CASS
Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
Massime • 1
In riferimento al delitto di frana colposa di cui all'art. 426 cod. pen., costituisce colpa specifica l'inosservanza delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, sicché non è consentito al destinatario del provvedimento abilitativo sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello effettuato dall'organo pubblico con l'adozione di condotte diverse da quelle prescritte. (Fattispecie relativa alla violazione di regole cautelari cd. rigide, poste a salvaguardia del vincolo idrogeologico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/2023, n. 32966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32966 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi presentati da: Procuratore generale presso RT di appello di Bologna parte civile NI ES, nata a [...] il [...] parte civile AO TI, nata a [...] il [...] parte civile AO TI, nato a [...] il [...] parte civile ME EN, nata a [...] il [...] parte civile ME AN,-nato a [...] il [...] parte civile DA NI, nata a [...] il [...] parte civile ET TO, nato a [...] il [...] parte civile RI AN, nato a [...] il [...] parte civile GC UR, nato a [...] il [...] parte civile LA RI IA, nata a [...] il [...] nel drocedimento a carico di: ME BI, nato a [...] 1'11/11/1935; NI RZ UC MA, nato a [...] il [...]; NI ES, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della RT di appello di Bologna del 29/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32966 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 30/06/2023 udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA, l'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma, che si riporta al ricorso e alle memorie depositate, conclude per l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte;
udito, per ES NI, l'Avv. Giulio Basagni del Foro di Rimini, anche in sostituzione dell'Avv. RIno Rossetti del Foro di Bologna, che si riporta alle conclusioni scritte presentate in data 13/06/2023 e conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
udito, per UC NI RZ, l'Avv. Gianluigi Lebro del Foro di Bologna, che si riporta alle conclusioni scritte presentate in data 13/06/2023 e conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 25/5/2015, il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio dibattimentale: - assolveva «perché il fatto non costituisce reato», previo assorbimento dell'ipotesi di crollo colposo in quella pure contestata di frana colposa, ME BI, nato a [...][...] (in qualità di committente), NI RZ UC MA, nato a [...] il [...] (in qualità di direttore dei lavori), e NI ES, nato a [...] il [...] (in qualità di legale rappresentante della ditta "Cave Due Torri", esecutrice delle opere), dal reato di cui al capo D), relativo agli artt. 113, 449, 426 e 434 c.p., perché nelle qualifiche descritte, effettuando lavori di sbancamento e innalzamento di un muro di contenimento di un muro di contenimento in area boschiva caratterizzata da forte pendenza e presenza di vincolo idrogeologico - ignorati - attività che intaccavano fortemente il piede del versante collinare interessato dai lavori e posto alle spalle di una serie di abitazioni, per negligenza, imprudenza imperizia, nonché specifica inosservanza delle norme in materia di opere in cemento armato e in aree con vincolo idrogeologico, cagionavano un movimento franoso coinvolgente l'intera area descritta al capo A), nonché il crollo dell'edificio adibito a civile abitazione di proprietà di AO AU e sito in via Vai di Setta n. 79, edificio che veniva travolto dalla massa franata alle sue spalle. In Monzuno, loc. Vado, il 15/5/2010; - assolveva tutti e tre gli imputati perché «il fatto non sussiste» con riferimento al capo A) (artu.81 cpv. C.P., 181 in relazione al 142 d.lgs. n. 42/2004, 44 lett. b) d.P.R. n. 380/01, 71 e 64 co 2. 3 e 4, in relazione all'art.66, d.P.R. n. 380/01); - per le ipotesi residuali ex capo A) e capo E (artt. 110 c.p., 186 co.5 e 256 co.1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006) dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. I fatti in contestazione riguardavano la causazione di una frana in via Val di Setta località Vado di Monzuno, avvenuta il 15/5/2010 con conseguente crollo dell'edificio di proprietà di AO AU sito al civico 79, evento attribuito in tesi d'accusa all'intervento edilizio 2 commissionato da ME ala ditta "Cave Due Torri" di NI sotto la direzione dei lavori di NI RZ: i lavori riguardavano l'immobile del confinante ME al civico 77 e consistevano, secondo la D.I.A. presentata dall'interessato, in «arretramento di parete rocciosa a ridosso del fabbricato al fine di risanare le condizioni ambientali del sito e migliorare contestualmente la fruibilità degli spazi adiacenti il fabbricato ad uso residenziale». La striscia interessata dallo scavo di una porzione di roccia sul fianco dell'abitazione, della larghezza di circa 4/5 mt. e lunghezza di circa 14 mt., insisteva su terreno originariamente di proprietà AO ed in seguito appositamente ceduto al ME;
secondo la relazione tecnica di cui alla DIA, il materiale proveniente dallo scavo sarebbe stato quantificabile in circa 300 metri cubi. 2. In data 7/3/2019 la RT di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, cambiando tuttavia la formula assolutoria del delitto di frana colposa in «perché il fatto non sussiste». 3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la RT di appello di Bologna, lamentando che la RT di appello aveva tralasciato il tema della «colpa» concentrandosi solo sul «nesso di causalità», giungendo ad escluderlo nonostante quelle che per il ricorrente sarebbero precise ed univoche emergenze probatorie. Sosteneva inoltre essere stata violata la regola juris di cui all'art. 41 cod. pen. secondo cui essendo il rapporto causale, fra condotta ed evento, governato dal principio di equivalenza delle cause, va riconosciuta efficienza causale/concausale ad ogni fattore che ha contribuito alla produzione dell'evento, fatta salva la sopravvenienza di un fattore eccezionale da solo sufficiente a produrre l'evento tale da fare degradare le cause antecedenti successive a semplici «occasioni». 4. La sentenza veniva impugnata anche dalle parti civili NI DA, TO ET, AN RI, UR ME e RI IA LA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 576 cod. proc. pen., le quali lamentavano come la sentenza di prime cure avesse governato e deciso compiutamente il tema afferente al nesso eziologico, sul quale si era molto diffusa l'istruttoria dibattimentale, mentre, diversamente, aveva giudicato assente l'elemento soggettivo colposo in capo ai prevenuti, escludendolo sulla base di incompleta disamina delle prove, congiunta ad una imperfetta interpretazione giuridica del loro portato;
al contrario, la RT territoriale aveva tralasciato il tema della colpa ed era tornata sul punto del nesso eziologico, giungendo ad escluderlo in forza di travisamento della prova. 5. Con sentenza n. 7088 del 26/01/2021 la Quarta Sezione della RT evidenziava la sussistenza di «chiara violazione di legge» laddove, senza che il punto fosse stato oggetto di 3 1,) impugnazione, la sentenza impugnata aveva rimesso in discussione la sussistenza del nesso di causalità tra l'effettuazione dei lavori di cui all'imputazione e l'evento franoso. Fondato era anche il rilievo di una conseguente e radicale assenza di adeguato riscontro in motivazione ai motivi di appello del pubblico ministero e delle parti civili in punto di quell'assenza dell'elemento psicologico del reato che aveva indotto il giudice di primo grado ad assolvere tutti gli imputati con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Evidenziava la RT come il giudice di primo grado avesse ritenuto provato il nesso eziologico fra i lavori di scavo effettuati presso l'abitazione di ME BI, sita in Via Val di Setta n. 77 località Vado di Monzuno, e l'evento franoso verificatosi il 15 maggio 2010 che portò al crollo dell'edificio confinante, sito al civico n.79, di proprietà di AO AU, pervenendo all'assoluzione di tutti gli imputati (i! committente ME BI, il direttore dei lavori NI RZ e l'esecutore Guliano ES) per difetto dell'elemento soggettivo, sul rilievo della «non prevedibilità ed evitabilità dell'evento», ritenendo di non essere in grado di superare la soglia del ragionevole dubbio per arrivare ad affermare che, pur se gli imputati avessero rispettato le prescrizioni della D.I.A., la frana si sarebbe comunque verificata. Rispetto alla pronuncia di primo grado, non aveva proposto appello l'imputato, che pure avrebbe potuto esperire tale mezzo di impugnazione per ottenere le più favorevoli formule assolutorie "perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto". Avevano interposto appello, invece, tanto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che le parti civili, contestando con i loro atti le affermazioni del giudice di prima istanza che aveva ritenuto insussistente la prevedibilità e prevenibilità dell'evento in capo agli imputati. E, comunque, concentrando il loro sforzo difensivo, sul tema dell'elemento soggettivo del reato. A fronte di tali impugnazioni, la sentenza impugnata, piuttosto che rispondere alle doglianze degli appellanti in punto di elemento psicologico del reato, era tornata a rivalutare il nesso di casualità, di cui il giudice di primo grado aveva affermato la sussistenza, escludendolo. La RT riteneva che, in violazione di legge, i giudici del gravame del merito avevano rimesso in discussione il punto della sentenza riguardante il nesso eziologico, in quanto il punto in questione non era stato devoluto al giudice dell'appello, che non poteva rivalutarlo d'ufficio. Ed infatti, nei reati colposi, quello in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta (attiva o omissiva che sia) ed evento, è un profilo che sistematicamente precede quello in ordine alla sussistenza della colpa, perché se la valutazione del primo ha esito negativo la seconda è irrilevante;
esso è senz'altro uno dei «punti» della sentenza (v. Sez. U. Tuzzolino per la differenza tra «capi» e «punti» della sentenza). E, nel caso che ci occupa, non era stato devoluto al giudice di appello. Erroneamente, infatti, la RT bolognese chiamava in causa la c.d. «causalità della colpa» per giustificare la propria scelta di rivalutare il nesso di causalità. E' vero che può essere ascritto all'autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta 4 trasgressiva ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva, ma tale scrutinio attiene già alla valutazione della colpa, sebbene al suo versante «più oggettivo», sconfinante nella tipicità del reato, e non, come sembra ritenere la RT territoriale, a quello del nesso eziologico. Rammentava la RT che «per potere affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare ... ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la concretizzazione del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare;
ovvero, in altri termini, che l'evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare» (così, ex multis, questa Sez. 4, n. 38786 del 22/9/2011, Michelini, non mass.). Annullava pertanto con rinvio ad altra Sezione della RT di Appello di Bologna limitatamente al reato di cui al capo D) per un nuovo giudizio. 6. In data 29/04/2022, la RT di appello di Bologna confermava l'assoluzione degli imputati, con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Ritiene, la RT territoriale, che le regole cautelari tese a scongiurare l'evento occorso vanno individuate nelle norme in materia di aree soggette a vincolo idrogeologico, le quali non sono dotate della rigidità precettiva propria di una «norma rigida», atteso che l'agire dell'agente non risulta orientato in modo ineduivocabile, mediante la codificazione di una condotta «fissa» o di uno schema di comportamento predeterminato con assoluta precisione;
al contrario, trattasi di «norma elastica», che necessita, per la sua applicazione, di un legame con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare. La pretesa cautelare, infatti, non è espressa in via perentoria rispetto ai contorni modali della stessa;
piuttosto, viene rivolta un'indicazione di massima — in questo senso elastica — all'agente, lasciando che sia quest'ultimo a modulare i dettagli del proprio comportamento, calibrandolo alla luce delle particolarità del contesto concreto. Ritiene, la RT di appello, che nella fattispecie in esame ricorra l'ipotesi della violazione di norma cautelare «elastica», che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti;
occorre, quindi, valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato attraverso apprezzamento concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. Prima di affrontare il tema della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ritiene la RT distrettuale di dover precisare che «non è stata raggiunta la prova ordine all'esatta misura degli scavi effettuati dai prevenuti ... le contraddizioni e le incertezze evidenziate nel compendio probatorio acquisito, unitamente all'assenza di alcuna valutazione tecnica puntuale sul punto e alla divergenza di opinioni degli esperti intervenuti, impediscono a questo Collegio di determinare 5 con certezza la misura dello scostamento realizzato dagli odierni imputati rispetto all'originario progetto». Relativamente al tema della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, la RT territoriale condivide la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. In primo luogo, rammentare come, ricorrendo l'ipotesi della violazione di una norma cautelare «elastica», risulta necessario, ai tini dell'accertamento della condotta esigibile da parte dell'agente, procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto delle circostanze del caso concreto. Sarebbe infatti emerso come, pur ammettendo che gli imputati abbiano tenuto una condotta inosservante delle prescritte cautele, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato. Infatti, il rispetto delle disposizioni cautelari imposte non avrebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione della frana. Conseguentemente, una mera condotta osservante delle regole cautelari sopra richiamate, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui operarono gli imputati non sarebbe stata idonea ad evitare l'evento franoso, attesa l'assoluta sproporzione tra le dimensioni della frana e gli interventi di scavo effettuati dai prevenuti. In ordine alla prevedibilità dell'evento, occorre luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza, la frana non fosse prevedibile da parte degli imputati quale conseguenza dei lavori effettuati, anche in considerazione delle loro qualità soggettive. 7. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la RT di appello di Bologna e le parti civili. 7.1. Il ricorso del Procuratore generale. Lamenta il ricorrente pubblico, con l'unico motivo di ricorso, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 43 c.p.. Tuttavia, il motivo viene articolato secondo due distinte censure. Evidenzia infatti il ricorrente come la decisione della RT fonda l'assoluzione principalmente su due considerazioni: la prima attiene all'entità del c.d. «sovra-scavo» eseguito rispetto a quello assentito dall'autorità amministrativa;
la seconda inerisce alla natura delle disposizioni autorizzative l'intervento di scavo, contenute nel provvedimento del 21 luglio 2008, che, a giudizio della RT territoriale, rientrano nella categoria delle norme di natura «elastica» e non «rigida». 7.1.1. Quanto al primo aspetto, risulta accertato che il quantitativo di materiale asportato sia stato ben superiore ai 300 mc indicati nella richiesta di autorizzazione ad eseguire le opere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (datata 3/06/2008), cui era allegata la relazione tecnica sottoscritta da NI RZ, dato tecnico assorbito nella successiva autorizzazione del 21/07/2008. 6 Le prove sul punto sono costituite dalla deposizione dell'ing. LA, rese sia nel giudizio di primo grado all'udienza del 03/01/2014 («posso ipotizzare che sicuramente non fossero 300 mc, ma fosse una quantità di ordine di grandezza superiore. Cioè poteva essere sui mille metri, però adesso senza voler sparare dei numeri..») sia nel giudizio di rinvio laddove, pur senza specificazione quantitativa, ha indicato sulle cartine riproducenti lo stato dei luoghi la vasta area di interesse della frana, di gran lunga superiore ai 300 mc. Le dichiarazioni di LA sono, inoltre, state confermate dallo stesso perito Prof. Elmi che, all'udienza del 18 gennaio 2022, riferisce: «posso concordare che da 300 a 1000 è probabile che sia stato fatto» (Cfr. motivazione della sentenza a pag. 22). La prova orale, di per sé significativa in ragione della particolare competenza dei testimoni, trova riscontro nella consulenza depositata dalla parte civile, da cui emerge in tutta chiarezza l'entità dello scavo ben superiore in termini quantitativi a quanto autorizzato. Del resto, la stessa RT distrettuale pare avere colto la discrasia argomentativa ove, a pag. 23, nell'argomentare sull'assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato, afferma: «ebbene, dall'esame degli atti e dalla rinnovazione dell'istruttoria, è emerso come, pur ammettendo che gli imputati abbiano tenuto una condotta inosservante delle prescritte cautele, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato». 7.1.2. Quanto al secondo aspetto, sottolinea il ricorrente come le norme precauzionali violate fossero tutt'altro che elastiche, in quanto non è dato ravvisare alcuna possibilità di estendere la norma cautelare, conformandola al caso concreto, trattandosi di un dato numerico che per sua natura non è modificabile, se non con altra previsione dell'autorità competente di autorizzazione al superamento deila quantità di scavo originariamente assentita. 7.2. Il ricorso presentato dall'Avv. Barbara Buffoni del Foro di Bologna per le parti civili NI ES, AO TI, AO TI, ME AN e ME EN. 7.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all'articolo 43 cod. pen., in riferimento alla asserita natura norme «elastiche» e non «rigide» delle regole cautelari asseritamente violate. Il ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello della parte pubblica (v. par. 7.1.2), da cui si distingue per una puntuale disamina della normativa relativa al vincolo idrogeologico nella regione Emilia-Romagna al fine di confermare la natura rigida delle norme precauzionali. 7.2.2. con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione agli articoli 43 e 627 cod. pen. sul punto della responsabilità colposa. Ritengono i ricorrenti che il giudice del rinvio era stato investito della questione relativa alla «prevedibilità ed evitabilità» dell'evento franoso ritenuto riconducibile all'attività di scavo. La RT territoriale, al contrario, fonda il suo giudizio su alcune circostanze particolari dell'evento franoso avvenuto in concreto, ossia quella porzione di dissesto che, in possibile concomitanza con altri fattori causali, ha specificamente interessato l'abitazione del AO e che ha avuto 7 luogo il 15 maggio 2010, dopo il primo episodio franoso del 4 maggio 2010, evidenziandone la imprevedibilità. La RT, in tal modo, si confronta solo con l'evento franoso del 15 maggio, ma omette di confrontarsi con l'evento precedente. 7.2.3. Sul versante della «evitabilità» dell'evento, la RT territoriale non si sarebbe confrontata poi con quella giurisprudenza secondo cui sarebbe sufficiente che la condotta alternativa corretta, anche se non risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento, limitandosi ad evidenziare una «assoluta sproporzione» tra le dimensioni della frana e le attività di scavo eseguite dagli imputati. 7.3. Il ricorso presentato dall'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA. 7.3.1. I ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all'articolo 43 cod. pen. in riferimento alla asserita natura norme «elastiche» e non «rigide» delle regole cautelari asseritamente violate. li ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quelli di cui ai parr.
