/28 L'appellata ha eccepito l'inammissibilità e la manifesta infondatezza CP_3 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rilevando che l'appello non contestava che la causa e finalità dell'indennizzo versato da A2 fosse quella di garantire un apporto corrispondente al 90% del minor valore del COatto di Servizi (e dunque il 90% del minor valore della “Business Unit Igiene e Ambiente” di e quindi del minor CP_7 valore di rispetto a quanto prospettato in sede di fusione;
punto J accordo CP_7 indennizzo) e che il rapporto di concambio fosse congruo e, al contempo, non censurava il percorso motivazionale del Tribunale, ma proponeva argomentazioni inconferenti, incomprensibili, suggestive e prive di rilievo concreto. Nel merito, ha evidenziato di non essere stata chiamata a procedere alla determinazione del rapporto di cambio né ad operare indagini, verifiche, accertamenti autonomi, ma di essere stata incaricata, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. e della comunicazione Consob n. 73063 del 5.10.2000, a valutare la non irragionevolezza dei procedimenti seguiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio, sulla base della documentazione utilizzata dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione e delle informazioni fornite dagli stessi e dai loro consulenti, (doc. 10 EY). Ciò posto, ha rilevato di avere diligentemente svolto l'incarico relativo al parere di congruità, tenuto conto della natura e delle finalità dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. Ha evidenziato che la direzione di aveva garantito a EY la completezza, CP_7 autenticità, attendibilità e correttezza della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento e delle informazioni ivi contenute e che il aveva Parte_1 preso atto del conferimento a EY dell'incarico di esperto comune ex art. 2501-sexies c.c. e aveva partecipato, quale socio di , alla delibera straordinaria di detta CP_6 società di approvazione dell'operato di EY, senza sollevare contestazioni e obiezioni sull'operato di EY e sulla completezza della relazione e senza chiedere alcun supplemento di indagine. Infine, ha rilevato che tutte le società partecipanti alla fusione avevano sempre ritenuto che il COatto di Servizi fra e il CP_7 COoparte_1 durasse sino al 31.12.2030 e aveva valutato, con l'ausilio di esperti, gli effetti CP_7 della normativa di riferimento (art. 34 comma 22 D.L. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012 e successive modifiche) sul COatto di Servizi, giungendo alla conclusione della prosecuzione del contrato sino al 31.12.2030; tale conclusione era stata, tuttavia, superata dal Consiglio di Stato – che aveva ritenuto applicabile l'art. 34 comma 22 D.L. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012 e le successive modifiche al COatto di Servizi - nonostante gli opposti univoci pareri dei consulenti legali di . CP_7
In una situazione come quella in esame, caratterizzata da incertezza sulla applicabilità dell'art. 34 comma 22 D.L. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012 e delle successive modifiche al COatto di Servizi, EY, quale esperto nominato ex art. 2501-sexies c.c., nonostante la necessaria diligenza professionale, non avrebbe potuto effettuare una autonoma valutazione giuridica su tale aspetto. Ha dedotto, altresì, che EY, quale società di revisione dei bilanci di al CP_7
31.12.2016 e al 31.12.2017, non aveva alcuna ragione per accertare la cessazione del pag. 16/28 COatto di Servizi al 31.12.2018, non essendo valorizzato in tali bilanci l'affidamento in gestione del servizio pubblico di igiene urbana di cui al predetto contratto. Infine, ha evidenziato l'insussistenza di un conflitto di interesse quale revisore di e, al contempo, esperto ex art. 2501-sexies c.c., rilevando che, in ogni caso, il CP_7 aveva preso atto del conferimento dell'incarico di esperto comune ex Parte_1 art. 2501-sexies c.c. a EY e aveva partecipato, quale socio di , alla CP_6 delibera straordinaria di detta società di approvazione dell'operato di EY (doc. 5 fasc.
, senza sollevare contestazioni e obiezioni. Parte_1
Ha riproposto, da ultimo, domanda di manleva nei confronti del COoparte_1
2. Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la ritenuta Parte_1 idoneità dell'indennizzo versato da A2 in a ristabilire l'equilibrio CP_6 preventivato nel rapporto di concambio e a ripristinare ex post il valore di . CP_7
L'appellante ha dedotto che la ritenuta idoneità dell'indennizzo confondeva il danno subito dal socio (nella specie, il con il danno subito dalla società Parte_1 risultante dalla fusione ( vale a dire, ) e ha evidenziato che l'indennizzo CP_6 in parola valeva a ristorare esclusivamente il danno patito dalla società risultante dalla fusione (consistente nel venir meno dei flussi di cassa del contratto di servizi ipotizzati sino al 2030) e non già il danno patito dal per l'erronea Parte_1 determinazione del concambio, trattandosi di un danno diretto del socio, realizzatosi nel momento della fusione, in cui il aveva ricevuto un numero azioni in Parte_1
inferiore a quello corretto (+0,7%). CP_6
A conforto di tali argomentazioni, l'appellante ha richiamato il contenuto del memorandum redatto in data 30.11.2018 (doc. 34 PWC), su richiesta di CP_6 dagli Avv.ti OV AN e ST RI sugli effetti dell'anticipata cessazione del COatto di Servizi (doc. 31 PWC).
Il ha eccepito l'inammissibilità del motivo, che, da un lato, COoparte_1 contestava l'accertamento dell'esistenza di due danni e la loro sovrapposizione, sull'assunto della erroneità del concambio, quando la sentenza impugnata aveva escluso l'erroneità del concambio – e tale profilo non era stato contestato dall'appellante – e non aveva accertato l'esistenza di due danni (nella specie, il danno al socio e il danno alla società). Ha dedotto, altresì, l'infondatezza del motivo, rilevando che l'Accordo di Indennizzo (stipulato in data 28.3.2019) aveva garantito i flussi ipotizzati dalla durata del COatto di Servizi sino alla sua naturale scadenza al 2030. CO Gli appellati AN e RI hanno eccepito l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando l'insussistenza di un danno diretto da concambio, in quanto il COatto di Servizi era proseguito sino al 31.12.2021, aveva rilasciato CP_6 in favore di (in cui è stato conferito il ramo igiene urbana di COoparte_27
) una manleva per ripristinare il 100% dei flussi mancanti sino al 31.12.2030 CP_7 per effetto dell'anticipata cessazione del COatto di Servizi (accordo del 20.3.2019, doc. 50 e l'importo versato da A2 aveva indennizzato Parte_1 CP_6
pag. 17/28 del 90% dell'esborso effettuato da a favore di CP_6 CP_27
Hanno aggiunto che l'importo dell'indennizzo era stato determinato da
[...]
sulla base degli stessi principi e criteri utilizzati per la determinazione CP_6 del rapporto di cambio e hanno concluso nel senso che il danno diretto dei soci era stato reintegrato in forma specifica, mediante la ricostituzione dei fondi di cassa attesi con il COatto di Servizi sino al 31.12.2030 in misura corrispondente a quelli valorizzati nella determinazione del concambio.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che la CP_30
era stata valorizzata ai fini della fusione COoparte_31 in Euro 33,7 milioni sulla base dei flussi di cassa attesi da una serie di rapporti contrattuali e concessori (fra cui il COatto di Servizi con il , che, COoparte_1 nell'Accordo di Indennizzo, l'ammontare in denaro apportato da A2 era pari al 90% dei minori flussi di cassa attualizzati che avrebbe incassato dal CP_6
COatto di Servizi sino al 31.12.2030 sulla base del Business Plan posto a base della valorizzazione di con la conseguenza che: CP_7
-A2 aveva apportato nella fusione un bene (90% di ) di valore inferiore CP_7 rispetto a quanto originariamente prospettato e, al fine di ripristinare il valore del proprio apporto, in luogo del COatto di Servizi, aveva versato una somma di denaro pari al 90% del minor valore di;
CP_7
-il versamento di A2 costituiva un unicum con l'apporto di effettuato da A2 CP_7
e in sede di fusione, con la conseguenza che era corretta e congrua la COoparte_1 misura della partecipazione in sulla base del rapporto di cambio CP_6 determinato per ciascun socio (compreso il;
Parte_1
-la funzione ripristinatoria dell'indennizzo di A2 escludeva che i singoli soci di potessero rivendicare pretese, in quanto il valore dell'apporto era stato CP_6 ripristinato e era risultata di valore corrispondente a quello prospettato CP_6 in sede di fusione. Hanno dedotto, poi, che il motivo non contestava che la causa e finalità dell'indennizzo versato da A2 fossero quelle di garantire un apporto corrispondente al 90% del minor valore del COatto di Servizi (punto J accordo indennizzo). Infine, hanno evidenziato che l'eventuale risarcimento ottenuto dal in Parte_1 questa sede avrebbe realizzato un indebito arricchimento, in quanto, per un verso, il avrebbe ottenuto il ristoro del danno per la minor misura della Parte_1 partecipazione in rispetto a quella che sarebbe stata assegnata in caso di CP_6 corretto rapporto di concambio e, per altro verso, sarebbe rimasto socio di CP_16
, la quale avrebbe avuto un valore esattamente corrispondente a quello risultante
[...] dagli atti di fusione.
3. Con il terzo motivo di appello, il ha censurato l'assunto della Parte_1 sentenza di primo grado, secondo cui l'indennizzo pagato da A2 era idoneo a ripristinare, in termini quantitativi, il valore del ramo ambiente di . CP_7
pag. 18/28 A tale riguardo, ha rilevato che i flussi di cassa attesi dal COatto di Servizi erano stati stimati in Euro 33,7 milioni (cfr. doc. 36, pag. 31 , mentre l'indennizzo Parte_1 versato da A2:
-era pari a Euro 11,9 milioni e residuavano ulteriori Euro 1,3 milioni (esigibili solo in caso di mancato affidamento della concessione nel 2027);
-era previsto un tetto massimo dell'indennizzo (pari a Euro 16,3 milioni, dedotti i flussi generati dalla proroga di fatto del contratto sino al 2021);
- era stato stipulato solo per il 90% dell'ammanco derivante dai flussi di cassa (e dunque non copriva l'ulteriore 10%);
- costituiva una sopravvenienza attiva per la società (e dunque era soggetto a tassazione
– 24% IRES e 4,2 IRAP), mentre i flussi di cassa derivanti dal COatto di Servizi erano stati calcolati al netto delle imposte (doc. 64 p. 16 e doc. 4 EY, Parte_1 pag. 12);
- prevedeva un pagamento dilazionato in varie tranches e non era stato attualizzato al momento della fusione.
Il ha resistito al motivo di impugnazione, evidenziando che l'entità COoparte_1 dell'indennizzo era stata oggetto di approvazione dal - che aveva Parte_1 aderito alla transazione (doc. 26 - e quindi non avrebbe potuto essere CP_1 contestata nel presente giudizio. Ha rilevato, inoltre, che il motivo non censurava il punto chiave della sentenza, che aveva escluso l'erroneità del concambio (e dunque l'esistenza dei due danni), ma si fondava su un diverso presupposto, rappresentato dall'erroneità del concambio. Nel merito, ha contestato la valutazione dei flussi di cassa relativi al COatto di Servizi sino al 2030 proposta dalla controparte. CO Anche gli appellati AN e RI hanno contestato l'erroneità della stima dell'appellante in ordine dei flussi di cassa attesi con il COatto di Servizi sino al 2030 (pari a Euro 33,7 milioni), rilevando che la stessa era fondata sull'enterprise value, laddove i concambi erano stati calcolati sulla base dell'equity value (pari a Euro 25,8 milioni) e non teneva conto dei flussi di cassa dell'ultimo quadrimestre 2017 e dell'anno 2018, oltre che della prosecuzione del COatto di Servizi sino al 31.12.2021. Hanno dedotto, infine, che la manleva di a favore di CP_6 CP_27
(pari a Euro 15,1 milioni) aveva ripristinato integralmente il valore originario
[...] del ramo igiene urbana in sede di concambio (con un versamento effettuato in anticipo e in un'unica soluzione) e aveva assorbito i residui flussi di cassa dal 2022 al 2030.
Infine, l'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che i CP_3 criteri di determinazione della misura dell'indennizzo erano esattamente gli stessi di quelli utilizzati dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione e dai loro consulenti per determinare il valore del ramo di azienda igiene urbana di . CP_7
4. Con il quarto motivo di appello, il ha censurato la statuizione del Parte_1
Tribunale, secondo cui il discostamento del 10% dall'ammanco derivante dai flussi pag. 19/28 finanziari relativi al COatto di Servizi non si sarebbe riverberato sulla correttezza del rapporto concambio. A tale riguardo, ha dedotto che, nel caso di specie, non veniva in rilievo un profilo di apprezzamento discrezionale nella fissazione del concambio – come ritenuto dal Tribunale – bensì un errore nella determinazione del concambio, che aveva supposto come esistente un dato (i flussi di cassa), in realtà, insussistente.
Il ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto non diretto alla COoparte_1 contestazione di quanto affermato dal Tribunale, ossia il carattere probabilistico della valutazione effettuata in sede di fusione e la determinazione del tasso di concambio all'interno di una banda di oscillazione. Nel merito, ha ribadito di non avere giocato alcun ruolo nella valutazione effettuata in sede di fusione e di avere chiarito agli amministratori di e A2 la cessazione CP_7 anticipata del COatto di Servizi alla luce della normativa vigente (docc. 10, 11 e 12
. CP_1
Ha evidenziato, infine, che l'entità dell'indennizzo era stata oggetto di approvazione dal che aveva aderito alla transazione (doc. 26 , di guisa Parte_1 CP_1 che la stessa non era suscettibile di contestazione in questa sede. CO Gli appellati AN e RI hanno proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha ritenuto reintegrato il 90% dei flussi di cassa e ha escluso che il restante 10% non fosse atto a determinare un concambio erroneo. Secondo gli appellanti in via incidentale la manleva aveva garantito a CP_27 un apporto di flussi fino al 2030 pari al 100% di quelli supposti nel progetto
[...] di fusione (Euro 15,1 milioni), laddove la suddivisione dell'onere economico (90% A2 e 10% ) era del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, in CP_6 quanto attinente a vicende del patrimonio di su cui il CP_6 Parte_1 non aveva legittimazione a contraddire.
