Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
In tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sè, l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello della p.A., adottando condotte diverse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'esclusione della colpa dei responsabili di una pista da sci i quali non si erano attenuti alla prescrizione della apposita Commissione tecnica provinciale che aveva condizionato l'agibilità della pista alla realizzazione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte, ma ne avevano collocato una di lunghezza inferiore ai 10 metri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2002, n. 11445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11445 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. BATTISTI MARIANO CONSIGLIERE
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO CONSIGLIERE
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE CONSIGLIERE
4. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TRENTO;
nei confronti di:
1) ET RE N. IL 27/09/1948;
2) RO RL N. IL 05/06/1942;
avverso SENTENZA del 10/05/2001 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Battisti Mariano;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Franco Laurentis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con sentenza del 9 giugno 1991, affermava la penale responsabilità di MO PE e di LA SI, nella loro qualità, il primo, di legale rappresentante della "Società Sciovia Fondo Grande, Sommo Alto s.r.l.", con sede in Folgaria, e, il secondo, di responsabile tecnico degli impianti, per il reato di lesioni colpose gravi in danno di IZ AG, la quale, l'8 gennaio 1996, mentre stava sciando, pervenuta alla fine della discesa della pista denominata "della Martinella",non riuscendo a controllare i propri sci,aveva travalicato il parapetto di un ponticello ed era precipitata fuori pista. Il tribunale, premesso che la Commissione tecnica consultiva per le piste di sci della Provincia di Trento, nel rilasciare il benestare per l'agibilità della pista, aveva prescritto, nel 1973, che "doveva essere disposta una barriera che costringesse lo sciatore ad arrestarsi. prima di iniziare l'attraversamento del ponte, barriera che avrebbe dovuto avere una lunghezza dai 12 ai 14 metri ed essere collocata a 4, 5 metri dall'inizio del ponte", accertava che tra la pista e l'accesso al ponte erano stati collocati dei paletti in legno colorati ed incrociati con cartello triangolare indicante pericolo generico e che la lunghezza di questa barriera non superava i 10 metri.
Non v'era, quindi, alcun dubbio, secondo il tribunale, che gli "imputati avessero causato por colpa le lesioni riportate dalla AG, che, anche a voler dar credito alla versione dei fatti ad essi più favorevole, ossia che la barriera formata dai bastoncini fosse lunga circa 10 metri e posta in posizione centrale lasciando dei varchi laterali di circa 2 o 3 metri, si trattava comunque di una barriera non rispondente alle caratteristiche imposte dall'autorità, perché non obbligava gli sciatori ad arrestarsi, ma semmai semplicemente a rallentare la corsa".
"Non solo, ma - proseguiva il tribunale - era da aggiungere che la Commissione di vigilanza aveva indicato in 12-l4 metri la lunghezza della barriera che, certamente, nel caso di specie, non era stata raggiunta, anzi proprio dalla dinamica del sinistro, dal fatto, cioè, che la AG aveva affrontato il ponte ad una velocità certamente elevata e senza trovare alcun ostacolo, si doveva ritenere che la barriera fosse di parecchio più corta e fosse comunque tale da non obbligare gli sciatori a tenere sul ponte la velocità prudenziale che, dato lo stato dei luoghi, doveva essere bassissima".
2 - il difensore proponeva appello e la corte di appello di Trento, con sentenza del 10 maggio 2001, in riforma della sentenza del tribunale, assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste. La corte rilevava, anzitutto, che "prima dell'inizio del ponte era collocata trasversalmente una serie di paletti incrociati estesa per tutta la larghezza dell'accesso del ponte, in sostanza per una decina di metri, salvi i passaggi laterali di un paio di metri a destra e a sinistra e quella serie di paletti era atta a costringere lo sciatore, che volesse andare sul ponte, ad aggirare i paletti medesimi transitando per l'uno o per l'altro di tali varchi laterali, con necessaria riduzione dell'"andatura". Osservava, poi, che "cartelli segnalanti la particolare difficoltà del percorso erano apposti all'inizio e al termine dell'impianto di risalita, adducente alla summenzionata pista "nera", di particolare pendenza e difficoltà e riservata a sciatori abili ed esperti, e lungo la pista stessa".
