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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 09.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 26608/2024
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] bis, C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Internicola (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2 TR (NA) alla via Promiscua n. 20; Ricorrente CONTRO
- Controparte_1 Controparte_2 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._3 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55; Controparte_2 Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: carta docente.
1. Con ricorso depositato in data 04.12.2024, la parte ricorrente deduceva di avere stipulato contratti a termine come docente, svolgendo servizio per gli anni scolastici a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; riteneva di avere avuto una situazione di impiego assolutamente comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal medesimo datore e nel medesimo lasso temporale;
esponeva tuttavia che, in quanto docente a tempo determinato, non aveva potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”). Ritenuta l'esclusione dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd. “Bonus della Carta Elettronica Docenti”) illegittima alla luce dei principi Costituzionali e della normativa Comunitaria, domandava
1 pertanto il riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del all'assegnazione della CP_1 carta recante l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico;
in via subordinata, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, anche per equivalente, della somma complessivamente pretesa per le annualità non riconosciute, quantificata in ricorso, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. La parte convenuta si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, in subordine, l'infondatezza della domanda. Eccepiva altresì la prescrizione del beneficio relativamente alle annualità 2016/2017 e 2017/2018. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
2 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto oggetto del contendere non è l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario si chiede il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico discendente dalla normativa nazionale ed eurounitaria, sicché non vi è dubbio che, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
3 L'eccezione di prescrizione del beneficio sollevata dal convenuto, costituitosi CP_1 tempestivamente in data 16.09.2025 per l'udienza del 09.10.2025, con riferimento alle annualità 2016/2017 e 2017/2018, è inconferente e va disattesa, in quanto le predette annualità non sono state oggetto di domanda giudiziale da parte della ricorrente. Per gli anni in lite, poi, dalla data del conferimento dei singoli incarichi di supplenza (risalenti il più remoto al 23.10.2019) alla lettera di costituzione in mora versata in atti (trasmessa con PEC in data 19.10.2024), non sono trascorsi 5 anni.
4 Quanto al merito, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
2 assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_3 docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_3
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di
[...] ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina Controparte_3 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...] dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
3 La Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_3 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 5 Va, dunque, osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 ha sancito che “L'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. L'art. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 ha stabilito che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
4 L'art. 63 CCNL 27.11.2007 ha previsto che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” L'art. 64 CCNL 27.11.2007 ha aggiunto che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. D'altro canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della Legge 107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto, a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determinerebbe una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra indicata. La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Persona_1 456/09, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Persona_2 Amministrazione né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent.
5 13.9.2007, C-307/05, ), né, infine, nella sola diversità delle modalità di Persona_3 reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si ricorda, al riguardo, quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che - avendo dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente - ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
6 Va, poi, rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
7 Occorre poi evidenziare che la suprema Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attivita' di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
6 pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perche' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione e' funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 8 Quanto alle supplenze brevi, è intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui è stata ampliata la platea di docenti che possono fruire del beneficio, essendo stata ritenuta non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia ha affermato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare,
7 esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74). La CGUE ha, pertanto, affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” 9 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha specificato i periodi di servizio resi nel ricorso introduttivo;
ad ogni modo, dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che ha prestato servizio come segue: 1) a.s. 2019/2020: a) dal 23/10/2019 al 25/10/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione CP_ presso NA - b) dal 28/10/2019 al 31/10/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; c) dal 01/11/2019 al 08/11/2019, per n. 25 ore Parte_2 settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; d) dal 30/11/2019 al Parte_2
15/12/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; e)
Parte_2 dal 16/12/2019 al 20/12/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; f) dal 07/01/2020 al 12/01/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione
Parte_2 presso NA - I.C. 22 ; g) dal 13/01/2020 al 31/01/2020, per n. 25 ore
Parte_2 settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; h) dal 01/02/2020 al
Parte_2
21/02/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; i) Parte_2 dal 22/02/2020 al 25/02/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; l) dal 26/02/2020 al 01/03/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione Parte_2 presso NA - I.C. 22 ; Parte_2 2) a.s. 2020/2021: a) dal 13/10/2020 al 20/10/2020, per n. 25 ore settimanali di leziRISORGIMENTO;
33 – RISORGIMENTO;
b) dal 21/10/2020 al 30/10/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
c) dal 27/11/2020 al 22/12/2020, per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA IC BRACCO - MONS. ; d) dal 07/01/2021 al 08/01/2021, per n. 24 ore settimanali di lezione presso Per_4 NA IC BRACCO - MONS. ; e) dal 11/01/2021 al 31/01/2021, per n. 25 ore Per_4 settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
f) dal 01/02/2021 al 28/02/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
; g) dal 01/03/2021 al 31/03/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
h) dal 01/04/2021 al 30/04/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
i) dal 01/05/2021 al 31/05/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
l) dal 01/06/2021 al 30/06/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
3) a.s. 2021/2022: a) dal 15/10/2021 al 30/12/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
b) dal 31/12/2021 al 31/03/2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
c) dal 01/04/2022 al
8 30/06/2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
(risultano poi inseriti dalla parte ricorrente nel pdf allegato n. 5 relativo all'a.s. 2021-22 anche contratti stipulati nel precedente anno scolastico); 4) a.s. 2022/2023: a) dal 07/11/2022 al 22/12/2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. FALCONE;
b) dal 23/01/2023 al 13/02/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 35 c) dal 21/03/2023 al 03/04/2023, Parte_3 per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA 36 – d) dal 04/04/2023 al Per_5
18/04/2023, per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA 36 – d) dal Per_5
19/04/2023 al 21/04/2023, per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA 36 – e) dal 26/04/2023 al 27/04/2023, per n. 24 ore settimanali di lezione Per_5 presso NA 36 – f) dal 11/05/2023 al 15/05/2023, per n. 25 ore settimanali Per_5 di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
g) dal 16/05/2023 al 31/05/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
h) dal 05/06/2023 al 08/06/2023, per un posto COMUNE, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. BRACCO;
i) dal 14/06/2023 al 14/06/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA
- I.C. BRACCO;
l) dal 15/06/2023 al 16/06/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C.; m) dal 17/06/2023 al 22/06/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. BRACCO;
5) a.s. 2023/2024: dal 11/09/2023 al 30/06/2024, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
6) a.s. 2024/2025: dal 13/09/2024 al 30/06/2025, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO. Ne deriva, alla luce dei principi innanzi espressi, che va dichiarato il diritto della parte ricorrente - attualmente inserita nel sistema scolastico in quanto assunta, quale docente precaria, anche per l'anno scolastico 2025/2026, dal 04/09/2025 al 30/06/2026 (cfr. stato matricolare e contratto) - ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno, e relativa condanna della parte convenuta all'emissione del buono elettronico. 10 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia alla luce della pronuncia della suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, intervenuta prima della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità a cura di parte convenuta;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta all'emissione del relativo buono elettronico;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.314,00, oltre rimborso forfetario pari al 15%, IVA e CPA come per legge, con
9 attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Napoli, 09.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
10
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 09.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 26608/2024
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] bis, C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Internicola (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2 TR (NA) alla via Promiscua n. 20; Ricorrente CONTRO
- Controparte_1 Controparte_2 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._3 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55; Controparte_2 Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: carta docente.
1. Con ricorso depositato in data 04.12.2024, la parte ricorrente deduceva di avere stipulato contratti a termine come docente, svolgendo servizio per gli anni scolastici a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; riteneva di avere avuto una situazione di impiego assolutamente comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal medesimo datore e nel medesimo lasso temporale;
esponeva tuttavia che, in quanto docente a tempo determinato, non aveva potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”). Ritenuta l'esclusione dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd. “Bonus della Carta Elettronica Docenti”) illegittima alla luce dei principi Costituzionali e della normativa Comunitaria, domandava
1 pertanto il riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del all'assegnazione della CP_1 carta recante l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico;
in via subordinata, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, anche per equivalente, della somma complessivamente pretesa per le annualità non riconosciute, quantificata in ricorso, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. La parte convenuta si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, in subordine, l'infondatezza della domanda. Eccepiva altresì la prescrizione del beneficio relativamente alle annualità 2016/2017 e 2017/2018. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
2 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto oggetto del contendere non è l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario si chiede il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico discendente dalla normativa nazionale ed eurounitaria, sicché non vi è dubbio che, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
3 L'eccezione di prescrizione del beneficio sollevata dal convenuto, costituitosi CP_1 tempestivamente in data 16.09.2025 per l'udienza del 09.10.2025, con riferimento alle annualità 2016/2017 e 2017/2018, è inconferente e va disattesa, in quanto le predette annualità non sono state oggetto di domanda giudiziale da parte della ricorrente. Per gli anni in lite, poi, dalla data del conferimento dei singoli incarichi di supplenza (risalenti il più remoto al 23.10.2019) alla lettera di costituzione in mora versata in atti (trasmessa con PEC in data 19.10.2024), non sono trascorsi 5 anni.
4 Quanto al merito, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
2 assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_3 docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_3
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di
[...] ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina Controparte_3 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...] dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
3 La Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_3 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 5 Va, dunque, osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 ha sancito che “L'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. L'art. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 ha stabilito che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
4 L'art. 63 CCNL 27.11.2007 ha previsto che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” L'art. 64 CCNL 27.11.2007 ha aggiunto che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. D'altro canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della Legge 107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto, a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determinerebbe una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra indicata. La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Persona_1 456/09, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Persona_2 Amministrazione né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent.
