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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/11/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 888 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Federico C.F._2
Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Roberto Battimelli, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Lisa Villella, giusta procura alle liti in atti;
ATTORI IN RIASSUNZIONE CONTRO (C.F./P.I. ) (GIA' , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante p.t. e del procuratore speciale dott.ssa , rep. n. 16916, racc. 8237 del Controparte_3
3.11.2021, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pinelli, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE OGGETTO: proprietà. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Nocera Terinese, la all'uopo deducendo: Controparte_2 di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito nell'agro di Conflenti (CZ), località San Mazzeo Stranges, distinto al Catasto terreni, foglio di mappa 29 particella 26/b, definitiva 177; che la aveva installato n. 2 pali di sostegno dei cavi per linea telefonica;
che per realizzare le CP_2 suddette opere, la aveva invaso il fondo praticando anche scavi nel terreno;
che i suddetti CP_2 lavori di scavo ed installazione avevano sensibilmente danneggiato il fondo diminuendo le capacità produttive e la stessa utilizzazione del terreno;
che la proprietà veniva danneggiata ogni qual volta dipendenti ed automezzi si introducevano nella stessa per procedere ad interventi di CP_2 riparazione e manutenzione della linea telefonica;
che l'attività della società convenuta era arbitraria in quanto compiuta in difetto di autorizzazione, di decreto di esproprio e/o di occupazione. Sulla base di tali deduzioni, gli attori concludevano chiedendo che il Giudice di Pace di Nocera Terinese condannasse la società convenuta, al pagamento di tutti i danni da essa subiti, nella misura di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
1 1.1. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza per materia del giudice adito e la competenza del Tribunale di Lamezia Terme;
nel merito, riservandosi di concludere dinanzi al giudice competente, deduceva il difetto di legittimazione sostanziale dell'attore qualificatosi quale proprietario e/o possessore del terreno senza alcuna prova nonché l'insussistenza dell'illegittimità dell'installazione; eccepiva la genericità della domanda di risarcimento del danno e concludeva chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse accertato, a suo favore, l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, con liquidazione a proprio beneficio delle spese processuali. 1.2. A seguito dell'istruttoria orale espletata, la causa veniva definita con sentenza definitiva n. 157/2007 depositata il 4.5.2007 con la quale il Giudice di Pace adito si dichiarava competente relativamente alla domanda principale e contestualmente affermava la competenza del Tribunale di Lamezia Terme relativamente alla domanda riconvenzionale, concludendo il giudizio con l'accoglimento della domanda risarcitoria della parte attrice. 1.3. La impugnava dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme la sentenza sopra Controparte_2 citata, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza e non separare le due domande. 1.4. Il gravame veniva deciso con sentenza n. 97/2023 depositata in data 9.2.2023 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme annullava la sentenza impugnata e dichiarava l'incompetenza del giudice di primo grado – Giudice di Pace di Nocera Terinese -, in favore del Tribunale di Lamezia Terme, fissando in sei mesi il termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis. 1.5. Con citazione in riassunzione regolarmente notificata e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la dichiarando di voler proseguire la vertenza e Controparte_2 concludendo per la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della illegittima occupazione del proprio fondo ad opera della società convenuta, nella misura di euro 1.000,00, ovvero in quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di processo da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. 1.6. Si costituiva nel giudizio riassunto la (già la quale eccepiva, in CP_1 Controparte_2 via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa emanata dall'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la nullità dell'atto di citazione avversario per indeterminatezza e violazione dell'art. 164 c.p.c., nonchè la carenza di legittimazione attiva dell'attore per non aver fornito la prova della sua qualità di proprietario del fondo oggetto delle doglianze e il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
nel merito, contestava tutti gli assunti della parte avversaria e resisteva all'altrui pretesa chiedendone il rigetto, con liquidazione a proprio beneficio delle spese processuali. 1.7. Istruita la causa mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso l'acquisizione del fascicolo d'ufficio concernente il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Terinese nonché di quello del giudizio d'appello alla sentenza del Giudice di Pace celebratosi davanti al Tribunale di Lamezia Terme, all'udienza del 9.7.2025 (svoltasi mediante il deposito di note sostitutive dell'udienza ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.), la controversia veniva trattenuta in decisione all'udienza con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente, deve rilevarsi che la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c., sana, con efficacia retroattiva, il vizio di incompetenza e, pertanto, si conservano tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al Giudice incompetente. A norma dell'art. 50 c.p.c., quando la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria. Poiché, quindi, la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo (“il processo continua”), ma costituisce la prosecuzione di quello originario, sono conservati tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente (v. Cass. civ. sez. II 9 aprile 2019, n. 9915) 2.1. Per quanto concerne, poi, la sorte e l'efficacia degli atti pregressi (nullità, parziale utilizzabilità per la desunzione di meri argomenti di prova, integrale persistenza dei medesimi quali ordinarie fonti di prova) a seguito della riassunzione, vi sono due diversi orientamenti: per il primo, le prove disposte ed assunte dal giudice incompetente, non conservano valore nel processo riassunto né operano le preclusioni intervenute nella prima fase, essendo queste legate all'esistenza nel giudice adito del potere di trattare e pronunciare nel merito;
secondo un'altra impostazione, invece, il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nella fase del giudizio svoltasi dinanzi al giudice incompetente (Cass. Civ. 4.05.1977, n. 1686). 2.2. L'odierno giudicante ritiene di aderire a questo secondo e prevalente orientamento per cui viene data efficacia integrale agli atti pregressi quali ordinarie fonti di prova;
la translatio iudicii viene, infatti, predisposta dalla norma sulla base della struttura unitaria del processo e dell'unicità della giurisdizione e comporta la valida costituzione dell'intero procedimento, cosicché l'intera fase svoltasi davanti al giudice incompetente si salva nella prosecuzione del processo (Cass. Civ. 10.05.2013, n. 11234). Le prove raccolte dal giudice incompetente e, più in generale, gli atti di trattazione della causa compiuti di fronte a questi, compresi gli atti istruttori eseguiti dinanzi al giudice incompetente hanno piena efficacia ed utilizzabilità dinanzi al giudice competente (Cass. Civ. 6.08.1994, n. 7309; Cass. Civ. 9.09.1993, n. 9444; Cass. Civ. 28.04.1989, n. 2037; Cass. Civ. 29.10.1986, n. 6337). In applicazione dei principi di diritto appena enunciati, nel presente giudizio tempestivamente riassunto non poteva essere accolta alcuna istanza istruttoria delle parti, in quanto inammissibile essendo pienamente utilizzabili, al contrario, le prove già raccolte dinanzi al Giudice dichiarato incompetente. 3. Passando al merito della res litigiosa, ritiene il Tribunale che la domanda degli attori debba essere rigettata perché infondata per tutte le ragioni che seguono. 3.1. In particolare, la causa può essere decisa secondo il criterio della cd. ragione più liquida, che permette di addivenire alla determinazione finale valutando la questione che appare dirimente a tale fine, invertendo l'ordine logico e giuridico del vaglio delle questioni prospettate dalle parti, così soddisfacendo anche interessi di economia processuale. 3.2. Orbene, la parte attrice ha lamentato la lesione del proprio diritto soggettivo di proprietà, pregiudicato dall'illecita occupazione della palificazione collocata dalla . CP_2
3 La controversia non ha ad oggetto diritti reali, ma il risarcimento danni in tesi arrecato al proprio diritto di proprietà dalla condotta illecita della controparte: l'oggetto, pertanto, è una pretesa risarcitoria. Sussiste, pertanto la legittimazione attorea, atteso che per l'esercizio di una pretesa risarcitoria non è richiesto il medesimo rigore probatorio postulato per l'azione di rivendica, ben potendo il giudicante trarre il convincimento circa la titolarità attiva della pretesa da qualunque elemento documentale e anche presuntivo idoneo a ritenere la legittimazione al pagamento del ristoro patrimoniale preteso (cfr. Cass. n. 9711/2004). Nel caso di specie gli attori hanno prodotto idonea documentazione rappresentativa della titolarità del bene (v. atto di compravendita fascicolo di parte attrice) per cui le relative eccezioni della rappresentano vuote formule di stile in difetto di specifiche contestazioni relative ai CP_2 documenti prodotti dalla controparte. Va affermata, pertanto, la titolarità attiva del rapporto in capo agli attori. 3.3. Tanto premesso, esaminando il merito della controversia, la disciplina cui fare riferimento nella specie, ratione temporis, è quella contenuta negli artt. 232 e 233 del DPR 156/73, successivamente abrogati in seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 1.08.2003, n. 259. In particolare l'art. 233 prevedeva “Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente (ossia quando la realizzazione della linea telefonica non è stata dichiarata di pubblica utilità), le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 26 giugno 1865, n. 2359…”. Il successivo art. 234 precisava, infine, che “l'indennità da pagarsi al proprietario per l'imposizione della servitù andava calcolata in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù”. Inoltre, a norma dell'art. 95 del regolamento approvato con R.D. 19 luglio 1941 n. 1198, il richiedente l'abbonamento al servizio telefonico, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il telefono, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nel fondo di sua proprietà per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti. In tale ultimo caso, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez III, 2.12.1998, n. 12245), nessuna servitù è invero concepibile, in quanto essendo l'appoggio e il passaggio indispensabili per fornire un servizio nell'interesse esclusivo del proprietario del fondo e da lui richiesto, alla costituzione