Sentenza 20 settembre 2012
Massime • 1
E ammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2012, n. 36768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36768 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2012 |
Testo completo
36 7 68/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/09/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICOLA MILO Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1284 N. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - N. 32733/201 REGISTRO GENERALE Dott. ANNA PETRUZZELLIS 2 Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RD SE RI N. IL 28/12/1953 avverso la sentenza n. 43802/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 22/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Vsentite Udit i difensor Avv.; 32733/12 RG 1 ORDINANZA RAGIONI DELLA DECISIONE 1. EP RI RD ricorre ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza 4963/12 che altra Sezione di questa Corte ha deliberato il 22.12.2011- 9.2.2012, rigettando il ricorso dallo stesso proposto nei confronti della sentenza 27.4.2011 della Corte d'appello di Brescia. Assume il ricorrente che l'errore di fatto nel quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa sarebbe consistito nella mancata dichiarazione di prescrizione del reato per il quale si procedeva. Questo risultava contestato tra il marzo ed il giugno del 2004 sicché, in applicazione del principio del favor rei e stante l'indeterminatezza, la prescrizione sarebbe intervenuta l'1.9.2011 o al più tardi il 1.12.2011. Essendo stato il ricorso rigettato e non dichiarato inammissibile, né risultando alcuna argomentazione della Corte suprema sul punto, da un lato sarebbe risultata applicabile la causa di estinzione sopravvenuta, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dall'altro sarebbe evidente l'errore di fatto.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile perché il motivo è al tempo stesso manifestamente infondato e generico. E' vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato il principio secondo il quale il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato è ammissibile (SU sent. 37505/2011). Tuttavia, contestualmente è stato riaffermato il principio di diritto secondo il quale non sussiste l'errore di fatto, solo rilevante ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. (che costituisce impugnazione straordinaria e come tale fondata su contesto di eccezione, insuscettibile anche di alcuna interpretazione estensiva), ogniqualvolta il rilievo proposto comporti una decisione con contenuto valutativo. Orbene, il ricorrente innanzitutto omette ogni confronto con il capo di imputazione che, secondo quanto riportato nella sentenza di cui si chiede la revoca, era di "truffa aggravata continuata", con condotta in fatto consistita nell'aver "Indotto a consegnare capi di abbigliamento mediante artifici e raggiri consistiti nel dare in pagamento assegni ed effetti cambiari recanti firme contraffatte". Quindi, una pluralità di comportamenti o eventi, confermata (nella motivazione della sentenza di legittimità) dal richiamo a pluralità di consegne di merce ed a 32733/12 RG 2 pagamenti parziali (punto 2), nonché da plurimi protesti, che escludono per sé la riconducibliità evidente della consumazione ad una delle due date proposte nel ricorso (già nella loro alternatività significative della necessità di un apprezzamento valutativo del tutto incompatibile con l'istituto processuale attivato). Risulta allora, in secondo e concorrente luogo, del tutto evidente anche l'assoluta genericità dell'unico motivo di ricorso, che affronta il tema del momento della consumazione del reato in termini del tutto astratti, senza alcun riferimento al caso concreto come effettivamente contestato e ricostruito all'esito dei giudizi di merito, che in nessun modo commenta. Con tale ricostruzione il ricorrente avrebbe invece dovuto confrontarsi dimostrando, con richiami specifici ed immediatamente 'autosufficientl', che, ictu oculi, dalla ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito e dalle proprie pregresse e non disattese deduzioni in fatto ai giudici di merito, si dovesse concludere senza alcuna esigenza valutativa peculiare - che - tutte le condotte erano state comunque consumate in tempi idonei ad imporre, appunto senza valutazione alcuna, la conclusione sollecitata. Nulla di tutto ciò nel ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20.9.2012 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Carlo Citterio Nicola Mila Literi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 SET 2012/ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera, Esposito