Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2002, n. 11445
CASS
Sentenza 21 marzo 2002

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In tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sè, l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello della p.A., adottando condotte diverse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'esclusione della colpa dei responsabili di una pista da sci i quali non si erano attenuti alla prescrizione della apposita Commissione tecnica provinciale che aveva condizionato l'agibilità della pista alla realizzazione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte, ma ne avevano collocato una di lunghezza inferiore ai 10 metri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2002, n. 11445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11445
    Data del deposito : 21 marzo 2002

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