Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo di mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato deve ritenersi sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in capo a soggetto non imputato, senza che sia necessaria altresì la prova della innocenza di costui.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2010, n. 36834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36834 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/10/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1520
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15705/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste;
avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2009 dal Gip del tribunale di Tolmezzo;
nei confronti di:
RI NO, nato a *Nyiregyhaza (Ungheria) il 22.12.1983*;
udita nella pubblica udienza del 7 ottobre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Gip del tribunale di Tolmezzo dichiarò RI NO colpevole del reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis, comma 1, e art. 291 ter, commi 1 e comma 2, lett. d), alla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 67 e 70, per avere, al fine di cederle,
introdotto in Italia 539 stecche di sigarette, pari a 107,8 Kg. di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, condannandolo alla pena di mesi 12 di reclusione e di Euro 240.000,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena. Il giudice escluse l'aggravante contestata dell'uso di mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo e concesse le attenuanti generiche.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Lamenta in particolare:
1) che il giudice ha erroneamente escluso l'aggravante dell'uso di un mezzo di trasporto di proprietà di persona estranea al reato (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 ter, comma 1);
2) che il giudice ha omesso di valutare la contestata aggravante dell'uso di mezzo di trasporto dotato di alterazioni e modifiche finalizzate ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 ter, comma 2, lett. d)), aggravante peraltro sottratta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche;
3) che la concessione delle attenuanti generiche è stata vagamente ed apoditticamente ancorata allo stato formale di incensuratezza (insufficiente in forza della nuova formulazione dell'art. 62 bis cod. pen.), alla giovane età ed allo stato di disoccupazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato. Il giudice ha escluso l'aggravante dell'uso di un mezzo di trasporto di proprietà di persona estranea al reato (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 ter, comma 1), per il motivo che non vi era la prova che il mezzo di trasporto adoperato appartenesse a persona estranea al reato, e ciò perché non erano chiari ne' il titolo ne' le modalità di affidamento all'imputato di un furgone commerciale per il trasporto di merci fasulle accompagnate da fattura fittizia. La motivazione è però manifestamente illogica e meramente apparente, perché il PM aveva fornito la prova documentale che il veicolo sul quale era stivato il carico di sigarette apparteneva a tale \Kovacs Istvan\, ed il giudice non ha specificato quali prove specifiche ed ulteriori rispetto alla constatazione relativa alla intestazione del mezzo ad un soggetto non imputato il PM avrebbe dovuto fornire.
Sembra invero che il giudice abbia erroneamente ritenuto che il PM dovrebbe dimostrare, oltre alla colpevolezza dell'imputato, anche l'innocenza del proprietario del mezzo. Al contrario, deve condividersi la tesi del Procuratore generale ricorrente secondo cui, ai fini del riconoscimento della aggravante di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 ter, comma 1, deve ritenersi sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo di trasporto in capo a soggetto non imputato, tanto è vero che la legge impone la confisca del bene anche ai danni del terzo proprietario estraneo al reato, addossando a quest'ultimo - proprio sul presupposto dell'assenza di concorso nel fatto criminoso - l'onere di provare, al fine di evitarne la confisca obbligatoria ed ottenerne la restituzione, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l'illecito impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (Sez. 3^, 11.7.2007, n. 41876, Doyan, m. 238053). È altresì fondato il secondo motivo perché il giudice ha omesso di valutare la ulteriore aggravante dell'uso di mezzo di trasporto dotato di alterazioni e modifiche finalizzate ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 ter, comma 2, lett. d)), parimenti contestata con il capo di imputazione (e sottratta al bilanciamento con le attenuanti generiche, in forza del citato art. 291 ter, comma 3). D'altra parte non è stata esclusa la circostanza (indicata nel capo di imputazione) che erano state apportate delle modifiche al veicolo, all'interno del quale erano stati realizzati appositi vani di carico mediante l'impiego di pannelli in truciolato, così alterando le caratteristiche tecniche del mezzo rispetto ai valori di omologazione con astratta possibilità di eludere una sommaria verifica degli organi di polizia e rendere più difficoltoso il loro intervento. Sul punto la sentenza impugnata è affetta da mancanza di motivazione perché il giudice ha omesso di valutare se le suddette circostanze di fatto erano, nello specifico caso in esame, idonee ad integrare l'aggravante in questione.
Non si ritiene invece che sia fondato il terzo motivo, sia perché lo stesso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, sia perché il giudice ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche, in considerazione non solo della incensuratezza dell'imputato, ma anche della sua giovane età e dello stato di disoccupazione in periodo di grave crisi economica. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di Tolmezzo per nuovo esame sui punti dianzi indicati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010