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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2010/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Collegio A riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2010/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: divorzio congiunto proposta
DA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in NT (Na) al Corso Italia n. 170, presso lo studio dell'avvocato Daniela Di Casola (C.F. C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-8772030; indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_2 C.F._3 residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla via Maiano n. 68, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scarpato (C.F. ) che la rappresenta e difende per C.F._4 procura allegata telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_2
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 20.5.2025 entrambi i ricorrenti si sono riportati al ricorso ed alle conclusioni in esso rassegnate.
Il P.M. non ha espresso il proprio parere nel termine di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 9.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in NT in data
15.3.1987, alle condizioni da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che dalla loro unione erano nati due figli, in data 9.6.1988 e in data Per_1 Per_2
18.3.1995;
2. che con decreto n. 9023/2016 in data 20.12.2016 il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato le condizioni della loro separazione consensuale (che prevedeva l'assegnazione alla della casa familiare per abitarvi con la figlia ed il versamento in favore Pt_1 Per_2 della medesima da parte del coniuge di un assegno di euro 360,00 mensili , oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia suddetta);
3. che nelle more la figlia si era laureata e lavorava come infermiera pediatrica per Per_2
l'AO FE II con contratto a tempo indeterminato e che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti in quanto era dipendente presso il supermercato Parte_1
DO in NT mentre era insegnante di ruolo;
Parte_2
4. che essendo decorsi i termini di legge avevano interesse a chiedere la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno per la figlia e la conferma della mancata previsione di un assegno in proprio favore essendo entrambi economicamente autosufficienti.
1.2- Fissata con decreto l'udienza del 20.5.2025, di cui in conformità alla richiesta delle parti veniva disposta la trattazione cartolare, nominato altro giudice in sostituzione dell'originario giudice relatore, nelle more trasferito ad altro ufficio, con ordinanza in data 26.9.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
2. La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla udienza di comparizione dei coniugi (2.12.2016) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, poi definito dal medesimo Tribunale con decreto n. cron. 9023/2016 del
20.12.2016 e da quella essendo perdurato, ininterrotto (come è dato presumere in assenza di eccezioni) lo stato di separazione.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate nel ricorso, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
3.- In assenza di figli minori o maggiorenni ancora a carico dei genitori (la figlia già Per_2 maggiorenne all'epoca della separazione, nelle more si è laureata e lavora con contratto a tempo indeterminato) ed in difetto di statuizioni a contenuto economico (entrambi i coniugi hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro) nessuna statuizione accessoria va in questa assunta.
4.Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
5. Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta con ricorso congiunto depositato in data 9.10.2024, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT (Na) il 15.3.1987 da nato a [...] il [...] e , nata NT (Na) Parte_1 Parte_2 il 12.8.1966 (atto n. 18, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di NT, anno 1987) senza statuizioni accessorie per le ragioni indicate in motivazione
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. come introdotto dal D.L.vo 149/2022;
3. Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Collegio A riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2010/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: divorzio congiunto proposta
DA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in NT (Na) al Corso Italia n. 170, presso lo studio dell'avvocato Daniela Di Casola (C.F. C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-8772030; indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_2 C.F._3 residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla via Maiano n. 68, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scarpato (C.F. ) che la rappresenta e difende per C.F._4 procura allegata telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_2
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 20.5.2025 entrambi i ricorrenti si sono riportati al ricorso ed alle conclusioni in esso rassegnate.
Il P.M. non ha espresso il proprio parere nel termine di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 9.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in NT in data
15.3.1987, alle condizioni da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che dalla loro unione erano nati due figli, in data 9.6.1988 e in data Per_1 Per_2
18.3.1995;
2. che con decreto n. 9023/2016 in data 20.12.2016 il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato le condizioni della loro separazione consensuale (che prevedeva l'assegnazione alla della casa familiare per abitarvi con la figlia ed il versamento in favore Pt_1 Per_2 della medesima da parte del coniuge di un assegno di euro 360,00 mensili , oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia suddetta);
3. che nelle more la figlia si era laureata e lavorava come infermiera pediatrica per Per_2
l'AO FE II con contratto a tempo indeterminato e che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti in quanto era dipendente presso il supermercato Parte_1
DO in NT mentre era insegnante di ruolo;
Parte_2
4. che essendo decorsi i termini di legge avevano interesse a chiedere la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno per la figlia e la conferma della mancata previsione di un assegno in proprio favore essendo entrambi economicamente autosufficienti.
1.2- Fissata con decreto l'udienza del 20.5.2025, di cui in conformità alla richiesta delle parti veniva disposta la trattazione cartolare, nominato altro giudice in sostituzione dell'originario giudice relatore, nelle more trasferito ad altro ufficio, con ordinanza in data 26.9.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
2. La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla udienza di comparizione dei coniugi (2.12.2016) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, poi definito dal medesimo Tribunale con decreto n. cron. 9023/2016 del
20.12.2016 e da quella essendo perdurato, ininterrotto (come è dato presumere in assenza di eccezioni) lo stato di separazione.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate nel ricorso, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
3.- In assenza di figli minori o maggiorenni ancora a carico dei genitori (la figlia già Per_2 maggiorenne all'epoca della separazione, nelle more si è laureata e lavora con contratto a tempo indeterminato) ed in difetto di statuizioni a contenuto economico (entrambi i coniugi hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro) nessuna statuizione accessoria va in questa assunta.
4.Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
5. Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta con ricorso congiunto depositato in data 9.10.2024, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT (Na) il 15.3.1987 da nato a [...] il [...] e , nata NT (Na) Parte_1 Parte_2 il 12.8.1966 (atto n. 18, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di NT, anno 1987) senza statuizioni accessorie per le ragioni indicate in motivazione
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. come introdotto dal D.L.vo 149/2022;
3. Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano