TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/08/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3685 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via Attilio Regolo n. 19 - Roma, presso il proprio studio e difensore di se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Piazzale Gorizia n. 11 - Latina, presso lo studio dell'avv. Liliana TARI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione compenso professionale.
1 CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note dell'8/07/2025): “Il ricorrente si riporta ai propri atti e scritti difensivi, come corredati dei documenti in essi richiamati ed allegati, per quindi intenderli attualizzati al presente momento processuale e qui trascritti e prodotti, insistendo nell'integrale accoglimento. E segnatamente, salvo se altro: al ricorso introduttivo del 17.9.2024; all'istanza del
26.3.2025; all'opposizione del 29.3.2025; alla propria istanza del 17.4.2025; alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.3.2025; alle proprie difese svolte per la precedente udienza in presenza. Istanze ex art 127 ter cpc Sull'incompetenza per valore ipotizzata dall'Ufficio Sul rito 1. Chiede accogliersi quanto dedotto e rilevato con le proprie precedenti istanze, richiamando segnatamente il capoverso 2.1. delineato nella propria istanza del 17.4.2025, per quindi sin d'ora eccepire: la violazione e falsa applicazione dell'art 38 co 1° cpc (stante la decadenza di parte resistente); l'inapplicabilità dell'art 38 co 3° cpc, esulando radicalmente, la controversia de qua, dai casi previsti dall'art 28 cpc;
la violazione e falsa applicazione dell'art 101 co 2° cpc e quando da essa consegue in termini procedurali
e costituzionali. Nel merito 1.1. Chiede accogliersi quanto dedotto e documentato in atto introduttivo, in particolare nelle conclusioni ivi rassegnate, nonché quanto dedotto e rilevato con le proprie precedenti istanze, richiamando segnatamente il capoverso 2.2. delineato nella propria istanza del 17.4.2025, per quindi sin d'ora ribadire: ex artt 10 e 104 cpc la domanda supera la competenza del Giudice di Pace
a fronte: della sorte;
della tipologia degli interessi rivendicati;
del calcolo di sorte + interessi, da determinarsi con la disamina dei documenti da 01 a 11 allegati al momento dell''iscrizione a ruolo;
della domanda subordinata quantificabile sino ai massimi stabiliti dal DM 55/2014 e smi. Sull'inapplicabilità del rito ex art 14 Dlgs
150/2011 e smi ipotizzata dall'Ufficio 2. Chiede accogliersi quanto dedotto e rilevato con le proprie precedenti istanze, richiamando segnatamente i capoversi 3.1., 3.1. bis
e 3.2. delineati nella propria istanza del 17.4.2025, rilevando che in ogni permane valido il già impostato rito semplificato. Nel merito e per l'accoglimento del ricorso
3. Chiede integralmente accogliersi il ricorso, con le favorevoli conseguenze di legge. L'attore ha doppiamente assolto al proprio onere probatorio: sul conferimento dei tre incarichi;
sulle connesse attività professionali espletate per conto e nell'interesse della;
sulla quantificazione delle corrispettive parcelle CP_1
2 professionali.
3.1. Sull'an Una prima volta a mezzo prove documentali, contenenti anche le procure d'incarico, regolarmente e validamente offerte in comunicazione con i documenti da rubricati da 01 a 11 e versati in conformità nel fascicolo telematico d'Ufficio all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso del 17.9.2024. Una seconda volta, nel silenzio di controparte sui documenti del ricorrente nn da 01 a 11, in applicazione del principio di non contestazione per il quale, ex art 115 cpc, “il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
3.2. Sul quantum Una prima volta, nel silenzio di controparte sui documenti del ricorrente nn 4, 7 e 11 (ove venivano distintamente quantificate le tre parcelle, con contestuale messa in mora della debitrice), in applicazione del principio di non contestazione, per il quale, ex art 115 cpc, “il giudice deve porre a fondamento della decisione… i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, per cui detti documenti costituiscono una valida prova documentale anche sul quantum debeatur sia ad efficacia stragiudiziale che giudiziale. Una seconda volta, in difetto di avverse richieste di preventivi scritti, applicando la prevalente convezione di legge portata dal DM 55/2014 e smi ed a cui si è esattamente attenuto il ricorrente. Sull'inesistenza, inammissibilità ed infondatezza delle avverse difese Sul rito 4. Chiede accogliersi quanto eccepito e rilevato dal ricorrente con le proprie precedenti istanze sul difetto di procura alle liti
e di ius postulandi in capo al difensore di parte resistente, richiamando segnatamente
i capoversi 1. e 1.1. esposti nella propria istanza del 26.3.2025, in particolare ula difformità della procura e sul difetto di sottoscrizione digitale.
4.1. Nonché chiede accogliersi i rilievi di cui al capoverso 2. della medesima istanza del 26.3.2025, in esito all'incompatibilità dell'avv LilianaTari a rappresentare e difendere la resistente per violazione degli artt 51 n 3 CDF e 88 co 1° cpc, a cui consegue il disposto ex art
88 co 2° cpc.”;
per parte resistente (note di trattazione scritta del 7/07/2025): “ … si riporta al contenuto della costituzione in giudizio nonché degli atti depositati in corso di causa chiedendo accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Reitera l'eccezione di prescrizione e, sin d'ora, non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove
3 che dovessero essere presentate dal ricorrente. Si insiste per il rigetto del ricorso…
Si chiede che la causa venga assunta in decisione. Con vittoria di compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data
17/09/2024, ha evocato in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1
dal tribunale la liquidazione dei crediti professionali maturati nei confronti della stessa per l'espletamento dell'attività professionale svolta in suo favore.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver svolto la propria attività professionale in favore della resistente in diverse occasioni: in primo luogo avrebbe assistito la nell'ambito del tentativo di conciliazione innanzi al Collegio di CP_1
Conciliazione della Direzione Territoriale del Lavoro di Latina, nei confronti della con riguardo al rapporto di lavoro subordinato dalla stessa Parte_2
intrattenuto con la società ed iniziato il 20/11/2012 e cessato il 26/10/2017; quindi avrebbe poi presenziato, in data 6/12/2017 presso l'organismo di conciliazione adito, mentre, nelle more dell'introduzione di un possibile ricorso dinnanzi al giudice del lavoro, per effetto di una sopravvenuta incompatibilità nella difesa della resistente, con nota del 26/08/2019, ha comunicato la formale rinuncia all'incarico, allegando la parcella per l'attività espletata, quantificata, sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, in complessivi € 2.757,74; deduce di aver effettuato un'attività di assistenza stragiudiziale con la redazione di istanza di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990, inoltrata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in data 3/04/2019, con conseguente risposta pervenuta in data 8/04/2019 da parte di Banca d'Italia Eurosistema in ordine alle informazioni richieste dal difensore per conto dell'istante Controparte_1
successivamente, in data 20/11/2019, esso ricorrente ha comunicato la formale rinuncia all'incarico per intervenuta incompatibilità, allegando parcella quantificata, sempre in base ai richiamati parametri forensi, in complessivi € 3.348,68; allega di aver inviato istanza stragiudiziale, per conto della resistente, rivolta alla Banca MPS per il riconteggio del dare/avere sul conto corrente di cui è titolare, Controparte_1 nonché l'istanza per il ristoro dei danni per illecita gestione del rapporto, sempre
4 rivolta all'istituto di credito;
anche in tal caso e nelle more di un'eventuale giudizio nei confronti della banca, sopravvenuta una condizione di incompatibilità, con nota inoltrata il 9/12/2019, ha formalizzato la rinuncia all'incarico, allegando parcella elaborata sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per un valore complessivo pari ad € 2.757,74.
La debitrice non avrebbe provveduto a contestare nessuna delle parcelle indicate, ma ha mancato, tuttavia, di provvedere al pagamento dei compensi dovuti al difensore, pertanto lo stesso ha agito nel presente giudizio chiedendo l'accertamento della rispondenza della somma richiesta per le prestazioni rese e la contestuale condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 8.864,16, oltre interessi legali, maggiorati ex d.lgs. 231/2002, ovvero dell'importo maggiore o minore che il collegio giudicante ritenesse dovuto sulla base dei minimi e massimi tariffari stabiliti dalle tabelle dei parametri per i compensi dovuti per l'attività forense.
