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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 650/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 650/2014 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, con sede in Caltagirone, via Circonvallazione n. 348/C, p.i.
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Conti, presso il cui studio in Caltagirone, P.IVA_1
viale Europa n. 2, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Attore contro
, nato a [...] il [...] ivi deceduto il 24.05.2014, c.f. Controparte_1
. C.F._2
Convenuto
nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. , e CP_2 C.F._3 CP_3
, nato a [...] il [...], c.f. , quali eredi legittimi di
[...] C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Ascanio, presso il cui studio in Caltagirone, Controparte_1
via G. La Rosa s.n., sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Convenuti in riassunzione
E di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_4
legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Salvatore Barresi, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Terza chiamata
Con atto di citazione notificato il 13-16.05.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale per euro 89.718,05 e Controparte_1
non patrimoniale per euro 20.000,00 subito a causa della condotta omissiva tenuta dal convenuto.
Ha rappresentato, al riguardo:
- di essere titolare di un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita e il deposito di veicoli stradali e di averne affidato, sin dal giorno 08.01.2002, a la gestione contabile, Controparte_1
mediante tenuta dei registri e delle scritture contabili con mandato a curare e presentare le dichiarazioni dei redditi;
- che, a seguito di una verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di Finanza il 30.05.2007, riguardante gli anni 2003, 2004 e 2005, era emerso che aveva omesso per quegli anni l'invio Controparte_1
telematico delle dichiarazioni dei redditi entro la scadenza annualmente prevista;
- che, dunque era stato redatto un processo verbale in cui si contestava l'omessa presentazione del modello Unico Persone Fisiche per gli anni 2003, 2004 e 2005, sulla base del quale l'Agenzia delle
Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per ciascun anno, precisamente il n.
RJ7010100313/2007, il n. RJ7010100314/2007 e il n. RJ7010100315/2007;
- che, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate, previo annullamento degli originari avvisi di accertamento, emetteva gli atti di adesione n.
RJ7A10100008/2008, n. RJ7A10100009/2008 e n. RJ7A101000010/2008, i quali prevedevano l'applicazione di sanzioni e interessi di rateazione per complessivi euro 85.260,36;
- di avere dovuto affidarsi al consulente tributario, dott. , per essere assistito nel Persona_1 procedimento di accertamento con adesione, in favore del quale avrebbe corrisposto l'importo di euro
2.381,69 e di avere stipulato tre polizze fideiussorie, avendo richiesto la rateazione all'Agenzia delle
Entrate, con un esborso di euro 2.076,00.
Tanto premesso, sul presupposto della responsabilità professionale di , da accertarsi Controparte_1
preliminarmente, l'attore ha chiesto condannarsi quest'ultimo al pagamento di euro 109.718,05 a titolo di risarcimento del danno subito.
All'udienza del 27.10.2014, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso, dopo la notifica dell'atto di citazione, di . L'attore ha così riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di Controparte_1 quest'ultimo, i quali si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2016
pagina 2 di 7 nella quale hanno preliminarmente chiesto la chiamata della al fine di essere Controparte_4
manlevati in caso di condanna. Nel merito, hanno eccepito che non tutte le somme da corrispondere all'esito dell'accertamento della Guardia di Finanza derivavano dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale, poiché erano emerse anche violazioni sostanziali della normativa tributaria non addebitabili al de cuius. In ogni caso, poi, non avrebbero potuto essere oggetto della domanda risarcitoria le somme dovute a titolo di imposte, che l'attore avrebbe comunque dovuto pagare, né quelle dovute a seguito dell'inadempimento dei piani di rateizzazione concordati con l'Agenzia delle
Entrate. Hanno chiesto, perciò, il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita anche la che ha così Controparte_4 concluso: “1) ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con ogni conseguenza di legge in ordine alla garanzia;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna domanda di manleva è stata formulata dagli eredi del rag. , con ogni conseguenza di CP_1
legge; 3) Ritenere e dichiarare che la convenuta non è tenuta in alcun modo a Controparte_4 risarcire il sig. , per le motivazioni espresse nel corpo dell'atto; 4) In estremo Parte_1
subordine e nella non temuta ipotesi in cui il Decidente ritenesse obbligata la terza chiamata a manlevare gli eredi del il rag. in conseguenza della richiesta di risarcimento Controparte_1 formulata dal sig. , ritenere e dichiarare la – in caso di Parte_1 Controparte_5
accertata operatività della garanzia invocata – tenuta a corrispondere esclusivamente quanto dovuto sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nella relativa polizza, ivi compreso il massimale e la franchigia ivi contemplate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 02.05.2017, il legale dei convenuti in riassunzione ha depositato rinuncia al mandato e da tale data nessuna attività difensiva è stata compiuta da e . CP_2 Controparte_3
La causa è stata istruita documentalmente.
