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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1011 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g.1011/2025, avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Simone Braccini, presso lo studio del quale elegge domicilio in ES, via
Francesca n. 47/A;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...]; CP_1
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 20.5.2025, premetteva di Parte_1 aver contratto matrimonio il 13.3.2021 in Massa e Cozzile con e CP_1 che dalla loro unione non sono nati figli.
La ricorrente deduceva che, da tempo, era venuta meno l'unione affettiva e, pertanto, il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 21.2.2024, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi,
Essendo decorsi i termini di legge, la ricorrente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 16.9.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e dell'art. 3 n. 2 lettera b L.
898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di scioglimento.
In particolare, l'indifferenza ad una riconciliazione attesta che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
3. Nulla alle spese, tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nata Parte_1
a ES (PT) il 14.8.1978, e , nato a [...] il CP_1
09.7.1981, che hanno contratto matrimonio in Massa e Cozzile il 13.3.2021;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e Cozzile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
2 dello Stato Civile) (Atto n. 1, P. I anno 2021);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g.1011/2025, avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Simone Braccini, presso lo studio del quale elegge domicilio in ES, via
Francesca n. 47/A;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...]; CP_1
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 20.5.2025, premetteva di Parte_1 aver contratto matrimonio il 13.3.2021 in Massa e Cozzile con e CP_1 che dalla loro unione non sono nati figli.
La ricorrente deduceva che, da tempo, era venuta meno l'unione affettiva e, pertanto, il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 21.2.2024, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi,
Essendo decorsi i termini di legge, la ricorrente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 16.9.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e dell'art. 3 n. 2 lettera b L.
898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di scioglimento.
In particolare, l'indifferenza ad una riconciliazione attesta che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
3. Nulla alle spese, tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nata Parte_1
a ES (PT) il 14.8.1978, e , nato a [...] il CP_1
09.7.1981, che hanno contratto matrimonio in Massa e Cozzile il 13.3.2021;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e Cozzile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
2 dello Stato Civile) (Atto n. 1, P. I anno 2021);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3