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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 906/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MARTINANGELI MANUELA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 906 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Saragat, 8, presso lo studio dell'Avv. Manuela Martinangeli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate , 3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio del Persona_1
01/08/2024, Rep. n. 93118 e Racc. n. 28300. RESISTENTE OGGETTO: infortunio sul lavoro – determinazione postumi invalidanti. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.6.2024 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di aver subito, in data 7.3.2020, infortunio sul lavoro;
che l , CP_1 con provvedimento del 28.9.2020 riconosceva l'esistenza di menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica residuati dall'infortunio nella misura percentuale del 13%, con conseguente liquidazione di indennizzo in capitale per “limitazione di ¼ della TT e ai GE della SA con modesto deficit di forza;
esiti frattura tibia e perone;
MDS in situ;
esiti cicatriziali”; che con successivo provvedimento del 12.6.2021 l' liquidava un ulteriore importo per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro previa CP_1 riammissione in temporanea, non modificando però la percentuale di invalidità permanente già riconosciuta;
che, in data 2.10.2023, contestava la percentuale di menomazione dell'integrità permanente presentando ricorso amministrativo, con cui si sollecitava anche la convocazione a visita medica collegiale, non espletata, e a cui allegava il certificato ortopedico rilasciato dal Dr. in data 18.9.2023, con cui lo specialista rivalutava la percentuale di invalidità permanente Per_2 in 20 punti percentuali;
che L' non riscontrava formalmente il ricorso amministrativo e CP_1 confermava la precedente valutazione. Tutto ciò premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma dei provvedimenti emessi dall' che si impugnano con il presente atto (provvedimenti datati 11.09.2020-28.09.2020- CP_1
12.06.2021 si veda All.
9-riconfermato con silenzio-rigetto in conseguenza di ricorso amministrativo), disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta: 1) accertare e dichiarare che il sig. ha subito un infortunio sul lavoro in conseguenza degli eventi descritti nel ricorso;
2) Parte_1 accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo di cui al ricorso il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità almeno pari al 20% (come da certificato ortopedico del 18.09.2023 si veda All.11) o nella diversa percentuale che risulterà all'esito di espletanda CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre ad un danno da incapacità lavorativa specifica e, pertanto, ha diritto al riconoscimento del danno biologico subito con conseguente liquidazione di una rendita, da integrare tenuto conto dell'incapacità lavorativa specifica, qualora venisse accertata una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 16%, o della differenza dovuta in termini di indennizzo in capitale rispetto a quanto già liquidato dall' , qualora venisse accertata una percentuale di invalidità permanente almeno CP_1 superiore al 13%, dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa individuata dalla CTU;
3) per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere al ricorrente i benefici dipendenti e connessi CP_1 all'infortunio sopra descritto a titolo rendita o della differenza in termini di indennizzo in capitale rispetto a quanto già liquidato dall' nella misura allo stato indeterminata (danno biologico almeno pari a CP_1
20 punti percentuali) e che risulterà accertata all'esito di espletanda CTU, che tenga conto anche di un'ulteriore quota per il danno da incapacità lavorativa specifica, dalla data della domanda amministrativa
o da quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge, in favore della scrivente Avvocato quale procuratore antistatario”. L' , costituitosi in giudizio, resisteva alle domande eccependone l'infondatezza e CP_1 chiedendone il rigetto. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. In diritto, va premesso che, ai sensi del D.P.R. 1124/65 e del D. Lgs. n. 38/2000, in caso di infortunio o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore CP_1 infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% ed il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge, la rendita è soggetta a revisione e, in caso di morte del lavoratore, si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma, in caso di successivo aggravamento, può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza CP_1 predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000, se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico- fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%, il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che, in questi casi, l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica CP_1