1.1 Con decreto del 2/10/2024, il giudice designato ha fissato udienza e disposto per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c.
1.2 Con comparsa depositata il 17/03/2024 si è costituita in giudizio la resistente contestando integralmente quanto dedotto dal ricorrente Controparte_1
nel proprio atto introduttivo.
Ha rilevato, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso professionale, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 2956, secondo comma, c.c..
Ha inoltre esposto che avrebbe intrattenuto con il difensore ricorrente un rapporto di convivenza more uxorio della durata di due anni, dal 2017 al 2019, e che dalla relazione è nata, in data 16/07/2019, la figlia delle parti, Persona_1
Dunque, durante il corso della relazione, il difensore si sarebbe offerto di curare controversie, in via stragiudiziale, che avrebbero visto coinvolta la resistente assicurandole anche che l'avrebbe assistita nel giudizio di divorzio congiunto
5 dall'uomo cui era sposata, in vista della possibilità di un futuro matrimonio tra le parti.
Nell'attività prestata, le parti, contesta la resistente, non hanno mai concordato un corrispettivo in denaro, in ragione della loro relazione di convivenza more uxorio.
Il 12/08/2019, a seguito dell'interruzione del rapporto tra i conviventi, il ricorrente ha provveduto a inviare note di messa in mora alla ex compagna in ordine a tutte le pratiche da lui curate per suo conto, anche introducendo i relativi giudizi per ottenere l'adempimento.
Parte ricorrente contesta inoltre la mancanza di un preventivo scritto, previsto come obbligatorio dall'art. 1, comma 150, della legge n. 124/2017, per cui si impone al professionista di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni necessarie in ordine agli oneri ipotizzabili dal conferimento fino alla conclusione dell'incarico e in ogni caso la misura del compenso deve essere resa nota al cliente con un preventivo di massima.
Ha rilevato, altresì, che sussisterebbero dubbi in relazione al documento di messa in mora dell'istituto di credito MPS perché l'allegato che rappresenta il documento sottoscritto dalla resistente si sostanzierebbe in una copia ove la firma non risulta leggibile, ed ha pertanto chiesto l'esibizione del documento in originale.
Infine, ha rilevato come l'attività prestata dal difensore per l'assistenza stragiudiziale della resistente sarebbe avvenuta per spirito di liberalità, in quanto svolta in virtù del supporto assicurato nel contesto di un rapporto personale, dove essa resistente è anche la madre della comune figlia, con conseguente presunzione di gratuità delle prestazioni e, quindi, rientranti nell'alveo delle obbligazioni naturali non ripetibili.
Per le ragioni illustrate ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda del ricorrente.
1.3 Con istanza depositata in data 26/03/2025 il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza giuridica dell'avversa procura alle liti perché priva di firma
6 digitale, nonché ha eccepito la difformità della procura alle liti dall'atto originale nativo analogico, chiedendo di disporsi l'esibizione dell'originale ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Ha, sempre in via preliminare, rilevato ed eccepito l'incompatibilità del difensore di controparte a rappresentare e difendere la resistente per violazione degli artt. 51 n. 3) del codice deontologico forense e 88, primo comma, c.p.c., da cui conseguirebbero gli oneri dell'art 88, secondo comma, c.p.c., “in ragione della deposizione dalla stessa resa in data 10.12.2020 nel proc RGNR 6806/2020 Mod 21 della PdR presso il Tribunale di Latina quale persona informata su fatti di stretta attinenza alle circostanze difensive qui esposte”.
Nel medesimo atto e nel merito, il ricorrente ha contestato le avverse deduzioni e rilevato la pretestuosità ed infondatezza delle circostanze per cui la sig.ra CP_1
avrebbe convissuto more uxorio con esso attore per un periodo di circa due anni dal
2017 al 2019.
Ha contestualmente ritenuto che fosse non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, per come riformato dal d.lgs. n. 149/2022, nella parte in cui, richiamando il rito semplificato di cognizione, è previsto che la decisione avvenga da parte del tribunale in composizione monocratica, ciò che priverebbe l'avvocato che chiede la liquidazione del compenso della garanzia postata dalla trattazione e decisione collegiale in relazione al dato normativo connesso che stabilisce come non appellabile la sentenza che definisce il procedimento.
1.4 Con ordinanza del 28/03/2025 è stato rilevato che la controversia non rientra tra quelle previste dall'art. 28 della legge 13/06/1942, n. 794, poiché le richieste di compenso avanzate in ricorso sono relative a prestazioni professionali di carattere stragiudiziale, nemmeno connesse ad un patrocinio legale di cui si chiede la liquidazione.
7 È stata inoltre sollevata d'ufficio la questione di incompetenza per valore del tribunale non essendo il valore della causa superiore ad € 10.000,00 e sono state invitate le parti a contraddire sul punto.
All'esito dell'udienza del 24/04/2025, è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies, c.p.c., l'udienza dell'8/07/2025, all'esito della quale il giudice si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. In ordine al rilievo d'ufficio concernente l'incompetenza per valore del giudice adito, in favore della competenza del Giudice di pace, in virtù dell'introduzione di una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro dal valore inferiore ad € 10.000,00, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, sulla questione, ha eccepito che questa sia stata posta in violazione del vigente art 38 co 1° prima parte cpc (“L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata”) che del vigente art 101 co 2° parte finale cpc (“ Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”) ed ha ritenuto radicata la competenza presso il tribunale adito, in difetto di eccezioni da parte della resistente e ha assunto che ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Con riferimento specifico al valore della domanda ha rilevato che la domanda introdotta supererebbe incontestabilmente il valore di € 10.000,00, fissato come limite di valore per le cause relative a beni mobili di competenza del Giudice di pace, ex art. 7 c.p.c., ciò in virtù del fatto che il ricorrente ha richiesto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il pagamento della somma complessiva di € 8.864,16 oltre interessi legali, maggiorati ex d.lgs. 231/2002 come per legge dalla richiesta di pagamento della parcella al saldo.
8 Quindi la somma dovrà essere maggiorata - secondo il ricorrente - degli interessi scaduti e maturati sull'imponibile delle tre parcelle delle quali ha richiesto il pagamento, per arrivare ad un valore totale della controversia pari ad €11.819, 44 (di cui € 8.864,16, che è la somma del dovuto indicato nelle parcelle allegate, ed €
926,32 + € 1.110,98+ € 908,98 per gli interessi).
Ha anche rilevato che tenendo in considerazione i massimi tariffari, oggetto di domanda, sarebbero quantificati in € 15.955,47, in ossequio al disposto di cui al D.M.
n. 55/2014, pertanto superando il limite fissato ad € 10.000,00 per la competenza del
Giudice di pace.
2.1 La competenza in ordine alla controversia in esame è correttamente radicata presso il tribunale adito per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente chiarire che in ossequio al disposto di cui all'art. 38, terzo comma, c.p.c., “l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo
171-bis, non oltre la prima udienza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'articolo 38, comma 3, c.p.c., nella formulazione attuale (per effetto dell'articolo 54, della legge n. 69 del 2009) dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 del c.p.c. Ciò comporta che il Tribunale al quale sia stata rimessa la causa a seguito di dichiarazione di incompetenza può rilevare la questione richiedendo il regolamento di competenza
d'ufficio ex articoli 45 e 47 del c.p.c. soltanto entro il limite temporale fissato dall'articolo 38 comma 3 del c.p.c. , e perciò non oltre l'udienza di cui all'articolo
183 del c.p.c., mentre se la fase di trattazione si è consumata la questione della competenza rimane preclusa;
il mancato rispetto di tale preclusione comporta
l'inammissibilità del regolamento di ufficio” (Cass. civ., sez. II, 05/11/2024, n.
28411).
9 È, inoltre, imposto al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione sorta d'ufficio in modo da garantire il rispetto delle norme poste a tutela di detto principio, sia a livello costituzionale, dall'art. 111 cost., che al secondo comma prevede che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”, sia nel codice di rito, che all'art. 101
c.p.c., secondo comma, stabilisce che “il giudice, assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
In ossequio al disposto delle norme richiamate, il g.i., rilevata la questione di incompetenza con ordinanza nei termini previsti dalla legge, ha concesso alle parti un termine per introdurre le relative osservazioni, integrando il contraddittorio sul punto.
2.2 Ciò posto, va osservato che parte ricorrente ha introdotto una domanda volta ad ottenere il pagamento inadempiuto dei compensi professionali, che ha quantificato in € 8.864,16 oltre interessi legali, maggiorati ex d.lgs. n. 231/2002 come per legge, dalla richiesta di pagamento della parcella al saldo, “ovvero di quell'importo maggiore o minore che il Collegio giudicante riterrà dovuto dalla debitrice ai sensi di legge come individuabili tra i minimi ed i massimi tariffari stabiliti dalla convenzione di legge costituita dal D.M. 55/2014”.
Va chiarito che, in ordine alla somma degli interessi maturati e richiesti con l'introduzione della domanda, anche con riguardo alla relativa incidenza sul valore della controversia, che “ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine a domanda relativa a somma di danaro, in base all'art. 10, comma 2, c.p.c. , con il capitale si sommano gli interessi di mora già maturati ante litem e autonomamente richiesti, mentre non vanno computati nel calcolo del valore ai fini dell'individuazione del giudice competente gli interessi moratori scaduti che non formino oggetto di apposita domanda, né quelli genericamente richiesti, perciò da
10 intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, il quale, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore”.
(Cass. civ., sez. VI, 19/07/2017, n. 17860)
Inoltre, la Corte di legittimità, in un recente arresto, ha chiarito che “ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI,
02/02/2023, n. 3142).
In questo senso, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari dell'avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata “il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione o di quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell' art.
1367 c.c. , applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. civ., sez. I, 26/04/2021, n. 10984).
Alla luce delle argomentazioni qui illustrate (che non coincidono con i rilievi del ricorrente), deve ritenersi correttamente radicata la competenza presso il tribunale.
3. Occorre altresì chiarire quanto segue in relazione alla supposta violazione delle garanzie del difensore nell'esperimento della procedura ai sensi dell'art. 14,
d.lgs. 150/2011.
La norma in esame, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (Riforma Cartabia) al primo comma, sancisce che “le controversie previste
11 dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Nel caso in esame il difensore, costituito personalmente, introduce la domanda di pagamento dei compensi professionali in relazione ad attività stragiudiziale svolta nell'interesse della resistente e che, che è consistita, secondo le allegazioni attoree, nel tentativo di conciliazione con innanzi al Collegio di conciliazione Parte_2
della Direzione Territoriale del Lavoro di Latina, effettuata con l'invio dell'istanza di conciliazione e convocazione presso detto organismo, che in virtù dell'assenza dell' , ha comportato la conclusione del procedimento per Controparte_2
mancata adesione del tentativo di conciliazione medesimo.
Avrebbe, inoltre, svolto assistenza stragiudiziale in favore di Controparte_1 nella redazione dell'istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1900 (c.d. Legge sul procedimento amministrativo), nei confronti della
Centrale Rischi della Banca d'Italia, per la necessità di conoscere eventuali iscrizioni operate da istituti di credito o altri enti.
Infine, ha allegato di aver assistito la resistente nella redazione di istanza stragiudiziale rivolta alla Banca MPS per il riconteggio del dare/avere in riferimento al conto corrente in titolarità della resistente, e il ristoro dei danni per illecita gestione del rapporto.
Detta attività non rientra tra quelle previste dall'art. dall'articolo 28 della legge
13 giugno 1942, n. 794, ciò in quanto la previsione, richiamata dall'art. 14, legge n.
150/2011, concerne i compensi dell'avvocato per attività svolta nell'ambito di un giudizio civile contenzioso, ovvero nell'ambito di una fase stragiudiziale strumentale o complementare al giudizio contenzioso instaurato, rimanendo pacificamente esclusa l'attività svolta in via esclusivamente stragiudiziale.
12 Ciò è confermato anche dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente in tema, secondo cui “è esclusa l'applicazione dell'art. 14 d. lgs. n.
150/2011 alla controversia nella quale l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa corresponsione del compenso di avvocato esibisce carattere di autonomia rispetto all'attività giudiziale” (Cass. civ., 24/11/2022, n. 34620).
Quanto sopra consente di ritenere manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità che investirebbe, sotto i diversi profili sollevati, le norme dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che in questa sede non trova applicazione.
4. Il ricorrente ha, inoltre, rilevato l'inesistenza della procura alle liti di controparte, in relazione alla mancata sottoscrizione in forma digitale, per aver la resistente depositato copia del documento cartaceo in allegato alla comparsa di risposta senza la trasmissione in copia informatica autenticata con firma digitale.
La questione è stata risolta, con un interpretazione a favore della validità della procura, da un recentissimo intervento della Corte di Cassazione in materia, la quale ha chiarito che “in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella busta telematica con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (Cass. civ., sez. un., 19/01/2024, n. 2077).
Secondo detta prospettazione, la quale si rinviene già nell'orientamento di cui alle SS.UU. n. 36507 del 2022, viene dato conto di come il principio di diritto enunciato per il caso della procura in formato analogico, congiunta materialmente al ricorso per cassazione anch'esso in formato analogico - ma principio estendibile al di là del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione - si debba estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo
13 comma dell'art. 83, c.p.c., e dunque, non solo all'ipotesi di procura “nativa digitale” - cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura “digitalizzata”, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.
Si rileva, dunque, la piena validità della procura speciale alle liti allegata da parte convenuta, redatta su supporto cartaceo e sottoscritta dalle parti, con sottoscrizione autografa e trasmessa in atti in copia informatica.
4.1 Quanto alle dedotte irregolarità e difformità della procura, genericamente e arditamente sollevate al punto 1.3. delle note depositate dal ricorrente il 26/3/2025, è sufficiente rilevare, con la giurisprudenza di legittimità, che l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall' articolo 83, comma 3, del c.p.c. (di recente Cass. civ., sez. I,
12/12/2024, n. 32200).
4.2 Il ricorrente evoca l'incompatibilità del difensore di parte resistente per violazione dell'art. 51, comma 3, del codice deontologico a mente del quale “3.
Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo”. Nel presente giudizio l'avvocata Tari, difensore del resistente, non si è presentata come testimone, cosicché la norma deontologica invocata non pare conferente.
5. Parte resistente ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei crediti del ricorrente in ragione dell'applicazione della previsione di cui all'art. 2956, secondo comma,
c.c., che sancisce il termine triennale di prescrizione dei crediti per i compensi professionali.
Detta eccezione deve essere rigettata per essere stato il predetto termine interrotto dall'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, mediante la
14 proposizione della medesima domanda giudiziale del presente processo, in data
25/08/2022; in quella sede il collegio si è pronunciato solo con una decisione in rito rilevando l'incompetenza funzionale del Tribunale adito non affrontando nel merito la controversia.
Considerato che “la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo” (Cass. civ., sent., 23/09/2015, n.
18808) e che non risultano decorsi tre anni dalla conclusione del rapporto professionale tra le parti e tenuto conto dell'atto interruttivo, deve rigettarsi l'eccezione di parte resistente in ordine alla dedotta prescrizione del credito.
Va d'altra parte osservato che, in ogni caso, non opera nel caso di specie il meccanismo estintivo della prescrizione presuntiva. Va richiamato il seguente principio: Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all' art. 2956, comma 2, c.c. , relativa al diritto al compenso dei professionisti, è
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (Cass. civ., sez. II,
05/06/2023, n. 15665). È pacifico nel caso di specie che la resistente, pretesa debitrice inadempiente, abbia integralmente contestato il rapporto. Si applica pertanto il termine ordinario di prescrizione decennale del credito dell'avvocato per il pagamento delle prestazioni professionali.