della servitù osterebbe il principio nemini res sua servit. Orbene i giudici di legittimità hanno sostenuto che, in materia di servitù di telefonia, costituisce principio generale dell'ordinamento quello secondo cui l'esercente il servizio telefonico è tenuto al risarcimento del danno soltanto quando imponga al proprietario, senza il consenso di questi e senza essere autorizzato dall'amministrazione competente, un peso destinato a favore di terzi estranei, cioè diversi sia dal proprietario che dai condomini od inquilini del medesimo stabile (Cass. civ. Sez III, 11.12.1998, n, 12470). Deve quindi ritenersi, in base alla lettura coordinata di tutte le disposizioni citate che, allorquando una conduttura (o un filo, o un cavo) che passi attraverso un fondo sia destinata al servizio, oltre che del proprietario del fondo medesimo, anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio resa a questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù; non può certo ammettersi che, dovendo il proprietario del fondo consentire gratuitamente il “passaggio con appoggio” attraverso il proprio
4 fondo delle condutture telefoniche necessarie a collegare il proprio apparecchio telefonico, debba per ciò stesso, consentire, sempre gratuitamente, la destinazione di esso al collegamento anche di apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini, nonché il passaggio sul proprio fondo delle diramazioni necessarie. Dovendo l'indennità essere proporzionata al sacrificio imposto al proprietario, essa non avrebbe ragione di essere corrisposta nel solo caso che la conduttura installata a servizio di terzi, oltre che del proprietario del fondo attraverso cui passa, non comporti per lui alcun sacrificio economicamente apprezzabile (cfr Cass civ. Sez I 22 gennaio 1988). Va poi aggiunto che l'art. 233 cit. che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la costituzione di servitù coattive, la cui tipicità (cd. numerus clausus) non ne consente l'estensione fuori dei casi espressamente considerati. Ciò comporta che laddove la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate anche, o esclusivamente, al servizio di terzi proprietari, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà che legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e ad agire anche per la rimozione delle opere abusive quando la loro installazione non sia stata preceduta dall'adozione dei piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. cit. (Cass. Civ. Sez Unite 26 luglio 1994 n. 6962). Vi è poi che la Cassazione con la nota ordinanza n. 788 del 12.1.2022, ha chiarito che "Il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 90, comma 1, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione. Il successivo art. 91 - nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato - dal D.L. n. 77 del 201, art. 40, comma 5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4). La disciplina distingue - dunque - le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92). Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra". Con effetto solo dal 31.7.2021, il comma 2 bis della norma qualifica come ulteriore limitazione della proprietà anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non
5 costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere. Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma - specificamente - solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso. E' invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998; Cass. 4517/2021). Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988)". 3.4. Ebbene, nel caso di specie, la società convenuta non ha fornito agli atti alcuna determinazione amministrativa, comunque alcuna attività ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della P.A., né alcun accordo fra le parti, né tantomeno ha dimostrato in maniera inequivoca che l'apposizione dei pali de quibus fosse avvenuta almeno vent'anni prima rispetto all'instaurazione del giudizio in oggetto. Può ritenersi, poi, che la parte attrice abbia fornito pure la prova che le condutture telefoniche servissero altri soggetti, presupposto indefettibile per il risarcimento del danno (v. dichiarazioni teste verbale di udienza del 10.4.2007 fascicolo d'ufficio giudizio n. 473/2006 R.G. Tes_1 dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Terinese in atti). Se pertanto può ritenersi certamente illecita l'attività di collocazione da parte della Controparte_2 dei pali sul terreno di titolarità degli attori, la domanda risarcitoria proposta non può trovare
[...] comunque accoglimento in applicazione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 15.11.2022, n. 33645 (le quali sono state investite della seguente questione: se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa (ordinanza interlocutorio n. 1162 del 17.1.2022 della Terza Sezione Civile;
ordinanza interlocutoria n. 3946 del 2022 della Seconda Sezione Civile)), per assoluta carenza deduttiva in ordine all'asserito subito danno. Carenza che non può essere colmata mediante l'assunzione della prova orale. Infatti, la richiesta di risarcimento dei danni non è stata supportata da alcun riscontro probatorio, in ordine ai danni che gli odierni attori assumono aver subito per effetto dell'installazione dei pali e dei cavi per cui è causa. In particolare, non risulta in atti alcuna documentazione, che consenta di dimostrare la reale situazione di danno lamentata. La prova degli asseriti danni, infatti, non si ricava dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali, pur confermando la presenza dei pali e dei cavi, riferiscono genericamente di danni subiti dal fondo.