L'udienza del 20.06.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, nelle quali le parti ( e hanno precisato le conclusioni e la causa è stata Parte_1 CP_4
trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
La prestazione professionale del ragioniere commercialista rientra nella disciplina prevista dagli art. 2229 e ss. c.c., con la conseguenza che, nel caso di contestazione di un suo inadempimento, la sussistenza di quest'ultimo dovrà essere valutata alla luce delle regole derivanti dal combinato disposto pagina 3 di 7 degli artt. 1218, 2236 e 1176 c.c. Il professionista sarà pertanto responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario (Tribunale di Crotone, 14 ottobre 2021, n. 832 in una fattispecie concernente la responsabilità del commercialista). Mentre, l'onere della prova si atteggia nel senso che il cliente dovrà provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito;
il professionista, per andare indenne da responsabilità, dovrà dimostrare di aver adempiuto le proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto
(Tribunale di Cuneo, sez. I, 26 marzo 2021, n. 259).
Nel caso in esame, a prescindere dalla circostanza che e fossero Parte_1 Controparte_1 fratelli, risulta documentato che il secondo svolgesse l'attività di consulenza contabile e fiscale in favore del primo. E ciò non soltanto perché non contestato e documentato mediante la lettera d'incarico professionale dell'08.01.2002 e la relazione sottoscritta da del 12.04.2012 ai fini Controparte_1 della descrizione dell'accaduto all'assicurazione; quanto soprattutto perché i militari della Guardia di
Finanza hanno preso visione della documentazione contabile e fiscale della ditta di cui l'attore è titolare proprio presso lo studio del ragioniere , come risulta dal verbale di acquisizione di CP_1
documentazione del 30.05.2007, prodotto dai convenuti in riassunzione.
L'incarico però non è stato correttamente adempiuto con particolare riguardo alla mancata presentazione del modello Unico PF per le annualità 2003, 2004, 2005. La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice non è stata contestata sul punto dai convenuti in riassunzione;
piuttosto essa risulta corroborata dalla relazione sottoscritta da sopra indicata (anch'essa non Controparte_1 contestata), nella quale si legge: “… per ogni singola annualità (oggetto di contestazione) il proprio cliente aveva delegato il professionista (nella mia persona) a predisporre il modello UNICO PF ed a presentarlo telematicamente tramite servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate ed il sottoscritto rilasciava regolare impegno alla trasmissione telematica relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi così come previsto dalla vigente normativa. Ciò è avvenuto per ogni singola annualità in contestazione. Ma per errore e/o distrazione da parte sottoscritto, negli anni in questione si è verificato che preparato il file di invio della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, denominato
PDL, per mero errore, colpa e negligenza, detto file non veniva inviato, restando il sottoscritto nella convinzione della correttezza della procedura eseguita e dunque dell'esatto e puntuale invio del file contenente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2003. Tale errore era dovuto alla circostanza che sul
pagina 4 di 7 computer rinvenivo un file anch'esso denominato PDL regolarmente inviato che però conteneva la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002. In ragione di tale coincidenza, essendomi fatto ingannare dalla presenza di omonimo file, consideravo la dichiarazione dell'anno 2003 regolarmente presentata
e, pertanto, provvedevo all'archiviazione cartacea della stessa dichiarazione. Successivamente non effettuavo ulteriori ricerche delle ricevute telematica di presentazione poiché avevo la convinzione dell'avvenuta regolare presentazione. Lo stesso evento analogo si è verificato per gli anni 2004 e 2005.