7.1.2 e 7.2.1., da cui tuttavia si distingue nella parte in cui riconduce la regola cautelare violata, conformemente alla sentenza impugnata, all'articolo 181 d. igs. 42/2004, che poi andrebbe riempito di contenuti alla luce della disciplina normativa relativa al rischio idrogeologico. 7.3.2. Evidenziano, ancora, i ricorrenti come la RT territoriale abbia travisato la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, laddove asserisce che non è stata raggiunta la prova dell'entità del c.d. «sovrascavo», allegando planimetrie e calcoli che evidenziano uno scavo di tre volte superiore rispetto all'assentito. 7.3.3. Sotto i;
profilo della «evitabilità» dell'evento, evidenziano i ricorrenti che, una volta raggiunta la prova della prevedibilità dell'evento, solo la prova che senza lo sbancamento la frana si sarebbe potuta evitare avrebbe potuto mandare esenti da responsabilità gli imputati. 8. In data 12/6/2023 l'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma, per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA, depositava motivi aggiunti in cui si soffermava più diffusamente sull'entità del sovrascavo abusivo, che quantifica in 950 mc, con un esubero quindi di oltre il triplo rispetto all'autorizzato. Ribadisce quindi la natura rigida delle regole cautelari violate e la conseguente prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 9. In data 13 giugno 2023 gli Avv. RIno Rossetti del Foro di Bologna e Giulio Basagni del Foro di Rimini facevano pervenire memoria scritta per l'imputato NI, in cui insistevano per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 9.1. In particolare, evidenziano come l'istruttoria abbia esplicitamente affermato che l'evento fosse imprevedibile e (comunque) inevitabile, e ciò in ragione del fatto che anche ipotizzando che i lavori ME si fossero mantenuti nel più rigoroso limite del «disegno lineare» del corsello, e quindi anche in assenza di qualsivoglia sovrascavo (legittimo o meno), il corso degli eventi -ossia il determinarsi della frana del 15/5/2010 e del conseguente crollo di cui alla imputazione- non sarebbe mutato. Il ricorso sarebbe infondato in quanto: a) L'imputazione non contesta, genericamente, uno «scavo ME», bensì quanto scavato in più rispetto ad un progetto regolarmente autorizzato (ed ultimato a ben otto mesi prima dalla frana) che però prevedeva non solo la realizzazione di un cd. «corsello» (ossia la rimozione di una lingua di terra e roccia larga 4-5 metri circa che dalla montagna degradava fino alla strada statale dividendo i civici 77 e 79; il che avrebbe dato vita appunto al «corsello» ricavato in confine alla proprietà AO-civico n. 79), ma anche un eventuale di più compreso e già espressamente previsto nella relazione geologica a firma Beltrame, al cui rispetto fà diretto riferimento l'autorizzazione allo svincolo idrogeologico. Questo eventuale di più (in tale relazione allegata alla DIA non quantificato) era già stato valutato dal Geologo Beltranne come necessario qualora, all'esito della realizzazione del corsello, la nuova parete si fosse rivelata "ammalorata" (in tal caso: "[...] qualora si incontrassero volumi con diffuse e significative alterazioni e/o 3 sistemi fissurativi, i nuovi profili dovranno essere condotti con un angolo di inclinazione di 70°rispetto all'orizzontale e dovranno essere dotati di rete metallica di protezione" v. pag. 4 della relazione Beitrame, allegata sub 2 al ricorso del P.G.) "; b) L'imputazione non contesta a NI alcuna colpa esecutiva e/o organizzativa ascrivibile — in quanto tale e per ciò solo - al legale rappresentante dell'impresa esecutrice;
c) La condotta oggetto dell'imputazione, come contestata e mai modificata, riguarda il solo sovrascavo, ossia la prosecuzione dello scavo nella zona retrostante casa ME (civico 77) che, secondo il geologo Beltrame, corrisponde a quell'eventuale e previsto di più che era stato inserito nella sua relazione come previsione eventualmente necessaria e prudenziale (pagg. 30 e 57 trascrizioni ud. 18/1/22) e che, all'esito dei lavori, lo lasciò del tutto soddisfatto per come eseguito;
d) L'evento frana (ed il conseguente crollo) preso in considerazione dall'imputazione riguarda esclusivamente la frana del 15 maggio 2010 che ha variamente colpito i civici nn. 77 - 79 - 81 e 83 (distruggendo completamente il civico 79 e danneggiando gli altri tre); non è invece compreso nell'imputazione il modestissimo smottamento del precedente 4 maggio;
e) Il sovrascavo ritenuto abusivo ha riguardato una parete già «tagliata» al piede molti anni prima per fare spazio alla costruzione di casa ME e, quindi, da allora priva di qualsivoglia funzione di contenimento/sostegno della montagna retrostante;
f) al contrario proprio quella lingua di terra e roccia rimossa per ottenere il corsello (rimossa quindi in virtù dei lavori regolarmente autorizzati, che però sono fuori dall'imputazione), secondo alcuni tecnici rappresentava addirittura l'ultimo pezzetto del «piede» della montagna (la cui rimozione però, secondo il CTU, non ha avuto alcuna rilevanza nel determinare la frana del 15/5/2010 oggetto dell'imputazione); 9 g) Per il resto, il piede della montagna era stato scalzato (e quindi «detensionato») lungo tutto il versante dagli scavi «storici», e cioè quelli effettuati per la costruzione proprio di tutti gli edifici di cui si discute;
h) E ciò è tanto vero che, nei primi mesi del 2009 (poco prima dell'inizio dei lavori ME per la realizzazione del corsello al civico 77), il Comune (e proprio su segnalazione dei proprietari dei civici 79, 81 e 83: le parti civili) emise un'ordinanza di approfondimento geologico a carico dei rispettivi proprietari di quella specifica area (che non comprendeva il civico 77, ossia "casa ME", dove sono stati realizzati i successivi lavori di cui qui si tratta). Tuttavia, quell'ordinanza è rimasta inevasa;
i) L'entità del sovrascavo era (prima del Giudizio di rinvio) ed è rimasto (dopo la rinnovazione istruttoria) non calcolabile;
9.2. Conclusivamente, i vizi lamentati mirerebbero solo ad una rilettura, o lettura diversa, del dato probatorio come completato ex art. 603, comma 3 0 c.p.p., e di quanto complessivamente valutato, con ampia, coerente e logica motivazione, dalla RT bolognese. Niente di più, e tutto ciò addirittura in presenza di una «doppia conforme», con improponibile reiterazione, tal quale, delle doglianze contenute negli atti d'appello. 10. Con memoria in data 13/06/2023, l'Avv. Gianluigi Lebro, per l'imputato NI RZ, faceva pervenire conclusioni scritte. 10.1. In primo luogo, evidenziava come le sentenze di primo e secondo grado debbano qualificarsi come «doppia conforme», dal momento che entrambe pervengono all'assoluzione degli imputati per carenza dell'elemento soggettivo con percorsi motivazionali nella sostanza coincidenti. In particolare, la RT territoriale, che giudicava in sede di rinvio, conformandosi ai principi di diritto enucleati dalla RT di cassazione nella sentenza che annullava la prima decisione d'appello e condividendo le argomentazioni del primo giudice in punto a prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha confermato con articolato e puntuale iter logico giuridico, l' assoluzione degli imputati , in ragione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. In dettaglio, in punto di «prevedibilità», l'evento franoso non sarebbe stato prevedibile ex ante ed in concreto quale conseguenza dei lavori di scavo, neppure dai numerosi esperti e dai tecnici del Comune, stante l'assoluta sproporzione tra l'importante entità della frana e la modesta portata delle opere realizzate. In punto di «evitabilità», la sentenza perviene ad un giudizio conforme a quella di primo grado anche sotto il profilo dell'entità dello scostamento dello scavo rispetto al progetto originario, laddove ha ritenuto di non poter ricostruire con precisione la reale portata dei lavori di sbancamento e di non poter pertanto accertare l'esatta misura di detto scostamento. Dall'esame degli atti e dalla rinnovazione istruttoria disposta nel Giudizio di rinvio, è emerso, infine, che il rispetto delle norme cautelari violate non sarebbe comunque stato idoneo ad evitare 10 la verificazione della frana o quanto meno a ridurne il rischio;
in altre parole, non vi è la prova dell'efficacia casuale del comportamento alternativo lecito. 10.2. Censura, quindi, l'imputato, il ricorso proposto dal Procuratore generale, affermando che sotto l'apparenza della violazione di legge, la Procura ricorrente, in realtà censura, da un lato, l'apparato motivazionale della sentenza, segnatamente nella parte in cui in essa si afferma (con motivazione invero del tutto logica e coerente) la qualificazione delle prescrizioni autorizzative quali regole cautelari a contenuto c.d. «elastico»; dall'altro, il travisamento della prova, in riferimento all'entità del sovrascavo, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le carenze istruttorie riscontrate hanno condotto la RT a formulare, con motivazione logica e coerente ed in applicazione anche dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di causalità della colpa, un giudizio negativo in ordine all'evitabilità e alla efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. Risulta pertanto del tutto infondato il gravame, posto che l'apparato motivazionale della sentenza gravata risulta privo di aporie e coerente con quanto preliminarmente statuito in tema di interpretazione delle norme penali, natura delle regole cautelari e di entità dei lavori di scavo. Con il ricorso, infine, il ricorrente ha surrettiziamente proposto una mera rilettura del compendio probatorio ed una ricostruzione alternativa dei fatti;
profili preclusi alla cognizione del Giudice di legittimità. 10.3. Quanto ai ricorsi proposti dalle parti civili. Anche in questo caso, la sentenza di secondo grado sarebbe stata in realtà impugnata sotto il profilo del vizio motivazionale e non sotto quello, dichiarato, della violazione di legge penale. Quanto alla violazione della regola cautelare, ad avviso dei ricorrenti la fonte della regola cautelare (e quindi dell'addebito a titolo di colpa specifica) sarebbe la D.I.A presentata e non l'articolo 181 del D.Igs. 42/2004. Al contrario, la fonte della regola cautelare è stata correttamente individuata in sentenza nella disciplina vigente in materia di rischio idrogeologico e, in particolare, nell'articolo 181 D.Igs. 42/2004 e nella relativa autorizzazione comunale, che dà concreta attuazione alla previsione normativa. Per quanto attiene alla D.I.A, va comunque osservato che non si tratta né di un regolamento né di un atto amministrativo generale;
essa è stata dunque indebitamente ricompresa nella categoria dei regolamenti idonei a fondare l'addebito a titolo di colpa specifica. Inoltre, tale titolo abilitativo non è idoneo a costituire fonte della regola cautelare, in ragione della totale assenza di finalità preventiva e cautelare. 11. In data 23/06/2023 l'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma, per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA, depositava note di replica alle conclusioni degli imputati. 11 11.1. Evidenzia in primo luogo, quanto all'entità del c.d. «sovrascavo», come l'Ing. LA (Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune), che aveva espresso una indicazione di massima in prime cure (come la RT riporta) e, risentito in sede di rinvio, l'ha ulteriormente confermata attraverso un riferimento grafico apposto (da tecnico quale è) sulla piantina in atti con indicazione vergata a penna rossa (vedasi pag. 72 delle trascrizioni verbale udienza 18/1/2022 ), trovando conforto nel Perito d'Ufficio Prof. Elmi che ha confermato quella indicazione di circa 1000 mc.. Il tema è pacifico ed il calcolo effettuato su quelle basi indiscutibili dal CT di questa difesa è matematico e non contestato in sede di rinvio allorché venne acquisito, di tal che il medesimo non può essere tacciato di inutilizzabilità. Dunque, lo scavo autorizzato interessava 300 mc (come indicati nel progetto da NI RZ) mentre il sovrascavo illecito 650 mc: ossia, rispetto allo scavo autorizzato, ne venne in concreto praticato uno in esubero di oltre il triplo. Quel complessivo sbancamento è stato già definitivamente accertato, con giudicato parziale acclarato dalla Suprema RT nel precedente intervento, essere stato causativo della frana;