6. Nel merito, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente respinta per le ragioni di fatto e di diritto, di seguito illustrate.
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione ed il pagamento dei compensi per attività stragiudiziale svolta in favore della resistente allegando di aver Controparte_1
svolto le suindicate attività in veste di difensore della cliente che a lui si è rivolta, e poi di aver rinunciato al mandato per una sopravvenuta incompatibilità, cui è seguito l'invio delle parcelle contenenti il corrispettivo per quanto effettivamente realizzato.
15 Nella comparsa la resistente ha fornito un quadro fattuale diverso da quello prospettato dal ricorrente, in ordine ai rapporti tra di essi intercorsi, esponendo che vi sia stata tra le parti una relazione di carattere sentimentale tra le parti, che la resistente identifica in una convivenza more uxorio - contestata, come tale, dal ricorrente - dalla quale è nata una bambina, e che solo a seguito dell'allontanamento della dal CP_1 ricorrente, con l'interruzione della relazione sentimentale, lo stesso avrebbe provveduto a richiedere il pagamento degli onorari in questione. Viene dunque radicalmente contestata l'esistenza stessa di un contratto oneroso di mandato a svolgere attività professionali.
Occorre chiarire, in via preliminare, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. un., 24/03/2006, n. 6572) e, segnatamente,
“Il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare
e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati.» (Cassazione civile sez. II, 10/03/2020, n. 6734).
Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per
l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n.
1421). Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio - che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si possa configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il
16 professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701). In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa, poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente
(giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata Cass. n.
1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per
l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte della convenuta;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito (se cioè si tratti di incarico stragiudiziale o giudiziale); nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie che si intendono spiegare;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali.
Dalla documentazione in atti risulta effettivamente comprovato lo svolgimento di una attività di assistenza stragiudiziale da parte del ricorrente, per conto della resistente, come risulta dimostrato dal documento attestante la richiesta di convocazione della commissione provinciale delle controversie di lavoro per il tentativo di conciliazione, datata al 14/11/2017, con allegazione ulteriore dell'avvenuta convocazione delle parti presso la commissione di conciliazione e l'esito della convocazione (v. doc. 1, 2, 3 e 10 all. al ricorso introduttivo); nonché è stata allegata al fascicolo telematico la richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, rivolta alla Banca d'Italia per conto di CP_1
17 (v. doc. n. 5 all. cit.); risulta altresì comprovato anche lo svolgimento CP_1 dell'attività di richiesta di chiarimento inoltrata all'istituto di credito Monte dei
Paschi di Siena, in data 28/05/2018. (v. doc. n. 9 all. cit.).
A tale proposito, risulta priva di pregio l'argomentazione difensiva della resistente secondo cui la richiesta attorea sarebbe da ritenersi nulla per violazione dell'art. 1, co. 150, della Legge 124/2017, che ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai professionisti, di redazione del preventivo scritto.
Ed invero, secondo il seguìto indirizzo di legittimità, nei contratti di prestazione d'opera intellettuale, il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione, a prescindere dall'esistenza di un preventivo, in quanto il diritto al compenso insorge dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (v. Cassazione civile sez. VI, 10/11/2022, n. 33193).
Sotto altro profilo è noto che la parcella, sulla quale il ricorrente fonda la propria pretesa, non ha alcun valore probatorio ed è idonea alla sola emissione del decreto ingiuntivo (cfr. di recente Cass. civ., sez. II, 23/05/2024, n. 14411, la quale peraltro chiarisce che, al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico).
Nel caso di specie, non vi è alcuna dimostrazione del conferimento dell'incarico da parte della ricorrente, né vi è alcun elemento che faccia ritenere concordato il contenuto di un possibile mandato professionale, genericamente desumibile dallo svolgimento di attività stragiudiziali consistite essenzialmente nella interlocuzione con soggetti privati ed enti pubblici (attività che normalmente viene svolta da persone competenti nell'ambito delle ordinarie incombenze familiari).
In altri termini, anche in relazione a quanto appresso evidenziato, è difficile ipotizzare che in un contesto di relazione personale intima (dimostrata dalla nascita di
18 un figlio) possa essersi concluso un accordo avente ad oggetto uno specifico mandato per lo svolgimento di determinate attività professionali.
Si osservi che alcuna circostanza specifica viene dedotta, né, a fortiori, risultano articolate prove finalizzate alla dimostrazione della fonte del rapporto/contratto di mandato.
Si può aggiungere che lo svolgimento di una attività, per così dire, 'legale' in senso ampio, non conduce, nel contesto dato, a far presumere l'esistenza di un rapporto professionale di mandato (come accadrebbe tra persone estranee). L'onere probatorio circa la stessa esistenza di un accordo si fa qui più stringente e il ricorrente non ha fornito alcuna prova a riguardo.
6.1 Sotto altro profilo, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza come, “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e
l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo” (Cass. civ., sez. II, 23/11/2016, n. 23893), essendo, dunque, onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
La presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dall'art. 1709
c.c., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni (v. Cass. civ. 27/06/2014, n. 14682).
Nel caso in esame, si può desumere dalle circostanze del caso concreto - ove pure si voglia ritenere provata la fonte dell'obbligazione, e così non è per quanto detto sopra - che tra le parti vi sia comunque stata una intesa (anch'essa inespressa) in ordine alla gratuità delle prestazioni professionali offerte dal difensore in favore della resistente.
Al di là della contestazione svolta dal ricorrente in ordine alla convivenza more uxorio allegata dalla resistente, non vi è dubbio che le parti abbiano intrattenuto una
19 relazione che oltrepassa il rapporto tra assistito e cliente, da cui è scaturita anche la nascita di una figlia, comune alle parti e da entrambi i genitori riconosciuta.
È lo stesso ricorrente, benché contesti i termini di stabilità del rapporto intrattenuto con la resistente, a confermare che avrebbe intrattenuto una relazione clandestina – sorta, nell'ambito della gestione dei detti mandati professionali, quando la conviveva con il sig (cfr Doc D) – dalla quale CP_1 CP_3
alla fine di ottobre 2018 è stata poi accidentalmente concepita la piccola
[...]
. Persona_2
Detta circostanza, a prescindere, dunque, dall'intervenuta sussistenza o meno di una c.d. convivenza di fatto, lascia ragionevolmente presumere, tenuto conto anche dell'assenza di un preventivo scritto afferente ai compensi professionali per l'attività svolta nell'arco del biennio 2017/2019, la gratuità della prestazione.
La circostanza per cui le attività che il difensore chiede di essere pagate coincidono con il periodo in cui era in atto la relazione sentimentale tra le parti, che è in grado di per sé di dimostrare la sussistenza di una possibile intesa sulla totale gratuità delle prestazioni svolte in favore della , assume ancor più significato CP_1
in relazione al momento in cui il difensore notifica la rinuncia ai mandati - senza allegazione, tuttavia, degli atti di conferimento di detti mandati - che coincide con l'interruzione della relazione sentimentale tra le parti.
L'elemento assume particolare significato alla luce della circostanza per cui appare pretestuosa la richiesta di conferimento dei compensi, successiva all'interruzione del rapporto, e porta a confermare la sussistenza di una prestazione gratuita fornita dal procuratore ricorrente alla resistente che, per ragioni fisiologicamente intrinseche alla rottura di una storia sentimentale, ha indotto il difensore a pretendere il pagamento del proprio compenso, giammai pattuito con l'asserita “cliente”.
Laddove fosse stato dimostrata l'esistenza di un contratto di mandato, vi sono elementi univoci e concordanti per ritenere che lo stesso sia stato conferito gratuitamente.
20 Alla luce di quanto illustrato, la domanda di parte attrice non può essere accolta ed il ricorso va integralmente rigettato.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, secondo la domanda proposta;
scaglione quindi ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi, non essendovi ragioni per discostarsene;
esclusa la fase istruttoria, non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda introdotta da di pagamento dei compensi Parte_1
professionali;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 5.810,00 per compenso al difensore, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, 7/8/2025
Il giudice
Luca Venditto
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3685 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via Attilio Regolo n. 19 - Roma, presso il proprio studio e difensore di se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Piazzale Gorizia n. 11 - Latina, presso lo studio dell'avv. Liliana TARI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione compenso professionale.
