Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di omicidio colposo, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva escluso la responsabilità del direttore generale di una struttura ospedaliera per il decesso di un paziente a seguito di una epidemia di legionellosi sviluppatasi nel nosocomio, non risultando ancora accertata l'esistenza di un sistema chimico o farmacologico in grado di eliminare completamente la presenza del batterio della legionella dal sistema idrico degli ospedali).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2016, n. 7783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7783 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
7 7 8 3/ 1 6 83 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 292/2016 Vincenzo ROMIS - Presidente - UP 11/02/2016- Claudio D'ISA Andrea MONTAGNI R.G.N. 24987/2015 Ugo BELLINI Antonio Leonardo TANGA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di AR FR e RD VI, costituite parti civili, nei confronti di TA LD, nato il [...], avverso la sentenza n.6442/14 depositata il 18/11/2014, della Corte di Appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per le parti civili EL e LA, il difensore, avv. Massimo Caria, del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Bisconti -come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza-, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per le parti civili EL NA, EL FR e EL UE, il difensore, avv. Massimo Caria, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
ме udito, per le parti civili CA ST, CA LO e CA AL, il difensore, avv. Nunzia Mastrantonio, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore di ON LD, avv. Alessandro Gamberini, del Foro di Bologna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ри 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.6442/14 depositata il 18/11/2014, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, resa in giudizio e dal abbreviato, in data 14/10/2011, appellata da ON LD responsabile civile "Policlinico Umberto I" di Roma, assolveva l'imputato dai delitti a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato, escludendo dal processo il responsabile civile.
1.1. Con la sentenza riformata l'imputato era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione in relazione al delitto di cui all'art.589 c.p., per aver cagionato la morte di EL RI.
2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale delle costituite parti civili EL FR e LA VI, lamentando: I) violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge in riferimento agli artt. 87, 581, 597 c.p.p.. Deduce che la Corte di Appello, pur riconoscendo che il responsabile civile dovesse essere escluso di ufficio dal procedimento fin dall'emissione dell'ordinanza che aveva accolto la richiesta di giudizio abbreviato, e provvedendo d'ufficio in tal senso, ha tuttavia valorizzato e accolto un motivo di appello proposto proprio da quest'ultimo e non dall'imputato, dando così illegittimo ingresso a un motivo di appello (valorizzandolo fino a elevarlo a fondato motivo di riforma della sentenza impugnata) di un soggetto che non poteva interloquire o le cui istanze erano ormai irrimediabilmente irricevibili;
II) erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (pagg. 10 e 14), dalla Cartella Clinica di EL RI del giorno 28.05.2007 (diario clinico) riprodotta a pag. 50 della perizia, dal doc. contenuto a pag. 85 (perizia contenente le linee guida) nonché travisamento della prova, essendo EL RI un paziente non a rischio aumentato ma a rischio elevato, ovvero un paziente per il quale le linee guida prescrivevano il ricovero in ambienti privi di legionella;
III) violazione di legge per mancata motivazione in riferimento alle ragioni di confutazione della sentenza di primo grado, non presentando alcun richiamo valutativo alla sentenza di condanna di primo grado né dimostrando la insostenibilità e/o illogicità di quest'ultima; IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 185 c.p., artt. 2059 my 2043 c.c., posto che la Corte di Appello di Roma, pervenendo a un giudizio 3 assolutorio, minato dagli errori di diritto sopra riportati, ha negato la conseguente tutela risarcitoria, ingiustamente pretermessa, con caducazione anche della provvisionale riconosciuta dal Giudice di merito di primo grado, cosi violando anche gli artt. 185 c.p., art. 2059 e 2043 c.c... CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
4. Occorre preliminarmente dar conto che l'odierna impugnazione non può che ritenersi proposta ai soli effetti civili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.576 e 652 c.p.p. (Sez. Un., n. 6509 del 20/12/2012; sez. 5, n. 3416 del 19/01/05; sez. 5, n. 24018 del 15/05/08).