assumere, ora, che lo sarebbe stato anche il mero intervento autorizzato non è processualmente possibile (proprio in ragione del giudicato intervenuto sul punto) oltre a porsi come tema logicamente improponibile. Del resto, la violazione di una regola imposta proprio per prevenire un dissesto, laddove questo intervenga, impone di considerarlo prevedibile e causalmente derivato da quella violazione, secondo il principio della causalità presunta della colpa specifica, lungamente trattato dalla RT Suprema nella prima Sentenza di annullamento, secondo il quale «la causalità della colpa è il nesso normativo che sussiste tra la violazione della norma precauzionale specifica e l'evento concretamente verificatosi che quella norma mirava a scongiurare e che viene quindi imputato al soggetto». Anche l'osservazione della stessa difesa NI per la quale sarebbe mancata impugnazione del punto della sentenza del Giudice di rinvio nel quale è stata affermata l'inevitabilità dell'evento non tiene conto di quel principio di diritto che era stata la stessa RT, ora nuovamente adita, a riaffermare. 11.2. In secondo luogo, evidenzia, a fronte della dedotta genericità dell'impugnazione sotto il profilo delle regole cautelari violate, come abbia specificato nel proprio ricorso e nei motivi aggiunti che le norme indicate al capo A) e richiamate dal capo D (D.Lgs. n. 42/2004 e il D.p.r. 380 del 2001)- costituiscano le fonti della regola cautelare completamente disattesa dagli imputati, trasfusa nello specifico regolamento prescrizionale adottato dall'Ente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti che seguono. 12 2. Il Collegio preliminarmente evidenzia come, nel caso di specie, correttamente le difese NI e NI RZ abbiano evidenziato che ci si trova di fronte ad una «doppia conforme di assoluzione», a differenza del precedente giudizio di legittimità in cui il precedente Collegio aveva (correttamente) osservato come «ancorché in parte dispositiva la sentenza impugnata confermi quella di primo grado, le due sentenze non possono qualificarsi quali "doppie conformi"», in quanto pervengono all'assoluzione degli imputati con percorsi motivazionali assai diversi, con conseguente esclusione delle regole di giudizio previste per tale ipotesi nel giudizio di cassazione. Tale considerazione condurrebbe, da un lato, a dichiarare inammissibili le censure proposte dal Procuratore generale per vizi di motivazione (ancorchè formalmente rubricati come violazioni di legge), dall'altro a limitare grandemente l'ammissibilità del sindacato della RT sui vizi di motivazione in generale e, ancor più, di travisamento della prova, secondo i canoni interpretativi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che, nel giudizio di rinvio, il «faro» che deve orientare la RT di appello è costituito dal principio di diritto espresso dalla RT in sede di annullamento, che deve necessariamente costituire il punto di partenza dello scrutinio del Collegio. La Quarta Sezione della RT, nella parte motiva della sentenza n. 7088/2021, ha in primis delimitato il thema decidendum del giudizio di appello, affermando che «non è più consentito ai ricorrenti che non hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado, come era loro consentito, di dedurre censure sull'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità in relazione agli omicidi e lesioni colposi per i quali già in primo grado sia stata accertata l'esistenza del rapporto in questione. E questa conclusione riguarda tutti gli aspetti della causalità decisi dai primi giudici: causalità generale, causalità individuale, contributo causale dei singoli imputati, posizione di garanzia (o mancato doveroso esercizio dei poteri per far cessare o diminuire i livelli dell'esposizione) sui quali, dunque, non è più possibile contestare la decisione di primo grado" (Sez. 4, n. 4675 del 17/5/2006 dep. 2007, Bartalini ed altri, Rv. 235655; conf. la già ricordata Sez. 5, n. 29377 del 29/5/2019, Mussari, Rv. 276524)». In secondo luogo, nel rinviare il processo alla RT territoriale, ha precisato che (il corsivo è di questo Collegio) «dovrà essere riportato in primo piano il tema, rimasto sullo sfondo della sentenza oggi impugnata, della prevedibilità e prevenibilità dell'evento. In proposito, dovrà tenersi conto che in casi come quello che ci occupa, l'esame sulla prevedibilità-evitabilità dell'evento è semplificato, in quanto, come hanno ricordato le Sezioni Unite nel caso RU (Sez. Un. n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn e altri, Rv. 261106) la prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone da indagare con la massima attenzione e difficoltà nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata, mentre nei casi di colpa specifica lo spazio valutativo della prevedibilità è "pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa" e solo "nell'ambito di norme elastiche che indicano 13 un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento M ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello". Il giudice del rinvio dovrà, in particolare, rispondere all'obiezione degli appellanti che voleva nel caso de quo, gli imputati trovarsi di fronte a disposizioni rigide e cogenti, dirette alla salvaguardia di esiti di danno e pericolo in una zona connotata da specifiche problematiche e da un preesistente rischio idrogeologico. E al rilievo secondo cui non avevano la facoltà di autodeterminarsi violando le norme di cautela e non potrebbero oggi addurre l'imprevedibilità o inevitabilità di un evento lesivo che è proprio l'evento tipico che le norme violate miravano ad evitare. Più specificamente, con riguardo alla questione dell'evitabilità dell'evento, il gudice del rinvio dovrà confrontarsi con la giurisprudenza di questa RT di legittimità secondo cui la responsabilità colposa sussiste quando l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, anche se non risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento. Nel caso in esame, peraltro, risulta addirittura che buona parte dei lavori di scavo e sbancamento non solo non si erano attenuti allo scrupoloso rispetto del progetto, ma non potevano essere eseguiti tout court. Sul punto in questione, in particolare, la RT del rinvio dovrà sanare la contraddizione esistente nel provvedimento oggi impugnato che afferma non essere stato possibile per le dimensioni della frana accertare l'entità degli scostamenti dei lavori effettivamente realizzati rispetto all'originario progetto, mentre il giudice di primo grado aveva riscontrato uno sbancamento del triplo rispetto ai 300 mc dichiarati in d.i.a. e l'assenza di previsioni quanto al disboscamento nella parte retrostante del ME». In conclusione, la RT di legittimità rinveniva «una chiara violazione di legge laddove, senza che il punto fosse stato oggetto di impugnazione, la sentenza impugnata ha rimesso in discussione la sussistenza del nesso di causalità tra l'effettuazione dei lavori di cui all'imputazione e l'evento franoso». Riteneva, inoltre, fondato anche «il rilievo di una conseguente e radicale assenza di adeguato riscontro in motivazione ai motivi di appello del pubblico ministero e delle parti civili in punto di queil'assenza dell'elemento psicologico del reato». Riteneva invece non fondati, invece, i ricorsi nelle parti in cui censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, in quanto proposti nella vigenza dell'art. 608 cod. proc. pen., che, a far tempo dal 3 agosto 2017, vede inserito dall'art. 1, co. 69, I. 23/6/2017 n. 103, il comma 1-bis, a mente del quale «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606». Alla luce del principio di diritto espresso, alla RT di appello era preclusa ogni valutazione sull'elemento oggettivo del reato (ivi compresa l'entità del sovrascavo) e sul nesso di causalità, essendo limitato i! nuovo giudizio all'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 14 3. La RT territoriale fonda il nuovo giudizio assolutorio su due elementi, entrambi viziati da violazione di legge in quanto hanno disatteso il principio di diritto espresso da questa RT. 3.1. Il primo elemento, relativo all'entità del c.d. «sovrascavo» supera il confine del giudizio di rinvio, come perimetrato dal principio di diritto dianzi evidenziato. Il ricorso proposto dal Procuratore generale (par. 7.1.1) è pertanto fondato, circostanza che assorbe il profilo di censura formulato dalle parti civili in merito all'entità del sovrascavo (v. par. 7.3.2), che sarebbe, altrimenti, inammissibile in quanto meramente fattuale e concernente, semmai, un vizio di motivazione non suscettibile di sindacato in presenza di doppia sentenza di assoluzione. Il giudizio di rinvio è infatti governato dal principio secondo cui «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». Per quanto invece concerne gli accertamenti in punto di fatto, la RT ha ritenuto (v. Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760 - 01) che «i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata» (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 - 01; Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003, Colao, Rv. 226418; Sez. U. n. 5 dell'8/05/1996, D'Avino, rv. 204463), fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottomessi al suo esame (conforme: Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Fontanini, Rv. 271345 - 01). Analogamente, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Le Voci, Rv. 278629 - 02 ha ritenuto che «nei giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla RT di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova». Nel caso di specie, la RT aveva annullato per violazione di legge in riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento. Tale preclusione opera, pertanto, in riferimento alla ricostruzione dell'intero elemento oggettivo del reato (condotta/evento/nesso di causalità) operata dal primo giudice. Il Collegio aggiunge che (anche a mente del chiaro tenore dell'articolo 40 cod. pen., secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento 15 dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione»), nella sequenza logico-cronologica dell'esame degli elementi costitutivi del reato, quello del nesso di causalità segue quello sulla condotta e l'evento e precede quello sull'elemento psicologico del reato. Pertanto, la barriera preciusiva del devolutum in appello, evidenziata da questa RT nella precedente sentenza, si deve ritenere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato che precedono l'elemento psicologico: condotta, evento, nesso di causalità. Al contrario, restava affidata alla piena rivalutazione del giudice del rinvio la questione relativa all'elemento soggettivo del reato che, logicamente e cronologicamente, segue le altre. La RT di appello di Bologna, al contrario, evidenzia come non vi sia prova della effettiva all'entità del «sovra-scavo» eseguito rispetto a quello oggetto di autorizzazione. Sul punto, la sentenza (pagg. 21-22) afferma che «a seguito di attenta analisi del compendio istruttorio in atti, non è stata raggiunta la prova in ordine all'esatta misura degli scavi effettuati dai prevenuti..... le contraddizioni e le incertezze evidenziate nel compendio probatorio acquisito, unitamente all'assenza di alcuna valutazione tecnica puntuale sul punto e alla divergenza di opinioni degli esperti intervenuti, impediscono a questo Collegio di determinare con certezza la misura dello scostamento realizzato dagli odierni imputati rispetto all'originario progetto». Tale punto della sentenza appare chiaramente viziato da violazione di legge in quanto esula dal devoluto alla cognizione della RT di appello, posto che questa RT ha già stabilito (pag. 31 sentenza n. 7088/2021) che «il giudice di primo grado aveva riscontrato uno sbancamento de/triplo rispetto ai 300 mc dichiarati in d.i.a.», riconducendo tale accertamento alla preclusione del devolutum in appello. L'invito a «sanare la contraddizione» esistente tra le due sentenze;
contenuto nella pronuncia di annullamento, non poteva quindi essere letto nel senso di riportare in seno al devolutum ciò che, poche righe prima, ad esso era stato sottratto, ma semplicemente ad accertare in modo più chiaro l'entità del sovrascavo abusivo, compreso tra 300 e 1.000 mc. L'affermazione della RT territoriale sul punto appare, quindi, un modo surrettizio per spostare, nuovamente, il fuoco del giudizio dall'elemento psicologico del reato all'elemento oggettivo e al nesso di causalità, in palese violazione del principio di diritto espresso da questa RT. La sentenza va pertanto annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della corte di appello di Bologna. L'accoglimento di tale motivo di ricorso ha efficacia assorbente rispetto alle altre censure concernenti l'entità del c.d. «sovrascavo». 3.2. In relazione allo specifico punto devoluto alla sua cognizione, relativo alla «natura» delle regole cautelari violate (pag. 20 ss. sentenza impugnata), i ricorsi proposti dal Procuratore generale (par. 7.1.2) e dalle parti civili (parr.