L'appellata ha resistito al motivo di gravame, rilevando che la CP_3 differenza fra il valore di determinato in sede di fusione (Euro 64 milioni, di CP_7 cui Euro 33,7 milioni relativi al ramo igiene e urbana) e il valore di a seguito CP_7 dell'indennizzo era pari a Euro 1,7 milioni, importo che non rendeva il rapporto di cambio incongruo e incoerente, considerato che il processo di fusione aveva avuto un valore complessivo di 500 milioni di Euro e gli obiettivi ipotizzati dal “Macro-Modello Organizzativo” e dal “Piano Strategico per il Piano Industriale” (docc. 15-17 Pt_1
erano stati ampiamente perseguiti, laddove il rischio della possibile anticipata
[...] cessazione di rapporti concessori e della necessità di partecipare nuovamente alla gara per l'aggiudicazione era stato contemplato negli atti prodromici alla fusione (docc. 10 EY) e non era stato considerato determinante dell'an della fusione o delle condizioni della stessa.
5. Con il quinto motivo di appello, il ha censurato il rigetto delle Parte_1 istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado.
pag. 20/28 6. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il secondo e il terzo motivo di appello.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., formulata da , sia perché la stessa è da delibarsi in CP_3 prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
Sempre in via preliminare, occorre ripercorrere brevemente la scansione degli eventi salienti:
-in data 23.1.2018 , A2, , CP_6 CP_7 CP_9 COoparte_9
e sottoscrivono un Accordo Quadro su un progetto di
[...] Parte_3 aggregazione societaria e industriale (doc. 15.1.-15.3 fasc. primo grado;
Parte_1
-in data 12.3.2018 i Comuni di e aderiscono al progetto Pt_1 CP_1 CP_23 CP_24 di aggregazione societaria e industriale, cui segue la realizzazione delle operazioni di fusione e scissione (docc. 5, 13, 14 e 16 fasc. primo grado;
Parte_1
-in data 30.3.2018 i Comuni e sottoscrivono un patto Pt_1 CP_1 CP_23 CP_24 parasociale relativamente alla governance di all'esito della fusione (doc. CP_6
17.1 fasc. primo grado;
Parte_1
-in data 25.6.2018 trasferisce ad il ramo CP_6 COoparte_27
con la conseguenza che diventa titolare CP_31 COoparte_27 del COatto di Servizi in essere con il godendo dei flussi finanziari COoparte_1 generati da detto contratto, pari a Euro 11,8 milioni sino al 31.12.2018;
-in data 21.11.2018 il Comune di delibera la cessazione del COatto di Servizi CP_1 in essere con (ora ; CP_7 COoparte_27
-in data 20.3.2019 viene sottoscritto l'Accordo di Manleva, in forza del quale CP_16
si impegna, in caso di mancato annullamento dei provvedimenti di cessazione
[...] del contratto di servizi e comunque di conferma della cessazione del COatto di Servizio al 31.12.2018, a manlevare e tenere indenne di ogni COoparte_27 insussistenza dell'attivo patrimoniale di quest'ultima in conseguenza della cessazione del COatto di Servizio al 31.12.2018 rispetto alla naturale scadenza (al 31.12.2030), con impegno di alla restituzione (doc. 50 fasc. primo grado COoparte_27
; Parte_1
-in data 28.3.2019 viene sottoscritto l'Accordo di Indennizzo fra A2 e , CP_6 avente ad oggetto il versamento da parte di A2 a di un importo CP_6 determinato sulla base dei flussi attesi dal servizio igiene urbana previsti in sede di CO fusione (artt.
3.1 e 3.2; doc. 42 fasc. primo grado doc. 4 fasc. primo grado EY).
pag. 21/28 Ciò posto, secondo il Tribunale, l'Accordo di Manleva e l'Accordo di Indennizzo hanno ripristinato il valore del ramo ambiente di assunto ai fini del concambio, con la CP_7 conseguenza che il rapporto di concambio non è errato. CO ha dedotto che ha versato in la somma CP_6 COoparte_27 di Euro 14 milioni, pari alla differenza fra la stima dei flussi derivanti dal COatto di Servizi sino al 30.12.2030 (Euro 25,8 milioni) e i flussi incassati da CP_27 sino al 31.12.2018 (Euro 11,8 milioni) e tale circostanza non è stata oggetto
[...] di contestazione ad opera delle parti. E', inoltre, pacifico fra le parti che A2 ha versato Euro 11,9 milioni a CP_6 in forza del sopra citato Accordo di Indennizzo e che residua il versamento di Euro 1,3 milioni, esigibili in caso di mancato affidamento della concessione nell'anno 2027. Orbene, al momento della determinazione del rapporto di concambio, il COatto di Servizi era in essere - con durata sino al 31.12.2030 - e il valore di è stato CP_7 determinato sulla base di tale contratto e della sua naturale durata sino al 31.12.2030. L'anticipata cessazione del COatto è intervenuta in un momento successivo alla determinazione del concambio - e al completamento delle operazioni di fusione - quando il ramo ambiente di - contenente il COatto di Servizi - era già stato CP_7 trasferito ad COoparte_27
Alla cessazione anticipata del COatto di Servizi sono seguiti la stipula dell'Accordo di Manleva e dell'Accordo di Indennizzo. Nelle premesse dell'Accordo di Indennizzo si legge che “Con lettera del 27 febbraio 2019, ha chiesto ad A2 di CP_6 rilasciare una garanzia a copertura del possibile danno derivante dalla circostanza che nella determinazione del rapporto di cambio relativo alla fusione siano stati CP_7 indebitamente valorizzati i flussi di cassa associati al COatto di Servizi sino al 2030 e comunque di assumere un impegno formale a fare quanto in proprio potere per ristabilire l'effettiva equivalenza tra gli “apporti” dei soci di e il numero di CP_7 azioni ricevute da ciascuno di essi in seguito al perfezionamento delle CP_6 operazioni di Fusione e Scissione” (cfr. premessa J, doc. ). L'art. 3 del citato accordo prevede, al primo paragrafo, che “Fermo e ribadito quanto indicato alle precedenti Premesse K e L, e a fronte degli impegni di di CP_6 cui al successivo Articolo 5, ai termini e condizioni previsti nel presente Accordo, qualora e solo qualora: (i) all'esito della procedura per la selezione di un nuovo operatore per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di (di seguito il Servizio Igiene Urbana”) CP_1 indetta dal predetto Comune, tale Servizio Igiene Urbana (A) sia affidato in via definitiva ed inoppugnabile ad un soggetto diverso da o da COoparte_27 altro soggetto controllato da in via definitiva ed inoppugnabile (o da suo CP_6 successore o avente causa) (di seguito il “Terzo Affidatario”) ovvero (B) sia affidato a
o ad altro soggetto controllato da (o da suo COoparte_27 CP_6 successore o avente causa) a termini economici diversi da quelli previsti, ratione temporis, nel Business Plan Servizi Igiene per Aggregazione (di seguito il “Primo Nuovo affidamento ), e in aggiunta CP_6
pag. 22/28 (ii) con sentenza definitiva inappellabile adottata dai giudici competenti sia confermata la scadenza anticipata al 31 dicembre 2018 del COatto di Servizi e la legittimità della procedura indetta dal al fine di individuare un nuovo COoparte_1 affidatario del Servizio Igiene Urbana successivamente al 31 dicembre 2018, A2 provvederà a quanto previsto al successivo paragrafo 3.2”. Il secondo paragrafo del citato art. 3 prevede che “Subordinatamente al ricorrere delle condizioni indicate al precedente Paragrafo 3.1, A2 effettuerà il Versamento A2, restando inteso che: a) nel caso in cui il Servizio Igiene Urbana sia affidato in via definitiva e inoppugnabile al Terzo Affidatario, il Versamento A2, come meglio indicato nell'Allegato 2, comprenderà un importo calcolato anche in base ai flussi attesi dal Servizio Igiene Urbana previsti nel Business Plan Servizi Igiene per Aggregazione fino alla data di scadenza del relativo nuovo affidamento (fermo in ogni caso quanto previsto alla successiva lettera d)); b) nel caso di Prima Nuovo Affidamento , il Versamento A2, come CP_6 meglio indicato nell'Allegato 2, comprenderà anche il differenziale tra i flussi attesi relativi al Servizio Igiene Urbana previsti nel Business Plan Servizi Igiene Urbana per Aggregazione fino alla data di scadenza del primo nuovo affidamento e i CP_6 flussi previsti nel relativo Business Plan Servizi Igiene Nuova Aggiudicazione (fermo in ogni caso quanto previsto alla successiva lettera d); c) in nessun caso l'importo di tale Versamento A2 potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 16.300.000,00; d) fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 3.3, nella determinazione dell'importo del Versamento A2 dovranno essere dedotti tutti i benefici e introiti generati dal COatto di Servizi dopo il 30 settembre 2019 e goduti da CP_27
e/o o da altre società controllate da quest'ultima e, in caso di
[...] CP_6
Primo Nuovo Affidamento , tutti i benefici e introiti generati dal Primo CP_6
Nuovo Affidamento durante l'eventuale prorogatio dello stesso a seguito CP_6 della sua scadenza (e, in tal caso, restituirà prontamente a A2 un CP_6 importo pari a tali benefici e introiti generati durante l'eventuale prorogatio)”. A ciò occorre aggiungere che l'ammontare dell'indennizzo è stato determinato sulla base dei medesimi criteri utilizzati, nell'ambito della procedura di fusione, per la determinazione del valore del ramo di azienda igiene urbana di , come emerge CP_7 dall'allegato 1 all'Accordo di Indennizzo (cfr. doc. 4 fasc. primo grado EY;
doc. 45 CO fasc. primo grado . L'importo dell'indennizzo è stato, dunque, determinato da sulla base CP_6 degli stessi principi e criteri utilizzati in sede di determinazione del rapporto di cambio per la stima del ramo Ambiente (“Business Unit Igiene e Ambiente”) di . CP_7
Dal complesso di tali previsioni emerge che il versamento della somma di Euro 11,9 milioni da parte di A2 – a cui vanno aggiunti gli ulteriori Euro 1,3 milioni – è valsa a ripristinare i flussi attesi dalla vigenza del COatto di Servizi sino al 2030 in misura corrispondente a quelli valorizzati nella determinazione del concambio.
pag. 23/28 In altre parole, la citata somma di denaro ha reintegrato il valore del ramo Ambiente di
- come valutato in sede di determinazione del concambio - della diminuzione CP_7 economica derivante dalla anticipata cessazione del COatto di Servizi, con la conseguenza che il valore dell'apporto di A2 alla fusione è rimasto inalterato. Il diminuito valore del patrimonio di apportato alla fusione è stato, infatti, CP_7 riequilibrato con il citato versamento monetario, che ha sostituito i flussi ipotizzati come originati dal COatto di Servizi sino al 2030. Sotto questo profilo, è stata ripristinata l'equivalenza tra gli apporti dei partecipanti alla fusione e il numero di azioni ricevute da ciascuno di essi all'esito della CP_6 fusione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun danno per i soci di CP_16
.
[...]