5 13.9.2007, C-307/05, ), né, infine, nella sola diversità delle modalità di Persona_3 reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si ricorda, al riguardo, quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che - avendo dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente - ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
6 Va, poi, rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
7 Occorre poi evidenziare che la suprema Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attivita' di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
6 pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perche' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione e' funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 8 Quanto alle supplenze brevi, è intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui è stata ampliata la platea di docenti che possono fruire del beneficio, essendo stata ritenuta non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia ha affermato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare,
7 esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74). La CGUE ha, pertanto, affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” 9 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha specificato i periodi di servizio resi nel ricorso introduttivo;
ad ogni modo, dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che ha prestato servizio come segue: 1) a.s. 2019/2020: a) dal 23/10/2019 al 25/10/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione CP_ presso NA - b) dal 28/10/2019 al 31/10/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; c) dal 01/11/2019 al 08/11/2019, per n. 25 ore Parte_2 settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; d) dal 30/11/2019 al Parte_2
15/12/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; e)
Parte_2 dal 16/12/2019 al 20/12/2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; f) dal 07/01/2020 al 12/01/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione
Parte_2 presso NA - I.C. 22 ; g) dal 13/01/2020 al 31/01/2020, per n. 25 ore
Parte_2 settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; h) dal 01/02/2020 al
Parte_2
21/02/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; i) Parte_2 dal 22/02/2020 al 25/02/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 22 ; l) dal 26/02/2020 al 01/03/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione Parte_2 presso NA - I.C. 22 ; Parte_2 2) a.s. 2020/2021: a) dal 13/10/2020 al 20/10/2020, per n. 25 ore settimanali di leziRISORGIMENTO;
33 – RISORGIMENTO;
b) dal 21/10/2020 al 30/10/2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
c) dal 27/11/2020 al 22/12/2020, per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA IC BRACCO - MONS. ; d) dal 07/01/2021 al 08/01/2021, per n. 24 ore settimanali di lezione presso Per_4 NA IC BRACCO - MONS. ; e) dal 11/01/2021 al 31/01/2021, per n. 25 ore Per_4 settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
f) dal 01/02/2021 al 28/02/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
; g) dal 01/03/2021 al 31/03/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
h) dal 01/04/2021 al 30/04/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
i) dal 01/05/2021 al 31/05/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
l) dal 01/06/2021 al 30/06/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
3) a.s. 2021/2022: a) dal 15/10/2021 al 30/12/2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
b) dal 31/12/2021 al 31/03/2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
c) dal 01/04/2022 al
8 30/06/2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
(risultano poi inseriti dalla parte ricorrente nel pdf allegato n. 5 relativo all'a.s. 2021-22 anche contratti stipulati nel precedente anno scolastico); 4) a.s. 2022/2023: a) dal 07/11/2022 al 22/12/2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. FALCONE;
b) dal 23/01/2023 al 13/02/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. 35 c) dal 21/03/2023 al 03/04/2023, Parte_3 per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA 36 – d) dal 04/04/2023 al Per_5
18/04/2023, per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA 36 – d) dal Per_5
19/04/2023 al 21/04/2023, per n. 24 ore settimanali di lezione presso NA 36 – e) dal 26/04/2023 al 27/04/2023, per n. 24 ore settimanali di lezione Per_5 presso NA 36 – f) dal 11/05/2023 al 15/05/2023, per n. 25 ore settimanali Per_5 di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
g) dal 16/05/2023 al 31/05/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
h) dal 05/06/2023 al 08/06/2023, per un posto COMUNE, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. BRACCO;
i) dal 14/06/2023 al 14/06/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA
- I.C. BRACCO;
l) dal 15/06/2023 al 16/06/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C.; m) dal 17/06/2023 al 22/06/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. BRACCO;
5) a.s. 2023/2024: dal 11/09/2023 al 30/06/2024, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO;
6) a.s. 2024/2025: dal 13/09/2024 al 30/06/2025, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA 33 – RISORGIMENTO. Ne deriva, alla luce dei principi innanzi espressi, che va dichiarato il diritto della parte ricorrente - attualmente inserita nel sistema scolastico in quanto assunta, quale docente precaria, anche per l'anno scolastico 2025/2026, dal 04/09/2025 al 30/06/2026 (cfr. stato matricolare e contratto) - ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno, e relativa condanna della parte convenuta all'emissione del buono elettronico. 10 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia alla luce della pronuncia della suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, intervenuta prima della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità a cura di parte convenuta;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta all'emissione del relativo buono elettronico;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.314,00, oltre rimborso forfetario pari al 15%, IVA e CPA come per legge, con
9 attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Napoli, 09.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
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