Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 439 del 2026, proposto da:
IA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo “Socrate - Mallardo” di Marano di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni convenute sull'atto di diffida trasmesso a mezzo pec il 26/11/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, dell’Istituto Comprensivo “Socrate - Mallardo” di Marano di Napoli e dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TO
La ricorrente, premesso d’avere prestato servizio quale docente di ruolo per la classe di concorso A22, da ultimo, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Socrate Mallardo”, in Marano di Napoli, a tutto il 31.08.2020, esponeva di non avere ancora ricevuto l’importo che le spettava, a titolo di trattamento di fine rapporto, e d’avere pertanto, in data 12/03/2025, inoltrato atto di diffida all’I.N.P.S., successivamente reiterato in data 1/10/2025; e che, con p.e.c. del 26.11.2025, aveva diffidato ulteriormente le Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, ad adottare i provvedimenti necessari al pagamento dell’importo dovutole quale trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria; diffida, circa la quale le Amministrazioni intimate erano peraltro rimaste inerti, nonostante fosse inutilmente spirato il termine di legge di giorni trenta, previsto per la conclusione del procedimento; agiva, quindi, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio delle predette Amministrazioni, sollevando censure di violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe si costituivano in giudizio e concludevano per l’infondatezza del ricorso, posto che “in data 19.12.2025 l’Amm.ne resistente ha posto in essere gli adempimenti di sua competenza (si veda allegato n. 6 dei documenti depositati dalla parte resistente in data 25.01.2026), inoltrando alla filiale INPS di competenza il TFR della ricorrente e i documenti ivi allegati: a) dichiarazione di avvenuta sistemazione posizione assicurativa su passweb; b) certificato di servizio; c) statino paga”.
Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S., con memoria in cui eccepiva il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito, posto che “nel caso in esame la posizione sostanziale per la quale la ricorrente chiede tutela, il pagamento del TFS in favore di dipendente pubblico contrattualizzato, è di diritto soggettivo, per cui la competenza a decidere appartiene, ai sensi degli articoli 442 e 444 c.p.c., al giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”; per scrupolo difensivo, e senza rinunziare all’eccezione di difetto di giurisdizione, evidenziava che l’I.N.P.S. aveva disposto il pagamento del TFS, con accredito programmato per il giorno 18.03.2026, oltre interessi legali, circostanza “affermata nella mail trasmessa in data 16.03.2026 dal funzionario I.N.P.S. dr.ssa Alessandra D’Apuzzo, e provata dal prospetto di liquidazione del TFS e dalla visura informatica del mandato di pagamento”; instava quindi, in subordine, per la declaratoria d’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Con successiva memoria, nel confermare quanto sopra, la ricorrente chiedeva dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con condanna delle controparti alle spese di lite, per soccombenza virtuale, stante il soddisfacimento della pretesa sottostante, intervenuto soltanto dopo la proposizione del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 22.04.2026, il ricorso passava in decisione.
DI
Il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione del T.A.R. adito, concernendo esso, come correttamente eccepito dalla difesa dell’I.N.P.S., il pagamento del TFS in favore di dipendente pubblico contrattualizzato, vale a dire una situazione soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo, per cui la giurisdizione appartiene, ai sensi degli articoli 442 e 444 c.p.c., al giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Ciò conformemente alla giurisprudenza pacifica, a mente della quale: “I presupposti per l'esercizio dell'azione avverso il silenzio inadempimento consistono nella sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo , nella ricorrenza di un obbligo di provvedere e nel decorso del termine procedimentale. La prima condizione presuppone che vi sia una inerzia relativa all'esercizio di poteri pubblici, con violazione di posizioni giuridiche di interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche di diritti soggettivi ; la seconda condizione è costituita dall'accertamento di un obbligo di provvedere, ritenuto configurabile, in ossequio al principio di legalità, in presenza di specifiche norme di legge attributive di poteri per l'adozione di atti e provvedimenti, cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata, anche in relazione agli atti generali e, segnatamente, a quelli di pianificazione e di programmazione. È dunque essenziale, per l'esperibilità del rimedio, la sussistenza della giurisdizione del G.A. in quanto l'art. 117 c.p.a. è norma sul rito, che regola ma non fonda la giurisdizione, che resta ancorata agli ordinari criteri di riparto; ne deriva che l'actio contra silentium ex artt. 31 e 117 c.p.a. non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non risulta esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell'amministrazione, ma solo quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva ” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 2/12/2025, n. 7784).
È pur vero che nella specie – con l’avvenuta liquidazione del TFR in questione, oltre interessi, in favore della ricorrente, circostanza su cui le parti concordano – sarebbe, comunque, cessata la materia del contendere.
Tuttavia, in cospetto di specifica eccezione di parte, occorre esaminare per prima, secondo i noti principi in materia, la questione della giurisdizione, il che conduce, pertanto, alla pronuncia in rito predetta.
Cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 25/08/2025, n. 7102: “L’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda, salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali; inoltre l’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti; la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione ”.
Le spese di lite possono compensarsi tra tutte le parti, stante la natura in rito della decisione e la peculiarità della specie, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G. A., indicando nel G.O. il giudice nazionale fornito di giurisdizione in materia, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto, nel termine di cui all’art. 11 cpv. c.p.a.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO