Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il danno patrimoniale di rilevante gravità, cagionato dai fatti di bancarotta, previsto dall'art. 219 L. fall., ha natura di circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, pertanto - alla luce dell'art. 157 cod. pen. nel testo novellato dalla legge n. 251 del 2005 - si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante e non assume rilievo la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2009, n. 17190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17190 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
17 190/09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/02/2009
SENTENZA
N. 465/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 042941/2008 2. Dott.CARROZZA ARTURO
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "
4.Dott.DE BERARDINIS SILVANA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di ROMA
nei confronti di:
1) ZA RL N. IL 19/12/1947 2) MARITAN GIOSUE' N. IL 15/03/1935
3) NI RO CO N. IL 18/07/1935
4) MA PA N. IL 14/09/1967
5) NI CO N. IL 20/12/1926
avverso SENTENZA del 27/06/2008
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma interpone ricorso avverso la sentenza 27.6.2008 di detta Corte territoriale che, in riforma della sentenza
19.12.2006 del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta aggravati ex art. 219 co. 1 della legge fall. (ipotesi di danno di rilevante gravità), avendo riconosciuto in via di prevalenza le attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Segnala, invero, il ricorrente che la circostanza in discorso ha effetto speciale eppertanto porta l'aumento della pena edittale alla metà della stessa. Conseguentemente trova applicazione l'art. 157 co. 2 c.p. nella formulazione scaturita dalla recente riforma, il quale esclude l'effetto ablativo della concomitante presenza di circostanze attenuanti.
Ed anche considerando il più favorevole regime previgente (ai sensi della disciplina transitoria) non si ricaverebbe la conclusione assunta dai giudici di appello.
All'odierna udienza è presente per tutti gli imputati l'avv. Franco Taurchini del Foro di Viterbo.
Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) ha concluso per l'accoglimento del ricorso
L'avv. Taurchini preliminarmente chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di delega del PG. e chiede, altresì, il rigetto.
In diritto.
L'asserita inammissibilità del ricorso eccepita dalla difesa è del tutto infondata.
Invero l'Ufficio della Procura (della Repubblica o Procura Generale) è contraddistinto dla impersonalità. Inoltre la delega, come atto formale, è espressamente regolata in determinati casi, come nell'art. 72 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 modif. dall'art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Trattasi di atto interno dell'ufficio e la sua esistenza deve ritenersi presunta. Infine, non è dato ravvisare interesse alcuno del ricorrente a dolersi della sua mancanza (cfr. Cass. Sez. 2, 2.8.1994, Zagolin, CED Cass. 200271).
Il ricorso del Procuratore Generale è, invece, fondato.
L'art. 219 co. 1 1. fall. rappresenta circostanza aggravante speciale ed ad effetto speciale, tale da escludere rilievo alla diminuzione della pena per le circostanze attenuanti, sì che per essa si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. In ipotesi astratta la norma trova applicazione, poiché così dispongono le disposizioni transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n.
251 essendo la pronuncia di primo grado intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge riformatrice (segnalando che la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la sentenza di primo grado, che deve ritenersi intervenuta all'atto della lettura del dispositivo). Pertanto, il termine di prescrizione dovrebbe ritenersi quello determinato dalla circostanza ad effetto speciale, cioè, anni 15 di reclusione: l'interruzione del decorso porta la data di estinzione al 23.2.2010. Tuttavia, poiché il regime disposto dalla novella è meno favorevole rispetto all'originaria disciplina, deve farsi riferimento a quest'ultima. Ma in termini concreti la soluzione non muta: l'estinzione del reato si fissa in anni quindici la data del decorso prescrizionale considerando l'evento interruttivo, termine che non è ancora maturato.
La sentenza viene, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.
Il Presidente
Il giudice est.
Depositata in Cancelleria 22 APR. 2009 Roma, li
IL CANCELLIERE
E
R
P
U
ATE Carmela Lanzuise S