Si fa altresì presente che una volta riposte ed archiviate le dichiarazioni dei redditi negli appositi archivi le stesse non vengono più prese e visionate essendo possibile in ogni momento anche a distanza di anni visionarle e stamparle tramite pc. Tale operazione, però, non consente di accertare la regolare presentazione telematica della dichiarazione dei redditi atteso che la relativa ricevuta di presentazione non è visionabile. Lo stesso è avvenuto per gli anni 2004 e 2005”.
La mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi costituisce, allora, un inadempimento imputabile a che, con una maggiore attenzione, e probabilmente dimestichezza Controparte_1 nell'uso della tecnologia informatica, avrebbe potuto accorgersi tempestivamente del mancato invio delle dichiarazioni predisposte. Risulta, inoltre, evidente il nesso tra tale condotta omissiva e l'accertamento compiuto dalla Guardia di finanza che ha dato luogo all'irrogazione di sanzioni e interessi per il mancato tempestivo pagamento delle imposte sui redditi.
Occorre, tuttavia, soffermarsi sull'effettiva quantificazione del danno.
Non rientrano senz'altro nel danno le somme che l'attore avrebbe dovuto comunque pagare a titolo di imposte. Analizzando gli atti di adesione allegati dall'attore emerge che, per l'anno 2003, le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi ammontano ad euro 4.135,39 (a fronte di euro 15.037,00 dovuti a titolo di imposta); per l'anno 2004, le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi ammontano ad euro
10.564,65 (a fronte di euro 27.624,00 dovuti a titolo di imposta); infine, per l'anno 2005, le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi ammontano ad euro 5.143,07 (a fronte di euro 20.573,00 dovuti a titolo di imposta). Dunque, l'effettivo danno ricollegabile alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni in contestazione, in termini di maggiori oneri tributari, è pari a complessivi euro 19.843,11.
Va, altresì, riconosciuto il rimborso delle somme pagate per stipulare le polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento. Trattasi, infatti, di un obbligo previsto direttamente dall'art. 19 D.P.R. 602/1973, nella formulazione ratione temporis applicabile, quando l'importo da rateizzare supera i 50.000,00 euro;
circostanza questa che – sulla base degli importi delle sanzioni di ciascun anno – non si sarebbe pagina 5 di 7 verificata in caso di regolare e tempestiva presentazione delle singole dichiarazioni dei redditi anno per anno. Risulta documentato che ha stipulato a garanzia del credito portato dai tre Parte_1
distinti atti di adesione del 2008 tre polizze fideiussorie con Allianz S.p.A., per le quali ha pagato un premio complessivo di euro 2.076,00 (euro 500,50 per l'anno 2003, euro 941,50 per il 2004 ed euro
634,00 per il 2005).
Non meritano, invece, accoglimento, da un lato, la richiesta di restituzione delle somme pagate al dott.
, in quanto non è documentato che questi abbia svolto attività di consulenza durante il Persona_1 procedimento in contraddittorio per l'accertamento con adesione;
dall'altro, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non vi è la prova relativa all'allegato stravolgimento delle abitudini di vita familiare.
I convenuti in riassunzione, nella qualità di eredi di , vanno pertanto condannati al Controparte_1
risarcimento del danno così come sopra determinato e quantificato in favore di . Parte_1
Va, in proposito, puntualizzato che la chiamata in causa della compagnia assicurativa è stata effettuata a titolo di garanzia, come si legge chiaramente a p. 5 della comparsa di costituzione e risposta, sebbene nelle conclusioni non sia stata riportata espressamente tale domanda;
mentre nessuna domanda nei confronti del terzo chiamato è stata formulata da parte dell'attore.
Dalla documentazione contrattuale prodotta da e e, in particolare CP_2 Controparte_3 dall'esame delle clausole contrattuali (vedi in particolare la clausola 4.6), emerge la sussistenza della copertura assicurativa in capo a per i sinistri oggetto dell'odierna controversia, Controparte_1
convenendosi sul punto con le contestazioni della terza chiamata in ordine alla qualificazione di sinistro autonomo in relazione a ciascun avviso di accertamento/accertamento con adesione, poiché riferibili ad annualità distinte. Ne deriva che, come disposto dalla clausola contrattuale 4.7 – che trova espressa applicazione per via del richiamo nella parte B della polizza – per il danno complessivo ascrivibile a ciascuna annualità vanno detratti la franchigia di euro 250,00 oppure lo scoperto nella misura del 10%.