5. Ciò doverosamente premesso, può passarsi alla valutazione dei motivi di doglianza.
6. Quanto al primo, osserva il Collegio, che, come sostenuto dai ricorrenti, l'art.87, comma 3, c.p.p. impone l'esclusione anche di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie, come nel caso che occupa, la richiesta di giudizio abbreviato.
6.1. In realtà il giudice di primo grado non solo non ha escluso il responsabile civile ma è giunto anche a condannarlo in solido con l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite nonché al pagamento di una provvisionale a titolo di danno morale e alle spese di giudizio sostenute da queste ultime. Ne consegue che, all'atto della proposizione dell'appello, il responsabile civile era ancora parte in quel procedimento penale e ben poteva tutelare le proprie ragioni mediante l'impugnazione della sentenza. Diversamente opinando, il medesimo responsabile civile, pur condannato come detto, in caso di "irricevibilità" dell'appello, sarebbe stato privato della possibilità di ulteriormente difendersi.
6.2. La censura, invero, non tiene neanche conto del fatto che la questione relativa al difetto dell'elemento soggettivo è stata avanzata, nei motivi d'appello, anche dall'imputato, posto che (come evincibile dalla motivazione dell'impugnata sentenza) questi si doleva per aver il giudice di primo grado omesso ogni approfondimento sul "punto relativo alla riferibilità degli addebiti di colpa". E ciò elide la fondatezza del primo motivo di ricorso. 4 6.2. Per completezza, vale rammentare che la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello (art. 597 c.p.p.) riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che non essendo stati oggetto dei motivi abbiano acquistato autorità di giudicato;
non riguarda invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può -senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell'impugnazione- accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle svolte dall'appellante (Sez. Un. n. 1 del 27/09/1995).
7. I residui motivi vanno trattati congiuntamente poiché, in sostanza, si integrano tra loro.
8. Giova, ancora, dar atto che risulta incontestata la sussistenza del nesso eziologico tra la "legionellosi di origine nosocomiale" e l'evento, posto che il giudice dell'appello così si è letteralmente espresso: "emerge con certezza una correlazione causale (o concausale) tra gli eventi descritti nei capi di imputazione (i decessi della Carboni e del EL e le lesioni riportate dal Grieco) e la legionellosi da cui erano risultate affette le stesse persone offese successivamente al ricovero presso il policlinico "Umberto I°". Né, allo stato, è revocabile in dubbio che l'imputato rivestisse una posizione di garanzia (presupposto per la riferibilità al medesimo -per condotta omissiva del reato contestatogli).
9. Qui, in vero, si controverte, sostanzialmente, solo in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo costituito dalla colpa in capo all'imputato ON, e della motivazione sul punto resa dalla corte territoriale. 10. A tal fine è opportuno ricordare che l'imputazione contestava all'imputato, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I°, di aver omesso di adottare tutte le misure tecniche per elidere o ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza, nel nosocomio e -in particolare- nel reparto in cui era ricoverato EL RI (immunodepresso), del batterio della legionella, oltre a generica imprudenza, imperizia e negligenza. 11. Ciò posto, va rammentato che l'operazione di identificazione della colpa, nel profilo relativo al carattere trasgressivo della condotta di una o più norme cautelari, può condurre al rinvenimento di una disposizione di legge, di regolamento, ad un ordine, ad una disciplina (secondo l'elencazione dell'art. 42 5 c.p.) oppure ad una regola cautelare non scritta, che viene recuperata dal giudice sulla scorta dei parametri della prevedibilità e della evitabilità dell'evento pregiudizievole. Nel campo della colpa generica, ché di ciò si tratta, il punto di avvio del procedimento intellettivo è il principio del "neminem laedere", che sovraordinato ad ogni attività umana, conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi in esse insito (sez. 4, n. 15229 del 14/02/2008, Rv. 239600). 11.1. Il quesito trova risposta alla luce dei menzionati parametri: l'identificazione del pericolo (che quindi è prevedibile ed) evitabile permette di risalire alle regole prudenziali che valgono a depotenziarlo. I critici della colpa generica enfatizzano il grado di indeterminatezza della quale essa è caratterizzata. Ed in effetti non c'è dubbio che la colpa specifica assicuri un ben maggior tasso di determinatezza al giudizio di responsabilità. Ciò non di meno appare inimmaginabile che vengano positivizzate tutte le regole prudenziali astrattamente convergenti verso una determinata attività pericolosa;
