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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6013 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Saccoccio, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ornati e dall'Avv. Raffaele Zurlo, come da procura in atti
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1506/2019 Parte_1 con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.440,76, oltre interessi e spese, quale saldo debitore ed interessi dovuti in virtù del contratto di finanziamento al consumo n.
320830282502 concluso con . Controparte_2
La opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di prova del credito da parte dell'opposta, nonché la prescrizione del credito per decorso dei termini ex artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c.
Così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione con il presente atto proposta, revocare, annullare e comunque dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 12/08/2019.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Ha rassegnato così le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1506/2019, R.G. n. 4410/2019, del
1 12/08/2019 emesso dal Tribunale di Latina, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1506/2019, R.G. n. 4410/2019, del 12/08/2019 emesso dal
Tribunale di Latina. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra pagamento in favore della società Controparte_3 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 23.10.2024, svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1506/2019 non può essere accolta.
Il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione la creditrice opposta ha fornito adeguata prova documentale dell'esistenza e dell'entità del credito, producendo il contratto di finanziamento sottoscritto in data 06 gennaio
2001, l'estratto autentico delle scritture contabili, il contratto di fusione, la lettera raccomandata con comunicazione di cessione del credito, la lettera di revoca e di costituzione in mora, l'attestazione di erogazione del credito, nonché la proposta di transazione e ricognizione del debito.
A fronte di tale completa produzione documentale parte opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza della obbligazione contrattuale, la omessa prova della effettiva erogazione della somma oggetto di finanziamento, nonché la estinzione del debito per intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sulla parte opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Quanto al primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'asserito difetto di prova del credito, si rileva che parte opposta ha prodotto nel presente giudizio copia della proposta di transazione/ricognizione del debito sottoscritto da in data 28.12.2017, con cui la stessa ha Parte_1
2 riconosciuto l'esistenza e la entità del debito pari, a tale data, ad € 5.440,76
(doc. 5 del fascicolo di parte opposta).
Con essa l'odierna opponente ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'istituto di credito per il titolo contrattuale posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'importo sopra indicato, di non essere in grado di far fronte al pagamento in un'unica soluzione di tali debiti e impegnarsi a sanare l'esposizione debitoria mediante pagamenti rateali di diverso importo, aventi scadenza mensile, a partire dal 22.01.2018 sino al
23.09.2024.
Tale proposta, come detto, è sottoscritta dall'odierna opponente e da questa non è stata formalmente disconosciuta nel presente giudizio.
Risulta altresì prodotto nel presente giudizio copia di attestazione di erogazione del credito, con allegata copia di assegno bancario erogato dalla per un importo di € 10.750,00 in favore di Controparte_2 Pt_1
.
[...]
In considerazione della completa produzione documentale effettuata dalla società opposta deve quindi ritenersi che abbia adeguatamente CP_1 provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che parte opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
Sotto tale profilo pertanto l'opposizione non merita accoglimento.
Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito Parte_1
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Sul punto si osserva che nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e, dall'altro, che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
La ratio di tale ultima disposizione normativa è, infatti, quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi.
Di conseguenza dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Ne consegue ulteriormente che, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica
è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi.
Tanto premesso, nel caso di specie, esaminando la documentazione in atti emerge che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data
06.06.2001 e che con lettera racc. a/r trasmessa in data 07.03.2007 la parte opponente è stata costituita in mora ex art. 1219 c.c., con racc. a/r trasmessa in data 30.12.2016 è stata comunicata alla parte opponente l'intervenuta
3 cessione del credito e con atto di ricognizione del debito in data 28.12.2017
ha riconosciuto la sussistenza del debito (cfr. all. n. 4 e 5 Parte_1 fascicolo parte opposta).
Si osserva in particolare che “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto” (sin da Cass. Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 18/06/1992). È stato in particolare chiarito che “Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, può anche essere contenuto in un atto non negoziale (purché volontario) che, ancorché diretto al perseguimento di finalità diverse, riveli, comunque, la consapevolezza dell'esistenza del diritto e riveli i caratteri della volontarietà. L'accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto (nella specie, la richiesta al soggetto danneggiato in un sinistro stradale della documentazione sulla entità del danno) è riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto” (ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5939 del 27/06/1996; Cass. Sez. L, Sentenza n.
4091 del 28/04/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 18/06/1992).
Nel caso di specie con proposta di transazione/ricognizione del debito la assumeva formale contezza della sussistenza della esposizione Pt_1 debitoria per un importo totale di € 5.440,76 nei confronti dell'istituto di credito e, attraverso una proposta di piano di rientro, si impegnava a versare gli importi alle scadenze pattuite.
Dal tenore letterale della proposta di transazione, nonché in considerazione della complessiva produzione documentale di parte opposta, si evince che parte opponente ha riconosciuto la sussistenza di una esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito ed ha chiesto la formale estinzione dell'intero debito mediante la predisposizione di un piano di rientro.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti si ritiene che vi sia stato un riconoscimento di debito da parte della Ad esso deve Pt_1 pertanto essere attribuito valore interruttivo della prescrizione ex art. 2944
c.c.
In conclusione alla data del deposito del ricorso monitorio in data
29.07.2019 il termine di prescrizione ordinaria decennale non era ancora decorso.
Anche sotto tale profilo pertanto l'opposizione non merita accoglimento.
