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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 18 marzo 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1949 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monti Maria Paola e Zurolo Parte_1
Paolo,
APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 329/2024 del 15.1.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.7.2023 premettendo di aver ottenuto a seguito Parte_1
di ricorso ex art. 445-bis c.p.c. l'accertamento del requisito sanitario richiesto per l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1, l. n. 222/1984, di aver notificato in data 28.11.2022 all' il CP_1
provvedimento di omologa e di aver trasmesso con pec del 19.12.2022 la documentazione attestante l'esistenza degli altri requisiti di legge, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2
suddetta prestazione economica, non corrisposta nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg.
Nella contumacia dell' , fissata l'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del CP_1
9.1.2024, con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenuto che sussistessero tutti i requisiti di legge, ha dunque dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza
1.8.2020, e condannato l' alla corresponsione in favore della controparte dei ratei maturati, oltre CP_1
interessi di legge, nonché alla refusione delle spese di lite, liquidate in “euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi professionali con distrazione”.
1 Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la chiedendo la riforma del solo capo Pt_1
relativo alle spese di lite, asseritamente liquidate in assenza di idonea motivazione in misura inferiore ai minimi tariffari, senza tener conto della fase istruttoria né dei collegamenti ipertestuali pur presenti nell'atto introduttivo.
Ha resistito l' , rimettendosi sul punto alla decisione della Corte ma rilevando, in ogni CP_1
caso, che la liquidazione in misura inferiore ai minimi previsti dalla legge poteva essere dovuta nel caso di specie alla natura del contenzioso, alla sua ripetitività, o alla particolare semplicità delle questioni trattate, e ha chiesto la compensazione delle spese di lite del grado.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'udienza del 18.3.2025 mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, parte appellante lamenta anzitutto che il Tribunale, senza motivare in merito, avrebbe liquidato le spese violando i minimi tariffari fissati dal d.m. 55/2014, come successivamente modificato dai decreti ministeriali n. 37/2018 e n. 147/2022.
2.1. Ebbene, rammenta il Collegio sul punto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass.
14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. n. 55/2014.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 nella formulazione dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile” (Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 29184/2023, Cass. n.
10438/2023, Cass. n. 11102/2024).
La novellata previsione dell'art. 4, co. 1 cit. è, infatti, difforme sotto il profilo letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4, d.m. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione
2 dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al
50 per cento”.
Diversamente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, l'art. 4, d.m. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Infine, l'attuale testo dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, in ragione delle modifiche introdotte dal d.m.
n. 147/2022 (applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede che “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, anche a seguito dell'ultima modifica, l'art. 4 cit. continua a stabilire che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, sono applicabili anche al presente giudizio i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4, d.m. n. 55/2014 nel 2018.
Ciò posto, deve allora ritenersi che, alla luce di tale modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità
e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e della qualità della prestazione professionale.
Peraltro, tale ratio ha trovato ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”, nonché – per gli avvocati – conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della giustizia ex art. 13, co. 6, l. n. 247/2012.
Si prevede inoltre all'art. 3 che “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo
e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore
d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense …”.
Alla luce di tale contesto normativo, trova conferma il principio di diritto già enunciato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti – da adottarsi,
3 in ogni caso, nel rispetto dell'art. 3, l. n. 49/2023 –, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, co. 6, della legge n.
247/2012.
2.2. Posti tali principi, con riguardo alla fattispecie in esame si rileva che il Tribunale ha effettivamente liquidato i compensi in misura (€ 850,00 oltre IVA, CPA e spese generali) notevolmente inferiore ai minimi tariffari, tanto facendo peraltro in totale assenza di motivazione
(tutto ciò che si legge nella motivazione a sostegno del capo sulla regolazione e liquidazione delle spese di lite è: “Le spese seguono la soccombenza”). Ciò è vero ove si consideri il valore dichiarato della lite in primo grado di € 27.000,00 circa.
Ma è altresì vero, ove si consideri che, nel presente grado di giudizio, la ha precisato Pt_1 che l'importo liquidatole dall' a titolo di assegno ordinario è pari ad € 497,23 mensili (come da CP_1
cedolino di ottobre 2023, in atti), a decorrere dal 1.8.2020, di tal ché per il triennio di durata legale della prestazione le sarebbe spettata la somma complessiva di € 19.110,00 circa.
Rileva il Collegio che è proprio a tale valore, dunque, che occorre far riferimento per la liquidazione delle spese di lite, considerato altresì che il ricorso introduttivo è stato depositato il
20.7.2023, a distanza di circa 3 anni dalla data della domanda amministrativa del 24.7.2020.
Lo scaglione di riferimento è pertanto quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, per il quale il d.m. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile) stabilisce in materia di previdenza i seguenti parametri medi: € 929,00, € 777,00, € 1.664,00 ed € 2.021,00 rispettivamente per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o trattazione, ed infine decisionale, per un totale di € 5.391,00. Di tal ché, una liquidazione ai minimi tariffari delle 4 fasi espletate sarebbe pari ad € 2.695,50.
3. Sennonché, alla luce dei motivi di impugnazione, va verificato a questo punto se spetti nel caso di specie la liquidazione delle spese della fase istruttoria, asseritamente negata dal Tribunale ed invocata invece dall'appellante.
3.1. Ebbene, in proposito rammenta il Collegio che “Ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste
4 dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali”
(Cass. n. 10206/2021).
3.2. Orbene, dagli atti di primo grado si evince che, nella contumacia dell' , il giudizio si CP_1
è svolto esclusivamente mediante fissazione di un'unica udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. (l'udienza del 9.1.2024), in vista della quale l'allora ricorrente ha depositato brevi note conclusive e nota spese, ed all'esito della quale il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria non sia dovuta, giacché l'allora ricorrente si è limitata esclusivamente a depositare alcuni documenti unitamente al ricorso in occasione della fase introduttiva del giudizio, senza depositare successivamente alcun altro documento, né avanzare ulteriori istanze istruttorie oltre a quelle già articolate nell'atto introduttivo (peraltro limitate alla mera istanza di disporre, a carico dell' , l'esibizione del fascicolo amministrativo), né infine presenziare all'assunzione di alcuna CP_1
prova orale o allo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Ne consegue che, nel caso di specie, escluse le spese di lite della fase istruttoria, i minimi inderogabili vanno fissati in € 1.863,50.
4. Va a questo punto verificato se, nel caso di specie, spetti la maggiorazione invocata da parte appellante per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali nel corpo del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, d.m. 55/2014.
4.1. Ebbene, tale norma, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 147/2022 ratione temporis applicabili al caso di specie, prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Secondo tale formulazione, pertanto, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
4.2. Ebbene, nella specie, il ricorso di primo grado presenta effettivamente le caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata;
ciò posto, ritiene il Collegio che la maggiorazione richiesta può riconoscersi nella misura del 10%, tenuto conto del numero dei documenti in concreto allegati e dell'idoneità degli stessi ad agevolare la consultazione.
5 5. In conclusione, rilevato che il Tribunale ha effettivamente liquidato le spese delle fasi di studio, introduttiva della lite e decisoria al di sotto dei minimi tariffari e che ha omesso di applicare la maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014, peraltro senza motivazione, la sentenza va sul punto riformata.
La liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado va effettuata tuttavia ai minimi tariffari, considerati: la semplicità e serialità della controversia, avente ad oggetto il mero pagamento di prestazione assistenziale per la quale era stata già accertata in sede giudiziale la ricorrenza del requisito sanitario;
la contumacia della parte resistente;
lo sviluppo del giudizio in un'unica udienza, peraltro a trattazione scritta;
le brevi note di trattazione scritta depositate.
In conclusione, dunque, va liquidata a titolo di compensi, inclusa la maggiorazione del 10% di cui supra al punto 4.2, la somma di € 2.049,85, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. n. 147/2022
e distratte come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa nel presente grado di giudizio (pari alla differenza tra le spese ora liquidate per il primo grado e quelle liquidate dal Tribunale, e pertanto pari ad € 1.199,85, con applicazione del secondo scaglione di valore), dell'assenza di attività istruttoria, e della modesta presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto di appello ai fini dell'aumento di cui all'art. 4, co. 1-bis, d.m. 55/14, determinato nel caso di specie nella misura del
10%.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l' alla refusione in favore di CP_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.049,85 Parte_1
per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
2. condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di CP_1
giudizio, che si liquidano in € 884,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 18.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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