Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12057
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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In tema di prestazioni previdenziali vigono i principi, desumibili dall'art. 49, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, della alternatività e non cumulabilità delle prestazioni stesse, in forza dei quali non è consentito che più prestazioni siano acquisite con riferimento ad uno stesso periodo e da parte di un medesimo soggetto. Nel consegue che, allorquando un lavoratore abbia svolto attività lavorativa come "militarizzato" e per tale attività abbia maturato una contribuzione effettiva, non può, in suo favore e per il medesimo periodo, essere riconosciuta la contribuzione figurativa. Nè, con riferimento alla posizione dei lavoratori italiani "militarizzati", che abbiano successivamente acquisito la nazionalità iugoslava, alla luce della Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 14 novembre 1957 sulle assicurazioni sociali, resa esecutiva in Italia con legge n. 885 del 1960, può ipotizzarsi alcun pregiudizio a causa del mancato riconoscimento, nell'ordinamento previdenziale italiano, del periodo svolto in qualità di "militarizzato", giacché la citata convenzione prescrive che quel periodo sia preso in considerazione, ai fini della liquidazione della pensione, dagli istituti previdenziali iugoslavi ove si tratti di cittadini italiani che, come nella specie, abbiano acquisito la nazionalità iugoslava a seguito del Trattato di pace tra i due Stati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12057
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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