1 CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note dell'8/07/2025): “Il ricorrente si riporta ai propri atti e scritti difensivi, come corredati dei documenti in essi richiamati ed allegati, per quindi intenderli attualizzati al presente momento processuale e qui trascritti e prodotti, insistendo nell'integrale accoglimento. E segnatamente, salvo se altro: al ricorso introduttivo del 17.9.2024; all'istanza del
26.3.2025; all'opposizione del 29.3.2025; alla propria istanza del 17.4.2025; alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.3.2025; alle proprie difese svolte per la precedente udienza in presenza. Istanze ex art 127 ter cpc Sull'incompetenza per valore ipotizzata dall'Ufficio Sul rito 1. Chiede accogliersi quanto dedotto e rilevato con le proprie precedenti istanze, richiamando segnatamente il capoverso 2.1. delineato nella propria istanza del 17.4.2025, per quindi sin d'ora eccepire: la violazione e falsa applicazione dell'art 38 co 1° cpc (stante la decadenza di parte resistente); l'inapplicabilità dell'art 38 co 3° cpc, esulando radicalmente, la controversia de qua, dai casi previsti dall'art 28 cpc;
la violazione e falsa applicazione dell'art 101 co 2° cpc e quando da essa consegue in termini procedurali
e costituzionali. Nel merito 1.1. Chiede accogliersi quanto dedotto e documentato in atto introduttivo, in particolare nelle conclusioni ivi rassegnate, nonché quanto dedotto e rilevato con le proprie precedenti istanze, richiamando segnatamente il capoverso 2.2. delineato nella propria istanza del 17.4.2025, per quindi sin d'ora ribadire: ex artt 10 e 104 cpc la domanda supera la competenza del Giudice di Pace
a fronte: della sorte;
della tipologia degli interessi rivendicati;
del calcolo di sorte + interessi, da determinarsi con la disamina dei documenti da 01 a 11 allegati al momento dell''iscrizione a ruolo;
della domanda subordinata quantificabile sino ai massimi stabiliti dal DM 55/2014 e smi. Sull'inapplicabilità del rito ex art 14 Dlgs
150/2011 e smi ipotizzata dall'Ufficio 2. Chiede accogliersi quanto dedotto e rilevato con le proprie precedenti istanze, richiamando segnatamente i capoversi 3.1., 3.1. bis
e 3.2. delineati nella propria istanza del 17.4.2025, rilevando che in ogni permane valido il già impostato rito semplificato. Nel merito e per l'accoglimento del ricorso
3. Chiede integralmente accogliersi il ricorso, con le favorevoli conseguenze di legge. L'attore ha doppiamente assolto al proprio onere probatorio: sul conferimento dei tre incarichi;
sulle connesse attività professionali espletate per conto e nell'interesse della;
sulla quantificazione delle corrispettive parcelle CP_1
2 professionali.
3.1. Sull'an Una prima volta a mezzo prove documentali, contenenti anche le procure d'incarico, regolarmente e validamente offerte in comunicazione con i documenti da rubricati da 01 a 11 e versati in conformità nel fascicolo telematico d'Ufficio all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso del 17.9.2024. Una seconda volta, nel silenzio di controparte sui documenti del ricorrente nn da 01 a 11, in applicazione del principio di non contestazione per il quale, ex art 115 cpc, “il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
3.2. Sul quantum Una prima volta, nel silenzio di controparte sui documenti del ricorrente nn 4, 7 e 11 (ove venivano distintamente quantificate le tre parcelle, con contestuale messa in mora della debitrice), in applicazione del principio di non contestazione, per il quale, ex art 115 cpc, “il giudice deve porre a fondamento della decisione… i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, per cui detti documenti costituiscono una valida prova documentale anche sul quantum debeatur sia ad efficacia stragiudiziale che giudiziale. Una seconda volta, in difetto di avverse richieste di preventivi scritti, applicando la prevalente convezione di legge portata dal DM 55/2014 e smi ed a cui si è esattamente attenuto il ricorrente. Sull'inesistenza, inammissibilità ed infondatezza delle avverse difese Sul rito 4. Chiede accogliersi quanto eccepito e rilevato dal ricorrente con le proprie precedenti istanze sul difetto di procura alle liti
e di ius postulandi in capo al difensore di parte resistente, richiamando segnatamente
i capoversi 1. e 1.1. esposti nella propria istanza del 26.3.2025, in particolare ula difformità della procura e sul difetto di sottoscrizione digitale.
4.1. Nonché chiede accogliersi i rilievi di cui al capoverso 2. della medesima istanza del 26.3.2025, in esito all'incompatibilità dell'avv LilianaTari a rappresentare e difendere la resistente per violazione degli artt 51 n 3 CDF e 88 co 1° cpc, a cui consegue il disposto ex art
88 co 2° cpc.”;
per parte resistente (note di trattazione scritta del 7/07/2025): “ … si riporta al contenuto della costituzione in giudizio nonché degli atti depositati in corso di causa chiedendo accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Reitera l'eccezione di prescrizione e, sin d'ora, non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove
3 che dovessero essere presentate dal ricorrente. Si insiste per il rigetto del ricorso…
Si chiede che la causa venga assunta in decisione. Con vittoria di compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data
17/09/2024, ha evocato in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1
dal tribunale la liquidazione dei crediti professionali maturati nei confronti della stessa per l'espletamento dell'attività professionale svolta in suo favore.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver svolto la propria attività professionale in favore della resistente in diverse occasioni: in primo luogo avrebbe assistito la nell'ambito del tentativo di conciliazione innanzi al Collegio di CP_1
Conciliazione della Direzione Territoriale del Lavoro di Latina, nei confronti della con riguardo al rapporto di lavoro subordinato dalla stessa Parte_2
intrattenuto con la società ed iniziato il 20/11/2012 e cessato il 26/10/2017; quindi avrebbe poi presenziato, in data 6/12/2017 presso l'organismo di conciliazione adito, mentre, nelle more dell'introduzione di un possibile ricorso dinnanzi al giudice del lavoro, per effetto di una sopravvenuta incompatibilità nella difesa della resistente, con nota del 26/08/2019, ha comunicato la formale rinuncia all'incarico, allegando la parcella per l'attività espletata, quantificata, sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014, in complessivi € 2.757,74; deduce di aver effettuato un'attività di assistenza stragiudiziale con la redazione di istanza di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990, inoltrata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in data 3/04/2019, con conseguente risposta pervenuta in data 8/04/2019 da parte di Banca d'Italia Eurosistema in ordine alle informazioni richieste dal difensore per conto dell'istante Controparte_1
successivamente, in data 20/11/2019, esso ricorrente ha comunicato la formale rinuncia all'incarico per intervenuta incompatibilità, allegando parcella quantificata, sempre in base ai richiamati parametri forensi, in complessivi € 3.348,68; allega di aver inviato istanza stragiudiziale, per conto della resistente, rivolta alla Banca MPS per il riconteggio del dare/avere sul conto corrente di cui è titolare, Controparte_1 nonché l'istanza per il ristoro dei danni per illecita gestione del rapporto, sempre
4 rivolta all'istituto di credito;
anche in tal caso e nelle more di un'eventuale giudizio nei confronti della banca, sopravvenuta una condizione di incompatibilità, con nota inoltrata il 9/12/2019, ha formalizzato la rinuncia all'incarico, allegando parcella elaborata sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per un valore complessivo pari ad € 2.757,74.
La debitrice non avrebbe provveduto a contestare nessuna delle parcelle indicate, ma ha mancato, tuttavia, di provvedere al pagamento dei compensi dovuti al difensore, pertanto lo stesso ha agito nel presente giudizio chiedendo l'accertamento della rispondenza della somma richiesta per le prestazioni rese e la contestuale condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 8.864,16, oltre interessi legali, maggiorati ex d.lgs. 231/2002, ovvero dell'importo maggiore o minore che il collegio giudicante ritenesse dovuto sulla base dei minimi e massimi tariffari stabiliti dalle tabelle dei parametri per i compensi dovuti per l'attività forense.