7.2.1 e 7.3.1) sono parimenti fondati. 16 La sentenza impugnata testualmente stabilisce che «le disposizioni ... non sono dotate della rigidità precettiva propria di una norma rigida, atteso che l'agire dell'agente non risulta orientato in modo inequivocabile, mediante la codificazione di una condotta fissa o di uno schema di comportamento predeterminato con assoluta precisione;
al contrario, trattasi di norma elastica, che necessita, per la sua applicazione, di un legame con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare». A pagina 22 aggiunge che «relativamente al tema della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, la RT condivide la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato de quo. In primo luogo, giova rammentare come, nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi della violazione di una norma cautelare "elastica", risulta necessario, ai fini dell'accertamento della condotta esigibile da parte dell'agente, procedere ad una valutazione "ex ante" che tenga conto delle circostanze del caso concreto. Ebbene, dall'esame degli atti e dalla rinnovazione dell'istruttoria, è emerso come, pur ammettendo che gli imputati abbiano tenuto una condotta inosservante delle prescritte cautele, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato. Infatti: il rispetto delle disposizioni cautelari imposte non avrebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione della frana ..... una mera condotta osservante delle regole cautelari sopra richiamate, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui operarono gli imputati (in particolare, in una zona ritenuta "stabile" a seguito di attente valutazioni del geologo Beltrame e degli esperti tecnici del Comune e della Regione, a seguito delle quali furono prescritte "usuali procedure cantieristiche" in assenza di fenomeni gravitativi) non sarebbe stata idonea ad evitare l'evento franoso, attesa l'assoluta sproporzione tra le dimensioni della frana e gli interventi di scavo effettuati dai prevenuti. In ordine alla prevedibilità dell'evento, occorre evidenziare come, alla luce delle conoscenze tecnico scientifiche e delle massime di esperienza, la frana non fosse in alcun modo prevedibile da parte degli imputati quale conseguenza dei lavori effettuati;
non sfugge, infatti, che tale fenomeno rimase imprevedibile per il geologo Beltrame, per i tecnici del Comune nonostante i molteplici sopralluoghi, per i geologi della protezione civile e per tutti gli esperti intervenuti sul luogo del fatto, compreso il dott. LA, il quale, come correttamente precisato dal giudice di primo grado, dichiarò che, in relazione al sopralluogo del 29 aprile 2010, non vi era alcuna evidenza di una correlazione tra i lavori del ME e quanto verificatosi presso la casa di AO" "Ebbene: nel caso in esame non può ritenersi che l'evento franoso - non previsto ed assolutamente inaspettato per i tecnici del settori intervenuti - fosse prevedibile dagli odierni imputati sia per le ragioni sopra esposte, sia in considerazione delle loro qualità soggettive: - NI (di professione meccanico) e ME (committente, pensionato), i quali, privi di qualsivoglia competenza tecnica nel settore in esame, non poterono prevedere ciò che rimase imprevedibile per gli esperti in materia;
- NI RZ, direttore dei lavori, il quale, pur avendo maturato esperienza nel settore, era privo delle competenze geologiche necessarie ad effettuare valutazioni tecniche in ordine alla 17 verificazione di un evento franoso quale quello in esame. Infatti, come risulta dalle dichiarazioni del geologo Beltrame rese all'udienza del 18/1/2022, il RZ, ogni volta che si presentò l'esigenza di valutare situazioni che esulavano dalle sue competenze, si rivolse al geologo. Ciò fece, in particolare, prima di effettuare qualsivoglia scavo ulteriore rispetto a quelli assentiti, operando, dunque, sulla base delle valutazioni dell'esperto». La sentenza, sul punto, non ha fatto buon governo del principio di diritto espresso da questa RT. Coglie infatti nel segno il ricorrente Procuratore generale laddove evidenzia che nella distinzione tra norma cautelare «elastica» o «rigida», il discrimen è rappresentato dallo spazio concesso all'agente di uniformare la propria condotta alle condizioni specifiche in cui è chiamato ad operare: mentre nel primo caso la norma cautelare consente di calibrare il proprio comportamento, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e nel rispetto dei limiti elastici indicati dalla norma stessa, nel secondo caso non è dato alcuno spazio valutativo, essendo il comportamento dell'agente dettagliatamente specificato e previsto nella norma cautelare inderogabile. Nel caso di specie, come correttamente sottolinea il ricorrente pubblico, «non è dato ravvisare alcuna possibilità di estendere la norma cautelare, conformandola al caso concreto, trattandosi di un dato numerico che per sua natura non è modificabile, se non con altra previsione dell'autorità competente di autorizzazione al superamento della quantità di scavo originariamente assentita. Più semplicemente, si rimarca il fatto che il provvedimento del 21 luglio 2008 non lasciava alcun margine di azione agli imputati indicando, mediante richiamo alla relazione tecnica allegata all'istanza, I quantum dello scavo. Eventuali esigenze manifestatesi in corso d'opera avrebbero dovuto essere rappresentate, vagliate ed eventualmente autorizzate dalla autorità amministrativa competente. La rigidità della previsione non poteva essere ignorata, vieppiù nella situazione concreta rappresentata dall'esistenza di vincoli idrogeologici dell'area, evidentemente posti per evitare eventi analoghi a quello verificatosi. La rigidità della norma cautelare non è, peraltro, limitata al solo dato quantitativo espresso in 300 mc ma, al contrario, è ravvisabile in tutto il complesso di prescrizioni contenute nel provvedimento del 21 luglio 2008 ove vengono analiticamente elencati rigorosi limiti nell'esecuzione delle opere assentite, limiti che l'agente è tenuto ad osservare senza possibilità alcuna di scostamento. Basti richiamare l'imposizione di "limitare i movimenti di terra allo stretto necessario, eseguendoli in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni e al buon regime delle acque"». 3.3. Il Collegio ritiene in proposito necessario precisare i termini in cui la sussistenza e la disciplina del vincolo idrogeologico perimetrano la regola cautelare in esame (anche in riferimento alle deduzioni della difesa NI RZ, v. par. 10.3) e quali siano i rapporti tra tali norme e l'articolo 181 del d. Igs. 42/2004. 18 3.3.1. In primo luogo, va evidenziato come non appaia corretto ricondurre la regola cautelare da seguire nel caso di specie all'articolo 181 del d. Igs. 42/2004. Ancorché lo specifico punto non costituisca oggetto di espressa censura, il Collegio ritiene di dover spendere qualche parola in proposito, posto che la pronuncia impugnata, a pag. 19, stabilisce che «il fondamento della colpa specifica contestata agli imputati risulta essere l'articolo 181 del d. Igs. 42/2004...» e tale norma viene da ricorrenti e convitti invocata negli scritti difensivi. Sul punto, il Collegio condivide il consolidato orientamento della RT (Sez. 3, n. 43731 del 24/09/2009, Napoli, Rv. 245208 - 01) secondo cui «l'esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico (art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 330), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell'art. 44 cit., come tali insuscettibili di estensione analogica». Tuttavia, la presenza del vincolo idrogeologico costituisce elemento ostativo alla domanda di condono, in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità preposta (Sez. 3, n. 11960 del 22/12/2010, Comotti, Rv. 249747 - 01: «la positiva conclusione della procedura di accertamento di conformità, finalizzata al rilascio del permesso di costruire in sanatoria con effetto estintivo dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ..., è subordinata, in presenza di un vincolo idrogeologico, al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del medesimo»). Dalle pronunce sopra evidenziate si evince che il vincolo idrogeologico costituisce presidio posto a tutela di un bene giuridico diverso da quello della tutela del paesaggio, ossia quello dell'assetto idrico e geologico del territorio, ritenuto dal legislatore così importante da costituire, in caso di violazione delle relative norme, elemento preclusivo alla domanda di condono in assenza di regolarizzazione mediante autorizzazione. La regola cautelare non può, pertanto, essere costituita dall'articolo 181 d. Igs. 42/2004 (peraltro contestata in riferimento al solo fatto di cui al capo A della rubrica, in riferimento all'articolo 142, in quanto commesso in «area boschiva», e non anche in riferimento al Capo D, qui in esame), bensì dalla disciplina relativa alla prevenzione del rischio idrogeologico, comprensiva anche degli atti autorizzativi. 3.3.2. Il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, all'articolo 1 stabilisce che sono sottoposti a vincolo «per scopi idrogeologici» i «terreni di qualsiasi natura e destinazione che ... possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque». Come correttamente osservato nel primo ricorso per cassazione delle parti civili, il vincolo idrogeologico è quindi lo strumento che consente la tutela delle aree che, a fronte di interventi di trasformazione, comportanti movimentazione di terreno, sono passibili di dissesto in termini di stabilita dei versanti o di regimazione delle acque. La stessa apposizione del vincolo, pertanto, circoscrive in modo chiaro la tipologia di eventi che la norma intende evitare. 19 L'articolo 61, comma 5, del d. Igs. 152/2006 stabilisce che le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni. La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il vincolo idrogeologico con I.r. 21 aprile 1999, n. 3 («Riforma del sistema regionale e locale, delega a Comuni e Comunità montane la gestione del vincolo idrogeologico»), delegando il rilascio delle autorizzazioni a Comuni e Comunità montane, e suddividendo i lavori in tre categorie (art. 150), da definirsi in concreto con una Direttiva emanata dalla Giunta regionale (comma 9). La legge stabilisce (art. 150, comma 2) che sono soggette all'«autorizzazione» prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli «interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonchè gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque»; tuttavia, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le «opere di modesta entità», che comportano limitati movimenti di terreno (comma 7), sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una «comunicazione di inizio di attività», corredata di relazione tecnico- illustrativa. La direttiva di cui sopra al comma 9 dovrà individuare altresì nell'ambito delle opere «di modesta entità» quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione agli enti delegati. La Giunta regionale ha provveduto con Delibera n. 1117 dell'Il luglio 2000. Essa distingue gli interventi in zona sottoposta a vincolo in tre categorie. Le diverse categorie di opere sono contenute in tre elenchi, cui corrisponde un diverso regime amministrativo. 1. Per le opere di cui all'elenco 1 (par. 2.4.1) è prevista una autorizzazione. Per tali opere, il par.
2.4.2 prevede anche la possibilità di rilascio di una autorizzazione «in sanatoria», per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi. Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste. La richiesta della autorizzazione in sanatoria viene assoggettata ad istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione ex ante. Anch'essa può concludersi in termini negativi, qualora le opere eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell'assetto idrogeologico. In caso di danni accertati l'Ente delegato può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923; 2. Per le opere di cui all'elenco 2 (par. 2.6), è prevista una mera «comunicazione di inizio attività», che sostanzialmente richiama la CILA;
3. Per le opere incluse nell'elenco 3 (par. 2.7), non sono previste né autorizzazione né comunicazione. Trattasi di «opere di più che modesta entità», che comportano la realizzazione scavi molto modesti, cui si aggiungono i casi disciplinati dal par. 2.8. (opere realizzate dall'ente delegato;
aree ricomprese nel perimetro urbanizzato;
lavori pubblici di «pronto intervento»; interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali;
opere di 20 difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale). Pertanto, se la semplice apposizione del vincolo delimita l'ambito degli eventi che la normativa intende evitare, la disciplina delle autorizzazioni stabilisce il procedimento di delimitazione delle regole cautelari funzionali alla tutela approntata. Regole che, in concreto, saranno stabilite nel provvedimento autorizzativo (o negli atti succedanei, per gli interventi minori), il quale, come rilevato in dottrina, si pone in funzione integrativa del precetto penale, concretizzando gli standard comportamentali la cui violazione ha funzione costitutiva del fatto tipico colposo. Si tratta, in altre parole, di regole cautelari «multilivello», in cui il grado di specificazione della regola cautelare aumenta vieppiù, partendo dalla sua previsione nella norma generale ed astratta fino a concretizzarsi e cristallizzarsi nel provvedimento amministrativo. 3.4. Ciò doverosamente premesso, il Collegio osserva come allegata al ricorso vi sia la richiesta di autorizzazione ad eseguire opere in area sottoposta a vincolo idrogeologico, protocollata in data 3 giugno 2008 (n. 0004012), firmata dal ME BI, alla cui seconda pagina si dà atto che le opere rientrano tra quelli di cui all'elenco 1 della anzidetta Delibera di Giunta regionale, ossia quelle soggette ad autorizzazione. Allegata all'istanza vi è una relazione a firma del geologo UC NI RZ, che quantifica il volume dei materiali estratti in «circa mc. 300». L'autorizzazione, rilasciata in data 21 luglio 2008 dalla Comunità montana delle Cinque Valli BO (POS. A08097/114), conteneva, al punto 2, la prescrizione secondo cui «i movimenti di terra siano limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque». 3.5. Dopo aver analizzato la disciplina normativa e la fattispecie concreta, il Collegio osserva che, come evidenziato in dottrina, le regole cautelari, oltre che scaturire dall'esperienza comune (come accade negli esempi sopra riportati) o dall'esperienza tecnico-scientifica, possono essere anche contenute in fonti pubbliche o private che fissano le modalità di condotta che occorre adottare in determinate situazioni per evitare determinati eventi. In caso di vioiazione delle regole cautelari del primo tipo (regole non scritte) si parla di «colpa generica»; in caso, invece, di violazione delle regole cautelari del secondo tipo (regole scritte) di «colpa specifica». Nel caso di specie, la previsione normativa di un preciso iter autorizzativo, all'esito del quale erano stati imposti precisi limiti quantitativi e altrettanto precise modalità esecutive dei lavori, circoscriveva in modo «rigido», e tutt'altro che elastico, l'ambito della regola cautelare, dovendosi ritenere quindi che nel caso di specie si verta indiscutibilmente nell'ambito della c.d. «colpa specifica». Del resto, nella precedente pronuncia di annullamento la RT aveva già chiaramente indicato la strada da percorrere, laddove ha espressamente affermato che «in casi come quero che ci occupa, l'esame sulla prevedibilità-evitabilità 21 dell'evento è semplificato in quanto ... nei casi di colpa specifica lo spazio valutativo della prevedibilità è "pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa"». In proposito, la RT (Sez. 4, n. 11445 del 21/03/2002, Cappelletti, Rv. 224271 - 01) ha precisato che «in tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sè, l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello della p.a., adottando condotte diverse». L'attrazione delle regole cautelari applicabili al caso concreto nell'ambito della colpa specifica proietta, pertanto, i suoi effetti sui requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 3.6. Quanto al requisito della «prevedibilità», Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106 (richiamate dal ricorrente) hanno precisato che esso «non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo». Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini, Rv. 235662 - 01, aggiunge che la prevedibilità dell'evento dannoso va accertata con criteri «ex ante» e va valutata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell'agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento. Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Galdino, Rv. 274500 - 01, ha in proposito precisato che occorre avere riguardo alla «concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento». Nel caso di specie, l'ampio superamento dei limiti e delle prescrizioni imposte rendeva pertanto certamente prevedibile il verificarsi dell'evento, posto che la disciplina del vincolo idrogeologico mira esattamente a prevenire il pericolo del verificarsi di eventi di tale portata. Inoltre, trattandosi di lavori posti in essere da professionisti esperti, non vi è dubbio che l'«agente modello» di riferimento sia costituito dal soggetto in possesso della «migliore scienza ed esperienza» del settore in cui l'agente opera (Sez. 4, 01/97/1992, Boano, Rv. 193035, secondo cui il «modello d'agente» è costituito dal «modello dell'homo eiusdem condicionis et professionis, ossia dal modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta»). La RT territoriale non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, da un lato ritenendo che le norme cautelari avessero natura «elastica», dall'altro non riconducendo i requisiti soggettivi degli agenti di reato nell'ambito del corrispondente «agente modello». 3.7. In ordine alla «evitabilità dell'evento», del pari, il principio di diritto stabilito da questa RT (e correttamente riportato negli atti di impugnazione) è quello espresso da Sez. 4, n. 22 31980 del 06/06/2013, Nastro, Rv. 256745 - 01, secondo cui «in tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento consegue sia nel caso in cui il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave» (conforme: Sez. 4, n. 7783 de! 11/02/2016, Costaguti, Rv. 266356 - 01). Analisi, questa, in cui la RT territoriale non si è spesa. 4. La sentenza impugnata non ha quindi fatto buon governo del principio di diritto espresso dalla precedente sentenza n. 7088 dei 26/01/2021, che del resto aveva chiaramente evidenziato la natura «semplificata» del giudizio, fornendo dei chiari indici in base ai quali valutare la natura rigida, e non elastica, della regola cautelare, incorrendo in molteplici violazioni di legge, come evidenziato nei paragrafi che precedono. La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della RT di appello di Bologna per nuovo esame, confermando il Collegio il principio di diritto già espresso dalla RT nel precedente arresto, che integra nel modo che segue: «In materia di rischio idrogeologico, vige un sistema di regole caute/ari «multilivello», il cui il grado di specificazione aumenta vieppiù, passando dalla norma generale ed astratta fino a concretizzarsi e cristallizzarsi nel provvedimento amministrativo. Ed infatti, la semplice apposizione del vincolo delimita l'ambito degli «eventi» che la normativa intende evitare, mentre la disciplina delle autorizzazioni stabilisce il procedimento di delimitazione delle «regole caute/ari» funzionali alla tutela approntata;
regole che, in concreto, saranno stabilite nel provvedimento autorizzativo (o da suo succedaneo, nel caso di interventi minori). La violazione delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative, legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dall'autorità preposta al vincolo idrogeologico, costituisce «colpa specifica», per cui non è consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità dell'evento a quello stabilito dalla pubblica amministrazione, adoctando condotte diverse da quelle autorizzate. In tema di "evitabilità" dell'evento, l'addebito soggettivo dello stesso consegue sia nel caso in cui il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave». 5. I restanti profili di censura restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi evidenziati.
