Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45230
CASS
Sentenza 3 luglio 2014

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In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. è configurabile anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell'imputato che, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, aveva provocato esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condomini confinanti).

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    IL FATTO Il Tribunale del Riesame di Trieste disponeva con ordinanza il sequestro preventivo dei cani di proprietà di B.L., una condomina indagata per i reati previsti e puniti dagli artt. 674[1] c.p., “getto pericoloso di cose”, e 659[2] c.p., “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Di fatto, all'indagata veniva contestata l'immissione di rumori intollerabili e molesti, nonché di sgraditi olezzi all'interno del condominio, aventi origine da tre cani posseduti dalla medesima e tenuti illo tempore in precarie condizioni igienico-sanitarie, con una marcata carenza di pulizia del cortile. Non a caso, l'indagata, vantava precedenti specifici per le accuse contestate. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45230
Data del deposito : 3 luglio 2014

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