In conclusione, la domanda di garanzia proposta dai convenuti in riassunzione nei confronti della merita accoglimento nei limiti di quanto verrà nel prosieguo precisato. CP_4
Posto che l'ammontare del danno riferibile al 2003 è pari ad euro 4.635,89, in applicazione dello scoperto del 10% (superiore al valore della franchigia), il danno che l'assicurazione è tenuta a pagare è pari ad euro 4.172,30. Per il 2004, a fronte di un danno di euro 11.506,15, l'assicurazione è tenuta a manlevare i convenuti in riassunzione per euro 10.355,53; mentre per il 2005, essendo il danno pari ad euro 5.777,07, la garanzia opera nei limiti di euro 5.199,36.
pagina 6 di 7 In merito alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, i convenuti sono tenuti alla corresponsione delle spese di lite in favore di parte attrice, tenuto conto del valore del decisum e delle attività effettivamente prestate, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022. Vanno, invece, compensate le spese tra i convenuti in riassunzione e la terza chiamata sulla base dell'accoglimento delle eccezioni della terza chiamata in relazione al quantum risarcibile e a quello oggetto della copertura assicurativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese:
- accerta e dichiara l'inadempimento di;
Controparte_1
- per l'effetto, condanna e al pagamento, in favore di parte CP_2 Controparte_3
attrice, di euro 21.919,11 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori come per legge;
- dichiara che e hanno diritto ad essere manlevati dalla CP_2 Controparte_3
nei limiti di euro 19.727,19; Controparte_4
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 3.397,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA, CPA come per legge e ne pone il pagamento in favore dell'Erario;
- compensa le spese di lite tra i convenuti in riassunzione e la terza chiamata.
Così deciso in Caltagirone, il 4 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.sa Oriana Calvo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 650/2014 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, con sede in Caltagirone, via Circonvallazione n. 348/C, p.i.
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Conti, presso il cui studio in Caltagirone, P.IVA_1
viale Europa n. 2, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Attore contro
, nato a [...] il [...] ivi deceduto il 24.05.2014, c.f. Controparte_1
. C.F._2
Convenuto
nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. , e CP_2 C.F._3 CP_3
, nato a [...] il [...], c.f. , quali eredi legittimi di
[...] C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Ascanio, presso il cui studio in Caltagirone, Controparte_1
via G. La Rosa s.n., sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Convenuti in riassunzione
E di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_4
legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Salvatore Barresi, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Terza chiamata
Con atto di citazione notificato il 13-16.05.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale per euro 89.718,05 e Controparte_1
non patrimoniale per euro 20.000,00 subito a causa della condotta omissiva tenuta dal convenuto.
Ha rappresentato, al riguardo:
- di essere titolare di un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita e il deposito di veicoli stradali e di averne affidato, sin dal giorno 08.01.2002, a la gestione contabile, Controparte_1
mediante tenuta dei registri e delle scritture contabili con mandato a curare e presentare le dichiarazioni dei redditi;
- che, a seguito di una verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di Finanza il 30.05.2007, riguardante gli anni 2003, 2004 e 2005, era emerso che aveva omesso per quegli anni l'invio Controparte_1
telematico delle dichiarazioni dei redditi entro la scadenza annualmente prevista;
- che, dunque era stato redatto un processo verbale in cui si contestava l'omessa presentazione del modello Unico Persone Fisiche per gli anni 2003, 2004 e 2005, sulla base del quale l'Agenzia delle
Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per ciascun anno, precisamente il n.
RJ7010100313/2007, il n. RJ7010100314/2007 e il n. RJ7010100315/2007;
- che, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate, previo annullamento degli originari avvisi di accertamento, emetteva gli atti di adesione n.