Sottolineava, infine, che la AG, eseguendo una curva nella ripida discesa prima del ponte, era saltata su "una salitina" che le aveva fatto da trampolino, aveva perduto l'equilibrio e il controllo ed era finita per volare oltre il lato destro del ponte stesso, cadendo sulla strada sottostante, senza urtare contro i paletti trasversali, che non erano stati divelti o abbattuti, ne' colpire il parapetto del ponte, volando sopra di questo".
In tale situazione - concludeva la corte di merito - non si vedeva come la colpa e la stessa causazione dell'infortunio potessero essere attribuiti agli odierni imputati, sembrando, invece, che soltanto la stessa danneggiata potesse essere, ritenuta responsabile dell'accaduto".
3 - Il procuratore generale ricorre per cassazione denunciando inosservanza della legge penale e/o manifesta illogicità della motivazione".
Deduce che "la pronuncia assolutoria della corte di appello contiene una macroscopica violazione della legge penale consistente nella disapplicazione della norma - art. 43 c.p. - che postula la sussistenza della colpa nella violazione di ordini legittimamente dati al fine di prevenire eventi dannosi o pericolosi". "Le prescrizioni della Commissione Tecnica Consultiva per le piste di sci della Provincia Trento Provinciale del 1973 - secondo le quali si, sarebbe dovuto disporre una barriera che costringesse lo sciatore ad arrestarsi prima di iniziare l'attraversamento del ponte e tale barriera, che non avrebbe dovuto essere fonte di danno per lo sciatore, avrebbe dovuto avere una larghezza di 12-14 metri ed essere collocata ad una distanza di 4,5 metri dall'inizio del ponte erano state disattese dagli imputati, i quali avevano ritenuto di poter soddisfare quelle prescrizioni collocando dei paletti incrociati conficcati nella neve per quasi tutta la larghezza del ponte, lasciando liberi soltanto due limitati passaggi laterali di 2,.3 metri ciascuno in uno dei quali era andata ad infilarsi la AG".
"E ciò voleva dire - prosegue il ricorrente - che nella specie, non si poteva parlare di barriera, essendoci comunque un doppio spazio di transito".
"Tale soluzione, quindi, apertamente violatrice della disposizione ordinatoria della p.a., non realizzava lo scopo voluto dalla predetta Commissione, che era quello di imporre l'arresto degli sciatori prima che questi, sostanzialmente a passo d'uomo, superassero il ponte che attraversava la strada sottostante ". "La barriera, infine, non era affatto detto che dovesse attuarsi mediante un muro o altra struttura rigida, come ha ipotizzato il giudice di appello, in quanto poteva essere realizzata mediante le solite reti di plastica che delimitano le pista da sci, addirittura a scopo di riparo, come, poi, è stato effettivamente realizzato".
4 - La parte civile produce una memoria il cui contenuto non è dissimile a quello del ricorso del p.g..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è fondato.
a - La violazione della legge penale, sotto il profilo della inosservanza di un ordine legittimamente dato dalla Pubblica Amministrazione, inosservanza che, come prevede l'art. 43 c.p., può essere fonte, causa, di delitto colposa, è, infatti, nel caso di specie, innegabile.
La corte di merito scrive, a pag. 6, che "i bastoni incrociati infissi nella neve, volti a precludere il diretto raggiungimento del ponte a seguito della discesa per il rapido tratto finale della pista della Martinella, costituivano uno sbarramento estesa per quasi tutta la larghezza dell'imboccatura del ponte lasciando liberi soltanto i due limitati passaggi laterali - di 2,3 metri ciascuno per uno dei quali venne fortunosamente ad infilarsi la AG, perdendo il controllo degli sci e, quindi, volando oltre il parapetto del ponte".
