Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI AO, residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 22/05/00 depositata il 29 febbraio 2000 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. - udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2003 dal Cons. Dr. D'ALONZO Michele;
- lette le requisitorie depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VELARDI Maurizio, nelle quali si chiede di rigettare il ricorso perché "manifestamente infondato". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a NI AO il 21 marzo 2001 (depositato il 10 aprile 2001) il MINISTERO dello FINANZE, vinte le spese processuali, in base ad un solo motivo chiedeva di cassare la sentenza n. 22/05/00, depositata il 29 febbraio 2000, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva rigettato l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia la quale, su ricorso del contribuente, aveva dichiarato che le somme corrispondenti ad imposte il cui pagamento era stato sospeso per coloro che risiedevano in un comune compreso tra quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984 non concorrevano alla formazione della base imponibile ai fini della determinazione delle imposte dirette dovute per l'anno 1985.
Il NI non si costituiva in giudizio ne' svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero - adducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 28 legge 13 maggio 1999 n. 133, 13 quinquies D.L. n. 159/84, conv. in legge n. 363/83, 3, comma 2 bis, D.L. 30 dicembre 1985 n. 791, 13, primo comma, legge n. 449/1997, 10 legge n. 46/86, 2 DPR 597/1973, D.L. n. 202/1989, conv. in legge n. 263/1989 - sostiene, in sostanza, che al contribuente, residente in uno dei comuni dell'Italia centro meridionale colpito da eventi sismici, non compete la detrazione d'imposta riconosciutagli dai primi giudici.
Il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato. Questa Corte (Cass., trib., 7 agosto 2002 n. 11856; id., trib., 22 novembre 2001 n. 14780; id., trib., 24 agosto n. 2001 n. 11248; id., trib., 25 luglio 2001 n. 10237; id., trib., 25 giugno 2001 n. 8659;
id., trib., 18 aprile 2000 n. 4945), invero, ha già avuto modo di affermare il principio di diritto - che deve essere ribadito per totale difetto di nuove e valide argomentazioni contrastanti - secondo il quale "l'art. 3, comma secondo bis, del D.L. n. 791 del 1985, introdotto con la legge di conversione n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese, ex art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 - sospensione, poi, estesa dall'art. 13, primo comma, della legge n. 449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche -, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF ed ILOR, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999 e deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi". La sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta a tale principio per cui le doglianze del Ministero ricorrente risultano prive di pregio.
Nonostante la reiezione del ricorso nessun provvedimento deve essere adottato in ordine al carico ed all'entità delle spese processuali in quanto l'intimato non si è costituito in giudizio ne' ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004