Le superiori considerazioni evidenziano l'infondatezza della tesi del Parte_1 appellante, di avere subito un danno diretto al momento della fusione, consistito nella assegnazione di un numero azioni in inferiore a quello corretto, danno, CP_6 in tesi, non suscettibile di ristoro per effetto del versamento monetario in parola. Invero, il citato versamento monetario, integrando il patrimonio del ramo Ambiente di
– nel senso che i flussi ipotizzati come attesi dal COatto di Servizi sino al CP_7
31.12.2030 sono stati sostituiti con un equivalente monetario di ammontare certo, fatto salvo un discostamento del 10%, come si dirà in seguito – ha riequilibrato il valore patrimoniale di ipotizzato in sede di determinazione del rapporto di concambio, CP_7 con la conseguenza che il concambio è stato congruo. In sede di concambio è stato, infatti, valutato il patrimonio di considerati i CP_7 flussi attesi dalla vigenza del COatto di Servizi sino al 31.12.2030, senonché l'ammontare di tali flussi è stato sostituito, in forza dell'Accordo di Manleva e dell'Accordo di Indennizzo, con un versamento monetario determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per la valorizzazione dei flussi. Sotto questo profilo, il rapporto di equivalenza fra i patrimoni delle società partecipanti alla fusione è rimasto inalterato, sicché nessun danno da non congruità del rapporto di concambio è ravvisabile. Il danno del socio sussiste qualora egli abbia ricevuto una partecipazione di minor valore complessivo rispetto ad una fusione correttamente attuata e, nel caso di specie, tale danno sarebbe, in ipotesi, ravvisabile solo laddove il patrimonio di , come CP_7 valorizzato in sede di determinazione concambio e successivamente diminuito per effetto della assenza dei flussi originati dal COatto di Servizi sino al 31.12.2030, non fosse stato reintegrato con il citato versamento monetario: in tal caso, la valutazione di ipotizzata in sede di fusione non sarebbe corrisposta alla realtà economica, con CP_7 conseguente incongruità del rapporto di concambio. Così, tuttavia, non è stato, in quanto, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, l'indennizzo contrattuale ha riequilibrato il valore dell'apporto di all'incorporante, come stimato in sede CP_7 di concambio e ha fatto sì che fosse garantita l'equivalenza degli apporti dei soci e il numero delle azioni di . ricevute da ciascuno. CP_16 CP_16
Dal che ne discende l'infondatezza del motivo di gravame.
pag. 24/28 7. Anche il terzo motivo di appello, relativo all'inidoneità dell'indennizzo pagato da A2 al ripristino, in termini quantitativi, del valore del ramo ambiente di , non CP_7
è fondato e meritevole di accoglimento. Rileva, in proposito, la Corte che il calcolo prospettato dall'appellante – secondo cui i flussi di cassa attesi dal COatto di Servizi erano stati stimati in Euro 33,7 milioni, mentre l'indennizzo versato da A2 è pari a Euro 11,9 milioni, oltre a Euro 1,3 milioni da versarsi in seguito e con previsione di un tetto massimo di Euro 16,3 milioni, dedotti i flussi generati dalla proroga di fatto del COatto di Servizi sino al 2021 - è stato specificamente contestato dalle altre parti, che hanno rilevato l'erroneità della stima in Euro 33,7 milioni dei flussi collegati al COatto di Servizi. In particolare, gli appellati hanno dedotto che la stima prospettata dall'appellante, per un verso, è fondata sull'enterprise value, laddove il concambio è stato calcolato sulla base dell'equity value (pari a Euro 25,8 milioni) e, per altro verso, trascura di considerare i flussi di cassa dell'ultimo quadrimestre 2017 e degli anni dal 2018 al 2021. A ciò occorre aggiungere che, nell'Accordo di Indennizzo, è previsto che l'indennizzo versato da A2 a è stato “calcolato anche in base ai flussi attesi dal CP_6
Servizio Igiene Urbana previsti nel Business Plan Servizi Igiene per Aggregazione fino alla data di scadenza del relativo nuovo affidamento (fermo in ogni caso quanto previsto alla successiva lettera d)” - relativa alla detrazione dei benefici percepiti da dalla proroga del contratto, ndr, come previsto nell'accordo COoparte_27 CO di indennizzo (art. 3.2.; doc. 4 fasc. primo grado EY;
doc. 45 fasc. primo grado . Il criterio di calcolo è illustrato nell'allegato 2 dell'accordo di indennizzo. Dal che ne discende che i criteri di determinazione della misura dell'indennizzo coincidono con quelli utilizzati in sede di fusione per la determinazione del valore del ramo di azienda igiene urbana di (v. allegato 1 accordo di indennizzo;
doc. 4 CP_7 CO EY;
doc. 45 . Va, infine, evidenziato che l'Accordo di Indennizzo – con l'indicazione dei criteri di calcolo dell'indennizzo - è stato approvato dal che ha aderito alla Parte_1 transazione (doc. 26 , di guisa che, sotto questo profilo, i termini dello CP_1 stesso non sono ulteriormente sindacabili, in questa sede, dallo stesso Parte_1
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
8. Infine, è infondato anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento del 10% residuo non coperto dall'indennizzo versato da A2, in forza dell'Accordo di Indennizzo. Anche a volere seguire l'impostazione del Tribunale, secondo cui vi è stato un discostamento del 10% fra l'indennizzo rispetto al valore dei flussi di cassa originati dal COatto di Servizi, in quanto A2 ha indennizzato del 90% CP_6 dell'esborso sostenuto da quest'ultima in forza dell'Accordo di Manleva - e non già del 100% – la Corte condivide la valutazione del primo giudice, secondo cui il 10% non vale a inficiare la correttezza del rapporto di concambio. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la legge richiede la congruità del rapporto di cambio (artt. 2501-ter e 2501-sexies c.c.) e non già la sua assoluta esattezza matematica, pag. 25/28 con la conseguenza che non esiste un unico rapporto di cambio esatto, ma lo stesso va determinato all'interno di una "ragionevole banda di oscillazione" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2016, n. 15025). Sotto questo profilo, la nozione di congruità – precisa la Suprema Corte - finisce per ammettere una pluralità di concambi, i quali, entro il menzionato accettabile arco di oscillazione, sono tutti soddisfacenti dal punto di vista del legislatore, sicché l'incongruità del concambio è ravvisabile solo nel caso in cui la scelta dell'organo amministrativo cada su un valore esterno alla accettabile banda di oscillazione della valutazione, con conseguente danno per i soci. A ciò occorre aggiungere che il rapporto di cambio è sindacabile solo ove manifestamente irragionevole, arbitrario, fraudolento o incompleto o affetto da vizi logici nella coerenza del rapporto di cambio rispetto alle premesse poste alla base del calcolo e della metodologia applicata. Analizzando il caso di specie alla luce dei principi che precedono, emerge che la differenza, nella misura del 10%, fra la valorizzazione di in sede di fusione CP_7
(pari a Euro 64 milioni, di cui Euro 33,7 milioni relativi al ramo igiene e urbana) e la valorizzazione di a seguito dell'indennizzo non vale a inficiare il rapporto di CP_7 cambio in termini di incongruità, se solo si considera che tale 10% ammonta a circa Euro 1,7 milioni, a fronte di un valore complessivo del processo di fusione di oltre Euro 500 milioni. Dal che ne discende il rigetto del motivo di appello.
9. Il rigetto del secondo, terzo e quarto motivo di appello assorbono ogni disamina del primo motivo di appello principale, relativo alla omessa pronuncia sulla responsabilità dei convenuti e rendono superflua l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado e rigettate dal primo giudice con valutazione di inammissibilità (ordinanza depositata in data 7.11.2022), che merita di essere condivisa.
10. In conclusione, l'appello principale proposto dal deve essere Parte_1 rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il rigetto dell'appello principale assorbe ogni disamina dell'appello incidentale proposto CO da OV AN e ST RI e dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_30
Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannato, per la soccombenza, alla loro rifusione nei confronti degli appellati. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 3.200.000,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
pag. 26/28 11. Infine, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna del Pt_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da
[...] COoparte_2
, OV AN e ST RI.
[...]
In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/2014) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/2018), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/2016). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/2022). Nel presente giudizio, caratterizzato da particolare complessità delle questioni trattate, la condotta processuale del – che ha instaurato il presente giudizio, Parte_1 formulando articolati motivi di impugnazione non manifestamente incoerenti con il contenuto della gravata sentenza e fondati su una diversa ricostruzione e interpretazione del danno patito in sede di concambio – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c., sicché non sussistono i presupposti per far luogo alla condanna ai sensi della citata disposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8968/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano Parte_1 in data 13.11.2023, sull'appello incidentale proposto da COoparte_2
Avv.ti OV AN e ST RI e sull'appello
[...] incidentale condizionato proposto da così provvede: COoparte_32
1. respinge l'appello proposto dal;
CP_1 Pt_1
2. condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 31.283,00 (di cui Euro 9.643,00 per la fase studio, Euro 5.607,00 per la fase introduttiva e Euro 16.033,00 per la fase decisionale) in favore del COoparte_1 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 31.283,00 (di cui Euro 9.643,00 per la fase studio, Euro 5.607,00 per la fase pag. 27/28 introduttiva e Euro 16.033,00 per la fase decisionale) in favore di CP_3
oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
[...]
4. condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 31.283,00 (di cui Euro 9.643,00 per la fase studio, Euro 5.607,00 per la fase introduttiva e Euro 16.033,00 per la fase decisionale) in favore di
OV AN e ST RI, in COoparte_2 solido fra loro, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
5. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera MA Galioto
pag. 28/28
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 3616/2023, promossa
DA
(C.F. ) – in persona del sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1
- elettivamente domiciliato in Milano (MI), Piazzetta Bossi n. 1, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Gianroberto Villa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ) – in persona del sindaco in carica, COoparte_1 P.IVA_2
Avv. Davide Galimberti - elettivamente domiciliato in Milano (MI), Piazza Lavater n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Muscardini e Guido Greco, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. – in COoparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore - Avv. OV IN (C.F.
) e Avv. ST RI (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Trento (TN), Via Grazioli n. 75, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sartori, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
C.F. ) - in persona del legale rappresentante, COoparte_3 P.IVA_4
Dr. – elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Meravigli COoparte_4
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Vera Sacchi che, con gli Avv.ti Francesco Aratari e Luca Iannaccone, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per il : Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza 8968/2023 – rep. n. 9477/2023 del Tribunale di Milano, sezione XV civile specializzata in materia di imprese, emessa in data 13 novembre 2023, depositata in data 14 novembre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, nella causa sub R.G. n. 32636/2021, così giudicare: nel merito:
-in via principale, affermata la responsabilità del di COoparte_1
dell'Avv. ST RI, dell'Avv. COoparte_2
OV AN e di EY S.p.A. per i fatti dedotti in narrativa, condannare in solido gli stessi a risarcire il danno subito dal quantificato in € 3.200.000 o, in Parte_1 subordine, secondo la diversa, maggiore o minore, determinazione del danno risarcibile ritenuto di giustizia;
-in subordine, nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse, con accertamento incidentale, che la durata del COatto di Servizio descritto in atti si dovesse estendere sino al 31.12.2030, disporre la condanna, nell'importo sopra indicato nella domanda principale o, in subordine, secondo la diversa, maggiore o minore, determinazione del danno risarcibile ritenuto di giustizia, nei confronti del solo COoparte_1
-in ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al saldo ed applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, oltre all'anatocismo nei limiti di cui all'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda;
-sempre in ogni caso, rigettare ogni domanda da chiunque proposta nei confronti del
di merito ed istruttoria, incluse quelle proposte in via di appello Parte_1 incidentale, condizionato o non, nonché quelle proposte ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c., in quanto inammissibili, infondate o con ogni miglior formula;
-sempre in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, comprensive di compensi, spese forfettarie 15%, I.V.A. e c.p.a. e condanna di quanto corrisposto dal in favore del di Parte_1 COoparte_1 [...]
dell'avv. ST RI, dell'avv. OV AN e di EY S.p.A. COoparte_5 in esecuzione della sentenza n. 8968/2023. In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di una CTU tecnico-contabile per verificare: (i) la corretta percentuale di azioni di a cui avrebbe avuto diritto COoparte_6 il sulla base dei parametri originariamente utilizzati nella Parte_1 determinazione del concambio, i flussi di cassa relativi al contratto CP_7 fossero stati considerati fino al 31.12.2018, anziché fino al 31.12.2030; (ii) l'entità del danno subito dal per effetto dell'erroneo concambio Parte_1 adottato durante il procedimento di fusione per incorporazione in COoparte_6
Nell'eventualità in cui il Tribunale dovesse ritenere che il contratto di servizi intercorrente tra il ed dovesse scadere nel 2030, e dunque si COoparte_1 CP_7 versasse nell'ipotesi della sola responsabilità del derivante COoparte_1 dall'anticipata cessazione di tale contratto, si chiede che sia sottoposto al CTU anche il mandato di:
pag. 2/28 (iii) verificare l'ammontare del minor valore della partecipazione del Parte_1 cagionato dalla illegittima cessazione del contratto al 31.12.2018.
- si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che il 31 ottobre 2017 il segretario generale del chiese un COoparte_1 incontro con i responsabili legali di e A2 S.p.A. per valutare i possibili CP_7 impatti sugli affidamenti in corso dell'operazione di Aggregazione, di cui era programmata l'approvazione comunale il successivo 21 dicembre, manifestando la preoccupazione che essa potesse determinare la scadenza anticipata degli affidamenti in essere rispetto a quella contrattuale, tra cui il COatto di Servizi;
2) vero che, a seguito di tale richiesta, fu indetta per il 9 novembre 2017, alle ore 14,30, presso la sala Giunta del Comune di una riunione avente ad oggetto: CP_1
“Allineamento Progetto MNL – Modifiche soggettive delle Concessioni” per esaminare la predetta questione;
3) vero che in tale riunione, presenti per il il Sindaco, il segretario COoparte_1 generale e il dirigente delle partecipate e, per e A2 S.p.A., i rispettivi CP_7 esponenti aziendali, i legali interni e un legale esterno, fu condiviso che l'operazione di Aggregazione sarebbe stata neutrale rispetto alle scadenze contrattuali degli affidamenti in essere e, dunque, non avrebbe inciso sulla scadenza del COatto di Servizi, da entrambe le parti identificata in quella contrattuale al 31 dicembre 2030;
4) vero che il Sindaco, in accordo con il dirigente delle partecipate avv. Carrasi, prospettò di sfruttare l'occasione per formulare una richiesta di parere preventivo all'ANAC sia sulla neutralità dell'operazione di Aggregazione sugli affidamenti in Per_ corso, sia sull'interpretazione condivisa con il contributo del prof. circa la durata del COatto di Servizi fino alla scadenza naturale del 2030;
5) vero che il legale esterno di rilevò che, al di là del ritardo che una CP_7 simile richiesta avrebbe prodotto sui tempi di chiusura dell'operazione, non rientrasse nelle prerogative di ANAC rilasciare pareri di tal fatta e suggerì che il si CP_1 munisse di un parere legale laddove avesse nutrito dubbi sulle questioni esaminate;
6) vero che i rappresentanti di e A2 S.p.A., a fronte di queste CP_7 affermazioni del ribadirono il percorso fino ad allora condiviso, COoparte_1 Per_ anche con il supporto dei pareri del prof. , circa l'interpretazione dell'art. 8 L. 115/2015 che confermava la scadenza contrattuale del COatto di Servizi al 2030 e fecero presente che, laddove il avesse avuto dubbi in merito, era necessario, CP_1 non solo che li fugasse con il supporto di un parere legale, come suggerito dal legale esterno, ma li risolvesse prima che si desse impulso all'operazione di Aggregazione, la quale, nel caso in cui il avesse rivisto la propria opinione aderendo a quella CP_1 della scadenza anticipata del COatto, avrebbe dovuto essere completamente rivoluzionata;
7) vero che il Sindaco, dopo essersi brevemente consultato con segretario e dirigente, rispose che si poteva proseguire con l'operazione nei termini condivisi, senza necessità di ricorrere all'ANAC o ad altri pareri. Si indicano a teste, su tutti i capitoli:
pag. 3/28 - avv. Sara Colombo, c/o via Antonio Canova, 2 – 20900 Monza COoparte_6
(MB);
- dott. , residente in [...] – 20135 Milano (MI). Testimone_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenuti ammissibili uno o più capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli di prova con i seguenti testi:
- avv. Sara Colombo, c/o via Antonio Canova, 2 – 20900 Monza COoparte_6
/MB);
- dott. , residente in [...] – 20135 Milano (MI). Testimone_1
- si chiede che il Tribunale voglia ordinare a e a ai COoparte_5 CP_8 sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutte le fatture emesse anni 2017 e 2018 nei confronti di A2 S.p.A., e CP_7 COoparte_9
relative alla remunerazione delle prestazioni professionali effettuate in relazione
[...] all'operazione di aggregazione in A2 COoparte_10 CP_11 [...]