Ebbene, supposto che i paletti incrociati conficcati nella nave potessero costituire la barriera imposta dalla P.A., avrebbero, però, potuto esserlo soltanto se avessero avuto l'ampiezza da 12 a 14 metri prescritta dalla Commissione tecnica consultiva della Provincia di Trento, la quale, peraltro, aveva voluto quelle misure a ragion veduta.
Come, invero, sottolinea la parte civile nella sua memoria, la Provincia di Trento aveva disposto che la barriera misurasse, in larghezza, dai 12 ai 14 metri perché l'imboccatura del ponte, se tondo quanto risultava dalla planimetria allegata alla delibera della Commissione aveva l'ampiezza di metri 12,50, e, dunque, osserva la parte civile, la misura dettata dalla P.A. la quale, data la particolare pendenza della pista , non voleva che si accedesse al ponte senza prima essersi fermati, era tale da coprire completamente l'ampiezza dell'accesso al ponte.
Non v'è dubbio, allora, che debba essere ravvisata l'inosservanza di cui si discute nell'avere predisposto gli imputati una barriera, costituita de quei paletti conficcati nelle neve, della larghezza di, forse, dieci metri - ma, molto probabilmente, minore, stando al motivato giudizio del tribunale - lasciando alle due estremità quei 2,3 metri che la P.A. non voleva che venissero lasciati proprio perché "l'imboccatura del ponte misurava quasi tredici metri" e, quindi, per evitare che si creasse una situazione che permettesse allo sciatore di non arrestarsi dinanzi alla barriera e, avvalendosi di in uno di quei due spazi - la AG si è infilata proprio in uno di questi spazi - di accedere, rischiando, al ponte. b - La prescrizione, più volte citata, altro non è, nell'ottica dell'art. 43 c.p., come si è già accennato, che un ordine legittimamente impartito dalla pubblica amministrazione al fine di tutelare l'incolumità dello sciatore, un ordine scritto la cui violazione è violazione di norma specifica ed è noto che, mentre per la colpa generica occorre accertare caso per caso, la prevedibilità ed evitabilità da parte dell'homo ejusdem condicionis et professionis, per la colpa specifica si ritiene che tali prevedibilità ed evitabilità non abbiano bisogno di dimostrazione, in quanto la inosservanza della regola scritta concreta, di per sè, quella imprudenza e negligenza che costituisce l'essenza della colpa".
Se la P.A. ha prescritto ragionevolmente - ed è incontestabile la ragionevolezza della previsione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte di 12,50 metri - che la barriera deve avere certe misure;
se, cioè, ha essa stessa previsto che, ove non ci si attenga a quanto disposto nella propria prescrizione, possono verificarsi incidenti con danni alle persone e, quindi, se essa stessa ha ritenuto che quegli infortuni possono evitarsi con, soltanto con, determinati accorgimenti, il destinatario della prescrizione - ed è questo il principio che va affermato - nel momento in cui non si uniforma alla prescrizione, sostituendo, sostanzialmente, il proprio giudizio di prevedibilità o di evitabilità a quello della P.A., viola, evidentemente, nella responsabilità penale se dalla condotta, costituente violazione della prescrizione, conseguono danni alle persone. Non ha, conseguentemente, alcuna rilevanza l'affermazione della sentenza che "gli imputati potevano legittimamente confidare nella consapevolezza, nella prudenza, nell'attenzione e nella capacità tecnica degli utenti", che quel "confidare" avrebbe avuto senso soltanto se gli imputati avessero fatto ciò che loro era stato imposto, perchè solo questa osservanza, unitamente, ovviamente, alla "consapevolezza, alla prudenza, all'attenzione e alla capacità tecnica degli sciatori", avrebbero consentito di evitare determinati eventi.
2 - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio e, in sede di rinvio, la corte di merito si atterrà al principio di diritto sopra indicato (art. 173 disp. att.).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla sezione di corte di appello di Bolzano, alla quale riserva la regolazione delle spese tra le parti per questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MARZO 2003.