P.Q.M.
23 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della RT di appello di Bologna, cui rimette anche ia liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso il 30/06/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32966 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 30/06/2023 udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA, l'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma, che si riporta al ricorso e alle memorie depositate, conclude per l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte;
udito, per ES NI, l'Avv. Giulio Basagni del Foro di Rimini, anche in sostituzione dell'Avv. RIno Rossetti del Foro di Bologna, che si riporta alle conclusioni scritte presentate in data 13/06/2023 e conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
udito, per UC NI RZ, l'Avv. Gianluigi Lebro del Foro di Bologna, che si riporta alle conclusioni scritte presentate in data 13/06/2023 e conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 25/5/2015, il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio dibattimentale: - assolveva «perché il fatto non costituisce reato», previo assorbimento dell'ipotesi di crollo colposo in quella pure contestata di frana colposa, ME BI, nato a [...][...] (in qualità di committente), NI RZ UC MA, nato a [...] il [...] (in qualità di direttore dei lavori), e NI ES, nato a [...] il [...] (in qualità di legale rappresentante della ditta "Cave Due Torri", esecutrice delle opere), dal reato di cui al capo D), relativo agli artt. 113, 449, 426 e 434 c.p., perché nelle qualifiche descritte, effettuando lavori di sbancamento e innalzamento di un muro di contenimento di un muro di contenimento in area boschiva caratterizzata da forte pendenza e presenza di vincolo idrogeologico - ignorati - attività che intaccavano fortemente il piede del versante collinare interessato dai lavori e posto alle spalle di una serie di abitazioni, per negligenza, imprudenza imperizia, nonché specifica inosservanza delle norme in materia di opere in cemento armato e in aree con vincolo idrogeologico, cagionavano un movimento franoso coinvolgente l'intera area descritta al capo A), nonché il crollo dell'edificio adibito a civile abitazione di proprietà di AO AU e sito in via Vai di Setta n. 79, edificio che veniva travolto dalla massa franata alle sue spalle. In Monzuno, loc. Vado, il 15/5/2010; - assolveva tutti e tre gli imputati perché «il fatto non sussiste» con riferimento al capo A) (artu.81 cpv. C.P., 181 in relazione al 142 d.lgs. n. 42/2004, 44 lett. b) d.P.R. n. 380/01, 71 e 64 co 2. 3 e 4, in relazione all'art.66, d.P.R. n. 380/01); - per le ipotesi residuali ex capo A) e capo E (artt. 110 c.p., 186 co.5 e 256 co.1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006) dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. I fatti in contestazione riguardavano la causazione di una frana in via Val di Setta località Vado di Monzuno, avvenuta il 15/5/2010 con conseguente crollo dell'edificio di proprietà di AO AU sito al civico 79, evento attribuito in tesi d'accusa all'intervento edilizio 2 commissionato da ME ala ditta "Cave Due Torri" di NI sotto la direzione dei lavori di NI RZ: i lavori riguardavano l'immobile del confinante ME al civico 77 e consistevano, secondo la D.I.A. presentata dall'interessato, in «arretramento di parete rocciosa a ridosso del fabbricato al fine di risanare le condizioni ambientali del sito e migliorare contestualmente la fruibilità degli spazi adiacenti il fabbricato ad uso residenziale». La striscia interessata dallo scavo di una porzione di roccia sul fianco dell'abitazione, della larghezza di circa 4/5 mt. e lunghezza di circa 14 mt., insisteva su terreno originariamente di proprietà AO ed in seguito appositamente ceduto al ME;
secondo la relazione tecnica di cui alla DIA, il materiale proveniente dallo scavo sarebbe stato quantificabile in circa 300 metri cubi. 2. In data 7/3/2019 la RT di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, cambiando tuttavia la formula assolutoria del delitto di frana colposa in «perché il fatto non sussiste». 3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la RT di appello di Bologna, lamentando che la RT di appello aveva tralasciato il tema della «colpa» concentrandosi solo sul «nesso di causalità», giungendo ad escluderlo nonostante quelle che per il ricorrente sarebbero precise ed univoche emergenze probatorie. Sosteneva inoltre essere stata violata la regola juris di cui all'art. 41 cod. pen. secondo cui essendo il rapporto causale, fra condotta ed evento, governato dal principio di equivalenza delle cause, va riconosciuta efficienza causale/concausale ad ogni fattore che ha contribuito alla produzione dell'evento, fatta salva la sopravvenienza di un fattore eccezionale da solo sufficiente a produrre l'evento tale da fare degradare le cause antecedenti successive a semplici «occasioni». 4. La sentenza veniva impugnata anche dalle parti civili NI DA, TO ET, AN RI, UR ME e RI IA LA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 576 cod. proc. pen., le quali lamentavano come la sentenza di prime cure avesse governato e deciso compiutamente il tema afferente al nesso eziologico, sul quale si era molto diffusa l'istruttoria dibattimentale, mentre, diversamente, aveva giudicato assente l'elemento soggettivo colposo in capo ai prevenuti, escludendolo sulla base di incompleta disamina delle prove, congiunta ad una imperfetta interpretazione giuridica del loro portato;
al contrario, la RT territoriale aveva tralasciato il tema della colpa ed era tornata sul punto del nesso eziologico, giungendo ad escluderlo in forza di travisamento della prova. 5. Con sentenza n. 7088 del 26/01/2021 la Quarta Sezione della RT evidenziava la sussistenza di «chiara violazione di legge» laddove, senza che il punto fosse stato oggetto di 3 1,) impugnazione, la sentenza impugnata aveva rimesso in discussione la sussistenza del nesso di causalità tra l'effettuazione dei lavori di cui all'imputazione e l'evento franoso. Fondato era anche il rilievo di una conseguente e radicale assenza di adeguato riscontro in motivazione ai motivi di appello del pubblico ministero e delle parti civili in punto di quell'assenza dell'elemento psicologico del reato che aveva indotto il giudice di primo grado ad assolvere tutti gli imputati con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Evidenziava la RT come il giudice di primo grado avesse ritenuto provato il nesso eziologico fra i lavori di scavo effettuati presso l'abitazione di ME BI, sita in Via Val di Setta n. 77 località Vado di Monzuno, e l'evento franoso verificatosi il 15 maggio 2010 che portò al crollo dell'edificio confinante, sito al civico n.79, di proprietà di AO AU, pervenendo all'assoluzione di tutti gli imputati (i! committente ME BI, il direttore dei lavori NI RZ e l'esecutore Guliano ES) per difetto dell'elemento soggettivo, sul rilievo della «non prevedibilità ed evitabilità dell'evento», ritenendo di non essere in grado di superare la soglia del ragionevole dubbio per arrivare ad affermare che, pur se gli imputati avessero rispettato le prescrizioni della D.I.A., la frana si sarebbe comunque verificata. Rispetto alla pronuncia di primo grado, non aveva proposto appello l'imputato, che pure avrebbe potuto esperire tale mezzo di impugnazione per ottenere le più favorevoli formule assolutorie "perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto". Avevano interposto appello, invece, tanto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che le parti civili, contestando con i loro atti le affermazioni del giudice di prima istanza che aveva ritenuto insussistente la prevedibilità e prevenibilità dell'evento in capo agli imputati. E, comunque, concentrando il loro sforzo difensivo, sul tema dell'elemento soggettivo del reato. A fronte di tali impugnazioni, la sentenza impugnata, piuttosto che rispondere alle doglianze degli appellanti in punto di elemento psicologico del reato, era tornata a rivalutare il nesso di casualità, di cui il giudice di primo grado aveva affermato la sussistenza, escludendolo. La RT riteneva che, in violazione di legge, i giudici del gravame del merito avevano rimesso in discussione il punto della sentenza riguardante il nesso eziologico, in quanto il punto in questione non era stato devoluto al giudice dell'appello, che non poteva rivalutarlo d'ufficio. Ed infatti, nei reati colposi, quello in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta (attiva o omissiva che sia) ed evento, è un profilo che sistematicamente precede quello in ordine alla sussistenza della colpa, perché se la valutazione del primo ha esito negativo la seconda è irrilevante;
esso è senz'altro uno dei «punti» della sentenza (v. Sez. U. Tuzzolino per la differenza tra «capi» e «punti» della sentenza). E, nel caso che ci occupa, non era stato devoluto al giudice di appello. Erroneamente, infatti, la RT bolognese chiamava in causa la c.d. «causalità della colpa» per giustificare la propria scelta di rivalutare il nesso di causalità. E' vero che può essere ascritto all'autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta 4 trasgressiva ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva, ma tale scrutinio attiene già alla valutazione della colpa, sebbene al suo versante «più oggettivo», sconfinante nella tipicità del reato, e non, come sembra ritenere la RT territoriale, a quello del nesso eziologico. Rammentava la RT che «per potere affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare ... ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la concretizzazione del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare;
ovvero, in altri termini, che l'evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare» (così, ex multis, questa Sez. 4, n. 38786 del 22/9/2011, Michelini, non mass.). Annullava pertanto con rinvio ad altra Sezione della RT di Appello di Bologna limitatamente al reato di cui al capo D) per un nuovo giudizio. 6. In data 29/04/2022, la RT di appello di Bologna confermava l'assoluzione degli imputati, con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Ritiene, la RT territoriale, che le regole cautelari tese a scongiurare l'evento occorso vanno individuate nelle norme in materia di aree soggette a vincolo idrogeologico, le quali non sono dotate della rigidità precettiva propria di una «norma rigida», atteso che l'agire dell'agente non risulta orientato in modo ineduivocabile, mediante la codificazione di una condotta «fissa» o di uno schema di comportamento predeterminato con assoluta precisione;
al contrario, trattasi di «norma elastica», che necessita, per la sua applicazione, di un legame con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare. La pretesa cautelare, infatti, non è espressa in via perentoria rispetto ai contorni modali della stessa;
piuttosto, viene rivolta un'indicazione di massima — in questo senso elastica — all'agente, lasciando che sia quest'ultimo a modulare i dettagli del proprio comportamento, calibrandolo alla luce delle particolarità del contesto concreto. Ritiene, la RT di appello, che nella fattispecie in esame ricorra l'ipotesi della violazione di norma cautelare «elastica», che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti;
occorre, quindi, valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato attraverso apprezzamento concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. Prima di affrontare il tema della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ritiene la RT distrettuale di dover precisare che «non è stata raggiunta la prova ordine all'esatta misura degli scavi effettuati dai prevenuti ... le contraddizioni e le incertezze evidenziate nel compendio probatorio acquisito, unitamente all'assenza di alcuna valutazione tecnica puntuale sul punto e alla divergenza di opinioni degli esperti intervenuti, impediscono a questo Collegio di determinare 5 con certezza la misura dello scostamento realizzato dagli odierni imputati rispetto all'originario progetto». Relativamente al tema della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, la RT territoriale condivide la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. In primo luogo, rammentare come, ricorrendo l'ipotesi della violazione di una norma cautelare «elastica», risulta necessario, ai tini dell'accertamento della condotta esigibile da parte dell'agente, procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto delle circostanze del caso concreto. Sarebbe infatti emerso come, pur ammettendo che gli imputati abbiano tenuto una condotta inosservante delle prescritte cautele, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato. Infatti, il rispetto delle disposizioni cautelari imposte non avrebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione della frana. Conseguentemente, una mera condotta osservante delle regole cautelari sopra richiamate, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui operarono gli imputati non sarebbe stata idonea ad evitare l'evento franoso, attesa l'assoluta sproporzione tra le dimensioni della frana e gli interventi di scavo effettuati dai prevenuti. In ordine alla prevedibilità dell'evento, occorre luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza, la frana non fosse prevedibile da parte degli imputati quale conseguenza dei lavori effettuati, anche in considerazione delle loro qualità soggettive. 7. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la RT di appello di Bologna e le parti civili. 7.1. Il ricorso del Procuratore generale. Lamenta il ricorrente pubblico, con l'unico motivo di ricorso, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 43 c.p.. Tuttavia, il motivo viene articolato secondo due distinte censure. Evidenzia infatti il ricorrente come la decisione della RT fonda l'assoluzione principalmente su due considerazioni: la prima attiene all'entità del c.d. «sovra-scavo» eseguito rispetto a quello assentito dall'autorità amministrativa;
la seconda inerisce alla natura delle disposizioni autorizzative l'intervento di scavo, contenute nel provvedimento del 21 luglio 2008, che, a giudizio della RT territoriale, rientrano nella categoria delle norme di natura «elastica» e non «rigida». 7.1.1. Quanto al primo aspetto, risulta accertato che il quantitativo di materiale asportato sia stato ben superiore ai 300 mc indicati nella richiesta di autorizzazione ad eseguire le opere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (datata 3/06/2008), cui era allegata la relazione tecnica sottoscritta da NI RZ, dato tecnico assorbito nella successiva autorizzazione del 21/07/2008. 6 Le prove sul punto sono costituite dalla deposizione dell'ing. LA, rese sia nel giudizio di primo grado all'udienza del 03/01/2014 («posso ipotizzare che sicuramente non fossero 300 mc, ma fosse una quantità di ordine di grandezza superiore. Cioè poteva essere sui mille metri, però adesso senza voler sparare dei numeri..») sia nel giudizio di rinvio laddove, pur senza specificazione quantitativa, ha indicato sulle cartine riproducenti lo stato dei luoghi la vasta area di interesse della frana, di gran lunga superiore ai 300 mc. Le dichiarazioni di LA sono, inoltre, state confermate dallo stesso perito Prof. Elmi che, all'udienza del 18 gennaio 2022, riferisce: «posso concordare che da 300 a 1000 è probabile che sia stato fatto» (Cfr. motivazione della sentenza a pag. 22). La prova orale, di per sé significativa in ragione della particolare competenza dei testimoni, trova riscontro nella consulenza depositata dalla parte civile, da cui emerge in tutta chiarezza l'entità dello scavo ben superiore in termini quantitativi a quanto autorizzato. Del resto, la stessa RT distrettuale pare avere colto la discrasia argomentativa ove, a pag. 23, nell'argomentare sull'assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato, afferma: «ebbene, dall'esame degli atti e dalla rinnovazione dell'istruttoria, è emerso come, pur ammettendo che gli imputati abbiano tenuto una condotta inosservante delle prescritte cautele, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato». 7.1.2. Quanto al secondo aspetto, sottolinea il ricorrente come le norme precauzionali violate fossero tutt'altro che elastiche, in quanto non è dato ravvisare alcuna possibilità di estendere la norma cautelare, conformandola al caso concreto, trattandosi di un dato numerico che per sua natura non è modificabile, se non con altra previsione dell'autorità competente di autorizzazione al superamento deila quantità di scavo originariamente assentita. 7.2. Il ricorso presentato dall'Avv. Barbara Buffoni del Foro di Bologna per le parti civili NI ES, AO TI, AO TI, ME AN e ME EN. 7.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all'articolo 43 cod. pen., in riferimento alla asserita natura norme «elastiche» e non «rigide» delle regole cautelari asseritamente violate. Il ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello della parte pubblica (v. par. 7.1.2), da cui si distingue per una puntuale disamina della normativa relativa al vincolo idrogeologico nella regione Emilia-Romagna al fine di confermare la natura rigida delle norme precauzionali. 7.2.2. con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione agli articoli 43 e 627 cod. pen. sul punto della responsabilità colposa. Ritengono i ricorrenti che il giudice del rinvio era stato investito della questione relativa alla «prevedibilità ed evitabilità» dell'evento franoso ritenuto riconducibile all'attività di scavo. La RT territoriale, al contrario, fonda il suo giudizio su alcune circostanze particolari dell'evento franoso avvenuto in concreto, ossia quella porzione di dissesto che, in possibile concomitanza con altri fattori causali, ha specificamente interessato l'abitazione del AO e che ha avuto 7 luogo il 15 maggio 2010, dopo il primo episodio franoso del 4 maggio 2010, evidenziandone la imprevedibilità. La RT, in tal modo, si confronta solo con l'evento franoso del 15 maggio, ma omette di confrontarsi con l'evento precedente. 7.2.3. Sul versante della «evitabilità» dell'evento, la RT territoriale non si sarebbe confrontata poi con quella giurisprudenza secondo cui sarebbe sufficiente che la condotta alternativa corretta, anche se non risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento, limitandosi ad evidenziare una «assoluta sproporzione» tra le dimensioni della frana e le attività di scavo eseguite dagli imputati. 7.3. Il ricorso presentato dall'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA. 7.3.1. I ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all'articolo 43 cod. pen. in riferimento alla asserita natura norme «elastiche» e non «rigide» delle regole cautelari asseritamente violate. li ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quelli di cui ai parr.
