Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2016, n. 7783
CASS
Sentenza 11 febbraio 2016

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Massime1

In tema di omicidio colposo, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva escluso la responsabilità del direttore generale di una struttura ospedaliera per il decesso di un paziente a seguito di una epidemia di legionellosi sviluppatasi nel nosocomio, non risultando ancora accertata l'esistenza di un sistema chimico o farmacologico in grado di eliminare completamente la presenza del batterio della legionella dal sistema idrico degli ospedali).

Commentario1

  • 1Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2016, n. 7783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7783
Data del deposito : 11 febbraio 2016

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