troppo evidenti le ragioni di ciò per dover essere ricordate in questa sede. Ma all'atteggiamento di sospetto verso la colpa generica va riconosciuto il merito di segnalare il pericolo che il processo di identificazione della regola violata risulti troppo simile ad un processo creativo, laddove esso non può che essere ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza. Per non incorrere in simili violazioni è necessario evitare di muovere a ritroso dalla situazione così come si è verificata chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi. In tal modo, insegna attenta dottrina, quella che risulterebbe individuata sarebbe la regola cautelare dell'evento singolare e non una regola astratta, preesistente all'evento ed idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso. II percorso deve piuttosto muovere dalla essenzializzazione dell'evento, che va colto nei suoi tratti caratterizzanti (rimanendo al caso in esame, morte concausata dalla presenza di legionella nel reparto di ricovero della vittima), per poi procedere formulando l'interrogativo se tale evento era prevedibile ex ante ed evitabile (giudizio controfattuale, Sez. Un., Franzese), alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza, da intendersi come generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da quello, tratte con procedimento induttivo dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione (sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012, Rv. 254196). 11.2. Calando tali premesse nell'ambito del giudizio di legittimità, ne risulta che la verifica della motivazione impugnata va operata non solo in 6 relazione alla conduzione da parte del giudice di merito di un'indagine che assume quale proprio referente teorico la prevedibilità ex ante e l'evitabilità, ma altresì a riguardo della coerenza del procedimento logico-giuridico seguito con il principio di diritto assunto, anche in relazione alla esplicitazione delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza individuate e poste a base di quel giudizio di prevedibilità ed evitabilità. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso B concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Rv. 237145). 12. Orbene, non sembra dubitabile che, come correttamente affermato dalla corte territoriale, fosse identificabile ex ante un pericolo di contagio di legionella, e, conseguentemente, che gravasse (anche) sul ON l'obbligo di adottare quelle misure tecniche (indicate nell'imputazione) che sarebbero valse a prevenire (o a ridurre al minimo) tale pericolo (sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013); secondo quel giudice, infatti, "nell'azione del ON è senz'altro ravvisabile la prevedibilità dell'evento naturalistico, essendo noto pressoché a tutti (e sicuramente a chi, essendo in possesso di una specifica professionalità, sia stato preposto alla guida di un' importante struttura sanitaria) il rischio di contrarre la legionellosi per alcune categorie di malati ricoverati in ospedale". 12.1. Sennonché, la motivazione prosegue specificando che "Non altrettanto può dirsi per la prevenibilità (o evitabilità), che costituisce l'altro requisito della colpa. L'impossibilità di eliminare completamente l'infezione da legionella dagli ospedali, su cui si sono ampiamente soffermati i periti, l'enormità non consentono infatti di sostenere che l'imputato avrebbe potuto agevolmente гир delle dimensioni e le particolari condizioni di vetustà del policlinico "Umberto I°" 7 evitare il verificarsi dei casi di legionellosi nosocomiale mediante l'impiego dei metodi indicati nella sentenza impugnata (in particolare, l'iperclorazione shock e la successiva clorazione continua)". 13. Sotto tale ultimo profilo, si osserva, che l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. "concretizzazione" del rischio): infatti, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (ciò che si risolve nell'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa), ma anche se l'autore della stessa (qui, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potesse prevedere ex ante quello "specifico" sviluppo causale e fosse esigibile il suo attivarsi per evitarlo. Ed occorre altresì chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo corretto) avrebbe o no prevenuto ed evitato l'evento e, nel caso di specie, se il comportamento alternativo corretto fosse concretamente esigile da parte del ON (sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009). 