7.1.2 e 7.2.1., da cui tuttavia si distingue nella parte in cui riconduce la regola cautelare violata, conformemente alla sentenza impugnata, all'articolo 181 d. igs. 42/2004, che poi andrebbe riempito di contenuti alla luce della disciplina normativa relativa al rischio idrogeologico. 7.3.2. Evidenziano, ancora, i ricorrenti come la RT territoriale abbia travisato la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, laddove asserisce che non è stata raggiunta la prova dell'entità del c.d. «sovrascavo», allegando planimetrie e calcoli che evidenziano uno scavo di tre volte superiore rispetto all'assentito. 7.3.3. Sotto i;
profilo della «evitabilità» dell'evento, evidenziano i ricorrenti che, una volta raggiunta la prova della prevedibilità dell'evento, solo la prova che senza lo sbancamento la frana si sarebbe potuta evitare avrebbe potuto mandare esenti da responsabilità gli imputati. 8. In data 12/6/2023 l'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma, per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA, depositava motivi aggiunti in cui si soffermava più diffusamente sull'entità del sovrascavo abusivo, che quantifica in 950 mc, con un esubero quindi di oltre il triplo rispetto all'autorizzato. Ribadisce quindi la natura rigida delle regole cautelari violate e la conseguente prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 9. In data 13 giugno 2023 gli Avv. RIno Rossetti del Foro di Bologna e Giulio Basagni del Foro di Rimini facevano pervenire memoria scritta per l'imputato NI, in cui insistevano per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 9.1. In particolare, evidenziano come l'istruttoria abbia esplicitamente affermato che l'evento fosse imprevedibile e (comunque) inevitabile, e ciò in ragione del fatto che anche ipotizzando che i lavori ME si fossero mantenuti nel più rigoroso limite del «disegno lineare» del corsello, e quindi anche in assenza di qualsivoglia sovrascavo (legittimo o meno), il corso degli eventi -ossia il determinarsi della frana del 15/5/2010 e del conseguente crollo di cui alla imputazione- non sarebbe mutato. Il ricorso sarebbe infondato in quanto: a) L'imputazione non contesta, genericamente, uno «scavo ME», bensì quanto scavato in più rispetto ad un progetto regolarmente autorizzato (ed ultimato a ben otto mesi prima dalla frana) che però prevedeva non solo la realizzazione di un cd. «corsello» (ossia la rimozione di una lingua di terra e roccia larga 4-5 metri circa che dalla montagna degradava fino alla strada statale dividendo i civici 77 e 79; il che avrebbe dato vita appunto al «corsello» ricavato in confine alla proprietà AO-civico n. 79), ma anche un eventuale di più compreso e già espressamente previsto nella relazione geologica a firma Beltrame, al cui rispetto fà diretto riferimento l'autorizzazione allo svincolo idrogeologico. Questo eventuale di più (in tale relazione allegata alla DIA non quantificato) era già stato valutato dal Geologo Beltranne come necessario qualora, all'esito della realizzazione del corsello, la nuova parete si fosse rivelata "ammalorata" (in tal caso: "[...] qualora si incontrassero volumi con diffuse e significative alterazioni e/o 3 sistemi fissurativi, i nuovi profili dovranno essere condotti con un angolo di inclinazione di 70°rispetto all'orizzontale e dovranno essere dotati di rete metallica di protezione" v. pag. 4 della relazione Beitrame, allegata sub 2 al ricorso del P.G.) "; b) L'imputazione non contesta a NI alcuna colpa esecutiva e/o organizzativa ascrivibile — in quanto tale e per ciò solo - al legale rappresentante dell'impresa esecutrice;
c) La condotta oggetto dell'imputazione, come contestata e mai modificata, riguarda il solo sovrascavo, ossia la prosecuzione dello scavo nella zona retrostante casa ME (civico 77) che, secondo il geologo Beltrame, corrisponde a quell'eventuale e previsto di più che era stato inserito nella sua relazione come previsione eventualmente necessaria e prudenziale (pagg. 30 e 57 trascrizioni ud. 18/1/22) e che, all'esito dei lavori, lo lasciò del tutto soddisfatto per come eseguito;
d) L'evento frana (ed il conseguente crollo) preso in considerazione dall'imputazione riguarda esclusivamente la frana del 15 maggio 2010 che ha variamente colpito i civici nn. 77 - 79 - 81 e 83 (distruggendo completamente il civico 79 e danneggiando gli altri tre); non è invece compreso nell'imputazione il modestissimo smottamento del precedente 4 maggio;
e) Il sovrascavo ritenuto abusivo ha riguardato una parete già «tagliata» al piede molti anni prima per fare spazio alla costruzione di casa ME e, quindi, da allora priva di qualsivoglia funzione di contenimento/sostegno della montagna retrostante;
f) al contrario proprio quella lingua di terra e roccia rimossa per ottenere il corsello (rimossa quindi in virtù dei lavori regolarmente autorizzati, che però sono fuori dall'imputazione), secondo alcuni tecnici rappresentava addirittura l'ultimo pezzetto del «piede» della montagna (la cui rimozione però, secondo il CTU, non ha avuto alcuna rilevanza nel determinare la frana del 15/5/2010 oggetto dell'imputazione); 9 g) Per il resto, il piede della montagna era stato scalzato (e quindi «detensionato») lungo tutto il versante dagli scavi «storici», e cioè quelli effettuati per la costruzione proprio di tutti gli edifici di cui si discute;
h) E ciò è tanto vero che, nei primi mesi del 2009 (poco prima dell'inizio dei lavori ME per la realizzazione del corsello al civico 77), il Comune (e proprio su segnalazione dei proprietari dei civici 79, 81 e 83: le parti civili) emise un'ordinanza di approfondimento geologico a carico dei rispettivi proprietari di quella specifica area (che non comprendeva il civico 77, ossia "casa ME", dove sono stati realizzati i successivi lavori di cui qui si tratta). Tuttavia, quell'ordinanza è rimasta inevasa;
i) L'entità del sovrascavo era (prima del Giudizio di rinvio) ed è rimasto (dopo la rinnovazione istruttoria) non calcolabile;
9.2. Conclusivamente, i vizi lamentati mirerebbero solo ad una rilettura, o lettura diversa, del dato probatorio come completato ex art. 603, comma 3 0 c.p.p., e di quanto complessivamente valutato, con ampia, coerente e logica motivazione, dalla RT bolognese. Niente di più, e tutto ciò addirittura in presenza di una «doppia conforme», con improponibile reiterazione, tal quale, delle doglianze contenute negli atti d'appello. 10. Con memoria in data 13/06/2023, l'Avv. Gianluigi Lebro, per l'imputato NI RZ, faceva pervenire conclusioni scritte. 10.1. In primo luogo, evidenziava come le sentenze di primo e secondo grado debbano qualificarsi come «doppia conforme», dal momento che entrambe pervengono all'assoluzione degli imputati per carenza dell'elemento soggettivo con percorsi motivazionali nella sostanza coincidenti. In particolare, la RT territoriale, che giudicava in sede di rinvio, conformandosi ai principi di diritto enucleati dalla RT di cassazione nella sentenza che annullava la prima decisione d'appello e condividendo le argomentazioni del primo giudice in punto a prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha confermato con articolato e puntuale iter logico giuridico, l' assoluzione degli imputati , in ragione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. In dettaglio, in punto di «prevedibilità», l'evento franoso non sarebbe stato prevedibile ex ante ed in concreto quale conseguenza dei lavori di scavo, neppure dai numerosi esperti e dai tecnici del Comune, stante l'assoluta sproporzione tra l'importante entità della frana e la modesta portata delle opere realizzate. In punto di «evitabilità», la sentenza perviene ad un giudizio conforme a quella di primo grado anche sotto il profilo dell'entità dello scostamento dello scavo rispetto al progetto originario, laddove ha ritenuto di non poter ricostruire con precisione la reale portata dei lavori di sbancamento e di non poter pertanto accertare l'esatta misura di detto scostamento. Dall'esame degli atti e dalla rinnovazione istruttoria disposta nel Giudizio di rinvio, è emerso, infine, che il rispetto delle norme cautelari violate non sarebbe comunque stato idoneo ad evitare 10 la verificazione della frana o quanto meno a ridurne il rischio;
in altre parole, non vi è la prova dell'efficacia casuale del comportamento alternativo lecito. 10.2. Censura, quindi, l'imputato, il ricorso proposto dal Procuratore generale, affermando che sotto l'apparenza della violazione di legge, la Procura ricorrente, in realtà censura, da un lato, l'apparato motivazionale della sentenza, segnatamente nella parte in cui in essa si afferma (con motivazione invero del tutto logica e coerente) la qualificazione delle prescrizioni autorizzative quali regole cautelari a contenuto c.d. «elastico»; dall'altro, il travisamento della prova, in riferimento all'entità del sovrascavo, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le carenze istruttorie riscontrate hanno condotto la RT a formulare, con motivazione logica e coerente ed in applicazione anche dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di causalità della colpa, un giudizio negativo in ordine all'evitabilità e alla efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. Risulta pertanto del tutto infondato il gravame, posto che l'apparato motivazionale della sentenza gravata risulta privo di aporie e coerente con quanto preliminarmente statuito in tema di interpretazione delle norme penali, natura delle regole cautelari e di entità dei lavori di scavo. Con il ricorso, infine, il ricorrente ha surrettiziamente proposto una mera rilettura del compendio probatorio ed una ricostruzione alternativa dei fatti;
profili preclusi alla cognizione del Giudice di legittimità. 10.3. Quanto ai ricorsi proposti dalle parti civili. Anche in questo caso, la sentenza di secondo grado sarebbe stata in realtà impugnata sotto il profilo del vizio motivazionale e non sotto quello, dichiarato, della violazione di legge penale. Quanto alla violazione della regola cautelare, ad avviso dei ricorrenti la fonte della regola cautelare (e quindi dell'addebito a titolo di colpa specifica) sarebbe la D.I.A presentata e non l'articolo 181 del D.Igs. 42/2004. Al contrario, la fonte della regola cautelare è stata correttamente individuata in sentenza nella disciplina vigente in materia di rischio idrogeologico e, in particolare, nell'articolo 181 D.Igs. 42/2004 e nella relativa autorizzazione comunale, che dà concreta attuazione alla previsione normativa. Per quanto attiene alla D.I.A, va comunque osservato che non si tratta né di un regolamento né di un atto amministrativo generale;
essa è stata dunque indebitamente ricompresa nella categoria dei regolamenti idonei a fondare l'addebito a titolo di colpa specifica. Inoltre, tale titolo abilitativo non è idoneo a costituire fonte della regola cautelare, in ragione della totale assenza di finalità preventiva e cautelare. 11. In data 23/06/2023 l'Avv. Gabriele Bordoni del Foro di Roma, per le parti civili DA NI, ET TO, RI AN, ME UR e LA RI IA, depositava note di replica alle conclusioni degli imputati. 11 11.1. Evidenzia in primo luogo, quanto all'entità del c.d. «sovrascavo», come l'Ing. LA (Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune), che aveva espresso una indicazione di massima in prime cure (come la RT riporta) e, risentito in sede di rinvio, l'ha ulteriormente confermata attraverso un riferimento grafico apposto (da tecnico quale è) sulla piantina in atti con indicazione vergata a penna rossa (vedasi pag. 72 delle trascrizioni verbale udienza 18/1/2022 ), trovando conforto nel Perito d'Ufficio Prof. Elmi che ha confermato quella indicazione di circa 1000 mc.. Il tema è pacifico ed il calcolo effettuato su quelle basi indiscutibili dal CT di questa difesa è matematico e non contestato in sede di rinvio allorché venne acquisito, di tal che il medesimo non può essere tacciato di inutilizzabilità. Dunque, lo scavo autorizzato interessava 300 mc (come indicati nel progetto da NI RZ) mentre il sovrascavo illecito 650 mc: ossia, rispetto allo scavo autorizzato, ne venne in concreto praticato uno in esubero di oltre il triplo. Quel complessivo sbancamento è stato già definitivamente accertato, con giudicato parziale acclarato dalla Suprema RT nel precedente intervento, essere stato causativo della frana;
