Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
In tema di prestazioni previdenziali vigono i principi, desumibili dall'art. 49, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, della alternatività e non cumulabilità delle prestazioni stesse, in forza dei quali non è consentito che più prestazioni siano acquisite con riferimento ad uno stesso periodo e da parte di un medesimo soggetto. Nel consegue che, allorquando un lavoratore abbia svolto attività lavorativa come "militarizzato" e per tale attività abbia maturato una contribuzione effettiva, non può, in suo favore e per il medesimo periodo, essere riconosciuta la contribuzione figurativa. Nè, con riferimento alla posizione dei lavoratori italiani "militarizzati", che abbiano successivamente acquisito la nazionalità iugoslava, alla luce della Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 14 novembre 1957 sulle assicurazioni sociali, resa esecutiva in Italia con legge n. 885 del 1960, può ipotizzarsi alcun pregiudizio a causa del mancato riconoscimento, nell'ordinamento previdenziale italiano, del periodo svolto in qualità di "militarizzato", giacché la citata convenzione prescrive che quel periodo sia preso in considerazione, ai fini della liquidazione della pensione, dagli istituti previdenziali iugoslavi ove si tratti di cittadini italiani che, come nella specie, abbiano acquisito la nazionalità iugoslava a seguito del Trattato di pace tra i due Stati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12057 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 36763/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/11/00 - R.G.N. 41145/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato MENICACCI per delega GRECO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21 novembre 2000, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da AR OP avverso la sentenza del Pretore di Roma, che aveva respinto la domanda dal medesimo proposta nei confronti dell'INPS, per ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia INPS in regime di convenzione italo-iugoslava e la condanna dell'istituto a pagargli detta prestazione con decorrenza dal 1 ottobre 1982.
Il Tribunale precisava che lo OP, all'epoca cittadino italiano, aveva lavorato come minatore nelle miniere di Arsia dal 30 marzo al 31 agosto del 1943, in regime di militarizzazione ex art. 2 r.d.l. n. 123/1943 e che per detto periodo il datore di lavoro aveva regolarmente versato i contributi alla competente sede dell'INPS. La pretesa di contribuzione figurativa per tale periodo non aveva, quindi, alcun fondamento, non essendo basata su alcuna disposizione di legge e ponendosi in contrasto con il principio generale secondo cui la contribuzione figurativa copre solo periodi non coperti da contribuzione effettiva. Nè si rinveniva alcuna discriminazione rispetto ai cittadini italiani all'epoca prestanti servizio militare effettivo, perché l'eventuale accredito a costoro di contribuzione figurativa sarebbe dipesa proprio dal fatto che non vi era stata copertura assicurativa effettiva per il medesimo periodo. Nè assumeva rilievo l'assimilazione, operata da Corte cost. n. 575/1987 tra militari e soggetti militarizzati dipendenti da aziende private, in quanto anch'essa non consente di superare l'indicato principio generale.
Nè il periodo di militarizzazione, coperto da contribuzione effettiva, poteva essere valutato come tale nell'assicurazione IVS gestita dall'INPS, in quanto in base alle note aggiuntive all'accordo italo-iugoslavo del 18 dicembre 1954 - richiamate nel punto 4) del protocollo generale della convenzione italo-iugoslava sulle assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, resa esecutiva con l. n. 885 del 1960 - avendo lo OP acquisito la nazionalità iugoslava per effetto del Trattato di pace, il periodo di contribuzione relativo al servizio prestato presso le miniere d'Arsia deve essere preso in considerazione esclusivamente dall'istituto assicuratore iugoslavo non operando dette note alcuna distinzione con riferimento ai periodi resi in regime di militarizzazione. Anzi l'art.
1.6 della Convenzione prevede che il termine "periodi assicurazione" comprende i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione sotto l'impero della quale essi sono maturati e il periodo di lavoro prestato dallo OP era un periodo di contribuzione a tutti gli effetti secondo la legge italiana. Il periodo in questione, in quanto preso in considerazione dall'istituto iugoslavo come contribuzione effettiva, non avrebbe potuto essere considerato anche dall'istituto italiano, in quanto i periodi che si sovrappongono sono computati una sola volta in ciascuno Stato e se vi è sovrapposizione di periodi obbligatori in un Paese con periodi equivalenti nell'altro Paese, vengono presi in considerazione solo i periodi obbligatori (art. 18 della convenzione e art. 21 dell'accordo amministrativo per l'applicazione della stessa).
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione lo OP con unica, articolata censura;
l'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione del r.d. 1811/41, artt. 1 e 2 r.d. 123/43, art. 18 seguenti d.l.c.p.s. n.
1430/47, art. 3 Cost, Convenzione italo-iugoslava del 14 novembre 1957, resa esecutiva in Italia con legge n. 885 del 1960, art. 49 l. n. 153/69, ripropone la propria tesi, secondo cui erroneamente l'INPS non gli avrebbe riconosciuto la contribuzione figurativa per il periodo di militarizzazione, così discriminandolo, rispetto agli altri soggetti che hanno adempiuto gli obblighi di leva, discriminazione rilevata secondo il ricorrente anche da Corte cost. n. 575 del 1987. La censura si rivela priva di pregio.