RJ7A10100008/2008, n. RJ7A10100009/2008 e n. RJ7A101000010/2008, i quali prevedevano l'applicazione di sanzioni e interessi di rateazione per complessivi euro 85.260,36;
- di avere dovuto affidarsi al consulente tributario, dott. , per essere assistito nel Persona_1 procedimento di accertamento con adesione, in favore del quale avrebbe corrisposto l'importo di euro
2.381,69 e di avere stipulato tre polizze fideiussorie, avendo richiesto la rateazione all'Agenzia delle
Entrate, con un esborso di euro 2.076,00.
Tanto premesso, sul presupposto della responsabilità professionale di , da accertarsi Controparte_1
preliminarmente, l'attore ha chiesto condannarsi quest'ultimo al pagamento di euro 109.718,05 a titolo di risarcimento del danno subito.
All'udienza del 27.10.2014, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso, dopo la notifica dell'atto di citazione, di . L'attore ha così riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di Controparte_1 quest'ultimo, i quali si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2016
pagina 2 di 7 nella quale hanno preliminarmente chiesto la chiamata della al fine di essere Controparte_4
manlevati in caso di condanna. Nel merito, hanno eccepito che non tutte le somme da corrispondere all'esito dell'accertamento della Guardia di Finanza derivavano dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale, poiché erano emerse anche violazioni sostanziali della normativa tributaria non addebitabili al de cuius. In ogni caso, poi, non avrebbero potuto essere oggetto della domanda risarcitoria le somme dovute a titolo di imposte, che l'attore avrebbe comunque dovuto pagare, né quelle dovute a seguito dell'inadempimento dei piani di rateizzazione concordati con l'Agenzia delle
Entrate. Hanno chiesto, perciò, il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita anche la che ha così Controparte_4 concluso: “1) ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con ogni conseguenza di legge in ordine alla garanzia;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna domanda di manleva è stata formulata dagli eredi del rag. , con ogni conseguenza di CP_1
legge; 3) Ritenere e dichiarare che la convenuta non è tenuta in alcun modo a Controparte_4 risarcire il sig. , per le motivazioni espresse nel corpo dell'atto; 4) In estremo Parte_1
subordine e nella non temuta ipotesi in cui il Decidente ritenesse obbligata la terza chiamata a manlevare gli eredi del il rag. in conseguenza della richiesta di risarcimento Controparte_1 formulata dal sig. , ritenere e dichiarare la – in caso di Parte_1 Controparte_5
accertata operatività della garanzia invocata – tenuta a corrispondere esclusivamente quanto dovuto sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nella relativa polizza, ivi compreso il massimale e la franchigia ivi contemplate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 02.05.2017, il legale dei convenuti in riassunzione ha depositato rinuncia al mandato e da tale data nessuna attività difensiva è stata compiuta da e . CP_2 Controparte_3
La causa è stata istruita documentalmente.
L'udienza del 20.06.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, nelle quali le parti ( e hanno precisato le conclusioni e la causa è stata Parte_1 CP_4
trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
La prestazione professionale del ragioniere commercialista rientra nella disciplina prevista dagli art. 2229 e ss. c.c., con la conseguenza che, nel caso di contestazione di un suo inadempimento, la sussistenza di quest'ultimo dovrà essere valutata alla luce delle regole derivanti dal combinato disposto pagina 3 di 7 degli artt. 1218, 2236 e 1176 c.c. Il professionista sarà pertanto responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario (Tribunale di Crotone, 14 ottobre 2021, n. 832 in una fattispecie concernente la responsabilità del commercialista). Mentre, l'onere della prova si atteggia nel senso che il cliente dovrà provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito;
il professionista, per andare indenne da responsabilità, dovrà dimostrare di aver adempiuto le proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto
(Tribunale di Cuneo, sez. I, 26 marzo 2021, n. 259).
Nel caso in esame, a prescindere dalla circostanza che e fossero Parte_1 Controparte_1 fratelli, risulta documentato che il secondo svolgesse l'attività di consulenza contabile e fiscale in favore del primo. E ciò non soltanto perché non contestato e documentato mediante la lettera d'incarico professionale dell'08.01.2002 e la relazione sottoscritta da del 12.04.2012 ai fini Controparte_1 della descrizione dell'accaduto all'assicurazione; quanto soprattutto perché i militari della Guardia di
Finanza hanno preso visione della documentazione contabile e fiscale della ditta di cui l'attore è titolare proprio presso lo studio del ragioniere , come risulta dal verbale di acquisizione di CP_1
documentazione del 30.05.2007, prodotto dai convenuti in riassunzione.
