Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2025, proposto da
Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B36A427519, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Paparella, Pietro Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Municipale di Igiene Urbana Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
1) provvedimento di esclusione AMIU -2025-U0007351 del 19 marzo 2025, notificato alla ricorrente in pari data, di cui alla “Procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 71 del D.Lgs. n.36/2023 da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi quadro con più operatori economici per la fornitura di contenitori di varie tipologie ed autocarri (durata 36 mesi) per le città di Bari e Foggia” - Lotto 6- CIG B36A427519;
2) successivo provvedimento di integrazione all'esclusione AMIU-2025-U0007658 del 21 marzo 2025;
3) della nota di trasmissione del dianzi descritto provvedimento di esclusione;
4) di tutti i verbali di gara, se e in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, in particolare dei verbali relativi alle sedute del 6, del 7 e del 19 marzo 2025;
5) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara ad altro operatore economico concorrente, ignoti data e contenuti, occorso nelle more della notifica del presente ricorso;
6) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso;
7) in via subordinata e ove necessario, art.17 del Disciplinare di gara nella parte in cui dispone: “Nell'offerta tecnica non deve essere inserito alcun riferimento relativo ai prezzi offerti, a pena di esclusione”;
e per l’inefficacia del contratto, se nelle more stipulato, e per il risarcimento dei danni occorsi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Municipale di Igiene Urbana Puglia S.p.A. e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa ES NO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione in epigrafe indicato, chiedendone la sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza cautelare n.140/2025, rimasta inappellata, la Sezione ha respinto l’istanza con articolata motivazione in ordine all’insussistenza del fumus, rilevando la violazione delle disposizioni del disciplinare di cui agli artt. 17 e 18, per aver la ricorrente indicato
- nell’offerta tecnica, i prezzi di listino. La Sezione ha ritenuto altresì, non persuasiva l’argomentazione della esclusa -tesa a superare il rilievo formulato dalla Commissione di gara- secondo cui il listino avrebbe dovuto essere scontato secondo la percentuale di ribasso indicata nell’offerta economica, in quanto tale eventualità non è desumibile dal contenuto dell’offerta tecnica;
- nell’offerta economica, di conseguenza, omesso l’indicazione dei relativi prezzi;
oltre ad aver presentato un’offerta incompleta per mancanza degli elementi di prezzo relativi ai telai.
Con memoria depositata in giudizio il 18 novembre 2025 la ricorrente chiede dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Non vi si oppone la resistente AMIU S.p.A. che insiste, tuttavia, per la condanna alle spese.
All’udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va adottata la pronuncia in rito richiesta concordemente dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con AMIU S.p.A. Vengono compensate con il Ministero costituito per la minima attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della AMIU S.p.A., delle spese di lite, liquidandole in euro 2500,00, oltre accessori, come per legge; le compensa con il Ministero costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO AN, Presidente
ES NO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NO | ZO AN |
IL SEGRETARIO