( , CP_12 COoparte_9 CP_13 [...]
CP_14 CP_7 COoparte_15
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate.
Per il COoparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Respingere perché inammissibile e comunque infondato l'avversario appello, così confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi di revisione della sentenza, si insiste nelle conclusioni già rassegnate in primo grado, che qui si riportano: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
“In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_1
e comunque, accertata la legittimazione passiva della società inglobante
[...] [...] anche come litisconsorte necessario, dichiarare l'inammissibilità delle CP_16 avversarie domande;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande anche per mancata completezza della causa petendi. Nel merito:
- accertata la carenza di titolarità passiva del dichiarare COoparte_1
l'inammissibilità delle avversarie domande e comunque respingere perché inammissibili e infondate tutte le domande avversarie per le ragioni esposte in atti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia accertata la fondatezza del danno subito dagli attori, accertata la totale estraneità del in considerazione COoparte_1 della totale responsabilità dei soggetti consulenti e verificatori in questa sede convenuti, rigettare tutte le domande di condanna formulate dalle parti nei confronti dello stesso CP_1
pag. 4/28 In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui sia accertata una qualche corresponsabilità del in quanto socio di , riconosciuta la COoparte_1 CP_7 quota minoritaria del Comune in , limitare la condanna in modo proporzionale CP_7 al valore della stessa partecipazione.
- Con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96, c.1 e 3 c.p.c., oltre i diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria si conferma la ferma contestazione delle istanze tutte ex adverso formulate e, all'occorrenza, pur nella convinzione che i fatti dedotti dal CP_1 convenuto siano tutti supportati dalla produzione documentale, per completezza si insiste nelle istanze istruttorie già indicate, che qui si riproducono:
“In ogni caso, in via istruttoria si chiede di essere ammessi, ove occorra, alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che i soggetti che si occuparono delle operazioni di aggregazione furono A2 Con S.p.A. COoparte_16 CP_7 COoparte_9 CP_1 e
[...] COoparte_18
2) Vero che , e per essa il dott. in data 2 aprile 2015 ebbe notizia CP_7 CP_19 delle modifiche normative introdotte dal legislatore per evitare che si concludesse il procedimento sanzionatorio avviato dalla Commissione e dunque ebbe notizia che il termine fissato originariamente in concessione al 2030 era stato superato dalla riforma normativa (art. 8 legge 29 luglio 2015, n. 115), come si evince dai docc. 10, 11 e 12, che si rammostrano.
3) Vero che il 31 ottobre 2017 il segretario generale del Comune di chiese un CP_1 incontro con i responsabili legali di avente ad oggetto le possibili interferenze CP_7 fra la scadenza dei contratti in essere e l'operazione di aggregazione societaria allora in corso.
4) Vero che tale incontro si tenne il 9 novembre 2017, alle ore 14,30, presso la sala della Giunta del e ad essa parteciparono i rappresentanti legali di COoparte_1
CP_7
(Dott. all'epoca Presidente di , e Ing. , Persona_2 CP_7 Testimone_1 all'epoca Amministratore Delegato di ) e A2 (avv. Maddalena Benedetti e un CP_7 avvocato dello Studio Gianni Orrigoni).
5) Vero che in occasione di tale incontro il ricordò la scadenza ex lege al 31 CP_1 dicembre 2018 del contratto di Servizi di igiene urbana.
6) Vero che, a fronte delle obiezioni dei rappresentanti legali di e A2 in CP_7 ordine alla scadenza del contratto, il restò fermo sulla necessaria applicazione CP_1 della legge (art. 8 legge 29 luglio 2015, n. 115), riservandosi un'ulteriore verifica da parte di un proprio legale. Si indicano come testi:
- Dott. , Segretario generale del presso il Testimone_2 COoparte_1
COoparte_1
- Avv. presso Regione Lombardia;
Tes_3
- Dott. presso il COoparte_20 CP_1 CP_1
pag. 5/28 - Ing. , all'epoca dell'aggregazione Amministratore Delegato di Testimone_1
CP_7
, c/o 2iA Rete Gas S.p.A., Via Alberico Albricci, 10, 20122 - Milano;
[...]
- Dott. all'epoca dell'aggregazione Presidente di , via Persona_2 CP_7
Bassi 17, CP_1
- Si chiede altresì di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati, con indicazione dei testi, già contenuta a pag. 19 della nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado, che qui si riproduce:
- Dott. , Segretario generale del , presso il Testimone_2 CP_1 CP_1
COoparte_1
- Avv. presso Regione Lombardia;
Tes_3
- Dott. presso il COoparte_20 COoparte_1
- Ing. , all'epoca dell'aggregazione Amministratore Delegato di Testimone_1
, c/o 2i Rete Gas S.p.A., Via Alberico Albricci, 10; CP_7
- Dott. all'epoca dell'aggregazione Presidente di , via Persona_2 CP_7
Bassi 17, ” (cfr. ns. III mem. 183 in primo grado, pag. 19). CP_1
Quanto alle domande svolte nei confronti del dagli COoparte_1 appellati/appellanti incidentali, ed in particolare quanto alle domande formulate “in via subordinata” da e da avv. OV COoparte_2
AN e avv. ST RI, e alle domande formulate “in via di ulteriore subordine” da , il precisa: COoparte_21 COoparte_1
-respingere le avversarie domande dichiarando inammissibili e comunque infondati gli appelli incidentali, comunque, accertando l'insussistenza di alcuna responsabilità a carico del COoparte_1
-Con vittoria di spese diritti e onorari.
Per Avv. OV COoparte_2
IN e Avv. ST CANCARINI Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: in via principale:
-rigettare integralmente l'appello proposto dal avverso la sentenza n. CP_1 Pt_1
8968/2023 resa dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese nella causa sub RG 32636/2021 in data 14.11.2023, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in atti;
-per l'effetto, confermare la sentenza n. 8968/2023 resa dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese nella causa sub RG 32636/2021 in data 14.11.2023, eventualmente anche con altra e più evidente motivazione in accoglimento dell'appello incidentale di per le ragioni meglio esposte in atti;
COoparte_22
-in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal
contro
Parte_1 [...] Cont e in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per tutte le CP_5
pag. 6/28 Cont ragioni indicate in atti e, per l'effetto, mandare esente e da ogni e CP_5 qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'odierno appellante;
-rigettare le istanze istruttorie riproposte dal perché inammissibili e Parte_1 irrilevanti;
in via di subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate Cont dal nei confronti di e Parte_1 CP_5 accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del nella COoparte_1 causazione del danno all'odierno appellante, stabilendo le rispettive quote di responsabilità solidale, in misura esclusiva o comunque nettamente predominante (prossima al 100%) quella ascrivibile al e, correlativamente, nella COoparte_1 Cont residua misura minima quella attribuibile a e/o a ferme le CP_5 limitazioni di responsabilità degli advisor;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare il Cont diritto di regresso di e/o a per quanto di rispettiva ragione, verso CP_5
condannando quest'ultimo a rifondere agli advisor tutte le somme COoparte_1 che essi dovessero pagare all'odierno appellante in eccedenza alle proprie comunque minime, se non appunto assenti, quote interne di responsabilità; in ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi (compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge) per tutti i gradi di giudizio e, inoltre, con Cont condanna dell'odierno appellante a pagare a e una somma CP_5 equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. Senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove, eccezioni e istanze avversarie e con opposizione all'ammissione di nuovi documenti. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, eccepire, nonché di modificare e/o precisare le conclusioni, anche alla luce delle difese svolte dalle controparti nel presente giudizio.
Per COoparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere,
1) respingere l'avverso appello e, per l'effetto o comunque, confermare la Sentenza ex adverso impugnata e cioè la Sentenza n. 8968/2023 – rep. n. 9477/2023 - del Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in Materia di Imprese, emessa in data 13 novembre 2023, depositata in data 14 novembre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, nella causa sub R.G. n. 32636/2021;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la Sentenza, respingere comunque le domande del verso EY Parte_1 per quanto esposto in narrativa, eventualmente in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto e/o in ragione di tutte le difese formulate in primo grado e che debbono intendersi riproposte nella presente fase di gravame ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
3) in via ulteriormente subordinata, in caso di accertamento della responsabilità di EY verso il previo accertamento della maggior quota di responsabilità, Parte_1
pag. 7/28 anche di natura assorbente, del rispetto ad EY, condannare il COoparte_1
a tenere indenne e manlevata EY, integralmente o in misura COoparte_1 corrispondente alla maggior quota di responsabilità accertata a suo carico, da qualsiasi importo, anche a titolo di spese legali, che EY fosse condannata a pagare in favore del Parte_1
4) con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore di EY relativi a entrambi i gradi di giudizio. Con ogni salvezza, e con ogni riserva istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il il e il Parte_3 CP_23 Parte_1 CP_24
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, il
[...] COoparte_1
(di seguito, anche “EY”), gli Avv.ti OV AN e ST COoparte_3 CO RI, (di seguito, anche ), COoparte_2 lamentando l'applicazione di un errato e penalizzante rapporto di concambio, determinato nell'ambito di una complessa operazione di aggregazione aziendale tra CP_ società attive nei servizi pubblici locali ( utilities), attuata con fusione e chiedevano, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno quantificato in Euro 8.582.000,00 per Euro 3.600.000,00 per il Parte_3 [...]
Euro 3.200.000,00 per il ed Euro 1.100.000,00 per il CP_23 Parte_1
, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in corso di COoparte_24 causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e, in via subordinata, la condanna del solo al risarcimento dei danni nella COoparte_1 misura sopra indicata o in diversa misura. A fondamento della domanda risarcitoria gli attori allegavano che:
-negli anni 2017 e 2018, erano stati coinvolti, quali soci di società attive nei servizi pubblici territoriali operanti nei settori dell'energia, del servizio idrico, dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti, in un progetto di riorganizzazione industriale e societaria, che aveva comportato la fusione per incorporazione di una serie di società municipalizzate (A2 CP_11 COoparte_12 COoparte_14 CP_7
e in
[...] COoparte_9 COoparte_15
COoparte_6
-dopo la sottoscrizione di un Accordo Quadro tra i soggetti coinvolti e l'approvazione delle delibere di indirizzo da parte dei Consigli Comunali dei Comuni di Pt_1 CP_23
, e gli organi amministrativi delle società interessate avevano elaborato CP_24 CP_1 il progetto comune di fusione e di contestuale scissione, avvalendosi della collaborazione, quale advisor, delle società e COoparte_2 CP_8 al fine di determinare i valori delle diverse società coinvolte e individuare il rapporto di cambio, nonché di E&Y S.p.A., quale esperta incaricata dal Tribunale per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio;
pag. 8/28 -dopo l'approvazione delle delibere di fusione e scissione da parte delle assemblee delle singole società, in data 25.6.2018, erano stati stipulati, in un unico contesto, l'atto di fusione e l'atto di scissione;
-in applicazione del rapporto di concambio, il capitale sociale di era CP_6 stato ripartito come segue: A2 38,91% (percentuale poi ascesa al 41,34%, per effetto di un'OPA a cui la società si era impegnata nel contesto dell'accordo quadro);
[...]