L'incarico però non è stato correttamente adempiuto con particolare riguardo alla mancata presentazione del modello Unico PF per le annualità 2003, 2004, 2005. La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice non è stata contestata sul punto dai convenuti in riassunzione;
piuttosto essa risulta corroborata dalla relazione sottoscritta da sopra indicata (anch'essa non Controparte_1 contestata), nella quale si legge: “… per ogni singola annualità (oggetto di contestazione) il proprio cliente aveva delegato il professionista (nella mia persona) a predisporre il modello UNICO PF ed a presentarlo telematicamente tramite servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate ed il sottoscritto rilasciava regolare impegno alla trasmissione telematica relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi così come previsto dalla vigente normativa. Ciò è avvenuto per ogni singola annualità in contestazione. Ma per errore e/o distrazione da parte sottoscritto, negli anni in questione si è verificato che preparato il file di invio della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, denominato
PDL, per mero errore, colpa e negligenza, detto file non veniva inviato, restando il sottoscritto nella convinzione della correttezza della procedura eseguita e dunque dell'esatto e puntuale invio del file contenente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2003. Tale errore era dovuto alla circostanza che sul
pagina 4 di 7 computer rinvenivo un file anch'esso denominato PDL regolarmente inviato che però conteneva la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002. In ragione di tale coincidenza, essendomi fatto ingannare dalla presenza di omonimo file, consideravo la dichiarazione dell'anno 2003 regolarmente presentata
e, pertanto, provvedevo all'archiviazione cartacea della stessa dichiarazione. Successivamente non effettuavo ulteriori ricerche delle ricevute telematica di presentazione poiché avevo la convinzione dell'avvenuta regolare presentazione. Lo stesso evento analogo si è verificato per gli anni 2004 e 2005.
Si fa altresì presente che una volta riposte ed archiviate le dichiarazioni dei redditi negli appositi archivi le stesse non vengono più prese e visionate essendo possibile in ogni momento anche a distanza di anni visionarle e stamparle tramite pc. Tale operazione, però, non consente di accertare la regolare presentazione telematica della dichiarazione dei redditi atteso che la relativa ricevuta di presentazione non è visionabile. Lo stesso è avvenuto per gli anni 2004 e 2005”.
La mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi costituisce, allora, un inadempimento imputabile a che, con una maggiore attenzione, e probabilmente dimestichezza Controparte_1 nell'uso della tecnologia informatica, avrebbe potuto accorgersi tempestivamente del mancato invio delle dichiarazioni predisposte. Risulta, inoltre, evidente il nesso tra tale condotta omissiva e l'accertamento compiuto dalla Guardia di finanza che ha dato luogo all'irrogazione di sanzioni e interessi per il mancato tempestivo pagamento delle imposte sui redditi.
Occorre, tuttavia, soffermarsi sull'effettiva quantificazione del danno.
Non rientrano senz'altro nel danno le somme che l'attore avrebbe dovuto comunque pagare a titolo di imposte. Analizzando gli atti di adesione allegati dall'attore emerge che, per l'anno 2003, le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi ammontano ad euro 4.135,39 (a fronte di euro 15.037,00 dovuti a titolo di imposta); per l'anno 2004, le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi ammontano ad euro
10.564,65 (a fronte di euro 27.624,00 dovuti a titolo di imposta); infine, per l'anno 2005, le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi ammontano ad euro 5.143,07 (a fronte di euro 20.573,00 dovuti a titolo di imposta). Dunque, l'effettivo danno ricollegabile alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni in contestazione, in termini di maggiori oneri tributari, è pari a complessivi euro 19.843,11.