1.1 Con decreto del 2/10/2024, il giudice designato ha fissato udienza e disposto per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c.
1.2 Con comparsa depositata il 17/03/2024 si è costituita in giudizio la resistente contestando integralmente quanto dedotto dal ricorrente Controparte_1
nel proprio atto introduttivo.
Ha rilevato, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso professionale, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 2956, secondo comma, c.c..
Ha inoltre esposto che avrebbe intrattenuto con il difensore ricorrente un rapporto di convivenza more uxorio della durata di due anni, dal 2017 al 2019, e che dalla relazione è nata, in data 16/07/2019, la figlia delle parti, Persona_1
Dunque, durante il corso della relazione, il difensore si sarebbe offerto di curare controversie, in via stragiudiziale, che avrebbero visto coinvolta la resistente assicurandole anche che l'avrebbe assistita nel giudizio di divorzio congiunto
5 dall'uomo cui era sposata, in vista della possibilità di un futuro matrimonio tra le parti.
Nell'attività prestata, le parti, contesta la resistente, non hanno mai concordato un corrispettivo in denaro, in ragione della loro relazione di convivenza more uxorio.
Il 12/08/2019, a seguito dell'interruzione del rapporto tra i conviventi, il ricorrente ha provveduto a inviare note di messa in mora alla ex compagna in ordine a tutte le pratiche da lui curate per suo conto, anche introducendo i relativi giudizi per ottenere l'adempimento.
Parte ricorrente contesta inoltre la mancanza di un preventivo scritto, previsto come obbligatorio dall'art. 1, comma 150, della legge n. 124/2017, per cui si impone al professionista di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni necessarie in ordine agli oneri ipotizzabili dal conferimento fino alla conclusione dell'incarico e in ogni caso la misura del compenso deve essere resa nota al cliente con un preventivo di massima.
Ha rilevato, altresì, che sussisterebbero dubbi in relazione al documento di messa in mora dell'istituto di credito MPS perché l'allegato che rappresenta il documento sottoscritto dalla resistente si sostanzierebbe in una copia ove la firma non risulta leggibile, ed ha pertanto chiesto l'esibizione del documento in originale.
Infine, ha rilevato come l'attività prestata dal difensore per l'assistenza stragiudiziale della resistente sarebbe avvenuta per spirito di liberalità, in quanto svolta in virtù del supporto assicurato nel contesto di un rapporto personale, dove essa resistente è anche la madre della comune figlia, con conseguente presunzione di gratuità delle prestazioni e, quindi, rientranti nell'alveo delle obbligazioni naturali non ripetibili.
Per le ragioni illustrate ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda del ricorrente.
1.3 Con istanza depositata in data 26/03/2025 il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza giuridica dell'avversa procura alle liti perché priva di firma
6 digitale, nonché ha eccepito la difformità della procura alle liti dall'atto originale nativo analogico, chiedendo di disporsi l'esibizione dell'originale ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Ha, sempre in via preliminare, rilevato ed eccepito l'incompatibilità del difensore di controparte a rappresentare e difendere la resistente per violazione degli artt. 51 n. 3) del codice deontologico forense e 88, primo comma, c.p.c., da cui conseguirebbero gli oneri dell'art 88, secondo comma, c.p.c., “in ragione della deposizione dalla stessa resa in data 10.12.2020 nel proc RGNR 6806/2020 Mod 21 della PdR presso il Tribunale di Latina quale persona informata su fatti di stretta attinenza alle circostanze difensive qui esposte”.
Nel medesimo atto e nel merito, il ricorrente ha contestato le avverse deduzioni e rilevato la pretestuosità ed infondatezza delle circostanze per cui la sig.ra CP_1
avrebbe convissuto more uxorio con esso attore per un periodo di circa due anni dal
2017 al 2019.
Ha contestualmente ritenuto che fosse non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, per come riformato dal d.lgs. n. 149/2022, nella parte in cui, richiamando il rito semplificato di cognizione, è previsto che la decisione avvenga da parte del tribunale in composizione monocratica, ciò che priverebbe l'avvocato che chiede la liquidazione del compenso della garanzia postata dalla trattazione e decisione collegiale in relazione al dato normativo connesso che stabilisce come non appellabile la sentenza che definisce il procedimento.
1.4 Con ordinanza del 28/03/2025 è stato rilevato che la controversia non rientra tra quelle previste dall'art. 28 della legge 13/06/1942, n. 794, poiché le richieste di compenso avanzate in ricorso sono relative a prestazioni professionali di carattere stragiudiziale, nemmeno connesse ad un patrocinio legale di cui si chiede la liquidazione.
7 È stata inoltre sollevata d'ufficio la questione di incompetenza per valore del tribunale non essendo il valore della causa superiore ad € 10.000,00 e sono state invitate le parti a contraddire sul punto.
All'esito dell'udienza del 24/04/2025, è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies, c.p.c., l'udienza dell'8/07/2025, all'esito della quale il giudice si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. In ordine al rilievo d'ufficio concernente l'incompetenza per valore del giudice adito, in favore della competenza del Giudice di pace, in virtù dell'introduzione di una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro dal valore inferiore ad € 10.000,00, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, sulla questione, ha eccepito che questa sia stata posta in violazione del vigente art 38 co 1° prima parte cpc (“L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata”) che del vigente art 101 co 2° parte finale cpc (“ Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”) ed ha ritenuto radicata la competenza presso il tribunale adito, in difetto di eccezioni da parte della resistente e ha assunto che ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Con riferimento specifico al valore della domanda ha rilevato che la domanda introdotta supererebbe incontestabilmente il valore di € 10.000,00, fissato come limite di valore per le cause relative a beni mobili di competenza del Giudice di pace, ex art. 7 c.p.c., ciò in virtù del fatto che il ricorrente ha richiesto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il pagamento della somma complessiva di € 8.864,16 oltre interessi legali, maggiorati ex d.lgs. 231/2002 come per legge dalla richiesta di pagamento della parcella al saldo.
8 Quindi la somma dovrà essere maggiorata - secondo il ricorrente - degli interessi scaduti e maturati sull'imponibile delle tre parcelle delle quali ha richiesto il pagamento, per arrivare ad un valore totale della controversia pari ad €11.819, 44 (di cui € 8.864,16, che è la somma del dovuto indicato nelle parcelle allegate, ed €
926,32 + € 1.110,98+ € 908,98 per gli interessi).
Ha anche rilevato che tenendo in considerazione i massimi tariffari, oggetto di domanda, sarebbero quantificati in € 15.955,47, in ossequio al disposto di cui al D.M.
n. 55/2014, pertanto superando il limite fissato ad € 10.000,00 per la competenza del
Giudice di pace.
2.1 La competenza in ordine alla controversia in esame è correttamente radicata presso il tribunale adito per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente chiarire che in ossequio al disposto di cui all'art. 38, terzo comma, c.p.c., “l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo
171-bis, non oltre la prima udienza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'articolo 38, comma 3, c.p.c., nella formulazione attuale (per effetto dell'articolo 54, della legge n. 69 del 2009) dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 del c.p.c. Ciò comporta che il Tribunale al quale sia stata rimessa la causa a seguito di dichiarazione di incompetenza può rilevare la questione richiedendo il regolamento di competenza
d'ufficio ex articoli 45 e 47 del c.p.c. soltanto entro il limite temporale fissato dall'articolo 38 comma 3 del c.p.c. , e perciò non oltre l'udienza di cui all'articolo
183 del c.p.c., mentre se la fase di trattazione si è consumata la questione della competenza rimane preclusa;
il mancato rispetto di tale preclusione comporta
l'inammissibilità del regolamento di ufficio” (Cass. civ., sez. II, 05/11/2024, n.
28411).