I giudici di merito hanno correttamente escluso che lo OP possa invocare il riconoscimento di una contribuzione figurativa quale lavoratore "militarizzato", a norma dell'art. 2 r.d.l. n. 123 del 1943, nelle miniere dell'Arsia, equiparabile al periodo di servizio militare prestato nell'esercito italiano.
Infatti, vantando il soggetto, in relazione al periodo di lavoro in questione, una contribuzione effettiva, la pretesa di riconoscimento di contribuzione figurativa in rapporto al medesimo periodo si pone chiaramente in contrasto con i principi di alternatività e non cumulabilità delle prestazioni previdenziali, in forza dei quali non è consentito che più prestazioni siano acquisite con riferimento ad uno stesso periodo e da parte di un medesimo assicurato (argomento desumibile dall'art. 49 l. n. 153 del 1969, nonché da consolidata giurisprudenza di questa Corte: Cass. 28 maggio 1992 n. 6414; Cass. 19 giugno 1990 n. 6136; Cass. 11 aprile 1987 n. 3645). Nel caso in esame, quindi, non può operare la contribuzione figurativa, in quanto essa viene invocata in relazione ad un periodo di lavoro già coperto da contribuzione effettiva.
Ne deriva, come correttamente rilevato anche dai giudici di merito, che nessuna discriminazione può ritenersi realizzata tra la situazione soggettiva del ricorrente e quella di coloro che, avendo prestato nello stesso periodo servizio militare, ottengono il riconoscimento di contribuzione figurativa in assenza di contribuzione effettiva durante la leva;
con l'ulteriore conseguenza che l'assimilazione, posta in essere dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 575 del 1987, tra i militari e lavoratori militarizzati dipendenti da aziende private, non assume rilievo e non può operare nel caso di specie, in quanto la presenza di contribuzione effettiva non consente di superare i principi di ordine generale sopra richiamati.
Privi di pregio appaiono anche i profili di censura in cui il ricorrente contesta che la fattispecie possa essere regolata dallo scambio di note italo-iugoslavo, riferendosi a contributi italiani a tutti gli effetti, versati da ditta italiana, per cittadino all'epoca italiano, per un rapporto militarizzato a favore della Patria italiana. Il periodo di servizio militare prescinderebbe dalla cittadinanza e lo stesso trattamento spetterebbe ai militarizzati.
Aggiunge il ricorrente che l'assunto dell'INPS lo porterebbe a non beneficiare di alcunché, in quanto non essendo stati i contributi versati presso l'ente iugoslavo, nulla potrebbe pretendere per il periodo anteriore al 1 maggio 1945. Perciò la Convenzione ratificata con legge n. 885/60 ha riconosciuto il diritto di beneficiare del trattamento nei due paesi, a patto che i periodi non si sovrappongano. Nella specie il periodo da militarizzato, totalmente assimilabile per legge a quello militare, non si sovrappone con quello successivo prestato nel periodo post bellico e il ricorrente avrebbe diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in regime di convenzione e dunque in due pro-rata, dovendo il periodo di militarizzazione essere considerato solo dall'INPS; mentre diversa interpretazione dovrebbe comportare la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.. Come si evince chiaramente dalle stesse prospettazioni del ricorrente, egli, lungi dal contestare i presupposti di fatto che rendono applicabile nel caso in esame il regime previdenziale convenzionale italo-iugoslavo, insiste nel porre a fondamento della sua pretesa l'equiparazione dei militarizzati ai militari ed il conseguente diritto ad una contribuzione figurativa. Tali profili di censura si rivelano, così, inammissibili, essendo articolati in doglianze prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e, perciò, assimilabili ad un gravame privo dell'enunciazione dei motivi (specifici) richiesta dall'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. 9 ottobre 1998 n. 9995; Cass. 13 ottobre 1995 n.
10695;
Cass. 18 gennaio 1995 n. 1075). Giova, comunque, sottolineare che, diversamente da quanto assume il ricorrente, l'applicazione della normativa internazionale bilaterale non comporta affatto che la contribuzione accreditata a suo tempo al lavoratore resti senza effetto. Infatti, la Convenzione del 14 novembre 1957 tra Italia e Iugoslavia sulle assicurazioni sociali, resa esecutiva con l. n. 805 del 1960, è applicabile agli eventi assicurata che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Ne deriva che, come poi chiarito dallo Scambio di note del 5 febbraio 1959, i periodi di assicurazione relativi a rapporti svoltisi anteriormente all'1.5.1945 - data di cessazione del regime assicurativo italiano nei territori ceduti - sono presi in considerazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni, dagli istituti assicuratori iugoslavi ove si tratti, tra gli altri, di cittadini italiani che - al pari del ricorrente - abbiano acquistato la nazionalità iugoslava a seguito del Trattato di pace tra i due Stati. Anche sotto questo profilo, dunque, non vi è un trattamento pregiudizievole a danno del ricorrente, ne' alcuna discriminazione legittimante la formulazione di una questione di legittimità costituzionale (peraltro, neanche specificamente prospettata dal ricorrente, quanto ai parametri normativi di riferimento). S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, a orma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003