Va, altresì, riconosciuto il rimborso delle somme pagate per stipulare le polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento. Trattasi, infatti, di un obbligo previsto direttamente dall'art. 19 D.P.R. 602/1973, nella formulazione ratione temporis applicabile, quando l'importo da rateizzare supera i 50.000,00 euro;
circostanza questa che – sulla base degli importi delle sanzioni di ciascun anno – non si sarebbe pagina 5 di 7 verificata in caso di regolare e tempestiva presentazione delle singole dichiarazioni dei redditi anno per anno. Risulta documentato che ha stipulato a garanzia del credito portato dai tre Parte_1
distinti atti di adesione del 2008 tre polizze fideiussorie con Allianz S.p.A., per le quali ha pagato un premio complessivo di euro 2.076,00 (euro 500,50 per l'anno 2003, euro 941,50 per il 2004 ed euro
634,00 per il 2005).
Non meritano, invece, accoglimento, da un lato, la richiesta di restituzione delle somme pagate al dott.
, in quanto non è documentato che questi abbia svolto attività di consulenza durante il Persona_1 procedimento in contraddittorio per l'accertamento con adesione;
dall'altro, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non vi è la prova relativa all'allegato stravolgimento delle abitudini di vita familiare.
I convenuti in riassunzione, nella qualità di eredi di , vanno pertanto condannati al Controparte_1
risarcimento del danno così come sopra determinato e quantificato in favore di . Parte_1
Va, in proposito, puntualizzato che la chiamata in causa della compagnia assicurativa è stata effettuata a titolo di garanzia, come si legge chiaramente a p. 5 della comparsa di costituzione e risposta, sebbene nelle conclusioni non sia stata riportata espressamente tale domanda;
mentre nessuna domanda nei confronti del terzo chiamato è stata formulata da parte dell'attore.
Dalla documentazione contrattuale prodotta da e e, in particolare CP_2 Controparte_3 dall'esame delle clausole contrattuali (vedi in particolare la clausola 4.6), emerge la sussistenza della copertura assicurativa in capo a per i sinistri oggetto dell'odierna controversia, Controparte_1
convenendosi sul punto con le contestazioni della terza chiamata in ordine alla qualificazione di sinistro autonomo in relazione a ciascun avviso di accertamento/accertamento con adesione, poiché riferibili ad annualità distinte. Ne deriva che, come disposto dalla clausola contrattuale 4.7 – che trova espressa applicazione per via del richiamo nella parte B della polizza – per il danno complessivo ascrivibile a ciascuna annualità vanno detratti la franchigia di euro 250,00 oppure lo scoperto nella misura del 10%.
In conclusione, la domanda di garanzia proposta dai convenuti in riassunzione nei confronti della merita accoglimento nei limiti di quanto verrà nel prosieguo precisato. CP_4
Posto che l'ammontare del danno riferibile al 2003 è pari ad euro 4.635,89, in applicazione dello scoperto del 10% (superiore al valore della franchigia), il danno che l'assicurazione è tenuta a pagare è pari ad euro 4.172,30. Per il 2004, a fronte di un danno di euro 11.506,15, l'assicurazione è tenuta a manlevare i convenuti in riassunzione per euro 10.355,53; mentre per il 2005, essendo il danno pari ad euro 5.777,07, la garanzia opera nei limiti di euro 5.199,36.
pagina 6 di 7 In merito alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, i convenuti sono tenuti alla corresponsione delle spese di lite in favore di parte attrice, tenuto conto del valore del decisum e delle attività effettivamente prestate, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022. Vanno, invece, compensate le spese tra i convenuti in riassunzione e la terza chiamata sulla base dell'accoglimento delle eccezioni della terza chiamata in relazione al quantum risarcibile e a quello oggetto della copertura assicurativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese:
- accerta e dichiara l'inadempimento di;
Controparte_1
- per l'effetto, condanna e al pagamento, in favore di parte CP_2 Controparte_3
attrice, di euro 21.919,11 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori come per legge;
- dichiara che e hanno diritto ad essere manlevati dalla CP_2 Controparte_3
nei limiti di euro 19.727,19; Controparte_4
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 3.397,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA, CPA come per legge e ne pone il pagamento in favore dell'Erario;
- compensa le spese di lite tra i convenuti in riassunzione e la terza chiamata.
Così deciso in Caltagirone, il 4 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.sa Oriana Calvo
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