assumere, ora, che lo sarebbe stato anche il mero intervento autorizzato non è processualmente possibile (proprio in ragione del giudicato intervenuto sul punto) oltre a porsi come tema logicamente improponibile. Del resto, la violazione di una regola imposta proprio per prevenire un dissesto, laddove questo intervenga, impone di considerarlo prevedibile e causalmente derivato da quella violazione, secondo il principio della causalità presunta della colpa specifica, lungamente trattato dalla RT Suprema nella prima Sentenza di annullamento, secondo il quale «la causalità della colpa è il nesso normativo che sussiste tra la violazione della norma precauzionale specifica e l'evento concretamente verificatosi che quella norma mirava a scongiurare e che viene quindi imputato al soggetto». Anche l'osservazione della stessa difesa NI per la quale sarebbe mancata impugnazione del punto della sentenza del Giudice di rinvio nel quale è stata affermata l'inevitabilità dell'evento non tiene conto di quel principio di diritto che era stata la stessa RT, ora nuovamente adita, a riaffermare. 11.2. In secondo luogo, evidenzia, a fronte della dedotta genericità dell'impugnazione sotto il profilo delle regole cautelari violate, come abbia specificato nel proprio ricorso e nei motivi aggiunti che le norme indicate al capo A) e richiamate dal capo D (D.Lgs. n. 42/2004 e il D.p.r. 380 del 2001)- costituiscano le fonti della regola cautelare completamente disattesa dagli imputati, trasfusa nello specifico regolamento prescrizionale adottato dall'Ente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti che seguono. 12 2. Il Collegio preliminarmente evidenzia come, nel caso di specie, correttamente le difese NI e NI RZ abbiano evidenziato che ci si trova di fronte ad una «doppia conforme di assoluzione», a differenza del precedente giudizio di legittimità in cui il precedente Collegio aveva (correttamente) osservato come «ancorché in parte dispositiva la sentenza impugnata confermi quella di primo grado, le due sentenze non possono qualificarsi quali "doppie conformi"», in quanto pervengono all'assoluzione degli imputati con percorsi motivazionali assai diversi, con conseguente esclusione delle regole di giudizio previste per tale ipotesi nel giudizio di cassazione. Tale considerazione condurrebbe, da un lato, a dichiarare inammissibili le censure proposte dal Procuratore generale per vizi di motivazione (ancorchè formalmente rubricati come violazioni di legge), dall'altro a limitare grandemente l'ammissibilità del sindacato della RT sui vizi di motivazione in generale e, ancor più, di travisamento della prova, secondo i canoni interpretativi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che, nel giudizio di rinvio, il «faro» che deve orientare la RT di appello è costituito dal principio di diritto espresso dalla RT in sede di annullamento, che deve necessariamente costituire il punto di partenza dello scrutinio del Collegio. La Quarta Sezione della RT, nella parte motiva della sentenza n. 7088/2021, ha in primis delimitato il thema decidendum del giudizio di appello, affermando che «non è più consentito ai ricorrenti che non hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado, come era loro consentito, di dedurre censure sull'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità in relazione agli omicidi e lesioni colposi per i quali già in primo grado sia stata accertata l'esistenza del rapporto in questione. E questa conclusione riguarda tutti gli aspetti della causalità decisi dai primi giudici: causalità generale, causalità individuale, contributo causale dei singoli imputati, posizione di garanzia (o mancato doveroso esercizio dei poteri per far cessare o diminuire i livelli dell'esposizione) sui quali, dunque, non è più possibile contestare la decisione di primo grado" (Sez. 4, n. 4675 del 17/5/2006 dep. 2007, Bartalini ed altri, Rv. 235655; conf. la già ricordata Sez. 5, n. 29377 del 29/5/2019, Mussari, Rv. 276524)». In secondo luogo, nel rinviare il processo alla RT territoriale, ha precisato che (il corsivo è di questo Collegio) «dovrà essere riportato in primo piano il tema, rimasto sullo sfondo della sentenza oggi impugnata, della prevedibilità e prevenibilità dell'evento. In proposito, dovrà tenersi conto che in casi come quello che ci occupa, l'esame sulla prevedibilità-evitabilità dell'evento è semplificato, in quanto, come hanno ricordato le Sezioni Unite nel caso RU (Sez. Un. n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn e altri, Rv. 261106) la prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone da indagare con la massima attenzione e difficoltà nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata, mentre nei casi di colpa specifica lo spazio valutativo della prevedibilità è "pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa" e solo "nell'ambito di norme elastiche che indicano 13 un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento M ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello". Il giudice del rinvio dovrà, in particolare, rispondere all'obiezione degli appellanti che voleva nel caso de quo, gli imputati trovarsi di fronte a disposizioni rigide e cogenti, dirette alla salvaguardia di esiti di danno e pericolo in una zona connotata da specifiche problematiche e da un preesistente rischio idrogeologico. E al rilievo secondo cui non avevano la facoltà di autodeterminarsi violando le norme di cautela e non potrebbero oggi addurre l'imprevedibilità o inevitabilità di un evento lesivo che è proprio l'evento tipico che le norme violate miravano ad evitare. Più specificamente, con riguardo alla questione dell'evitabilità dell'evento, il gudice del rinvio dovrà confrontarsi con la giurisprudenza di questa RT di legittimità secondo cui la responsabilità colposa sussiste quando l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, anche se non risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento. Nel caso in esame, peraltro, risulta addirittura che buona parte dei lavori di scavo e sbancamento non solo non si erano attenuti allo scrupoloso rispetto del progetto, ma non potevano essere eseguiti tout court. Sul punto in questione, in particolare, la RT del rinvio dovrà sanare la contraddizione esistente nel provvedimento oggi impugnato che afferma non essere stato possibile per le dimensioni della frana accertare l'entità degli scostamenti dei lavori effettivamente realizzati rispetto all'originario progetto, mentre il giudice di primo grado aveva riscontrato uno sbancamento del triplo rispetto ai 300 mc dichiarati in d.i.a. e l'assenza di previsioni quanto al disboscamento nella parte retrostante del ME». In conclusione, la RT di legittimità rinveniva «una chiara violazione di legge laddove, senza che il punto fosse stato oggetto di impugnazione, la sentenza impugnata ha rimesso in discussione la sussistenza del nesso di causalità tra l'effettuazione dei lavori di cui all'imputazione e l'evento franoso». Riteneva, inoltre, fondato anche «il rilievo di una conseguente e radicale assenza di adeguato riscontro in motivazione ai motivi di appello del pubblico ministero e delle parti civili in punto di queil'assenza dell'elemento psicologico del reato». Riteneva invece non fondati, invece, i ricorsi nelle parti in cui censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, in quanto proposti nella vigenza dell'art. 608 cod. proc. pen., che, a far tempo dal 3 agosto 2017, vede inserito dall'art. 1, co. 69, I. 23/6/2017 n. 103, il comma 1-bis, a mente del quale «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606». Alla luce del principio di diritto espresso, alla RT di appello era preclusa ogni valutazione sull'elemento oggettivo del reato (ivi compresa l'entità del sovrascavo) e sul nesso di causalità, essendo limitato i! nuovo giudizio all'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 14 3. La RT territoriale fonda il nuovo giudizio assolutorio su due elementi, entrambi viziati da violazione di legge in quanto hanno disatteso il principio di diritto espresso da questa RT. 3.1. Il primo elemento, relativo all'entità del c.d. «sovrascavo» supera il confine del giudizio di rinvio, come perimetrato dal principio di diritto dianzi evidenziato. Il ricorso proposto dal Procuratore generale (par. 7.1.1) è pertanto fondato, circostanza che assorbe il profilo di censura formulato dalle parti civili in merito all'entità del sovrascavo (v. par. 7.3.2), che sarebbe, altrimenti, inammissibile in quanto meramente fattuale e concernente, semmai, un vizio di motivazione non suscettibile di sindacato in presenza di doppia sentenza di assoluzione. Il giudizio di rinvio è infatti governato dal principio secondo cui «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». Per quanto invece concerne gli accertamenti in punto di fatto, la RT ha ritenuto (v. Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760 - 01) che «i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata» (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 - 01; Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003, Colao, Rv. 226418; Sez. U. n. 5 dell'8/05/1996, D'Avino, rv. 204463), fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottomessi al suo esame (conforme: Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Fontanini, Rv. 271345 - 01). Analogamente, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Le Voci, Rv. 278629 - 02 ha ritenuto che «nei giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla RT di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova». Nel caso di specie, la RT aveva annullato per violazione di legge in riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento. Tale preclusione opera, pertanto, in riferimento alla ricostruzione dell'intero elemento oggettivo del reato (condotta/evento/nesso di causalità) operata dal primo giudice. Il Collegio aggiunge che (anche a mente del chiaro tenore dell'articolo 40 cod. pen., secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento 15 dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione»), nella sequenza logico-cronologica dell'esame degli elementi costitutivi del reato, quello del nesso di causalità segue quello sulla condotta e l'evento e precede quello sull'elemento psicologico del reato. Pertanto, la barriera preciusiva del devolutum in appello, evidenziata da questa RT nella precedente sentenza, si deve ritenere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato che precedono l'elemento psicologico: condotta, evento, nesso di causalità. Al contrario, restava affidata alla piena rivalutazione del giudice del rinvio la questione relativa all'elemento soggettivo del reato che, logicamente e cronologicamente, segue le altre. La RT di appello di Bologna, al contrario, evidenzia come non vi sia prova della effettiva all'entità del «sovra-scavo» eseguito rispetto a quello oggetto di autorizzazione. Sul punto, la sentenza (pagg. 21-22) afferma che «a seguito di attenta analisi del compendio istruttorio in atti, non è stata raggiunta la prova in ordine all'esatta misura degli scavi effettuati dai prevenuti..... le contraddizioni e le incertezze evidenziate nel compendio probatorio acquisito, unitamente all'assenza di alcuna valutazione tecnica puntuale sul punto e alla divergenza di opinioni degli esperti intervenuti, impediscono a questo Collegio di determinare con certezza la misura dello scostamento realizzato dagli odierni imputati rispetto all'originario progetto». Tale punto della sentenza appare chiaramente viziato da violazione di legge in quanto esula dal devoluto alla cognizione della RT di appello, posto che questa RT ha già stabilito (pag. 31 sentenza n. 7088/2021) che «il giudice di primo grado aveva riscontrato uno sbancamento de/triplo rispetto ai 300 mc dichiarati in d.i.a.», riconducendo tale accertamento alla preclusione del devolutum in appello. L'invito a «sanare la contraddizione» esistente tra le due sentenze;
contenuto nella pronuncia di annullamento, non poteva quindi essere letto nel senso di riportare in seno al devolutum ciò che, poche righe prima, ad esso era stato sottratto, ma semplicemente ad accertare in modo più chiaro l'entità del sovrascavo abusivo, compreso tra 300 e 1.000 mc. L'affermazione della RT territoriale sul punto appare, quindi, un modo surrettizio per spostare, nuovamente, il fuoco del giudizio dall'elemento psicologico del reato all'elemento oggettivo e al nesso di causalità, in palese violazione del principio di diritto espresso da questa RT. La sentenza va pertanto annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della corte di appello di Bologna. L'accoglimento di tale motivo di ricorso ha efficacia assorbente rispetto alle altre censure concernenti l'entità del c.d. «sovrascavo». 3.2. In relazione allo specifico punto devoluto alla sua cognizione, relativo alla «natura» delle regole cautelari violate (pag. 20 ss. sentenza impugnata), i ricorsi proposti dal Procuratore generale (par. 7.1.2) e dalle parti civili (parr.
