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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 4531/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. RI NT per parte ricorrente e il Dott. Michele ALCURI per l' CP_1
L'Avv. Fiorentino insiste per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce delle risultanze della c.t.u. acquisita al presente procedimento.
Il Dott. Alcuri si riporta alla memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 4531 R.G. L. 2025, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. RI Parte_1
Addì ______________ NT, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv.
Contessa Adelasia 26; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele ALCURI,
[...] Il Cancelliere giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso la Sede provinciale dell'Ente, in Palermo, Via
Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: INVALIDITÀ CIVILE AI FINI DEL
COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'iscrizione nelle Parte_1 liste delle categorie protette e del collocamento mirato dei disabili (L.68/99), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(19/09/2024);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. RI NT.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/03/2025, in contraddittorio con Parte_1
l' aveva chiesto l'accertamento nei confronti dell' della propria CP_1 CP_1
condizione di invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa in
misura pari o superiore al 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento
obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/99, fin dall'epoca di presentazione
della domanda amministrativa (19/09/2024).
L ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per Controparte_3 CP_1
il rigetto del ricorso.
Disposta, per ragioni di economia processuale, l'acquisizione della CTU resa nel procedimento R.G. 527/2021, svoltosi tra le medesime parti, avente ad oggetto l'accertamento della percentuale di invalidità civile, ai fini di altra prestazione,
all'udienza del 29/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, alla luce delle seguenti considerazioni.
Con ordinanza del 15/10/2025 era stata disposta d'ufficio l'acquisizione del decreto di omologa n. 527/2021 del 27/10/2021, con il quale era stato riconosciuto in capo al ricorrente un grado di invalidità pari al 75%, utile per l'assegno mensile di assistenza, infatti, il c.t.u. nominato nel suddetto procedimento aveva accertato che era affetto da “Depressione atipica grave in soggetto con disturbo Parte_1
schizoide di personalità, con una percentuale del 75%”dal 28/12/2020, consulenza della quale l' non segnala ulteriori revisioni e della quale non contesta CP_1 l'accertamento ivi contenuto, cosicché risulta ampiamente superata la percentuale di invalidità richiesta nel presente procedimento pari al
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta,
dichiarando che ( già riconosciuto invalido nella misura Parte_1
del 75%) possiede i requisiti sanitari utili all'iscrizione nelle liste delle categorie
protette e del collocamento mirato dei disabili, a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (19/09/2024).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
RI NT, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 29/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 4531/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. RI NT per parte ricorrente e il Dott. Michele ALCURI per l' CP_1
L'Avv. Fiorentino insiste per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce delle risultanze della c.t.u. acquisita al presente procedimento.
Il Dott. Alcuri si riporta alla memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 4531 R.G. L. 2025, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. RI Parte_1
Addì ______________ NT, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv.
Contessa Adelasia 26; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele ALCURI,
[...] Il Cancelliere giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso la Sede provinciale dell'Ente, in Palermo, Via
Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: INVALIDITÀ CIVILE AI FINI DEL
COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'iscrizione nelle Parte_1 liste delle categorie protette e del collocamento mirato dei disabili (L.68/99), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(19/09/2024);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. RI NT.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/03/2025, in contraddittorio con Parte_1
l' aveva chiesto l'accertamento nei confronti dell' della propria CP_1 CP_1
condizione di invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa in
misura pari o superiore al 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento
obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/99, fin dall'epoca di presentazione
della domanda amministrativa (19/09/2024).
L ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per Controparte_3 CP_1
il rigetto del ricorso.
Disposta, per ragioni di economia processuale, l'acquisizione della CTU resa nel procedimento R.G. 527/2021, svoltosi tra le medesime parti, avente ad oggetto l'accertamento della percentuale di invalidità civile, ai fini di altra prestazione,
all'udienza del 29/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, alla luce delle seguenti considerazioni.
Con ordinanza del 15/10/2025 era stata disposta d'ufficio l'acquisizione del decreto di omologa n. 527/2021 del 27/10/2021, con il quale era stato riconosciuto in capo al ricorrente un grado di invalidità pari al 75%, utile per l'assegno mensile di assistenza, infatti, il c.t.u. nominato nel suddetto procedimento aveva accertato che era affetto da “Depressione atipica grave in soggetto con disturbo Parte_1
schizoide di personalità, con una percentuale del 75%”dal 28/12/2020, consulenza della quale l' non segnala ulteriori revisioni e della quale non contesta CP_1 l'accertamento ivi contenuto, cosicché risulta ampiamente superata la percentuale di invalidità richiesta nel presente procedimento pari al
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta,
dichiarando che ( già riconosciuto invalido nella misura Parte_1
del 75%) possiede i requisiti sanitari utili all'iscrizione nelle liste delle categorie
protette e del collocamento mirato dei disabili, a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (19/09/2024).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
RI NT, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 29/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)