9 È, inoltre, imposto al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione sorta d'ufficio in modo da garantire il rispetto delle norme poste a tutela di detto principio, sia a livello costituzionale, dall'art. 111 cost., che al secondo comma prevede che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”, sia nel codice di rito, che all'art. 101
c.p.c., secondo comma, stabilisce che “il giudice, assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
In ossequio al disposto delle norme richiamate, il g.i., rilevata la questione di incompetenza con ordinanza nei termini previsti dalla legge, ha concesso alle parti un termine per introdurre le relative osservazioni, integrando il contraddittorio sul punto.
2.2 Ciò posto, va osservato che parte ricorrente ha introdotto una domanda volta ad ottenere il pagamento inadempiuto dei compensi professionali, che ha quantificato in € 8.864,16 oltre interessi legali, maggiorati ex d.lgs. n. 231/2002 come per legge, dalla richiesta di pagamento della parcella al saldo, “ovvero di quell'importo maggiore o minore che il Collegio giudicante riterrà dovuto dalla debitrice ai sensi di legge come individuabili tra i minimi ed i massimi tariffari stabiliti dalla convenzione di legge costituita dal D.M. 55/2014”.
Va chiarito che, in ordine alla somma degli interessi maturati e richiesti con l'introduzione della domanda, anche con riguardo alla relativa incidenza sul valore della controversia, che “ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine a domanda relativa a somma di danaro, in base all'art. 10, comma 2, c.p.c. , con il capitale si sommano gli interessi di mora già maturati ante litem e autonomamente richiesti, mentre non vanno computati nel calcolo del valore ai fini dell'individuazione del giudice competente gli interessi moratori scaduti che non formino oggetto di apposita domanda, né quelli genericamente richiesti, perciò da
10 intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, il quale, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore”.
(Cass. civ., sez. VI, 19/07/2017, n. 17860)
Inoltre, la Corte di legittimità, in un recente arresto, ha chiarito che “ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI,
02/02/2023, n. 3142).
In questo senso, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari dell'avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata “il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione o di quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell' art.
1367 c.c. , applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. civ., sez. I, 26/04/2021, n. 10984).
Alla luce delle argomentazioni qui illustrate (che non coincidono con i rilievi del ricorrente), deve ritenersi correttamente radicata la competenza presso il tribunale.
3. Occorre altresì chiarire quanto segue in relazione alla supposta violazione delle garanzie del difensore nell'esperimento della procedura ai sensi dell'art. 14,
d.lgs. 150/2011.
La norma in esame, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (Riforma Cartabia) al primo comma, sancisce che “le controversie previste
11 dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Nel caso in esame il difensore, costituito personalmente, introduce la domanda di pagamento dei compensi professionali in relazione ad attività stragiudiziale svolta nell'interesse della resistente e che, che è consistita, secondo le allegazioni attoree, nel tentativo di conciliazione con innanzi al Collegio di conciliazione Parte_2
della Direzione Territoriale del Lavoro di Latina, effettuata con l'invio dell'istanza di conciliazione e convocazione presso detto organismo, che in virtù dell'assenza dell' , ha comportato la conclusione del procedimento per Controparte_2
mancata adesione del tentativo di conciliazione medesimo.
Avrebbe, inoltre, svolto assistenza stragiudiziale in favore di Controparte_1 nella redazione dell'istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1900 (c.d. Legge sul procedimento amministrativo), nei confronti della
Centrale Rischi della Banca d'Italia, per la necessità di conoscere eventuali iscrizioni operate da istituti di credito o altri enti.
Infine, ha allegato di aver assistito la resistente nella redazione di istanza stragiudiziale rivolta alla Banca MPS per il riconteggio del dare/avere in riferimento al conto corrente in titolarità della resistente, e il ristoro dei danni per illecita gestione del rapporto.
Detta attività non rientra tra quelle previste dall'art. dall'articolo 28 della legge
13 giugno 1942, n. 794, ciò in quanto la previsione, richiamata dall'art. 14, legge n.
150/2011, concerne i compensi dell'avvocato per attività svolta nell'ambito di un giudizio civile contenzioso, ovvero nell'ambito di una fase stragiudiziale strumentale o complementare al giudizio contenzioso instaurato, rimanendo pacificamente esclusa l'attività svolta in via esclusivamente stragiudiziale.
12 Ciò è confermato anche dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente in tema, secondo cui “è esclusa l'applicazione dell'art. 14 d. lgs. n.
150/2011 alla controversia nella quale l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa corresponsione del compenso di avvocato esibisce carattere di autonomia rispetto all'attività giudiziale” (Cass. civ., 24/11/2022, n. 34620).
Quanto sopra consente di ritenere manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità che investirebbe, sotto i diversi profili sollevati, le norme dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che in questa sede non trova applicazione.
4. Il ricorrente ha, inoltre, rilevato l'inesistenza della procura alle liti di controparte, in relazione alla mancata sottoscrizione in forma digitale, per aver la resistente depositato copia del documento cartaceo in allegato alla comparsa di risposta senza la trasmissione in copia informatica autenticata con firma digitale.
La questione è stata risolta, con un interpretazione a favore della validità della procura, da un recentissimo intervento della Corte di Cassazione in materia, la quale ha chiarito che “in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella busta telematica con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (Cass. civ., sez. un., 19/01/2024, n. 2077).
Secondo detta prospettazione, la quale si rinviene già nell'orientamento di cui alle SS.UU. n. 36507 del 2022, viene dato conto di come il principio di diritto enunciato per il caso della procura in formato analogico, congiunta materialmente al ricorso per cassazione anch'esso in formato analogico - ma principio estendibile al di là del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione - si debba estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo
13 comma dell'art. 83, c.p.c., e dunque, non solo all'ipotesi di procura “nativa digitale” - cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura “digitalizzata”, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.
Si rileva, dunque, la piena validità della procura speciale alle liti allegata da parte convenuta, redatta su supporto cartaceo e sottoscritta dalle parti, con sottoscrizione autografa e trasmessa in atti in copia informatica.
4.1 Quanto alle dedotte irregolarità e difformità della procura, genericamente e arditamente sollevate al punto 1.3. delle note depositate dal ricorrente il 26/3/2025, è sufficiente rilevare, con la giurisprudenza di legittimità, che l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall' articolo 83, comma 3, del c.p.c. (di recente Cass. civ., sez. I,
12/12/2024, n. 32200).
4.2 Il ricorrente evoca l'incompatibilità del difensore di parte resistente per violazione dell'art. 51, comma 3, del codice deontologico a mente del quale “3.
Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo”. Nel presente giudizio l'avvocata Tari, difensore del resistente, non si è presentata come testimone, cosicché la norma deontologica invocata non pare conferente.
5. Parte resistente ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei crediti del ricorrente in ragione dell'applicazione della previsione di cui all'art. 2956, secondo comma,
c.c., che sancisce il termine triennale di prescrizione dei crediti per i compensi professionali.
Detta eccezione deve essere rigettata per essere stato il predetto termine interrotto dall'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, mediante la
14 proposizione della medesima domanda giudiziale del presente processo, in data
25/08/2022; in quella sede il collegio si è pronunciato solo con una decisione in rito rilevando l'incompetenza funzionale del Tribunale adito non affrontando nel merito la controversia.
Considerato che “la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo” (Cass. civ., sent., 23/09/2015, n.
18808) e che non risultano decorsi tre anni dalla conclusione del rapporto professionale tra le parti e tenuto conto dell'atto interruttivo, deve rigettarsi l'eccezione di parte resistente in ordine alla dedotta prescrizione del credito.
Va d'altra parte osservato che, in ogni caso, non opera nel caso di specie il meccanismo estintivo della prescrizione presuntiva. Va richiamato il seguente principio: Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all' art. 2956, comma 2, c.c. , relativa al diritto al compenso dei professionisti, è
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (Cass. civ., sez. II,
05/06/2023, n. 15665). È pacifico nel caso di specie che la resistente, pretesa debitrice inadempiente, abbia integralmente contestato il rapporto. Si applica pertanto il termine ordinario di prescrizione decennale del credito dell'avvocato per il pagamento delle prestazioni professionali.