13.1. Il giudice della sentenza impugnata fa corretta applicazione di tali principi giacché, sulla base degli esiti della perizia collegiale (valorizzata anche mediante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale), ha dubitato della possibilità di affermare la sussistenza, in concreto, della prevenibilità ed evitabilità dell'evento. Ed il dubbio del giudicante dell'appello appare ragionevole posto che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, non ha raggiunto una convinzione incrollabile prossima alla certezza, sulla prevenibilità ed evitabilità del pericolo e dell'evento. 13.2. A tal proposito vale, per completezza, ricordare che il concetto di "obbligo di motivazione rafforzata gravante sul giudice dell'appello", richiamato dal ricorrente, si attaglia maggiormente a situazioni opposte a quella che occupa;
in altri termini il c.d. obbligo di motivazione rafforzata grava sul me giudice di appello, in particolare e specificamente, nel caso in cui pervenga ad una decisione di condanna in riforma di una precedente di assoluzione e non anche nell'ipotesi inversa (come quella che occupa), affermazione logicamente derivabile dal principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Ciò poiché il giudizio 8 di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza -e, dunque, anche il dubbio ragionevole della colpevolezza (ex multis - dep. 26/10/2012 in termini, Sez. 3, n. 42007 del 27/09/2012 Ud. - Rv. 253605, relativa a fattispecie di condanna in primo grado ed assoluzione in appello). 13.3. Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha, motivatamente, aderito alle conclusioni raggiunte dal collegio peritale. In particolare valorizzava l'incertezza in ordine ai presidi da realizzare per prevenire ed evitare l'epidemia di legionellosi: in primo luogo rilevava che, riferendosi alle linee guida per la prevenzione e il controllo di tale patologia predisposte nel 2000 dall'Istituto superiore di sanità, alla letteratura scientifica e ai documenti della autorità sanitarie italiane e internazionali, in caso di epidemia di legionellosi ("due o più casi verificatisi in un ospedale nell'arco di sei mesi", secondo le linee guida), era opportuno effettuare un'indagine epidemiologica per la ricerca di altri casi, un'attenta sorveglianza attiva di tutti i casi di polmonite nosocomiale e (secondo alcuni) un'indagine microbiologica ambientale;
le linee guida ministeriali suggerivano, inoltre, al riguardo, l'adozione di interventi di bonifica e disinfezione ed era inoltre necessario effettuare una ricerca volta a escludere che l'origine della malattia risiedesse nel sistema idrico dell'ospedale. Differentemente le linee guida della regione Emilia-Romagna del 2008 (successive agli eventi descritti nei capi di imputazione e utilizzate soltanto per trarne utili spunti in comparazione con la disciplina vigente al momento dei fatti) evidenziavano come non esistesse accordo nella letteratura scientifica in ordine all'opportunità di eseguire campionamenti ambientali periodici del sistema di distribuzione dell'acqua all'interno dell'ospedale. Non vi era nemmeno accordo in ordine alla frequenza di campionamento o alle soglie da considerare a rischio. Il paziente EL, secondo i periti, andava qualificato come "a rischio aumentato" e non "a rischio molto elevato" (né può pretendersi che a diverse conclusioni dovesse pervenire l'imputato che svolgeva funzioni di direttore generale e non di medico preposto a quel reparto). Rilevava ancora che, sempre secondo il collegio peritale, l'attività di monitoraggio ambientale effettuata all' interno del policlinico poteva essere considerata idonea e rispettosa delle doverose regole dell'arte sanitaria;