7.2.1 e 7.3.1) sono parimenti fondati. 16 La sentenza impugnata testualmente stabilisce che «le disposizioni ... non sono dotate della rigidità precettiva propria di una norma rigida, atteso che l'agire dell'agente non risulta orientato in modo inequivocabile, mediante la codificazione di una condotta fissa o di uno schema di comportamento predeterminato con assoluta precisione;
al contrario, trattasi di norma elastica, che necessita, per la sua applicazione, di un legame con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare». A pagina 22 aggiunge che «relativamente al tema della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, la RT condivide la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato de quo. In primo luogo, giova rammentare come, nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi della violazione di una norma cautelare "elastica", risulta necessario, ai fini dell'accertamento della condotta esigibile da parte dell'agente, procedere ad una valutazione "ex ante" che tenga conto delle circostanze del caso concreto. Ebbene, dall'esame degli atti e dalla rinnovazione dell'istruttoria, è emerso come, pur ammettendo che gli imputati abbiano tenuto una condotta inosservante delle prescritte cautele, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato. Infatti: il rispetto delle disposizioni cautelari imposte non avrebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione della frana ..... una mera condotta osservante delle regole cautelari sopra richiamate, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui operarono gli imputati (in particolare, in una zona ritenuta "stabile" a seguito di attente valutazioni del geologo Beltrame e degli esperti tecnici del Comune e della Regione, a seguito delle quali furono prescritte "usuali procedure cantieristiche" in assenza di fenomeni gravitativi) non sarebbe stata idonea ad evitare l'evento franoso, attesa l'assoluta sproporzione tra le dimensioni della frana e gli interventi di scavo effettuati dai prevenuti. In ordine alla prevedibilità dell'evento, occorre evidenziare come, alla luce delle conoscenze tecnico scientifiche e delle massime di esperienza, la frana non fosse in alcun modo prevedibile da parte degli imputati quale conseguenza dei lavori effettuati;
non sfugge, infatti, che tale fenomeno rimase imprevedibile per il geologo Beltrame, per i tecnici del Comune nonostante i molteplici sopralluoghi, per i geologi della protezione civile e per tutti gli esperti intervenuti sul luogo del fatto, compreso il dott. LA, il quale, come correttamente precisato dal giudice di primo grado, dichiarò che, in relazione al sopralluogo del 29 aprile 2010, non vi era alcuna evidenza di una correlazione tra i lavori del ME e quanto verificatosi presso la casa di AO" "Ebbene: nel caso in esame non può ritenersi che l'evento franoso - non previsto ed assolutamente inaspettato per i tecnici del settori intervenuti - fosse prevedibile dagli odierni imputati sia per le ragioni sopra esposte, sia in considerazione delle loro qualità soggettive: - NI (di professione meccanico) e ME (committente, pensionato), i quali, privi di qualsivoglia competenza tecnica nel settore in esame, non poterono prevedere ciò che rimase imprevedibile per gli esperti in materia;
- NI RZ, direttore dei lavori, il quale, pur avendo maturato esperienza nel settore, era privo delle competenze geologiche necessarie ad effettuare valutazioni tecniche in ordine alla 17 verificazione di un evento franoso quale quello in esame. Infatti, come risulta dalle dichiarazioni del geologo Beltrame rese all'udienza del 18/1/2022, il RZ, ogni volta che si presentò l'esigenza di valutare situazioni che esulavano dalle sue competenze, si rivolse al geologo. Ciò fece, in particolare, prima di effettuare qualsivoglia scavo ulteriore rispetto a quelli assentiti, operando, dunque, sulla base delle valutazioni dell'esperto». La sentenza, sul punto, non ha fatto buon governo del principio di diritto espresso da questa RT. Coglie infatti nel segno il ricorrente Procuratore generale laddove evidenzia che nella distinzione tra norma cautelare «elastica» o «rigida», il discrimen è rappresentato dallo spazio concesso all'agente di uniformare la propria condotta alle condizioni specifiche in cui è chiamato ad operare: mentre nel primo caso la norma cautelare consente di calibrare il proprio comportamento, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e nel rispetto dei limiti elastici indicati dalla norma stessa, nel secondo caso non è dato alcuno spazio valutativo, essendo il comportamento dell'agente dettagliatamente specificato e previsto nella norma cautelare inderogabile. Nel caso di specie, come correttamente sottolinea il ricorrente pubblico, «non è dato ravvisare alcuna possibilità di estendere la norma cautelare, conformandola al caso concreto, trattandosi di un dato numerico che per sua natura non è modificabile, se non con altra previsione dell'autorità competente di autorizzazione al superamento della quantità di scavo originariamente assentita. Più semplicemente, si rimarca il fatto che il provvedimento del 21 luglio 2008 non lasciava alcun margine di azione agli imputati indicando, mediante richiamo alla relazione tecnica allegata all'istanza, I quantum dello scavo. Eventuali esigenze manifestatesi in corso d'opera avrebbero dovuto essere rappresentate, vagliate ed eventualmente autorizzate dalla autorità amministrativa competente. La rigidità della previsione non poteva essere ignorata, vieppiù nella situazione concreta rappresentata dall'esistenza di vincoli idrogeologici dell'area, evidentemente posti per evitare eventi analoghi a quello verificatosi. La rigidità della norma cautelare non è, peraltro, limitata al solo dato quantitativo espresso in 300 mc ma, al contrario, è ravvisabile in tutto il complesso di prescrizioni contenute nel provvedimento del 21 luglio 2008 ove vengono analiticamente elencati rigorosi limiti nell'esecuzione delle opere assentite, limiti che l'agente è tenuto ad osservare senza possibilità alcuna di scostamento. Basti richiamare l'imposizione di "limitare i movimenti di terra allo stretto necessario, eseguendoli in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni e al buon regime delle acque"». 3.3. Il Collegio ritiene in proposito necessario precisare i termini in cui la sussistenza e la disciplina del vincolo idrogeologico perimetrano la regola cautelare in esame (anche in riferimento alle deduzioni della difesa NI RZ, v. par. 10.3) e quali siano i rapporti tra tali norme e l'articolo 181 del d. Igs. 42/2004. 18 3.3.1. In primo luogo, va evidenziato come non appaia corretto ricondurre la regola cautelare da seguire nel caso di specie all'articolo 181 del d. Igs. 42/2004. Ancorché lo specifico punto non costituisca oggetto di espressa censura, il Collegio ritiene di dover spendere qualche parola in proposito, posto che la pronuncia impugnata, a pag. 19, stabilisce che «il fondamento della colpa specifica contestata agli imputati risulta essere l'articolo 181 del d. Igs. 42/2004...» e tale norma viene da ricorrenti e convitti invocata negli scritti difensivi. Sul punto, il Collegio condivide il consolidato orientamento della RT (Sez. 3, n. 43731 del 24/09/2009, Napoli, Rv. 245208 - 01) secondo cui «l'esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico (art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 330), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell'art. 44 cit., come tali insuscettibili di estensione analogica». Tuttavia, la presenza del vincolo idrogeologico costituisce elemento ostativo alla domanda di condono, in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità preposta (Sez. 3, n. 11960 del 22/12/2010, Comotti, Rv. 249747 - 01: «la positiva conclusione della procedura di accertamento di conformità, finalizzata al rilascio del permesso di costruire in sanatoria con effetto estintivo dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ..., è subordinata, in presenza di un vincolo idrogeologico, al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del medesimo»). Dalle pronunce sopra evidenziate si evince che il vincolo idrogeologico costituisce presidio posto a tutela di un bene giuridico diverso da quello della tutela del paesaggio, ossia quello dell'assetto idrico e geologico del territorio, ritenuto dal legislatore così importante da costituire, in caso di violazione delle relative norme, elemento preclusivo alla domanda di condono in assenza di regolarizzazione mediante autorizzazione. La regola cautelare non può, pertanto, essere costituita dall'articolo 181 d. Igs. 42/2004 (peraltro contestata in riferimento al solo fatto di cui al capo A della rubrica, in riferimento all'articolo 142, in quanto commesso in «area boschiva», e non anche in riferimento al Capo D, qui in esame), bensì dalla disciplina relativa alla prevenzione del rischio idrogeologico, comprensiva anche degli atti autorizzativi. 3.3.2. Il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, all'articolo 1 stabilisce che sono sottoposti a vincolo «per scopi idrogeologici» i «terreni di qualsiasi natura e destinazione che ... possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque». Come correttamente osservato nel primo ricorso per cassazione delle parti civili, il vincolo idrogeologico è quindi lo strumento che consente la tutela delle aree che, a fronte di interventi di trasformazione, comportanti movimentazione di terreno, sono passibili di dissesto in termini di stabilita dei versanti o di regimazione delle acque. La stessa apposizione del vincolo, pertanto, circoscrive in modo chiaro la tipologia di eventi che la norma intende evitare. 19 L'articolo 61, comma 5, del d. Igs. 152/2006 stabilisce che le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni. La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il vincolo idrogeologico con I.r. 21 aprile 1999, n. 3 («Riforma del sistema regionale e locale, delega a Comuni e Comunità montane la gestione del vincolo idrogeologico»), delegando il rilascio delle autorizzazioni a Comuni e Comunità montane, e suddividendo i lavori in tre categorie (art. 150), da definirsi in concreto con una Direttiva emanata dalla Giunta regionale (comma 9). La legge stabilisce (art. 150, comma 2) che sono soggette all'«autorizzazione» prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli «interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonchè gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque»; tuttavia, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le «opere di modesta entità», che comportano limitati movimenti di terreno (comma 7), sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una «comunicazione di inizio di attività», corredata di relazione tecnico- illustrativa. La direttiva di cui sopra al comma 9 dovrà individuare altresì nell'ambito delle opere «di modesta entità» quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione agli enti delegati. La Giunta regionale ha provveduto con Delibera n. 1117 dell'Il luglio 2000. Essa distingue gli interventi in zona sottoposta a vincolo in tre categorie. Le diverse categorie di opere sono contenute in tre elenchi, cui corrisponde un diverso regime amministrativo. 1. Per le opere di cui all'elenco 1 (par. 2.4.1) è prevista una autorizzazione. Per tali opere, il par.
2.4.2 prevede anche la possibilità di rilascio di una autorizzazione «in sanatoria», per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi. Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste. La richiesta della autorizzazione in sanatoria viene assoggettata ad istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione ex ante. Anch'essa può concludersi in termini negativi, qualora le opere eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell'assetto idrogeologico. In caso di danni accertati l'Ente delegato può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923; 2. Per le opere di cui all'elenco 2 (par. 2.6), è prevista una mera «comunicazione di inizio attività», che sostanzialmente richiama la CILA;
3. Per le opere incluse nell'elenco 3 (par. 2.7), non sono previste né autorizzazione né comunicazione. Trattasi di «opere di più che modesta entità», che comportano la realizzazione scavi molto modesti, cui si aggiungono i casi disciplinati dal par. 2.8. (opere realizzate dall'ente delegato;
aree ricomprese nel perimetro urbanizzato;
lavori pubblici di «pronto intervento»; interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali;
opere di 20 difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale). Pertanto, se la semplice apposizione del vincolo delimita l'ambito degli eventi che la normativa intende evitare, la disciplina delle autorizzazioni stabilisce il procedimento di delimitazione delle regole cautelari funzionali alla tutela approntata. Regole che, in concreto, saranno stabilite nel provvedimento autorizzativo (o negli atti succedanei, per gli interventi minori), il quale, come rilevato in dottrina, si pone in funzione integrativa del precetto penale, concretizzando gli standard comportamentali la cui violazione ha funzione costitutiva del fatto tipico colposo. Si tratta, in altre parole, di regole cautelari «multilivello», in cui il grado di specificazione della regola cautelare aumenta vieppiù, partendo dalla sua previsione nella norma generale ed astratta fino a concretizzarsi e cristallizzarsi nel provvedimento amministrativo. 3.4. Ciò doverosamente premesso, il Collegio osserva come allegata al ricorso vi sia la richiesta di autorizzazione ad eseguire opere in area sottoposta a vincolo idrogeologico, protocollata in data 3 giugno 2008 (n. 0004012), firmata dal ME BI, alla cui seconda pagina si dà atto che le opere rientrano tra quelli di cui all'elenco 1 della anzidetta Delibera di Giunta regionale, ossia quelle soggette ad autorizzazione. Allegata all'istanza vi è una relazione a firma del geologo UC NI RZ, che quantifica il volume dei materiali estratti in «circa mc. 300». L'autorizzazione, rilasciata in data 21 luglio 2008 dalla Comunità montana delle Cinque Valli BO (POS. A08097/114), conteneva, al punto 2, la prescrizione secondo cui «i movimenti di terra siano limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque». 3.5. Dopo aver analizzato la disciplina normativa e la fattispecie concreta, il Collegio osserva che, come evidenziato in dottrina, le regole cautelari, oltre che scaturire dall'esperienza comune (come accade negli esempi sopra riportati) o dall'esperienza tecnico-scientifica, possono essere anche contenute in fonti pubbliche o private che fissano le modalità di condotta che occorre adottare in determinate situazioni per evitare determinati eventi. In caso di vioiazione delle regole cautelari del primo tipo (regole non scritte) si parla di «colpa generica»; in caso, invece, di violazione delle regole cautelari del secondo tipo (regole scritte) di «colpa specifica». Nel caso di specie, la previsione normativa di un preciso iter autorizzativo, all'esito del quale erano stati imposti precisi limiti quantitativi e altrettanto precise modalità esecutive dei lavori, circoscriveva in modo «rigido», e tutt'altro che elastico, l'ambito della regola cautelare, dovendosi ritenere quindi che nel caso di specie si verta indiscutibilmente nell'ambito della c.d. «colpa specifica». Del resto, nella precedente pronuncia di annullamento la RT aveva già chiaramente indicato la strada da percorrere, laddove ha espressamente affermato che «in casi come quero che ci occupa, l'esame sulla prevedibilità-evitabilità 21 dell'evento è semplificato in quanto ... nei casi di colpa specifica lo spazio valutativo della prevedibilità è "pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa"». In proposito, la RT (Sez. 4, n. 11445 del 21/03/2002, Cappelletti, Rv. 224271 - 01) ha precisato che «in tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sè, l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello della p.a., adottando condotte diverse». L'attrazione delle regole cautelari applicabili al caso concreto nell'ambito della colpa specifica proietta, pertanto, i suoi effetti sui requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 3.6. Quanto al requisito della «prevedibilità», Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106 (richiamate dal ricorrente) hanno precisato che esso «non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo». Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini, Rv. 235662 - 01, aggiunge che la prevedibilità dell'evento dannoso va accertata con criteri «ex ante» e va valutata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell'agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento. Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Galdino, Rv. 274500 - 01, ha in proposito precisato che occorre avere riguardo alla «concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento». Nel caso di specie, l'ampio superamento dei limiti e delle prescrizioni imposte rendeva pertanto certamente prevedibile il verificarsi dell'evento, posto che la disciplina del vincolo idrogeologico mira esattamente a prevenire il pericolo del verificarsi di eventi di tale portata. Inoltre, trattandosi di lavori posti in essere da professionisti esperti, non vi è dubbio che l'«agente modello» di riferimento sia costituito dal soggetto in possesso della «migliore scienza ed esperienza» del settore in cui l'agente opera (Sez. 4, 01/97/1992, Boano, Rv. 193035, secondo cui il «modello d'agente» è costituito dal «modello dell'homo eiusdem condicionis et professionis, ossia dal modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta»). La RT territoriale non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, da un lato ritenendo che le norme cautelari avessero natura «elastica», dall'altro non riconducendo i requisiti soggettivi degli agenti di reato nell'ambito del corrispondente «agente modello». 3.7. In ordine alla «evitabilità dell'evento», del pari, il principio di diritto stabilito da questa RT (e correttamente riportato negli atti di impugnazione) è quello espresso da Sez. 4, n. 22 31980 del 06/06/2013, Nastro, Rv. 256745 - 01, secondo cui «in tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento consegue sia nel caso in cui il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave» (conforme: Sez. 4, n. 7783 de! 11/02/2016, Costaguti, Rv. 266356 - 01). Analisi, questa, in cui la RT territoriale non si è spesa. 4. La sentenza impugnata non ha quindi fatto buon governo del principio di diritto espresso dalla precedente sentenza n. 7088 dei 26/01/2021, che del resto aveva chiaramente evidenziato la natura «semplificata» del giudizio, fornendo dei chiari indici in base ai quali valutare la natura rigida, e non elastica, della regola cautelare, incorrendo in molteplici violazioni di legge, come evidenziato nei paragrafi che precedono. La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della RT di appello di Bologna per nuovo esame, confermando il Collegio il principio di diritto già espresso dalla RT nel precedente arresto, che integra nel modo che segue: «In materia di rischio idrogeologico, vige un sistema di regole caute/ari «multilivello», il cui il grado di specificazione aumenta vieppiù, passando dalla norma generale ed astratta fino a concretizzarsi e cristallizzarsi nel provvedimento amministrativo. Ed infatti, la semplice apposizione del vincolo delimita l'ambito degli «eventi» che la normativa intende evitare, mentre la disciplina delle autorizzazioni stabilisce il procedimento di delimitazione delle «regole caute/ari» funzionali alla tutela approntata;
regole che, in concreto, saranno stabilite nel provvedimento autorizzativo (o da suo succedaneo, nel caso di interventi minori). La violazione delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative, legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dall'autorità preposta al vincolo idrogeologico, costituisce «colpa specifica», per cui non è consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità dell'evento a quello stabilito dalla pubblica amministrazione, adoctando condotte diverse da quelle autorizzate. In tema di "evitabilità" dell'evento, l'addebito soggettivo dello stesso consegue sia nel caso in cui il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave». 5. I restanti profili di censura restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi evidenziati.
P.Q.M.
23 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della RT di appello di Bologna, cui rimette anche ia liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso il 30/06/2023.