6. Nel merito, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente respinta per le ragioni di fatto e di diritto, di seguito illustrate.
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione ed il pagamento dei compensi per attività stragiudiziale svolta in favore della resistente allegando di aver Controparte_1
svolto le suindicate attività in veste di difensore della cliente che a lui si è rivolta, e poi di aver rinunciato al mandato per una sopravvenuta incompatibilità, cui è seguito l'invio delle parcelle contenenti il corrispettivo per quanto effettivamente realizzato.
15 Nella comparsa la resistente ha fornito un quadro fattuale diverso da quello prospettato dal ricorrente, in ordine ai rapporti tra di essi intercorsi, esponendo che vi sia stata tra le parti una relazione di carattere sentimentale tra le parti, che la resistente identifica in una convivenza more uxorio - contestata, come tale, dal ricorrente - dalla quale è nata una bambina, e che solo a seguito dell'allontanamento della dal CP_1 ricorrente, con l'interruzione della relazione sentimentale, lo stesso avrebbe provveduto a richiedere il pagamento degli onorari in questione. Viene dunque radicalmente contestata l'esistenza stessa di un contratto oneroso di mandato a svolgere attività professionali.
Occorre chiarire, in via preliminare, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. un., 24/03/2006, n. 6572) e, segnatamente,
“Il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare
e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati.» (Cassazione civile sez. II, 10/03/2020, n. 6734).
Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per
l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n.
1421). Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio - che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si possa configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il
16 professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701). In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa, poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente
(giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata Cass. n.
1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per
l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte della convenuta;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito (se cioè si tratti di incarico stragiudiziale o giudiziale); nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie che si intendono spiegare;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali.
Dalla documentazione in atti risulta effettivamente comprovato lo svolgimento di una attività di assistenza stragiudiziale da parte del ricorrente, per conto della resistente, come risulta dimostrato dal documento attestante la richiesta di convocazione della commissione provinciale delle controversie di lavoro per il tentativo di conciliazione, datata al 14/11/2017, con allegazione ulteriore dell'avvenuta convocazione delle parti presso la commissione di conciliazione e l'esito della convocazione (v. doc. 1, 2, 3 e 10 all. al ricorso introduttivo); nonché è stata allegata al fascicolo telematico la richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, rivolta alla Banca d'Italia per conto di CP_1
17 (v. doc. n. 5 all. cit.); risulta altresì comprovato anche lo svolgimento CP_1 dell'attività di richiesta di chiarimento inoltrata all'istituto di credito Monte dei
Paschi di Siena, in data 28/05/2018. (v. doc. n. 9 all. cit.).
A tale proposito, risulta priva di pregio l'argomentazione difensiva della resistente secondo cui la richiesta attorea sarebbe da ritenersi nulla per violazione dell'art. 1, co. 150, della Legge 124/2017, che ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai professionisti, di redazione del preventivo scritto.
Ed invero, secondo il seguìto indirizzo di legittimità, nei contratti di prestazione d'opera intellettuale, il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione, a prescindere dall'esistenza di un preventivo, in quanto il diritto al compenso insorge dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (v. Cassazione civile sez. VI, 10/11/2022, n. 33193).
Sotto altro profilo è noto che la parcella, sulla quale il ricorrente fonda la propria pretesa, non ha alcun valore probatorio ed è idonea alla sola emissione del decreto ingiuntivo (cfr. di recente Cass. civ., sez. II, 23/05/2024, n. 14411, la quale peraltro chiarisce che, al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico).
Nel caso di specie, non vi è alcuna dimostrazione del conferimento dell'incarico da parte della ricorrente, né vi è alcun elemento che faccia ritenere concordato il contenuto di un possibile mandato professionale, genericamente desumibile dallo svolgimento di attività stragiudiziali consistite essenzialmente nella interlocuzione con soggetti privati ed enti pubblici (attività che normalmente viene svolta da persone competenti nell'ambito delle ordinarie incombenze familiari).
In altri termini, anche in relazione a quanto appresso evidenziato, è difficile ipotizzare che in un contesto di relazione personale intima (dimostrata dalla nascita di
18 un figlio) possa essersi concluso un accordo avente ad oggetto uno specifico mandato per lo svolgimento di determinate attività professionali.
Si osservi che alcuna circostanza specifica viene dedotta, né, a fortiori, risultano articolate prove finalizzate alla dimostrazione della fonte del rapporto/contratto di mandato.
Si può aggiungere che lo svolgimento di una attività, per così dire, 'legale' in senso ampio, non conduce, nel contesto dato, a far presumere l'esistenza di un rapporto professionale di mandato (come accadrebbe tra persone estranee). L'onere probatorio circa la stessa esistenza di un accordo si fa qui più stringente e il ricorrente non ha fornito alcuna prova a riguardo.
6.1 Sotto altro profilo, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza come, “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e
l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo” (Cass. civ., sez. II, 23/11/2016, n. 23893), essendo, dunque, onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
La presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dall'art. 1709
c.c., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni (v. Cass. civ. 27/06/2014, n. 14682).
Nel caso in esame, si può desumere dalle circostanze del caso concreto - ove pure si voglia ritenere provata la fonte dell'obbligazione, e così non è per quanto detto sopra - che tra le parti vi sia comunque stata una intesa (anch'essa inespressa) in ordine alla gratuità delle prestazioni professionali offerte dal difensore in favore della resistente.
Al di là della contestazione svolta dal ricorrente in ordine alla convivenza more uxorio allegata dalla resistente, non vi è dubbio che le parti abbiano intrattenuto una
19 relazione che oltrepassa il rapporto tra assistito e cliente, da cui è scaturita anche la nascita di una figlia, comune alle parti e da entrambi i genitori riconosciuta.
È lo stesso ricorrente, benché contesti i termini di stabilità del rapporto intrattenuto con la resistente, a confermare che avrebbe intrattenuto una relazione clandestina – sorta, nell'ambito della gestione dei detti mandati professionali, quando la conviveva con il sig (cfr Doc D) – dalla quale CP_1 CP_3
alla fine di ottobre 2018 è stata poi accidentalmente concepita la piccola
[...]
. Persona_2
Detta circostanza, a prescindere, dunque, dall'intervenuta sussistenza o meno di una c.d. convivenza di fatto, lascia ragionevolmente presumere, tenuto conto anche dell'assenza di un preventivo scritto afferente ai compensi professionali per l'attività svolta nell'arco del biennio 2017/2019, la gratuità della prestazione.
La circostanza per cui le attività che il difensore chiede di essere pagate coincidono con il periodo in cui era in atto la relazione sentimentale tra le parti, che è in grado di per sé di dimostrare la sussistenza di una possibile intesa sulla totale gratuità delle prestazioni svolte in favore della , assume ancor più significato CP_1
in relazione al momento in cui il difensore notifica la rinuncia ai mandati - senza allegazione, tuttavia, degli atti di conferimento di detti mandati - che coincide con l'interruzione della relazione sentimentale tra le parti.
L'elemento assume particolare significato alla luce della circostanza per cui appare pretestuosa la richiesta di conferimento dei compensi, successiva all'interruzione del rapporto, e porta a confermare la sussistenza di una prestazione gratuita fornita dal procuratore ricorrente alla resistente che, per ragioni fisiologicamente intrinseche alla rottura di una storia sentimentale, ha indotto il difensore a pretendere il pagamento del proprio compenso, giammai pattuito con l'asserita “cliente”.
Laddove fosse stato dimostrata l'esistenza di un contratto di mandato, vi sono elementi univoci e concordanti per ritenere che lo stesso sia stato conferito gratuitamente.
20 Alla luce di quanto illustrato, la domanda di parte attrice non può essere accolta ed il ricorso va integralmente rigettato.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, secondo la domanda proposta;
scaglione quindi ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi, non essendovi ragioni per discostarsene;
esclusa la fase istruttoria, non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda introdotta da di pagamento dei compensi Parte_1
professionali;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 5.810,00 per compenso al difensore, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, 7/8/2025
Il giudice
Luca Venditto
21