"tabella delle menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che, in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che, nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo, si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/65, costituisce infortunio sul lavoro quell'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte del lavoratore, l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o l'inabilità temporanea assoluta che determini l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Per causa violenta si intende un fattore che opera dall'esterno, che agisce con azione intensa e concentrata nel tempo e dal quale deriva la lesione (cfr. Cass. 14.5.1994 n. 4736). L'evento deve avvenire in occasione di lavoro, nel senso che deve sussistere un nesso di causalità tra attività lavorativa e sinistro, non essendo sufficiente la sola circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro (Cass. 28.1.1999 n. 774). Deve quindi trattarsi di un rischio specificamente connesso all'attività lavorativa, ovvero di un rischio generico aggravato dal lavoro stesso. La S.C. ha anche chiarito che "… l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale,
o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro" (Sez. L, Sentenza n. 14119 del 20/06/2006 rv. 590776). Si è altresì precisato che causa violenta "… deve consistere in un evento lesivo che opera "ab extrinseco", ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, ovvero in uno sforzo compiuto da quest'ultimo per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell'ambiente di lavoro, sforzo che, con azione rapida ed intensa, abbia determinato una lesione dell'organismo. (In applicazione del suesposto principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto l'indennizzabilità di un trauma al ginocchio subito da un lavoratore mentre porgeva un pesante attrezzo a un compagno di lavoro)" (Sez. L, Sentenza n. 12671 del 15/12/1997 rv. 510925). Nel caso in esame, l'Istituto assicurativo, riconosciuta la sussistenza dell'infortunio sul lavoro, ha quantificato i postumi dell'evento nella misura del 13%. Tale quantificazione, tuttavia, è stata ritenuta erronea dal CTU, il quale, all'esito dei propri accertamenti e con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che l'infortunio sul lavoro per cui è causa ha determinato una inabilità lavorativa valutabile nella misura del 16%. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 16%, ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. Di conseguenza, l' va condannato a CP_1 corrispondere allo stesso ricorrente il predetto indennizzo da erogarsi in rendita e con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' , accerta e Parte_1 CP_1 dichiara che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 7.3.2020, il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico fisica in misura pari al 16%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente, a decorrere dal primo giorno CP_1 successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, l'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 let. b), d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, da CP_1 liquidarsi in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 906/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MARTINANGELI MANUELA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 906 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Saragat, 8, presso lo studio dell'Avv. Manuela Martinangeli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate , 3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio del Persona_1
01/08/2024, Rep. n. 93118 e Racc. n. 28300. RESISTENTE OGGETTO: infortunio sul lavoro – determinazione postumi invalidanti. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.6.2024 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di aver subito, in data 7.3.2020, infortunio sul lavoro;
che l , CP_1 con provvedimento del 28.9.2020 riconosceva l'esistenza di menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica residuati dall'infortunio nella misura percentuale del 13%, con conseguente liquidazione di indennizzo in capitale per “limitazione di ¼ della TT e ai GE della SA con modesto deficit di forza;
esiti frattura tibia e perone;
MDS in situ;
esiti cicatriziali”; che con successivo provvedimento del 12.6.2021 l' liquidava un ulteriore importo per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro previa CP_1 riammissione in temporanea, non modificando però la percentuale di invalidità permanente già riconosciuta;
che, in data 2.10.2023, contestava la percentuale di menomazione dell'integrità permanente presentando ricorso amministrativo, con cui si sollecitava anche la convocazione a visita medica collegiale, non espletata, e a cui allegava il certificato ortopedico rilasciato dal Dr. in data 18.9.2023, con cui lo specialista rivalutava la percentuale di invalidità permanente Per_2 in 20 punti percentuali;
che L' non riscontrava formalmente il ricorso amministrativo e CP_1 confermava la precedente valutazione. Tutto ciò premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma dei provvedimenti emessi dall' che si impugnano con il presente atto (provvedimenti datati 11.09.2020-28.09.2020- CP_1
12.06.2021 si veda All.
9-riconfermato con silenzio-rigetto in conseguenza di ricorso amministrativo), disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta: 1) accertare e dichiarare che il sig. ha subito un infortunio sul lavoro in conseguenza degli eventi descritti nel ricorso;
2) Parte_1 accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo di cui al ricorso il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità almeno pari al 20% (come da certificato ortopedico del 18.09.2023 si veda All.11) o nella diversa percentuale che risulterà all'esito di espletanda CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre ad un danno da incapacità lavorativa specifica e, pertanto, ha diritto al riconoscimento del danno biologico subito con conseguente liquidazione di una rendita, da integrare tenuto conto dell'incapacità lavorativa specifica, qualora venisse accertata una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 16%, o della differenza dovuta in termini di indennizzo in capitale rispetto a quanto già liquidato dall' , qualora venisse accertata una percentuale di invalidità permanente almeno CP_1 superiore al 13%, dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa individuata dalla CTU;
3) per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere al ricorrente i benefici dipendenti e connessi CP_1 all'infortunio sopra descritto a titolo rendita o della differenza in termini di indennizzo in capitale rispetto a quanto già liquidato dall' nella misura allo stato indeterminata (danno biologico almeno pari a CP_1
20 punti percentuali) e che risulterà accertata all'esito di espletanda CTU, che tenga conto anche di un'ulteriore quota per il danno da incapacità lavorativa specifica, dalla data della domanda amministrativa
o da quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge, in favore della scrivente Avvocato quale procuratore antistatario”. L' , costituitosi in giudizio, resisteva alle domande eccependone l'infondatezza e CP_1 chiedendone il rigetto. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. In diritto, va premesso che, ai sensi del D.P.R. 1124/65 e del D. Lgs. n. 38/2000, in caso di infortunio o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore CP_1 infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% ed il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge, la rendita è soggetta a revisione e, in caso di morte del lavoratore, si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma, in caso di successivo aggravamento, può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza CP_1 predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000, se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico- fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%, il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che, in questi casi, l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica CP_1
"tabella delle menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che, in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che, nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo, si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/65, costituisce infortunio sul lavoro quell'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte del lavoratore, l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o l'inabilità temporanea assoluta che determini l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Per causa violenta si intende un fattore che opera dall'esterno, che agisce con azione intensa e concentrata nel tempo e dal quale deriva la lesione (cfr. Cass. 14.5.1994 n. 4736). L'evento deve avvenire in occasione di lavoro, nel senso che deve sussistere un nesso di causalità tra attività lavorativa e sinistro, non essendo sufficiente la sola circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro (Cass. 28.1.1999 n. 774). Deve quindi trattarsi di un rischio specificamente connesso all'attività lavorativa, ovvero di un rischio generico aggravato dal lavoro stesso. La S.C. ha anche chiarito che "… l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale,
o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro" (Sez. L, Sentenza n. 14119 del 20/06/2006 rv. 590776). Si è altresì precisato che causa violenta "… deve consistere in un evento lesivo che opera "ab extrinseco", ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, ovvero in uno sforzo compiuto da quest'ultimo per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell'ambiente di lavoro, sforzo che, con azione rapida ed intensa, abbia determinato una lesione dell'organismo. (In applicazione del suesposto principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto l'indennizzabilità di un trauma al ginocchio subito da un lavoratore mentre porgeva un pesante attrezzo a un compagno di lavoro)" (Sez. L, Sentenza n. 12671 del 15/12/1997 rv. 510925). Nel caso in esame, l'Istituto assicurativo, riconosciuta la sussistenza dell'infortunio sul lavoro, ha quantificato i postumi dell'evento nella misura del 13%. Tale quantificazione, tuttavia, è stata ritenuta erronea dal CTU, il quale, all'esito dei propri accertamenti e con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che l'infortunio sul lavoro per cui è causa ha determinato una inabilità lavorativa valutabile nella misura del 16%. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 16%, ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. Di conseguenza, l' va condannato a CP_1 corrispondere allo stesso ricorrente il predetto indennizzo da erogarsi in rendita e con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' , accerta e Parte_1 CP_1 dichiara che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 7.3.2020, il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico fisica in misura pari al 16%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente, a decorrere dal primo giorno CP_1 successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, l'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 let. b), d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, da CP_1 liquidarsi in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci