Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
Decreto collegiale 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Raneli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Roma n. 443;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, emanato dal Questore di Palermo il 05.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;
Visto il provvedimento n. 102/2024 di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato
Vista l’ordinanza n. 649/2024 sulla domanda cautelare
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente premette: a) di aver fatto domanda per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale in data 4/11/2021; b) di aver impugnato innanzi il giudice civile, con ricorso RG. 2633/2022, il diniego opposto dall’amministrazione; c) che l’adito Tribunale ha accolto la domanda, giusto decreto n. 600/2024 del 24/01/2024, riconoscendo il diritto del soggetto istante al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; c) di aver quindi ottenuto detto permesso, con scadenza al marzo 2026; d) di aver quindi richiesto, in data 26/08/2024, la conversione del predetto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In questa sede il ricorrente agisce avverso il diniego opposto dall’amministrazione alla sopra indicata richiesta di conversione, motivato dalla P.A. in ragione della riforma legislativa di cui al D.L. 20/2023, convertito in L. n. 50 del 05.05.2023, e della Circolare Ministeriale del 29.05.2024 in atti.
Nel ricorso si articola un unico profilo di censura con cui si lamenta la violazione di legge e della circolare del 29/05/2024: in tesi di parte ricorrente, l’amministrazione avrebbe errato nel ritenere non applicabile il particolare regime transitorio previsto dall’art. 7 dello stesso D.L. 20/2023.
Con provvedimento della competente Commissione, n. 102/2024, il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio delle spese dello Stato.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n. 649/2024 la domanda cautelare è stata accolta unicamente ai fini della fissazione dell’udienza di trattazione, ai sensi del comma 10 art. 55 cod. proc. amm.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è meritorio di accoglimento per le considerazioni che seguono.
È noto che con il D.L. n. 20/2023 il legislatore è intervenuto apportando alcune significative modifiche alla disciplina riguardante i permessi di soggiorno per “casi speciali”, di fatto non più operante.
Tuttavia con lo stesso decreto legge, all’art. 7, il legislatore ha previsto un peculiare regime transitorio.
Segnatamente, sul piano normativo, si è stabilito:
-al comma 2, che “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
-al comma 2 bis, introdotto in sede di conversione, che “ Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
-al comma 3, che “ I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Ciò posto, il Collegio considera condivisibile quanto riportato nella circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (prot. 0049449 del 31 maggio 2024), secondo cui, in adesione al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione del decreto legge n. 20/2023), i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; c) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023.
Difatti, “ la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto ” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314).
Tale interpretazione doveva quindi comportare l’accoglimento dell’istanza di conversione del ricorrente, perché rientrante nel caso sub c): ossia permesso di soggiorno rilasciato in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023.
Il provvedimento risulta quindi illegittimo anche perché assunto in violazione dell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 20/2023 cit. come precisato di recente dalla giurisprudenza amministrativa, da cui il collegio non ritiene oggi di doversi discostare, su un caso del tutto analogo (cfr. T.A.R. Marche, 12 marzo 2025, n. 164): occorre infatti considerare, come evidenziato dal T.A.R. Marche con la sentenza sopra indicata, che la disciplina di favore è da ritenere estensibile, in via interpretativa, alle ipotesi delle istanze di protezione speciale presentate prima del 5 maggio 2023, negate dall’Amministrazione con provvedimenti poi annullati in sede giurisdizionale: la stessa Circolare ministeriale sopra citata, corrobora tale lettura che ad avviso del Collegio, come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere reso allo stesso Ministero, risulta altresì conforme ai principi costituzionali ed ai criteri di ragionevolezza e di eguaglianza oltre che al principio del giusto processo, dovendosi evitare che le lungaggini di un giudizio vadano a detrimento della parte vittoriosa.
A differenti conclusioni non induce il tentativo dell’Amministrazione di operare una interpretazione restrittiva sia della norma che della medesima circolare ministeriale sopra indicata.
L’amministrazione infatti argomenta l’impossibilità di applicare il regime transitorio sopra menzionato in ragione della natura dell’originaria richiesta del ricorrente, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale e non già di protezione speciale.
L’assunto non è condivisibile.
In disparte quanto già sopra evidenziato, il Collegio rinvia a quanto chiarito dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato con il parere reso al Ministero (affare 4467/2023)., secondo cui è possibile la conversione di cui alla disciplina intertemporale de qua “… per tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale gli stessi furono rilasciati (quindi, sia per i permessi di soggiorno rilasciati ex art. 19 TUI, sia per quelli rilasciati ex art. 32 comma 3 d.Lgs. n. 25/2008) ”.
Sempre ad avviso dell’Avvocatura Generale “ Opinare diversamente, d’altronde, significherebbe trattare le stesse posizioni – cioè la titolarità del permesso di soggiorno per protezione speciale – in modo ingiustificatamente diverso, con evidenti riflessi in punto di violazione dell’art. 3 Cost .”.
Sotto tale profilo, appare corretto il richiamo nel predetto parere, da parte della stessa Avvocatura Generale dello Stato, alla giurisprudenza amministrativa secondo cui non può sussistere dubbio alcuno “… che possano esistere due tipi di permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto (…) i presupposti sono sempre e soltanto quelli di cui ai punti 1 e 1.1 dell’art. 19 T.U.I. (cfr. TAR Emilia Romagna, nn. 246/2024, 225/2024) ”.
La stessa Avvocatura Generale evidenzia come sia “ doveroso precisare che la conversione non potrà che ammettersi altresì in favore di quei soggetti che, pur avendo presentato l’istanza di permesso di soggiorno prima del 5/5/2023, hanno ottenuto un diniego dall’amministrazione, poi dichiarato illegittimo con provvedimento giudiziale ”.
In conclusione, le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno dell’impugnato diniego alla richiesta del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, non reggono al profilo di censura articolato con l’odierno ricorso, tenuto conto dell’interpretazione costituzionalmente orientata già fatta propria dallo stesso Ministero, con la circolare sopra indicata, di recepimento del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento per quanto di ragione del provvedimento gravato.
Sussistendone i presupposti, il ricorrente è altresì da ammettere in via definitiva al patrocinio delle spese dello Stato.
Considerata la natura della controversia e le peculiarità della questione dedotta, ritiene il Collegio di poter in via eccezionale compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.