23,05% (percentuale poi ascesa al 23,93%, per effetto dell'OPA); Parte_3
9,61%; 10,53%; 3,30%; Parte_1 CP_23 COoparte_24
e altri soggetti 13,31%; COoparte_26
-le quote assegnate agli attori, in applicazione del rapporto di concambio, erano risultate inferiori a quelle che si sarebbero dovute loro assegnare in caso di corretta valutazione del patrimonio di una delle società incorporate nella fusione, con la CP_7 conseguenza che agli azionisti di (segnatamente, A2 e il CP_7 CP_1
titolari rispettivamente del 90% e del 9,81% del capitale sociale di )
[...] CP_7 erano state assegnate quote di in misura eccessiva rispetto all'effettivo CP_6 valore della società conferita, in quanto in sede di misurazione del concambio si era tenuto conto per dei flussi di cassa che la stessa avrebbe dovuto CP_7 percepire fino al 2030 in virtù di un contratto di servizi stipulato con il CP_1
(di seguito, anche “COatto di Servizi”), poi risolto anzi tempo, poco dopo la
[...] chiusura dell'operazione di aggregazione societaria, a seguito della revoca dell'affidamento del servizio di igiene urbana da parte del in COoparte_1 applicazione della normativa già in vigore all'anno della fusione, in tema di affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica (art. 34, comma 22, D.L. n. 179/2012). Gli attori deducevano:
-la scorrettezza precontrattuale e contrattuale del il quale, a COoparte_1 conoscenza, ben prima della fusione, della anticipata cessazione del COatto di Servizi in capo ad , aveva omesso di informare le società e gli enti coinvolti CP_7 nell'operazione della probabile anticipata cessazione del rapporto di affidamento di cui era titolare l'incorporanda , conseguendo, in tal modo, quale socio di , CP_7 CP_7 un concambio più favorevole sulle azioni dell'incorporante, a danno degli altri partecipanti alla fusione;
inoltre, il risolvendo dopo pochi giorni COoparte_1 dalla fusione la concessione in essere con , era venuto meno alle obbligazioni CP_7 assunte con l'Accordo di fusione alla cui base vi era la prosecuzione della concessione fino al 2030; CO
-la responsabilità professionale di e EY, in solido, per negligenza nella determinazione del rapporto di concambio, per non aver verificato l'esatta durata del COatto di Servizi in essere tra e il attribuendo CP_7 COoparte_1 così, sul presupposto certo della sua durata fino al 2030, un valore eccessivo a quest'ultima società incorporata da , con evidenti riflessi sul numero di CP_6 azioni assegnate all'esito della procedura di fusione.
2. Si costituivano in giudizio il gli Avv.ti OV AN e COoparte_1
ST RI, ed COoparte_2 COoparte_3
pag. 9/28 CO chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando ed EY una domanda subordinata riconvenzionale “trasversale” nei confronti del COoparte_1
I convenuti rilevavano, in sintesi:
-la carenza di legittimazione attiva degli attori, essendo la società incorporante CP_16
l'unico soggetto legittimato a lamentare l'incongruità del rapporto di cambio e
[...]
l'eventuale errore della valutazione compiuta, essendo il danno derivante in capo ai soci da una valorizzazione errata un danno meramente riflesso;
-l'infondatezza delle accuse di reticenza avanzate nei confronti del COoparte_1 poiché il aveva comunicato per tempo al management di e di A2 CP_1 CP_7
(propri interlocutori naturali) la scadenza ex lege del COatto di Servizi;
-l'intervenuto ristoro dell'eventuale danno subito dagli attori per effetto del versamento in denaro compiuto da A2 (socia di nei confronti di , CP_7 CP_6 in esecuzione di un Accordo di Indennizzo stipulato in data 28.3.2019, versamento pari alla differenza tra i flussi di cassa attesi in virtù del COatto di Servizi - valorizzati ai fini della fusione - e quelli effettivamente ottenuti in ragione del suo scioglimento anticipato;
-l'intervenuta proroga del COatto di Servizi fino al 2021 in virtù dei provvedimenti del consentendo ad di continuare a COoparte_1 COoparte_27 svolgere le prestazioni dedotte in contratto fino al gennaio 2022 e di ricevere i relativi flussi di cassa;
-la sussistenza di un valore di , nonostante la cessazione anticipata del COatto CP_7 di Servizi, atteso che la “Business Unit Igiene e Ambiente” era costituita, non dal solo dal COatto di Servizi, ma anche da altri autonomi rapporti concessori intrattenuti da con altri Comuni della provincia di CP_7 CP_1
-l'estraneità di EY rispetto al presente giudizio, atteso che EY non era stata chiamata a fornire un giudizio sulle valutazioni economiche effettuate in relazione alle diverse società partecipanti alla fusione, bensì ad attestare la ragionevolezza del procedimento seguito nella determinazione del rapporto di cambio.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 13.11.2023 (sentenza n. 8698/23, pubblicata in data 14.11.2023), rigettava la domanda attorea e condannava gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti. Preliminarmente, il Tribunale riteneva sussistente la legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda risarcitoria, rilevando che il pregiudizio lamentato consisteva nell'avere percepito una percentuale di azioni della società risultante dalla fusione inferiore rispetto a quella loro spettante in caso di corretta determinazione del rapporto di cambio. Si trattava, pertanto, di un danno diretto incidente sul patrimonio di ciascun socio - che in tesi aveva percepito un numero inferiore di azioni della società post fusione - e non già di un danno riflesso del pregiudizio patito dalla società risultante della fusione, in conseguenza delle erronea quantificazione del valore patrimoniale della acquisita CP_7
Il Tribunale rilevava, poi, che non era in discussione la correttezza del metodo di valutazione impiegato per la determinazione del valore patrimoniale di CP_7
pag. 10/28 – metodo che aveva considerato la “Business Unit Igiene e Ambiente” comprensiva del COatto di Servizi con il – ma l'errore commesso nella COoparte_1 applicazione di tale metodo, consistente nel considerare la durata del predetto contratto sino al 31.12.2030 e quindi valutando i flussi finanziari derivanti da tale contratto sino al 2030, quando, invece, il contratto era stato risolto dal nell'anno COoparte_1
2018, con cessazione dei flussi finanziari al 31.12.2021. Secondo il Tribunale, il rapporto di concambio non era errato, in quanto i flussi corrispondenti alla durata del COatto di Servizi sino al 2030 - sebbene il contratto fosse cessato il 31.12.2021 - erano stati garantiti dall'Accordo di Indennizzo stipulato da A2 S.p.A. con COoparte_28
In particolare, ad avviso del primo giudice, l'indennizzo aveva originato quella stessa situazione economico-finanziaria posta a fondamento della valutazione patrimoniale di ai fini della determinazione del rapporto di concambio, in quanto aveva
CP_7 integrato il valore patrimoniale confluito in con la fusione derivante CP_6 dall'acquisizione di . Si trattava, secondo il Tribunale, di un indennizzo alla
CP_7 società che incideva sul suo patrimonio e che aveva riequilibrato il rapporto di concambio come da progetto di fusione, sicché non era possibile individuare una non congruità del rapporto di concambio fonte di pregiudizio ai soci delle società accorpate. Il Tribunale escludeva, pertanto, che gli attori avessero subito un pregiudizio, in quanto: a) era stato garantito ad un apporto di flussi (come supposti nel progetto di
CP_7 fusione) fino al 2030 e l'effetto dell'errore nella valutazione del patrimonio di
CP_7 era stato eliminato con la transazione conclusa da A2 con;
CP_16
b) il fatto che l'indennizzo fosse successivo alla fusione e alla valutazione del patrimonio di era irrilevante, in quanto l'indennizzo trovava la sua fonte CP_7 proprio in quel contratto e nella considerazione della sua durata fino al 2030; inoltre, se quel contratto fosse durato, come ipotizzato, fino al 2030 i flussi non si sarebbero generati tutti nell'anno 2018, bensì nel corso degli anni fino al 2030, con la conseguenza che la provenienza dei flussi da una transazione conclusa dopo la fusione non aveva alcuna rilevanza rispetto ad una valutazione che ipotizzava, nel tempo, i flussi di cassa;
c) non era fondato l'assunto degli attori, secondo cui il danno subito dagli stessi era stato immediato al momento della fusione, essendo l'indennizzo di A2 andato a reintegrare il patrimonio della società risultante dalla fusione (e non il patrimonio del singolo socio), in quanto l'indennizzo di cui all'Accordo di Indennizzo valeva a integrare i flussi finanziari del COatto di Servizi con il supposto COoparte_1 sino al 2030, tanto è che esso era stato determinato con riguardo a tale contratto (ossia all'elemento utilizzato per determinare i rapporti di equivalenza fra il patrimonio di e quelli delle altre società partecipanti alla fusione). CP_7
A tale ultimo riguardo, il primo giudice rilevava che l'indennizzo non aveva eliminato un danno già esistente ma, integrando il patrimonio del ramo acquisito con la fusione (“Business Unit Igiene e Ambiente”), aveva concretato quell'apporto patrimoniale di pag. 11/28 alla società incorporante, ipotizzato nella valutazione del rapporto di CP_7 concambio. Inoltre, secondo il Tribunale, l'indennizzo aveva riequilibrato il patrimonio acquisito – come se il contratto fosse durato sino al 2030 – con la conseguenza che il concambio era stato congruo: i flussi collegati al COatto di Servizi sino al 2030 erano stati garantiti sino al 2030 in forza dell'Accordo di Indennizzo, con la conclusione che la valutazione di ipotizzata in fase di fusione corrispondeva alla realtà economica. CP_7
Infine, l'indennizzo aveva stabilito l'effettiva equivalenza degli apporti dei soci CP_7
e il numero delle azioni ricevuto da ciascuno in seguito alla fusione, CP_6 come stabilito nel rapporto di cambio. Il Tribunale riteneva, poi, infondata la doglianza degli attori sull'inadeguatezza dell'indennizzo (limitato al 90% dell'ammanco derivante dai flussi finanziari relativi al contratto di servizi con il sino al 2030), in quanto: COoparte_1
a) la “Business Unit Igiene e Ambiente” di non era costituita esclusivamente CP_7 dal COatto di Servizi con il ma era costituita anche altri rapporti COoparte_1 concessori con altri Comuni della Provincia di CP_1
b) lo scostamento del 10% non consentiva di ritenere che la valutazione del valore di fosse errata al punto dal determinare un rapporto di concambio errato, in CP_7 quanto uno scostamento marginale rientrava nel range di intrinseca opinabilità di ogni processo valutativo del valore di un'impresa ed era insito nel rischio dell'operazione di fusione (art. 2502 c.c.); c) il rapporto di concambio era stato determinato all'interno di una “ragionevole banda di oscillazione” e la nozione di congruità del concambio ammetteva una pluralità di concambi, tutti soddisfacenti all'interno di un “accettabile arco di oscillazione” (Cass. Civ., 7920/2020; Cass. Civ., 15025/2016). Infine, il Tribunale escludeva la sussistenza dei presupposti della condanna per lite temeraria.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la Parte_1 riforma e formulando sei motivi di gravame: I) Omessa pronuncia sulla responsabilità dei convenuti, in conseguenza dell'erronea pronuncia concernente l'assenza di danno;
II) COaddittorietà della sentenza in punto sovrapposizione tra il danno del socio e il danno alla società; inidoneità dell'indennizzo pagato da A2 a ripristinare il danno patito dal Parte_1
III) Insufficienza del quantum dell'indennizzo pagato da A2 al ripristino del valore del patrimonio di;
CP_7
IV) Mancato riconoscimento del 10% residuo non coperto dall'indennizzo versato da A2; V) Erroneo rigetto delle istanze istruttorie e della CTU;
VI) Condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio.
pag. 12/28 5. Il si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dei COoparte_1 motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
6. gli Avv.ti OV AN e ST COoparte_2
RI si sono costituiti nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e formulando appello incidentale, affidato ad un unico articolato motivo: Inammissibilità della domanda del per mancata impugnazione delle Parte_1 delibere di fusione e per omessa chiamata in causa di un litisconsorte necessario ( ). CP_6
7. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello COoparte_3 avversario e proponendo appello incidentale condizionato avverso i capi della sentenza relativi al rigetto nel merito delle domande degli attori in luogo della declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria attorea per mancata impugnazione delle delibere di fusione e per mancata vocatio in ius della società incorporante quale litisconsorte necessario.