Deve quindi ritenersi che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1506/2019 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto svolta e dello svolgimento di ridotta attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1506/2019, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore della parte opposta delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6013 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Saccoccio, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ornati e dall'Avv. Raffaele Zurlo, come da procura in atti
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1506/2019 Parte_1 con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.440,76, oltre interessi e spese, quale saldo debitore ed interessi dovuti in virtù del contratto di finanziamento al consumo n.
320830282502 concluso con . Controparte_2
La opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di prova del credito da parte dell'opposta, nonché la prescrizione del credito per decorso dei termini ex artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c.
Così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione con il presente atto proposta, revocare, annullare e comunque dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1506/2019 del 12/08/2019.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Ha rassegnato così le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1506/2019, R.G. n. 4410/2019, del
1 12/08/2019 emesso dal Tribunale di Latina, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1506/2019, R.G. n. 4410/2019, del 12/08/2019 emesso dal
Tribunale di Latina. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra pagamento in favore della società Controparte_3 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 23.10.2024, svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1506/2019 non può essere accolta.
Il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione la creditrice opposta ha fornito adeguata prova documentale dell'esistenza e dell'entità del credito, producendo il contratto di finanziamento sottoscritto in data 06 gennaio
2001, l'estratto autentico delle scritture contabili, il contratto di fusione, la lettera raccomandata con comunicazione di cessione del credito, la lettera di revoca e di costituzione in mora, l'attestazione di erogazione del credito, nonché la proposta di transazione e ricognizione del debito.
A fronte di tale completa produzione documentale parte opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza della obbligazione contrattuale, la omessa prova della effettiva erogazione della somma oggetto di finanziamento, nonché la estinzione del debito per intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sulla parte opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Quanto al primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'asserito difetto di prova del credito, si rileva che parte opposta ha prodotto nel presente giudizio copia della proposta di transazione/ricognizione del debito sottoscritto da in data 28.12.2017, con cui la stessa ha Parte_1
2 riconosciuto l'esistenza e la entità del debito pari, a tale data, ad € 5.440,76
(doc. 5 del fascicolo di parte opposta).
Con essa l'odierna opponente ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'istituto di credito per il titolo contrattuale posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'importo sopra indicato, di non essere in grado di far fronte al pagamento in un'unica soluzione di tali debiti e impegnarsi a sanare l'esposizione debitoria mediante pagamenti rateali di diverso importo, aventi scadenza mensile, a partire dal 22.01.2018 sino al
23.09.2024.
Tale proposta, come detto, è sottoscritta dall'odierna opponente e da questa non è stata formalmente disconosciuta nel presente giudizio.
Risulta altresì prodotto nel presente giudizio copia di attestazione di erogazione del credito, con allegata copia di assegno bancario erogato dalla per un importo di € 10.750,00 in favore di Controparte_2 Pt_1
.
[...]
In considerazione della completa produzione documentale effettuata dalla società opposta deve quindi ritenersi che abbia adeguatamente CP_1 provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che parte opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
Sotto tale profilo pertanto l'opposizione non merita accoglimento.
Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito Parte_1
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Sul punto si osserva che nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e, dall'altro, che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
La ratio di tale ultima disposizione normativa è, infatti, quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi.
Di conseguenza dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Ne consegue ulteriormente che, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica
è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi.
Tanto premesso, nel caso di specie, esaminando la documentazione in atti emerge che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data
06.06.2001 e che con lettera racc. a/r trasmessa in data 07.03.2007 la parte opponente è stata costituita in mora ex art. 1219 c.c., con racc. a/r trasmessa in data 30.12.2016 è stata comunicata alla parte opponente l'intervenuta
3 cessione del credito e con atto di ricognizione del debito in data 28.12.2017
ha riconosciuto la sussistenza del debito (cfr. all. n. 4 e 5 Parte_1 fascicolo parte opposta).
Si osserva in particolare che “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto” (sin da Cass. Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 18/06/1992). È stato in particolare chiarito che “Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, può anche essere contenuto in un atto non negoziale (purché volontario) che, ancorché diretto al perseguimento di finalità diverse, riveli, comunque, la consapevolezza dell'esistenza del diritto e riveli i caratteri della volontarietà. L'accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto (nella specie, la richiesta al soggetto danneggiato in un sinistro stradale della documentazione sulla entità del danno) è riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto” (ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5939 del 27/06/1996; Cass. Sez. L, Sentenza n.
4091 del 28/04/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 18/06/1992).
Nel caso di specie con proposta di transazione/ricognizione del debito la assumeva formale contezza della sussistenza della esposizione Pt_1 debitoria per un importo totale di € 5.440,76 nei confronti dell'istituto di credito e, attraverso una proposta di piano di rientro, si impegnava a versare gli importi alle scadenze pattuite.
Dal tenore letterale della proposta di transazione, nonché in considerazione della complessiva produzione documentale di parte opposta, si evince che parte opponente ha riconosciuto la sussistenza di una esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito ed ha chiesto la formale estinzione dell'intero debito mediante la predisposizione di un piano di rientro.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti si ritiene che vi sia stato un riconoscimento di debito da parte della Ad esso deve Pt_1 pertanto essere attribuito valore interruttivo della prescrizione ex art. 2944
c.c.
In conclusione alla data del deposito del ricorso monitorio in data
29.07.2019 il termine di prescrizione ordinaria decennale non era ancora decorso.
Anche sotto tale profilo pertanto l'opposizione non merita accoglimento.
Deve quindi ritenersi che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1506/2019 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto svolta e dello svolgimento di ridotta attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1506/2019, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore della parte opposta delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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