6 Così come non risultano forniti di prova i danni che gli attori subirebbero in occasione di interventi di manutenzione e riparazione dell'elettrodotto, genericamente allegati. In pratica non è stata fornita alcuna dimostrazione di tagli degli alberi o di calpestio delle colture presenti sul terreno in questione da parte dei tecnici a seguito degli interventi manutentivi dei sostegni elettrici. CP_2
Inoltre, la parte attrice non ha allegato alcuna documentazione, eventualmente fotografica, volta a dare contezza della reale situazione di danno lamentata. Ancora, non è stata offerta alcuna dimostrazione della diminuzione della capacità produttiva del fondo e della utilizzazione del terreno a causa dell'apposizione dei pali da parte della , né CP_2 dell'eventuale deprezzamento del fondo. La parte attrice, insomma, non ha specificato quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli sulla sua proprietà in termini di utilizzo e di altri pregiudizi, ma si è limitata a lamentare genericamente l'esistenza di danni al proprio terreno senza fornire alcun riscontro rispetto a quanto asserito;
ne consegue il rigetto della domanda attorea. 3.5. Nè a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno: è infatti noto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011). Più in particolare, e come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 127/2016) si rileva che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: l) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ed invero, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 cod. proc. civ., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 25912). Nella specie, come detto, l'attrice era nelle condizioni di provare sia l'an sia il quantum debeatur del lamentato danno, magari attraverso la produzione in giudizio di fotografie riguardanti lo stato dei luoghi o mediante l'allegazione di perizia di parte. In mancanza di allegazione e di prova di tali elementi, non vi è spazio per una liquidazione, tanto meno equitativa, del pregiudizio rivendicato.
7 3.6. Oltretutto tali insufficienze e carenze probatorie non potevano essere superate nemmeno attraverso l'espletamento di una CTU che avrebbe avuto natura esplorativa, considerato che la perizia sarebbe stata espletata senza che fossero stati precisamente individuati i danni sofferti dall'attore. La CTU, come è noto, non è mezzo di prova ma solo strumento di valutazione delle risultanze probatorie, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'accertamento di determinate situazioni di fatto, possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche. Solo in tal caso, si ritiene consentito al c.t.u. acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, “sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle partì, debbano necessariamente essere dalle medesime provati". (Cass. 5422/2002). E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nella fattispecie, parte attrice, in merito ai lamentati danni, alcuna prova ha fornito, come era suo onere, né dalla espletata prova testimoniale sono emersi elementi sufficienti a sostegno della propria tesi. Il danno patrimoniale non è in re ipsa per il solo fatto della esistenza dei pali sul fondo CP_2 degli attori ma va compiutamente dimostrato. Secondo i giudici di legittimità, “non può ritenersi in re ipsa il danno al diritto di proprietà, dovendo l'attore dimostrare il pregiudizio patrimoniale patito” (Cass. civ. n. 357/2023); nel caso in disamina, è certo che i pali in questione occupino una porzione molto ridotta di terreno così che non possono in alcun modo nuocere né alle attività sul fondo né tantomeno sul godimento da parte dei proprietari.
3.7. Conseguentemente va respinta la domanda risarcitoria di parte attrice perchè rimasta del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio all'esito del giudizio.
4. Le superiori considerazioni sono sufficienti per il diniego, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria dalla parte ricorrente, con il conseguente assorbimento di tutte le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). Invero il “principio di economia della motivazione” è da considerarsi, in generale, come immanente al nostro ordinamento giuridico garantendo l'economia del processo e al contempo il principio della ragionevole durata del procedimento di cui all'art. 11, comma 2, Cost..
5. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto presente che, all'esito del giudizio, è stata accertata, comunque, una condotta illecita della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
8 elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 5 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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