8. All'udienza del 6.11.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza al 30.4.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Tale udienza è stata rinviata d'ufficio al 14.5.2025 e successivamente al 17.9.2025. All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello principale, il ha lamentato Parte_1
l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla responsabilità dei convenuti e ha richiamato, a tale riguardo, le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado. In sintesi, secondo l'appellante, la responsabilità - precontrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative e contrattuale per inadempimento agli obblighi assunti con l'accordo di fusione, fra cui l'obbligo di prosecuzione del servizio - del si fonda su: COoparte_1
-cessazione anticipata del COatto di Servizi rispetto alla data del 2030, assunta come parametro per la determinazione del concambio;
-conoscenza da parte del della scadenza anticipata del COatto di COoparte_1
Servizi (come risultante dal doc. G pag. 14 fasc. primo grado e Parte_1 ammessa nel giudizio di primo grado;
cfr. comparsa costituzione pag. CP_1
34 e memoria art. 183 comma 6 n. 1 pag. 15);
-mancata condivisione, da parte del con il COoparte_1 Parte_1 dell'informazione relativa alla scadenza anticipata del COatto di Servizi e diffusione, al contrario, dell'informazione sulla scadenza al 2030 (doc. G pag. 14 fasc. primo grado docc. 12 e 24 . Parte_1 COoparte_1
pag. 13/28 Secondo l'appellante, la responsabilità di in persona COoparte_5 CP_8 degli Avv.ti ST RI e OV AN) per non avere rilevato, con colpa grave, l'anticipata cessazione del contratto di servizi, si fonda su: CO
-espresso compito di di rilevare l'anticipata cessazione del COatto di Servizi CO (docc. 7 e 8 fasc. Comune , come ammesso anche da nel giudizio di Pt_1 CO primo grado (comparsa pag. 42); CO
-consegna a di documentazione idonea a rilevare la anticipata cessazione del CO COatto di Servizi (doc. H, pag. 30 docc 7, 8, 9, 39 Parte_1 CO
-redazione dei report “sulla base delle informazioni fornite (…) dal cliente CO destinatario” (doc. 11 pag. 3), con conseguente ammissione dell'assenza di CO controlli da parte di sulla veridicità delle informazioni fornite dal cliente. Infine, la responsabilità contrattuale di EY – quale esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Monza ex artt. 2501-sexies e 2506-ter c.c. per la redazione della relazione di congruità sul concambio – si fonda, ad avviso dell'appellante su:
-conflitto di interessi in cui versava EY per essere, al contempo, revisore di CP_7
(doc. 24 e di A2;
[...] Parte_1 CO
-redazione di una relazione che riprendeva pedissequamente le conclusioni di CO senza sindacato o controllo alcuno sull'operato di
L'appellato ha eccepito, in primo luogo, la propria carenza di COoparte_1 legittimazione passiva, in considerazione della propria estraneità alle operazioni di fusioni. A tale riguardo, ha evidenziato che non spettava a tale ente la determinazione del concambio in una complessa operazione di fusione, in cui lo stesso era socio di minoranza di ed era stato totalmente estraneo alle operazioni di preparazione e CP_7 realizzazione della fusione, che era stata condotta dai consiglieri di amministrazione delle società maggiori e dai relativi consulenti. Ha eccepito inoltre la genericità dell'accusa di reticenza formulata dal che non aveva indicato quali Parte_1 soggetti il avrebbe dovuto informare e quale ruolo avrebbe dovuto COoparte_1 svolgere nel procedimento di fusione, stante la qualità di socio di minoranza di . CP_7
In secondo luogo, il ha eccepito l'inammissibilità del motivo di
COoparte_1 appello, che reiterava le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, senza censurare in alcun modo la scelta del Tribunale di operare secondo il criterio della ragione più liquida;
In terzo luogo, il ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando,
COoparte_1 per un verso, che l'anticipata cessazione del COatto di Servizi era avvenuta ex lege, senza alcun atto di revoca da parte del per altro verso, che il
COoparte_1 era a conoscenza della norma di legge di riferimento (art. 34 c. 22
COoparte_1
D.L. 179/2012 modificato dalla L. n. 115/2015, che ha disposto l'automatica e anticipata cessazione al 31.12.2018 del contratto di igiene urbana del Comune di
, che, in quanto norma di legge, non era suscettibile di condivisione, anche CP_1 perché gli amministratori di erano a conoscenza della scadenza CP_6 anticipata del COatto di Servizi, come era stato accertato dal Tribunale di Varese nella controversia promossa da contro il (sentenza n. CP_6 COoparte_1
pag. 14/28 241/24 passata in giudicato;
doc. 1 fasc. appello . Infine, ha CP_1 puntualizzato di non avere veicolato informazioni contrarie alla cessazione anticipata del COatto di Servizi (doc. 10, 11, 12 - come accertato anche COoparte_1 nella sentenza del Trib. Varese n. 241/24 - ma anzi di avere immediatamente comunicato a A2 e l'impossibilità di proseguire il contratto e, per contro, che CP_7
A2 aveva tentato di convincere lo stesso sulla prosecuzione del COoparte_1 predetto contratto sino al 2030 (cfr. doc. 12: mail del 7.4.2015 Dr. CP_19 amministratore di e amministratore delegato di che dà atto CP_7 CP_6 della comunicazione del a A2 e e del tentativo di A2 di COoparte_1 CP_7 convincere il sulla prosecuzione del contratto al 2030). CP_1
CO Gli appellati AN e RI, in primo luogo, hanno dedotto, l'insussistenza del vizio di omessa pronuncia lamentato dall'appellante, rilevando che l'omessa statuizione sulla responsabilità dei convenuti derivava dalla pronuncia sull'insussistenza del danno, resa in virtù del principio della ragione più liquida. CO In secondo luogo, hanno dedotto l'insussistenza della responsabilità di ANi e AR, in quanto: CO
aveva comunicato a (incaricata di analizzare i razionali strategici, CP_7 Cont industriali e finanziari del progetto di NL) e a (incaricata di analizzare la fattibilità tecnico-giuridica dell'operazione) di essere stata posta sotto il controllo di A2 con procedura ad evidenza pubblica, come prescritto dall'art. 34 DL n. 179/2012, laddove CO nessun incarico era stato conferito a per l'analisi di diritto amministrativo, diritto europeo e concorrenza su procedura di gara;
Cont
-la documentazione messa a disposizione da a avvalorava l'assunto del CP_7 CO controllo di a seguito di evidenza pubblica (docc. 9 e 10 e tale posizione CP_7 era stata ribadita durante la due diligence;
- il Comune di aveva aderito all'Accordo Quadro - che indicava il rapporto di CP_1 cambio (con delibera 28.2.2018 n. 10) – e, con delibera del 23.5.2018, aveva incaricato il Prof. Greco di redigere un parere legale sulla scadenza del COatto di Servizi, senza informare nessuno;
CO Cont
-i soggetti coinvolti nell'operazione non avevano informato e di fatti, documenti, informazioni sopravvenute rispetto alla due diligence e anzi , il CP_7
e A2 avevano sottoscritto, senza sollevare obiezioni, l'Accordo COoparte_1
Quadro e il Patto Parasociale, fondati sulla premessa della procedura ad evidenza pubblica e il aveva approvato la fusione per incorporazione, senza COoparte_1 nulla segnalare;
Cont
-l'incarico dato a non aveva ad oggetto la verifica delle procedure di gara degli affidamenti dei servizi pubblici locali né l'analisi dei profili concorrenziali di procedure di aggregazione delle società partecipanti alla fusione. Gli appellati hanno riportato, infine, tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado in punto non imputabilità del fatto, assenza di dolo e colpa grave, interruzione del nesso causale, responsabilità di , A2 e riduzione del CP_29 CP_1 risarcimento e rivalsa nei confronti del COoparte_1
pag. 15/28 L'appellata ha eccepito l'inammissibilità e la manifesta infondatezza CP_3 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rilevando che l'appello non contestava che la causa e finalità dell'indennizzo versato da A2 fosse quella di garantire un apporto corrispondente al 90% del minor valore del COatto di Servizi (e dunque il 90% del minor valore della “Business Unit Igiene e Ambiente” di e quindi del minor CP_7 valore di rispetto a quanto prospettato in sede di fusione;
punto J accordo CP_7 indennizzo) e che il rapporto di concambio fosse congruo e, al contempo, non censurava il percorso motivazionale del Tribunale, ma proponeva argomentazioni inconferenti, incomprensibili, suggestive e prive di rilievo concreto. Nel merito, ha evidenziato di non essere stata chiamata a procedere alla determinazione del rapporto di cambio né ad operare indagini, verifiche, accertamenti autonomi, ma di essere stata incaricata, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. e della comunicazione Consob n. 73063 del 5.10.2000, a valutare la non irragionevolezza dei procedimenti seguiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio, sulla base della documentazione utilizzata dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione e delle informazioni fornite dagli stessi e dai loro consulenti, (doc. 10 EY). Ciò posto, ha rilevato di avere diligentemente svolto l'incarico relativo al parere di congruità, tenuto conto della natura e delle finalità dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. Ha evidenziato che la direzione di aveva garantito a EY la completezza, CP_7 autenticità, attendibilità e correttezza della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento e delle informazioni ivi contenute e che il aveva Parte_1 preso atto del conferimento a EY dell'incarico di esperto comune ex art. 2501-sexies c.c. e aveva partecipato, quale socio di , alla delibera straordinaria di detta CP_6 società di approvazione dell'operato di EY, senza sollevare contestazioni e obiezioni sull'operato di EY e sulla completezza della relazione e senza chiedere alcun supplemento di indagine. Infine, ha rilevato che tutte le società partecipanti alla fusione avevano sempre ritenuto che il COatto di Servizi fra e il CP_7 COoparte_1 durasse sino al 31.12.2030 e aveva valutato, con l'ausilio di esperti, gli effetti CP_7 della normativa di riferimento (art. 34 comma 22 D.L. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012 e successive modifiche) sul COatto di Servizi, giungendo alla conclusione della prosecuzione del contrato sino al 31.12.2030; tale conclusione era stata, tuttavia, superata dal Consiglio di Stato – che aveva ritenuto applicabile l'art. 34 comma 22 D.L. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012 e le successive modifiche al COatto di Servizi - nonostante gli opposti univoci pareri dei consulenti legali di . CP_7
In una situazione come quella in esame, caratterizzata da incertezza sulla applicabilità dell'art. 34 comma 22 D.L. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012 e delle successive modifiche al COatto di Servizi, EY, quale esperto nominato ex art. 2501-sexies c.c., nonostante la necessaria diligenza professionale, non avrebbe potuto effettuare una autonoma valutazione giuridica su tale aspetto. Ha dedotto, altresì, che EY, quale società di revisione dei bilanci di al CP_7
31.12.2016 e al 31.12.2017, non aveva alcuna ragione per accertare la cessazione del pag. 16/28 COatto di Servizi al 31.12.2018, non essendo valorizzato in tali bilanci l'affidamento in gestione del servizio pubblico di igiene urbana di cui al predetto contratto. Infine, ha evidenziato l'insussistenza di un conflitto di interesse quale revisore di e, al contempo, esperto ex art. 2501-sexies c.c., rilevando che, in ogni caso, il CP_7 aveva preso atto del conferimento dell'incarico di esperto comune ex Parte_1 art. 2501-sexies c.c. a EY e aveva partecipato, quale socio di , alla CP_6 delibera straordinaria di detta società di approvazione dell'operato di EY (doc. 5 fasc.
, senza sollevare contestazioni e obiezioni. Parte_1
Ha riproposto, da ultimo, domanda di manleva nei confronti del COoparte_1
2. Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la ritenuta Parte_1 idoneità dell'indennizzo versato da A2 in a ristabilire l'equilibrio CP_6 preventivato nel rapporto di concambio e a ripristinare ex post il valore di . CP_7
L'appellante ha dedotto che la ritenuta idoneità dell'indennizzo confondeva il danno subito dal socio (nella specie, il con il danno subito dalla società Parte_1 risultante dalla fusione ( vale a dire, ) e ha evidenziato che l'indennizzo CP_6 in parola valeva a ristorare esclusivamente il danno patito dalla società risultante dalla fusione (consistente nel venir meno dei flussi di cassa del contratto di servizi ipotizzati sino al 2030) e non già il danno patito dal per l'erronea Parte_1 determinazione del concambio, trattandosi di un danno diretto del socio, realizzatosi nel momento della fusione, in cui il aveva ricevuto un numero azioni in Parte_1
inferiore a quello corretto (+0,7%). CP_6
A conforto di tali argomentazioni, l'appellante ha richiamato il contenuto del memorandum redatto in data 30.11.2018 (doc. 34 PWC), su richiesta di CP_6 dagli Avv.ti OV AN e ST RI sugli effetti dell'anticipata cessazione del COatto di Servizi (doc. 31 PWC).
Il ha eccepito l'inammissibilità del motivo, che, da un lato, COoparte_1 contestava l'accertamento dell'esistenza di due danni e la loro sovrapposizione, sull'assunto della erroneità del concambio, quando la sentenza impugnata aveva escluso l'erroneità del concambio – e tale profilo non era stato contestato dall'appellante – e non aveva accertato l'esistenza di due danni (nella specie, il danno al socio e il danno alla società). Ha dedotto, altresì, l'infondatezza del motivo, rilevando che l'Accordo di Indennizzo (stipulato in data 28.3.2019) aveva garantito i flussi ipotizzati dalla durata del COatto di Servizi sino alla sua naturale scadenza al 2030. CO Gli appellati AN e RI hanno eccepito l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando l'insussistenza di un danno diretto da concambio, in quanto il COatto di Servizi era proseguito sino al 31.12.2021, aveva rilasciato CP_6 in favore di (in cui è stato conferito il ramo igiene urbana di COoparte_27
) una manleva per ripristinare il 100% dei flussi mancanti sino al 31.12.2030 CP_7 per effetto dell'anticipata cessazione del COatto di Servizi (accordo del 20.3.2019, doc. 50 e l'importo versato da A2 aveva indennizzato Parte_1 CP_6
pag. 17/28 del 90% dell'esborso effettuato da a favore di CP_6 CP_27
Hanno aggiunto che l'importo dell'indennizzo era stato determinato da
[...]
sulla base degli stessi principi e criteri utilizzati per la determinazione CP_6 del rapporto di cambio e hanno concluso nel senso che il danno diretto dei soci era stato reintegrato in forma specifica, mediante la ricostituzione dei fondi di cassa attesi con il COatto di Servizi sino al 31.12.2030 in misura corrispondente a quelli valorizzati nella determinazione del concambio.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che la CP_30
era stata valorizzata ai fini della fusione COoparte_31 in Euro 33,7 milioni sulla base dei flussi di cassa attesi da una serie di rapporti contrattuali e concessori (fra cui il COatto di Servizi con il , che, COoparte_1 nell'Accordo di Indennizzo, l'ammontare in denaro apportato da A2 era pari al 90% dei minori flussi di cassa attualizzati che avrebbe incassato dal CP_6
COatto di Servizi sino al 31.12.2030 sulla base del Business Plan posto a base della valorizzazione di con la conseguenza che: CP_7
-A2 aveva apportato nella fusione un bene (90% di ) di valore inferiore CP_7 rispetto a quanto originariamente prospettato e, al fine di ripristinare il valore del proprio apporto, in luogo del COatto di Servizi, aveva versato una somma di denaro pari al 90% del minor valore di;
CP_7
-il versamento di A2 costituiva un unicum con l'apporto di effettuato da A2 CP_7
e in sede di fusione, con la conseguenza che era corretta e congrua la COoparte_1 misura della partecipazione in sulla base del rapporto di cambio CP_6 determinato per ciascun socio (compreso il;
Parte_1
-la funzione ripristinatoria dell'indennizzo di A2 escludeva che i singoli soci di potessero rivendicare pretese, in quanto il valore dell'apporto era stato CP_6 ripristinato e era risultata di valore corrispondente a quello prospettato CP_6 in sede di fusione. Hanno dedotto, poi, che il motivo non contestava che la causa e finalità dell'indennizzo versato da A2 fossero quelle di garantire un apporto corrispondente al 90% del minor valore del COatto di Servizi (punto J accordo indennizzo). Infine, hanno evidenziato che l'eventuale risarcimento ottenuto dal in Parte_1 questa sede avrebbe realizzato un indebito arricchimento, in quanto, per un verso, il avrebbe ottenuto il ristoro del danno per la minor misura della Parte_1 partecipazione in rispetto a quella che sarebbe stata assegnata in caso di CP_6 corretto rapporto di concambio e, per altro verso, sarebbe rimasto socio di CP_16
, la quale avrebbe avuto un valore esattamente corrispondente a quello risultante
[...] dagli atti di fusione.
3. Con il terzo motivo di appello, il ha censurato l'assunto della Parte_1 sentenza di primo grado, secondo cui l'indennizzo pagato da A2 era idoneo a ripristinare, in termini quantitativi, il valore del ramo ambiente di . CP_7
pag. 18/28 A tale riguardo, ha rilevato che i flussi di cassa attesi dal COatto di Servizi erano stati stimati in Euro 33,7 milioni (cfr. doc. 36, pag. 31 , mentre l'indennizzo Parte_1 versato da A2:
-era pari a Euro 11,9 milioni e residuavano ulteriori Euro 1,3 milioni (esigibili solo in caso di mancato affidamento della concessione nel 2027);
-era previsto un tetto massimo dell'indennizzo (pari a Euro 16,3 milioni, dedotti i flussi generati dalla proroga di fatto del contratto sino al 2021);
- era stato stipulato solo per il 90% dell'ammanco derivante dai flussi di cassa (e dunque non copriva l'ulteriore 10%);
- costituiva una sopravvenienza attiva per la società (e dunque era soggetto a tassazione
– 24% IRES e 4,2 IRAP), mentre i flussi di cassa derivanti dal COatto di Servizi erano stati calcolati al netto delle imposte (doc. 64 p. 16 e doc. 4 EY, Parte_1 pag. 12);
- prevedeva un pagamento dilazionato in varie tranches e non era stato attualizzato al momento della fusione.
Il ha resistito al motivo di impugnazione, evidenziando che l'entità COoparte_1 dell'indennizzo era stata oggetto di approvazione dal - che aveva Parte_1 aderito alla transazione (doc. 26 - e quindi non avrebbe potuto essere CP_1 contestata nel presente giudizio. Ha rilevato, inoltre, che il motivo non censurava il punto chiave della sentenza, che aveva escluso l'erroneità del concambio (e dunque l'esistenza dei due danni), ma si fondava su un diverso presupposto, rappresentato dall'erroneità del concambio. Nel merito, ha contestato la valutazione dei flussi di cassa relativi al COatto di Servizi sino al 2030 proposta dalla controparte. CO Anche gli appellati AN e RI hanno contestato l'erroneità della stima dell'appellante in ordine dei flussi di cassa attesi con il COatto di Servizi sino al 2030 (pari a Euro 33,7 milioni), rilevando che la stessa era fondata sull'enterprise value, laddove i concambi erano stati calcolati sulla base dell'equity value (pari a Euro 25,8 milioni) e non teneva conto dei flussi di cassa dell'ultimo quadrimestre 2017 e dell'anno 2018, oltre che della prosecuzione del COatto di Servizi sino al 31.12.2021. Hanno dedotto, infine, che la manleva di a favore di CP_6 CP_27
(pari a Euro 15,1 milioni) aveva ripristinato integralmente il valore originario
[...] del ramo igiene urbana in sede di concambio (con un versamento effettuato in anticipo e in un'unica soluzione) e aveva assorbito i residui flussi di cassa dal 2022 al 2030.
Infine, l'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che i CP_3 criteri di determinazione della misura dell'indennizzo erano esattamente gli stessi di quelli utilizzati dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione e dai loro consulenti per determinare il valore del ramo di azienda igiene urbana di . CP_7
4. Con il quarto motivo di appello, il ha censurato la statuizione del Parte_1
Tribunale, secondo cui il discostamento del 10% dall'ammanco derivante dai flussi pag. 19/28 finanziari relativi al COatto di Servizi non si sarebbe riverberato sulla correttezza del rapporto concambio. A tale riguardo, ha dedotto che, nel caso di specie, non veniva in rilievo un profilo di apprezzamento discrezionale nella fissazione del concambio – come ritenuto dal Tribunale – bensì un errore nella determinazione del concambio, che aveva supposto come esistente un dato (i flussi di cassa), in realtà, insussistente.
Il ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto non diretto alla COoparte_1 contestazione di quanto affermato dal Tribunale, ossia il carattere probabilistico della valutazione effettuata in sede di fusione e la determinazione del tasso di concambio all'interno di una banda di oscillazione. Nel merito, ha ribadito di non avere giocato alcun ruolo nella valutazione effettuata in sede di fusione e di avere chiarito agli amministratori di e A2 la cessazione CP_7 anticipata del COatto di Servizi alla luce della normativa vigente (docc. 10, 11 e 12
. CP_1
Ha evidenziato, infine, che l'entità dell'indennizzo era stata oggetto di approvazione dal che aveva aderito alla transazione (doc. 26 , di guisa Parte_1 CP_1 che la stessa non era suscettibile di contestazione in questa sede. CO Gli appellati AN e RI hanno proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha ritenuto reintegrato il 90% dei flussi di cassa e ha escluso che il restante 10% non fosse atto a determinare un concambio erroneo. Secondo gli appellanti in via incidentale la manleva aveva garantito a CP_27 un apporto di flussi fino al 2030 pari al 100% di quelli supposti nel progetto
[...] di fusione (Euro 15,1 milioni), laddove la suddivisione dell'onere economico (90% A2 e 10% ) era del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, in CP_6 quanto attinente a vicende del patrimonio di su cui il CP_6 Parte_1 non aveva legittimazione a contraddire.
L'appellata ha resistito al motivo di gravame, rilevando che la CP_3 differenza fra il valore di determinato in sede di fusione (Euro 64 milioni, di CP_7 cui Euro 33,7 milioni relativi al ramo igiene e urbana) e il valore di a seguito CP_7 dell'indennizzo era pari a Euro 1,7 milioni, importo che non rendeva il rapporto di cambio incongruo e incoerente, considerato che il processo di fusione aveva avuto un valore complessivo di 500 milioni di Euro e gli obiettivi ipotizzati dal “Macro-Modello Organizzativo” e dal “Piano Strategico per il Piano Industriale” (docc. 15-17 Pt_1
erano stati ampiamente perseguiti, laddove il rischio della possibile anticipata
[...] cessazione di rapporti concessori e della necessità di partecipare nuovamente alla gara per l'aggiudicazione era stato contemplato negli atti prodromici alla fusione (docc. 10 EY) e non era stato considerato determinante dell'an della fusione o delle condizioni della stessa.
5. Con il quinto motivo di appello, il ha censurato il rigetto delle Parte_1 istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado.
pag. 20/28 6. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il secondo e il terzo motivo di appello.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., formulata da , sia perché la stessa è da delibarsi in CP_3 prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
Sempre in via preliminare, occorre ripercorrere brevemente la scansione degli eventi salienti:
-in data 23.1.2018 , A2, , CP_6 CP_7 CP_9 COoparte_9
e sottoscrivono un Accordo Quadro su un progetto di
[...] Parte_3 aggregazione societaria e industriale (doc. 15.1.-15.3 fasc. primo grado;
Parte_1
-in data 12.3.2018 i Comuni di e aderiscono al progetto Pt_1 CP_1 CP_23 CP_24 di aggregazione societaria e industriale, cui segue la realizzazione delle operazioni di fusione e scissione (docc. 5, 13, 14 e 16 fasc. primo grado;
Parte_1
-in data 30.3.2018 i Comuni e sottoscrivono un patto Pt_1 CP_1 CP_23 CP_24 parasociale relativamente alla governance di all'esito della fusione (doc. CP_6
17.1 fasc. primo grado;
Parte_1
-in data 25.6.2018 trasferisce ad il ramo CP_6 COoparte_27
con la conseguenza che diventa titolare CP_31 COoparte_27 del COatto di Servizi in essere con il godendo dei flussi finanziari COoparte_1 generati da detto contratto, pari a Euro 11,8 milioni sino al 31.12.2018;
-in data 21.11.2018 il Comune di delibera la cessazione del COatto di Servizi CP_1 in essere con (ora ; CP_7 COoparte_27
-in data 20.3.2019 viene sottoscritto l'Accordo di Manleva, in forza del quale CP_16
si impegna, in caso di mancato annullamento dei provvedimenti di cessazione
[...] del contratto di servizi e comunque di conferma della cessazione del COatto di Servizio al 31.12.2018, a manlevare e tenere indenne di ogni COoparte_27 insussistenza dell'attivo patrimoniale di quest'ultima in conseguenza della cessazione del COatto di Servizio al 31.12.2018 rispetto alla naturale scadenza (al 31.12.2030), con impegno di alla restituzione (doc. 50 fasc. primo grado COoparte_27
; Parte_1
-in data 28.3.2019 viene sottoscritto l'Accordo di Indennizzo fra A2 e , CP_6 avente ad oggetto il versamento da parte di A2 a di un importo CP_6 determinato sulla base dei flussi attesi dal servizio igiene urbana previsti in sede di CO fusione (artt.
3.1 e 3.2; doc. 42 fasc. primo grado doc. 4 fasc. primo grado EY).
pag. 21/28 Ciò posto, secondo il Tribunale, l'Accordo di Manleva e l'Accordo di Indennizzo hanno ripristinato il valore del ramo ambiente di assunto ai fini del concambio, con la CP_7 conseguenza che il rapporto di concambio non è errato. CO ha dedotto che ha versato in la somma CP_6 COoparte_27 di Euro 14 milioni, pari alla differenza fra la stima dei flussi derivanti dal COatto di Servizi sino al 30.12.2030 (Euro 25,8 milioni) e i flussi incassati da CP_27 sino al 31.12.2018 (Euro 11,8 milioni) e tale circostanza non è stata oggetto
[...] di contestazione ad opera delle parti. E', inoltre, pacifico fra le parti che A2 ha versato Euro 11,9 milioni a CP_6 in forza del sopra citato Accordo di Indennizzo e che residua il versamento di Euro 1,3 milioni, esigibili in caso di mancato affidamento della concessione nell'anno 2027. Orbene, al momento della determinazione del rapporto di concambio, il COatto di Servizi era in essere - con durata sino al 31.12.2030 - e il valore di è stato CP_7 determinato sulla base di tale contratto e della sua naturale durata sino al 31.12.2030. L'anticipata cessazione del COatto è intervenuta in un momento successivo alla determinazione del concambio - e al completamento delle operazioni di fusione - quando il ramo ambiente di - contenente il COatto di Servizi - era già stato CP_7 trasferito ad COoparte_27
Alla cessazione anticipata del COatto di Servizi sono seguiti la stipula dell'Accordo di Manleva e dell'Accordo di Indennizzo. Nelle premesse dell'Accordo di Indennizzo si legge che “Con lettera del 27 febbraio 2019, ha chiesto ad A2 di CP_6 rilasciare una garanzia a copertura del possibile danno derivante dalla circostanza che nella determinazione del rapporto di cambio relativo alla fusione siano stati CP_7 indebitamente valorizzati i flussi di cassa associati al COatto di Servizi sino al 2030 e comunque di assumere un impegno formale a fare quanto in proprio potere per ristabilire l'effettiva equivalenza tra gli “apporti” dei soci di e il numero di CP_7 azioni ricevute da ciascuno di essi in seguito al perfezionamento delle CP_6 operazioni di Fusione e Scissione” (cfr. premessa J, doc. ). L'art. 3 del citato accordo prevede, al primo paragrafo, che “Fermo e ribadito quanto indicato alle precedenti Premesse K e L, e a fronte degli impegni di di CP_6 cui al successivo Articolo 5, ai termini e condizioni previsti nel presente Accordo, qualora e solo qualora: (i) all'esito della procedura per la selezione di un nuovo operatore per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di (di seguito il Servizio Igiene Urbana”) CP_1 indetta dal predetto Comune, tale Servizio Igiene Urbana (A) sia affidato in via definitiva ed inoppugnabile ad un soggetto diverso da o da COoparte_27 altro soggetto controllato da in via definitiva ed inoppugnabile (o da suo CP_6 successore o avente causa) (di seguito il “Terzo Affidatario”) ovvero (B) sia affidato a
o ad altro soggetto controllato da (o da suo COoparte_27 CP_6 successore o avente causa) a termini economici diversi da quelli previsti, ratione temporis, nel Business Plan Servizi Igiene per Aggregazione (di seguito il “Primo Nuovo affidamento ), e in aggiunta CP_6
pag. 22/28 (ii) con sentenza definitiva inappellabile adottata dai giudici competenti sia confermata la scadenza anticipata al 31 dicembre 2018 del COatto di Servizi e la legittimità della procedura indetta dal al fine di individuare un nuovo COoparte_1 affidatario del Servizio Igiene Urbana successivamente al 31 dicembre 2018, A2 provvederà a quanto previsto al successivo paragrafo 3.2”. Il secondo paragrafo del citato art. 3 prevede che “Subordinatamente al ricorrere delle condizioni indicate al precedente Paragrafo 3.1, A2 effettuerà il Versamento A2, restando inteso che: a) nel caso in cui il Servizio Igiene Urbana sia affidato in via definitiva e inoppugnabile al Terzo Affidatario, il Versamento A2, come meglio indicato nell'Allegato 2, comprenderà un importo calcolato anche in base ai flussi attesi dal Servizio Igiene Urbana previsti nel Business Plan Servizi Igiene per Aggregazione fino alla data di scadenza del relativo nuovo affidamento (fermo in ogni caso quanto previsto alla successiva lettera d)); b) nel caso di Prima Nuovo Affidamento , il Versamento A2, come CP_6 meglio indicato nell'Allegato 2, comprenderà anche il differenziale tra i flussi attesi relativi al Servizio Igiene Urbana previsti nel Business Plan Servizi Igiene Urbana per Aggregazione fino alla data di scadenza del primo nuovo affidamento e i CP_6 flussi previsti nel relativo Business Plan Servizi Igiene Nuova Aggiudicazione (fermo in ogni caso quanto previsto alla successiva lettera d); c) in nessun caso l'importo di tale Versamento A2 potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 16.300.000,00; d) fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 3.3, nella determinazione dell'importo del Versamento A2 dovranno essere dedotti tutti i benefici e introiti generati dal COatto di Servizi dopo il 30 settembre 2019 e goduti da CP_27
e/o o da altre società controllate da quest'ultima e, in caso di
[...] CP_6
Primo Nuovo Affidamento , tutti i benefici e introiti generati dal Primo CP_6
Nuovo Affidamento durante l'eventuale prorogatio dello stesso a seguito CP_6 della sua scadenza (e, in tal caso, restituirà prontamente a A2 un CP_6 importo pari a tali benefici e introiti generati durante l'eventuale prorogatio)”. A ciò occorre aggiungere che l'ammontare dell'indennizzo è stato determinato sulla base dei medesimi criteri utilizzati, nell'ambito della procedura di fusione, per la determinazione del valore del ramo di azienda igiene urbana di , come emerge CP_7 dall'allegato 1 all'Accordo di Indennizzo (cfr. doc. 4 fasc. primo grado EY;
doc. 45 CO fasc. primo grado . L'importo dell'indennizzo è stato, dunque, determinato da sulla base CP_6 degli stessi principi e criteri utilizzati in sede di determinazione del rapporto di cambio per la stima del ramo Ambiente (“Business Unit Igiene e Ambiente”) di . CP_7
Dal complesso di tali previsioni emerge che il versamento della somma di Euro 11,9 milioni da parte di A2 – a cui vanno aggiunti gli ulteriori Euro 1,3 milioni – è valsa a ripristinare i flussi attesi dalla vigenza del COatto di Servizi sino al 2030 in misura corrispondente a quelli valorizzati nella determinazione del concambio.
pag. 23/28 In altre parole, la citata somma di denaro ha reintegrato il valore del ramo Ambiente di
- come valutato in sede di determinazione del concambio - della diminuzione CP_7 economica derivante dalla anticipata cessazione del COatto di Servizi, con la conseguenza che il valore dell'apporto di A2 alla fusione è rimasto inalterato. Il diminuito valore del patrimonio di apportato alla fusione è stato, infatti, CP_7 riequilibrato con il citato versamento monetario, che ha sostituito i flussi ipotizzati come originati dal COatto di Servizi sino al 2030. Sotto questo profilo, è stata ripristinata l'equivalenza tra gli apporti dei partecipanti alla fusione e il numero di azioni ricevute da ciascuno di essi all'esito della CP_6 fusione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun danno per i soci di CP_16
.
[...]
Le superiori considerazioni evidenziano l'infondatezza della tesi del Parte_1 appellante, di avere subito un danno diretto al momento della fusione, consistito nella assegnazione di un numero azioni in inferiore a quello corretto, danno, CP_6 in tesi, non suscettibile di ristoro per effetto del versamento monetario in parola. Invero, il citato versamento monetario, integrando il patrimonio del ramo Ambiente di
– nel senso che i flussi ipotizzati come attesi dal COatto di Servizi sino al CP_7
31.12.2030 sono stati sostituiti con un equivalente monetario di ammontare certo, fatto salvo un discostamento del 10%, come si dirà in seguito – ha riequilibrato il valore patrimoniale di ipotizzato in sede di determinazione del rapporto di concambio, CP_7 con la conseguenza che il concambio è stato congruo. In sede di concambio è stato, infatti, valutato il patrimonio di considerati i CP_7 flussi attesi dalla vigenza del COatto di Servizi sino al 31.12.2030, senonché l'ammontare di tali flussi è stato sostituito, in forza dell'Accordo di Manleva e dell'Accordo di Indennizzo, con un versamento monetario determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per la valorizzazione dei flussi. Sotto questo profilo, il rapporto di equivalenza fra i patrimoni delle società partecipanti alla fusione è rimasto inalterato, sicché nessun danno da non congruità del rapporto di concambio è ravvisabile. Il danno del socio sussiste qualora egli abbia ricevuto una partecipazione di minor valore complessivo rispetto ad una fusione correttamente attuata e, nel caso di specie, tale danno sarebbe, in ipotesi, ravvisabile solo laddove il patrimonio di , come CP_7 valorizzato in sede di determinazione concambio e successivamente diminuito per effetto della assenza dei flussi originati dal COatto di Servizi sino al 31.12.2030, non fosse stato reintegrato con il citato versamento monetario: in tal caso, la valutazione di ipotizzata in sede di fusione non sarebbe corrisposta alla realtà economica, con CP_7 conseguente incongruità del rapporto di concambio. Così, tuttavia, non è stato, in quanto, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, l'indennizzo contrattuale ha riequilibrato il valore dell'apporto di all'incorporante, come stimato in sede CP_7 di concambio e ha fatto sì che fosse garantita l'equivalenza degli apporti dei soci e il numero delle azioni di . ricevute da ciascuno. CP_16 CP_16
Dal che ne discende l'infondatezza del motivo di gravame.
pag. 24/28 7. Anche il terzo motivo di appello, relativo all'inidoneità dell'indennizzo pagato da A2 al ripristino, in termini quantitativi, del valore del ramo ambiente di , non CP_7
è fondato e meritevole di accoglimento. Rileva, in proposito, la Corte che il calcolo prospettato dall'appellante – secondo cui i flussi di cassa attesi dal COatto di Servizi erano stati stimati in Euro 33,7 milioni, mentre l'indennizzo versato da A2 è pari a Euro 11,9 milioni, oltre a Euro 1,3 milioni da versarsi in seguito e con previsione di un tetto massimo di Euro 16,3 milioni, dedotti i flussi generati dalla proroga di fatto del COatto di Servizi sino al 2021 - è stato specificamente contestato dalle altre parti, che hanno rilevato l'erroneità della stima in Euro 33,7 milioni dei flussi collegati al COatto di Servizi. In particolare, gli appellati hanno dedotto che la stima prospettata dall'appellante, per un verso, è fondata sull'enterprise value, laddove il concambio è stato calcolato sulla base dell'equity value (pari a Euro 25,8 milioni) e, per altro verso, trascura di considerare i flussi di cassa dell'ultimo quadrimestre 2017 e degli anni dal 2018 al 2021. A ciò occorre aggiungere che, nell'Accordo di Indennizzo, è previsto che l'indennizzo versato da A2 a è stato “calcolato anche in base ai flussi attesi dal CP_6
Servizio Igiene Urbana previsti nel Business Plan Servizi Igiene per Aggregazione fino alla data di scadenza del relativo nuovo affidamento (fermo in ogni caso quanto previsto alla successiva lettera d)” - relativa alla detrazione dei benefici percepiti da dalla proroga del contratto, ndr, come previsto nell'accordo COoparte_27 CO di indennizzo (art. 3.2.; doc. 4 fasc. primo grado EY;
doc. 45 fasc. primo grado . Il criterio di calcolo è illustrato nell'allegato 2 dell'accordo di indennizzo. Dal che ne discende che i criteri di determinazione della misura dell'indennizzo coincidono con quelli utilizzati in sede di fusione per la determinazione del valore del ramo di azienda igiene urbana di (v. allegato 1 accordo di indennizzo;
doc. 4 CP_7 CO EY;
doc. 45 . Va, infine, evidenziato che l'Accordo di Indennizzo – con l'indicazione dei criteri di calcolo dell'indennizzo - è stato approvato dal che ha aderito alla Parte_1 transazione (doc. 26 , di guisa che, sotto questo profilo, i termini dello CP_1 stesso non sono ulteriormente sindacabili, in questa sede, dallo stesso Parte_1
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
8. Infine, è infondato anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento del 10% residuo non coperto dall'indennizzo versato da A2, in forza dell'Accordo di Indennizzo. Anche a volere seguire l'impostazione del Tribunale, secondo cui vi è stato un discostamento del 10% fra l'indennizzo rispetto al valore dei flussi di cassa originati dal COatto di Servizi, in quanto A2 ha indennizzato del 90% CP_6 dell'esborso sostenuto da quest'ultima in forza dell'Accordo di Manleva - e non già del 100% – la Corte condivide la valutazione del primo giudice, secondo cui il 10% non vale a inficiare la correttezza del rapporto di concambio. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la legge richiede la congruità del rapporto di cambio (artt. 2501-ter e 2501-sexies c.c.) e non già la sua assoluta esattezza matematica, pag. 25/28 con la conseguenza che non esiste un unico rapporto di cambio esatto, ma lo stesso va determinato all'interno di una "ragionevole banda di oscillazione" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2016, n. 15025). Sotto questo profilo, la nozione di congruità – precisa la Suprema Corte - finisce per ammettere una pluralità di concambi, i quali, entro il menzionato accettabile arco di oscillazione, sono tutti soddisfacenti dal punto di vista del legislatore, sicché l'incongruità del concambio è ravvisabile solo nel caso in cui la scelta dell'organo amministrativo cada su un valore esterno alla accettabile banda di oscillazione della valutazione, con conseguente danno per i soci. A ciò occorre aggiungere che il rapporto di cambio è sindacabile solo ove manifestamente irragionevole, arbitrario, fraudolento o incompleto o affetto da vizi logici nella coerenza del rapporto di cambio rispetto alle premesse poste alla base del calcolo e della metodologia applicata. Analizzando il caso di specie alla luce dei principi che precedono, emerge che la differenza, nella misura del 10%, fra la valorizzazione di in sede di fusione CP_7
(pari a Euro 64 milioni, di cui Euro 33,7 milioni relativi al ramo igiene e urbana) e la valorizzazione di a seguito dell'indennizzo non vale a inficiare il rapporto di CP_7 cambio in termini di incongruità, se solo si considera che tale 10% ammonta a circa Euro 1,7 milioni, a fronte di un valore complessivo del processo di fusione di oltre Euro 500 milioni. Dal che ne discende il rigetto del motivo di appello.
9. Il rigetto del secondo, terzo e quarto motivo di appello assorbono ogni disamina del primo motivo di appello principale, relativo alla omessa pronuncia sulla responsabilità dei convenuti e rendono superflua l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado e rigettate dal primo giudice con valutazione di inammissibilità (ordinanza depositata in data 7.11.2022), che merita di essere condivisa.
10. In conclusione, l'appello principale proposto dal deve essere Parte_1 rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il rigetto dell'appello principale assorbe ogni disamina dell'appello incidentale proposto CO da OV AN e ST RI e dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_30
Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannato, per la soccombenza, alla loro rifusione nei confronti degli appellati. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 3.200.000,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
pag. 26/28 11. Infine, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna del Pt_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da
[...] COoparte_2
, OV AN e ST RI.
[...]
In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/2014) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/2018), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/2016). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/2022). Nel presente giudizio, caratterizzato da particolare complessità delle questioni trattate, la condotta processuale del – che ha instaurato il presente giudizio, Parte_1 formulando articolati motivi di impugnazione non manifestamente incoerenti con il contenuto della gravata sentenza e fondati su una diversa ricostruzione e interpretazione del danno patito in sede di concambio – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c., sicché non sussistono i presupposti per far luogo alla condanna ai sensi della citata disposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8968/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano Parte_1 in data 13.11.2023, sull'appello incidentale proposto da COoparte_2
Avv.ti OV AN e ST RI e sull'appello
[...] incidentale condizionato proposto da così provvede: COoparte_32
1. respinge l'appello proposto dal;
CP_1 Pt_1
2. condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 31.283,00 (di cui Euro 9.643,00 per la fase studio, Euro 5.607,00 per la fase introduttiva e Euro 16.033,00 per la fase decisionale) in favore del COoparte_1 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 31.283,00 (di cui Euro 9.643,00 per la fase studio, Euro 5.607,00 per la fase pag. 27/28 introduttiva e Euro 16.033,00 per la fase decisionale) in favore di CP_3
oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
[...]
4. condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 31.283,00 (di cui Euro 9.643,00 per la fase studio, Euro 5.607,00 per la fase introduttiva e Euro 16.033,00 per la fase decisionale) in favore di
OV AN e ST RI, in COoparte_2 solido fra loro, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
5. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera MA Galioto
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