i dirigenti del policlinico avevano infatti posto in essere un sistema misto caratterizzato da un controllo ambientale non particolarmente stringente, ma concentrato sulle principali aree di rischio e una лир sorveglianza clinica attiva sui casi di legionellosi nosocomiale ed entrambe le scelte apparivano adeguate all'entità del problema, poiché i risultati ambientali erano confrontabili con quelli di ospedali simili, per struttura e complessità, al 9 policlinico e il numero dei casi di legionellosi nosocomiali era sicuramente limitato, soprattutto se rapportato al numero dei pazienti annualmente ospitati nella struttura. Affermavano ancora i periti che occorreva tenere anche conto della realtà strutturale e operativa del policlinico "Umberto 10", una struttura ospedaliera molto antica (entrata in funzione nei primi decenni del Novecento), ove le condizioni generali degli impianti esaminati li avevano resi idonei a essere colonizzati dal batterio della legionella. I periti ricordavano, in proposito, che il policlinico necessitava di interventi di carattere strutturale più che di interventi volti a migliorare la gestione della rete idrica. Un monitoraggio ambientale più aggressivo, un'iperclorazione o la clorazione continua, la presenza di filtri o l'impiego di gorgogliatori monouso non avrebbero assicurato, secondo il criterio della probabilità logica esposto dai periti, la sopravvivenza del EL. Concludevano sostenendo (con ampiezza di richiami di letteratura scientifica e di dati statistici non soltanto nazionali, ma anche relativi ad altre strutture esistenti in Europa e in altri continenti) che non esisteva un sistema (chimico o farmacologico) in grado di garantire che l'acqua degli ospedali fosse priva della legionella. 13.4. A quanto sopra detto va aggiunto che, per scrupolo istruttorio, la corte territoriale, al fine di consentire un concreto confronto tra i citati periti e il consulente tecnico del p.m. (sulla cui relazione si era fondata la sentenza di condanna di primo grado), ha disposto la rinnovazione del dibattimento ponendo detti tecnici in condizione di controbattere alle reciproche eccezioni. L'esito del confronto consentiva al giudice di condividere le conclusioni raggiunte dal collegio peritale in base alla relazione e ai chiarimenti fomiti in udienza, basati su amplissimi richiami di letteratura scientifica e di dati statistici. 13.5. In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, come nel caso di specie, l'apprezzamento, positivo o negativo che sia, dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni: il giudice del merito può attenersi alle conclusioni del perito, ove le condivida, rimettendo al suo elaborato il relativo supporto razionale. Certo, il giudice di merito ha l'obbligo di motivare proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici. Ma è altresì certo che il giudice stesso può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta, e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro лите questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia, poiché la valutazione 10 delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (così, "ex plurimis", Sez. 5, n. 10835 del 08/07/1988 Ud. - dep. 11/11/1988 Rv. 179651). Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, laddove la Corte distrettuale ha raccolto, e motivatamente condiviso, le indicazioni fornite dai periti. 13.6. Con specifico riferimento alle valutazioni delle conclusioni peritali, ed alle relative opzioni da parte del giudice di merito, è stato altresì condivisibilmente precisato che "in tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 11235 del 05/06/1997 Ud. - dep. 09/12/1997 - Rv. 209675) 14. La motivazione resa, in ordine a tutte le questioni di fatto e di diritto, dalla Corte di Appello risulta quindi immune dalle dedotte censure. 15. Mette, infine, conto rammentare che l'assoluzione nel giudizio penale non esclude di per sé il diritto del danneggiato ad ottenere il ristoro dei danni subiti. L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato nel processo civile successivo nel quale compete sempre al giudice il potere di accertare autonomamente i fatti dedotti in giudizio e di arrivare a conclusioni anche differenti (Sez. 3 civ., n.25538 del 06/11/2013). Il diritto a proporre l'azione civile, in vero, viene meno quando il giudicato penale contiene un effettivo, specifico, concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato (come recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte: Sez. un., n. 33864 del 23/04/2015). L'art. 652 c.p.p. prevede espressamente al comma 1 che solo "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che ри l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal 11 danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2."
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/02/2016 Il Consignere estensore Il Presidente Vincenzo Romis Antonio Leonardo Tanga DI CAS A M E R P Z A N S I E O U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2016 FONZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza : 12