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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 61/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.1.2025 da
(C.F ), rappresentata e difesa dell'Avv. Valerio RIZZO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Via Ulpiano n. 29, giusta procura in calce al ricorso e da (C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Francesco SCARDACCIONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, in
Via R. Grazioli Lante n.70 giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio il 25 Settembre 2021 in Fiano Parte_1 Parte_2
Romano, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune per l'anno 2021 - N. 7,
P. 2 e Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla unione matrimoniale è nata, in data 14.04.2021, Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre Persona_1 nell'immobile sito in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, di esclusiva proprietà della famiglia Pt_1
- assegnare la casa familiare, sita in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, alla Sig.ra in quanto Pt_1
1 l'immobile è di proprietà della famiglia infatti il Sig. più precisamente in data 30.06.2021, Pt_1 CP_1 concedeva in comodato gratuito, il suddetto immobile alla figlia Parte_1
- il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze scolasti-che, ricreative e ludiche Persona_1 della stessa, nonché alle esigenze lavorative e di vita dei genitori, secondo il seguente calendario:
• il padre trascorrerà con la figlia week-end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà presso il domicilio materno;
• Nella settimana in cui il padre trascorrerà il week-end con la figlia, egli la terrà con sé il gio-vedì dall'uscita di scuola e la riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 20,30;
• Nella settimana in cui il Sig. non trascorrerà con la figlia il week-end, terrà con sé la minore il giovedì Persona_1 dall'uscita di scuola dove la riaccompagnerà la mattina seguente;
• La minore trascorrerà la sera della Vigilia di Natale con il padre che la riaccompagnerà al domicilio materno alle ore
9,30 del giorno di Natale.
• la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 31 dicembre ed il 1 gennaio, con ciascun geni-tore; quando sarà con padre sarà riaccompagnata presso il domicilio materno il giorno due mattina;
• la minore trascorrerà, ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore, co-sì come ogni altra festività generalmente riconosciuta;
• La minore, indipendentemente dal calendario visite in vigore, trascorrerà il giorno della festa della mamma con la madre
e il giorno della festa del papà con il padre;
• Il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori;
• Durante le ferie estive la minore trascorrerà due settimane con il padre, la cui data sarà comunicate dal padre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
• I genitori potranno, in ogni caso, fissare di comune accordo, diverse condizioni di visita, nel rispetto delle esigenze della minore, al fine di garantire la presenza di entrambi nella sua vita, nonché di coadiuvarsi nella gestione delle esigenze di vita e lavorative dei genitori.
- Disporre che il sig. versi a titolo di contributo per il mantenimento per la figlia minore la somma mensile di Persona_1
Euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente IBAN n. [...] intestato alla sig.ra Parte_1
- disporre che, oltre al contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, il padre parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, compresa la mensa, ed extra-scolastiche;
- la madre avrà la facoltà di scegliere per la figlia minore un eventuale istituto scolastico privato, nonché le altre attività ludiche, sportive ed extrascolastiche accollandosene totalmente il costo, purché effettuate nell'interesse della stessa;
- ordinare al Comune di Fiano Romano di annotare la sentenza di separazione consensuale a margi-ne dell'atto di matrimonio;
- compensare le spese legali del presente procedimento.
2 Alla udienza del 23.1.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Dichiara le spese di lite compensate vista la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 25 Settembre 2021 in Fiano Romano, trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del medesimo comune per l'anno 2021 - N. 7, P. 2 e Serie A;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre nell'immobile sito in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, di esclusiva proprietà della famiglia Pt_1
- assegna la casa familiare, sita in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, alla Sig.ra in Pt_1 quanto l'immobile è di proprietà della famiglia infatti il Sig. più precisamente Pt_1 CP_1 in data 30.06.2021, concedeva in comodato gratuito, il suddetto immobile alla figlia Parte_1
- dispone che il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, secondo il calendario Persona_1 dettagliatamente indicato nell'accordo sopra riportato da intendersi qui integralmente trascritto;
- pone a carico del Sign. l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento per Persona_1 la figlia minore la somma mensile di Euro 250 (duecentocinquanta//00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente IBAN n. [...] intestato alla sig.ra
[...]
Pt_1
- dispone che, oltre al contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, il padre parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, compresa la mensa, ed extra-scolastiche;
3 - dà atto che la madre avrà la facoltà di scegliere per la figlia minore un eventuale istituto scolastico privato, nonché le altre attività ludiche, sportive ed extrascolastiche accollandosene totalmente il costo, purché effettuate nell'interesse della stessa;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiano Romano (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.1.2025 da
(C.F ), rappresentata e difesa dell'Avv. Valerio RIZZO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Via Ulpiano n. 29, giusta procura in calce al ricorso e da (C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Francesco SCARDACCIONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, in
Via R. Grazioli Lante n.70 giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio il 25 Settembre 2021 in Fiano Parte_1 Parte_2
Romano, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune per l'anno 2021 - N. 7,
P. 2 e Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla unione matrimoniale è nata, in data 14.04.2021, Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre Persona_1 nell'immobile sito in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, di esclusiva proprietà della famiglia Pt_1
- assegnare la casa familiare, sita in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, alla Sig.ra in quanto Pt_1
1 l'immobile è di proprietà della famiglia infatti il Sig. più precisamente in data 30.06.2021, Pt_1 CP_1 concedeva in comodato gratuito, il suddetto immobile alla figlia Parte_1
- il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze scolasti-che, ricreative e ludiche Persona_1 della stessa, nonché alle esigenze lavorative e di vita dei genitori, secondo il seguente calendario:
• il padre trascorrerà con la figlia week-end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà presso il domicilio materno;
• Nella settimana in cui il padre trascorrerà il week-end con la figlia, egli la terrà con sé il gio-vedì dall'uscita di scuola e la riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 20,30;
• Nella settimana in cui il Sig. non trascorrerà con la figlia il week-end, terrà con sé la minore il giovedì Persona_1 dall'uscita di scuola dove la riaccompagnerà la mattina seguente;
• La minore trascorrerà la sera della Vigilia di Natale con il padre che la riaccompagnerà al domicilio materno alle ore
9,30 del giorno di Natale.
• la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 31 dicembre ed il 1 gennaio, con ciascun geni-tore; quando sarà con padre sarà riaccompagnata presso il domicilio materno il giorno due mattina;
• la minore trascorrerà, ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore, co-sì come ogni altra festività generalmente riconosciuta;
• La minore, indipendentemente dal calendario visite in vigore, trascorrerà il giorno della festa della mamma con la madre
e il giorno della festa del papà con il padre;
• Il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori;
• Durante le ferie estive la minore trascorrerà due settimane con il padre, la cui data sarà comunicate dal padre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
• I genitori potranno, in ogni caso, fissare di comune accordo, diverse condizioni di visita, nel rispetto delle esigenze della minore, al fine di garantire la presenza di entrambi nella sua vita, nonché di coadiuvarsi nella gestione delle esigenze di vita e lavorative dei genitori.
- Disporre che il sig. versi a titolo di contributo per il mantenimento per la figlia minore la somma mensile di Persona_1
Euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente IBAN n. [...] intestato alla sig.ra Parte_1
- disporre che, oltre al contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, il padre parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, compresa la mensa, ed extra-scolastiche;
- la madre avrà la facoltà di scegliere per la figlia minore un eventuale istituto scolastico privato, nonché le altre attività ludiche, sportive ed extrascolastiche accollandosene totalmente il costo, purché effettuate nell'interesse della stessa;
- ordinare al Comune di Fiano Romano di annotare la sentenza di separazione consensuale a margi-ne dell'atto di matrimonio;
- compensare le spese legali del presente procedimento.
2 Alla udienza del 23.1.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Dichiara le spese di lite compensate vista la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 25 Settembre 2021 in Fiano Romano, trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del medesimo comune per l'anno 2021 - N. 7, P. 2 e Serie A;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre nell'immobile sito in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, di esclusiva proprietà della famiglia Pt_1
- assegna la casa familiare, sita in Fiano Romano, alla Via Del Capocroce n. 11, alla Sig.ra in Pt_1 quanto l'immobile è di proprietà della famiglia infatti il Sig. più precisamente Pt_1 CP_1 in data 30.06.2021, concedeva in comodato gratuito, il suddetto immobile alla figlia Parte_1
- dispone che il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, secondo il calendario Persona_1 dettagliatamente indicato nell'accordo sopra riportato da intendersi qui integralmente trascritto;
- pone a carico del Sign. l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento per Persona_1 la figlia minore la somma mensile di Euro 250 (duecentocinquanta//00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente IBAN n. [...] intestato alla sig.ra
[...]
Pt_1
- dispone che, oltre al contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, il padre parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, compresa la mensa, ed extra-scolastiche;
3 - dà atto che la madre avrà la facoltà di scegliere per la figlia minore un eventuale istituto scolastico privato, nonché le altre attività ludiche, sportive ed extrascolastiche accollandosene totalmente il costo, purché effettuate nell'interesse della stessa;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiano Romano (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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