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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in grado di appello, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 378 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Sante Caterina;
C.F._2
APPELLANTI
E
P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Folliero;
(C.F. – Controparte_3 P.IVA_2
CONTUMACE;
APPELLATE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
appello avverso sentenza del Giudice di pace di
Crotone n. 680/2022 del 01.08.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno agito dinanzi al Giudice di Pace di Crotone Parte_1 Parte_2 esponendo che nelle giornate del 20, 21 e 22 agosto 2017, presso l'edificio condominiale sito in Crotone alla via A. De Gasperi, n. 30, si verificavano ripetute interruzioni della fornitura di energia elettrica e sbalzi di tensione, che provocavano danni materiali a diverse apparecchiature elettriche presenti nelle rispettive abitazioni.
Assumendo la responsabilità contrattuale di e la Controparte_3 responsabilità extracontrattuale di ex art. 2050 c.c., hanno chiesto Controparte_1
1 condannarsi le convenute al risarcimento dei danni patiti, quantificati rispettivamente in €
1.210,60, oltre interessi, ed in € 732,00, oltre interessi.
Le convenute hanno resistito alla domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e ha rigettato la domanda nei Controparte_3 confronti di compensando integralmente tra le parti le spese Controparte_1 processuali.
Avverso la predetta decisione hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2 ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_3
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con un unico articolato motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano vizi di motivazione della sentenza impugnata per avere il giudice di pace ritenuto non provata la domanda, in punto di nesso di causalità tra i danni lamentati e le interruzioni di corrente prospettate, nonché in punto di quantum debeatur.
Al riguardo, il giudice di pace ha ritenuto dirimente che il teste Testimone_1 amministratore del citato condominio, pur dichiarando di aver constatato personalmente l'esistenza di danni alle apparecchiature elettriche dei condomini, non abbia tuttavia specificato a carico di quali apparecchiature si fossero effettivamente verificati i danni per ciascuno degli istanti;
il giudice ha inoltre sostenuto che le fatture prodotte, benché confermate in sede testimoniale, non sono di per sé sufficienti a dimostrare che “quel danno sia stato conseguenza di quell'evento, né che quel danno non fosse preesistente o riferibile a dispositivi non presenti nelle abitazioni degli appellanti al momento dell'interruzione elettrica”.
A dire degli appellanti tali motivazioni sarebbero del tutto carenti, posto che il giudice può considerare provato il nesso causale sulla base di un ragionamento presuntivo e in ogni
2 caso, in presenza di lacune o dubbi, avvalersi dei poteri di cui all'art. 253 c.p.c. rivolgendo ai testimoni le domande ritenute utili a chiarire i fatti oggetto di deposizione testimoniale.
Il motivo è infondato.
Pacifica la riconduzione della fattispecie all'ambio di applicazione dell'art. 2050 c.c. – il quale, come noto, pone a carico del danneggiante l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno – deve evidenziarsi come incombe pur sempre sul danneggiato l'onere di provare, oltre al fatto illecito, anche il danno ed il nesso eziologico il fatto e l'evento (cfr. Cass. n. 2306/2016). È appena il caso di rilevare che il medesimo onere probatorio ricade sul danneggiato anche nell'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Tanto chiarito, nella specie pur potendo considerarsi dimostrata la verificazione di un malfunzionamento a carico della linea elettrica che ha interessato le utenze degli instanti, si evidenzia come dagli atti del giudizio e dall'istruttoria espletata non è emersa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni richiesti e il fatto illecito.
In particolare, la dimostrazione della derivazione causale dei danni dal malfunzionamento a carico della linea elettrica è stata affidata ad un capitolo di prova testimoniale (n. 3 dell'atto di citazione in primo grado) formulato in maniera del tutto generica (“vero è che detto intervento ha provocato il danneggiamento di caldaie, apparecchi elettronici ed elettrodomestici vari di proprietà degli odierni attori, nonché ai proprietari di altre unità immobiliari del predetto fabbricato”).
La genericità del capitolo di prova testimoniale è ancor più evidente laddove si consideri che in primo grado la domanda risarcitoria è stata proposta cumulativamente, con il medesimo atto di citazione, non solo dagli odierni appellanti, ma anche da altri soggetti, i quali hanno successivamente rinunciato agli atti del giudizio.
La citata genericità si è ripercossa sulla deposizione del teste sentito quale Pt_1 amministratore di condominio, il quale ha confermato di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di vari condomini circa “danni ad apparecchi elettrici ed elettronici”, aggiungendo di averli constatati “personalmente”, senza altro specificare.
Gli altri testimoni escussi in primo grado si sono limitati a confermare le fatture prodotte in atti, aventi ad oggetto interventi di riparazione di diversi beni di proprietà degli istanti, e a confermare di aver ricevuto i relativi pagamenti.
3 Ciò posto, è evidente che le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado risultano del tutto insufficienti a fornire la prova del nesso di causalità tra le interruzioni di energia elettrica e i danni allegati.
Al riguardo, gli appellanti deducono che i beni danneggiati sono, per la maggior parte, elettrodomestici ed apparecchiature installate all'interno degli appartamenti (ad esempio condizionatori, caldaia); ne deriva, a loro dire, che i tecnici incaricati delle riparazioni (e chiamati a testimoniare nel corso del giudizio) si sono necessariamente dovuti recare presso le abitazioni dei condomini per constatarne il difetto di funzionamento dei citati beni.
La deduzione, seppur condivisibile, non coglie nel segno: la prova testimoniale non ha consentito di accertare che il malfunzionamento delle specifiche apparecchiature indicate in citazione, di proprietà degli istanti, si sia verificato nell'immediatezza delle interruzioni di energia elettrica e di eventuali successivi sbalzi di tensione, così da consentire di ritenere accertato in via presuntiva il nesso causale.
Ancora, in atti manca alcun riscontro documentale circa eventuali accertamenti tecnici eseguiti nell'immediatezza dei fatti che consentano di ritenere accertato il nesso causale tra i disservizi alla linea elettrica verificatisi nelle date del 20, 21 e 22 agosto 2017 ed il malfunzionamento delle apparecchiature.
Né può ritenersi, sulla base della sola conferma dei preventivi e delle fatture allegate, che i tecnici incaricati delle riparazioni abbiano effettivamente riscontrato una correlazione tra il malfunzionamento delle apparecchiature e le ripetute interruzioni di energia elettrica verificatesi nelle predette giornate.
Le evidenziate carenze probatorie non avrebbero in alcun modo potuto essere colmate dal giudice di primo grado in sede di assunzione della prova testimoniale.
Gli appellanti lamentato il mancato esercizio da parte del giudice di prime cure dei poteri di cui all'art. 253 c.c., invocando il noto principio giurisprudenziale per il quale il giudice di merito non può limitarsi a registrare passivamente quanto gli riferisce il testimone, potendolo incalzare con domande utili a chiarire i fatti, o potendolo richiamare per chiarimenti, ex art. 257 c.p.c.; con la precisazione che quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo, e, dall'altro, ritenere lacunosa la testimonianza perché
4 carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
Nel caso di specie, tuttavia, la lacunosità delle dichiarazioni testimoniali non può imputarsi al giudice, derivando piuttosto dalla formulazione dei capitoli di prova contenuti nell'atto di citazione, che non contengono lo specifico riferimento ai singoli beni interessati dal malfunzionamento e oggetto di personale constatazione da parte dell'amministratore di condominio (v. cap. 3); né consentono di ritenere in altro modo dimostrata la circostanza dell'avvenuto accertamento del nesso causale tra le interruzioni di energia elettrica e il malfunzionamento degli apparecchi riparati.
Occorreva, infatti, dimostrare che le riparazioni eseguite fossero dipese non da un qualunque malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche, ma da un malfunzionamento direttamente derivante dalle ripetute interruzioni di energia elettrica verificatesi nelle giornate del 20, 21 e 22 agosto 2017.
Tali carenze non avrebbero potuto essere colmate dal giudice di pace, né potrebbero essere superate in questa sede mediante la rinnovazione della prova testimoniale.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito ha solo la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, ma non può rendersi artefice di un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria, non potendo il giudice svolgere un ruolo di supplenza e non potendo introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione
(Cass. n. 28924/2022; n. 14364/2018; n. 3280/2008).
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigetto.
Non può disporsi la condanna dell'appellante alle spese del primo grado di giudizio, non avendo l'appellata articolato uno specifico motivo di impugnazione sul punto.
Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo
5 capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (v. ex multis Cass. n. 9064/2018; n. 11423/2016; n. 15483/2008).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022.
Trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 30.01.2013, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – inserito dalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un. 3774/14), operativa dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 228/12 (1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 dell'art. 1) – in base alla quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del citato art. 13, comma 1-bis (cfr., tra le altre,
Cass. 5955/14).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Crotone, 29.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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