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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4339/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4339/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BOLZONI MARIA CHIARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia (PV), Corso Cavour n. 9;
RICORRENTE
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- la ricorrente è concorde nell'affidare il figlio in modo condiviso a entrambi i genitori,
i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- continuerà ad avere la residenza abituale presso la casa materna in Ceranova CP_2
(PV), via Borgo n. 4 dove continuerà a vivere con la mamma sig.ra e il Parte_1
fratello maggiore , e quindi con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- il padre terrà con sé il figlio un giorno la settimana preferibilmente ogni venerdì, prelevandolo al termine della giornata scolastica alle ore 14,30 sino al pomeriggio del
pag. 1 di 6 sabato, riportandolo presso l'abitazione della madre;
terrà inoltre con sé il figlio a settimane alterne, dal venerdì alla domenica, e lo riaccompagnerà a casa dalla madre dopo cena la domenica sera;
- le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dal figlio con ciascun genitore ad anni alterni, periodo da concordarsi entro 15 giorni dalle festività;
- durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni anche non CP_2
consecutivi nel mese di agosto, tale periodo verrà concordato con la sig.ra Parte_1
entro il mese di giugno di ogni anno, cercando di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre e dalla madre;
- il padre, verserà a titolo di mantenimento del figlio minorenne la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Pavia che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, a cui andranno necessariamente aggiunti tutti gli arretrati del mantenimento dal gennaio 2023 ad oggi per un totale di € 9.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il primo giorno di ogni mese sul c/c intestato alla signora alle seguenti coordinate bancarie - Parte_1
codice IBAN: IT 1 0W0503434220000000002000 CA OL di NO (conto acceso nel mese di ottobre 2024);
- saranno altresì a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie secondo il protocollo n. 2323/2016 vigente presso il Tribunale di Pavia, da intendersi parte integrante del presente accordo;
- l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito interamente dalla madre sig.ra . Parte_1
Istanze istruttorie:
- si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Pavia Voglia disporre l'acquisizione delle informazioni reddituali relative al resistente presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia, nonché l'esibizione del contratto di lavoro e busta paga del resistente ex art. 210 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SI.ri e intrattenevano una Parte_1 Controparte_1
relazione more uxorio dal settembre 2008 al dicembre 2022, dalla quale nasceva, il
16.7.2013 a Pavia il figlio , riconosciuto regolarmente da entrambi i Persona_2
genitori.
pag. 2 di 6 In data 27.11.2024, la SI.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo che la convivenza, divenuta nel tempo intollerabile, fosse cessata nel dicembre 2022.
In particolare, la ricorrente insisteva per il disporsi l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso di sé, con richiesta di contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre per la somma di € 400,00 mensili rivalutabile CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% a carico del padre delle spese straordinarie come disciplinate e previste dalle linee guida del
Tribunale di Pavia, aggiunti: “gli arretrati del mantenimento dal gennaio 2023 ad oggi per un totale di 9,200,00” (Cfr. ricorso, pag. 7).
Altresì, la ricorrente chiedeva che l'assegno unico familiare, nell'interesse del figlio, fosse direttamente da lei percepito nella misura intera.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il SI.
[...]
, il quale veniva dichiarato contumace. CP_1
Preliminarmente, il Collegio respinge la richiesta di ordine di esibizione formulata ex art. 210 c.p.c. circa l'acquisizione delle informazioni reddituali relative al resistente, posto che la documentazione depositata dalla ricorrente, nonché quanto da quest'ultima prospettato in atti e all'udienza del 15.4.2025, è sufficiente ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore da disporsi a carico del padre.
In merito all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita padre – figlio
Riguardo all'affido del figlio minore , nato a [...] il [...], il Persona_2
Collegio ritiene di accogliere la domanda di affido condiviso tra i genitori formulata dalla ricorrente, atteso che da quanto emerso in corso di causa non sono emersi elementi tali da sconsigliare la suddetta modalità di affidamento del minore.
Va, del resto, disposto il collocamento prevalente del figlio minore, nonché la sua residenza anagrafica presso la madre, come già in atto.
Circa la regolamentazione del diritto di visita padre – figlio, si dispone che gli incontri si svolgano tenendo prioritariamente in considerazione gli impegni scolastici,
pag. 3 di 6 extrascolastici, ludico-ricreativi del figlio -, prevedendosi che il minore trascorra con il resistente weekend alternati dal sabato alla domenica oltre ad almeno un giorno infrasettimanale, con pernottamento presso di lui. durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
del pari, le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i due genitori secondo il principio dell'alternanza; nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi;
il periodo dovrà essere individuato, in accordo con entrambi i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori;
le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri del figlio minore, nonché dei rispettivi impegni.
In ordine al contributo al mantenimento per il figlio minore
Rilevato che la madre, convivendo con il figlio minore provvederà direttamente al suo mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, considerando i seguenti elementi.
In particolare, quanto alle sostanze della ricorrente, si osserva come la medesima, in atti e all'udienza di comparizione parti del 15.4.2025, dichiarava di impiegata alle dipendenze della con sede in NO, Via Sacco Vanzetti n. 26, con Controparte_3 mansione di operaia presso l'ospedale Policlinico di Pavia, con stipendio mensile da
750,00 – 1.000,00 €.
Si consideri, inoltre, come sulla stessa ricorrente gravino attualmente oneri abitativi per
600,00 € mensili, oltre alle spese per utenze – quantificate in € 2.491,78 alla data della domanda (v. doc. 7 parte ricorrente) – ed esborsi per il finanziamento di € 25.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile (v. doc. 5 parte ricorrente) dove vive con il figlio minore oltre al figlio , di anni 25 ed economicamente autosufficiente, CP_2 Persona_1
avuto da una precedente relazione.
pag. 4 di 6 Di contro, il contumace, abile al lavoro e in piena età lavorativa, – come prospettato dalla ricorrente – è impiegato a tempo indeterminato con funzione di custode presso l'Università Bocconi di NO, con stipendio mensile di 1.700,00 – 1.800 €.
Ancora, sullo stesso non graverebbe alcun onere abitativo, posto che risulta residente in [...], nell'immobile di sua proprietà esclusiva (v. doc.
6-16 parte ricorrente)
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, il Collegio reputa equo porre a carico del contumace a titolo di mantenimento del figlio minore l'obbligo di versare alla CP_2 ricorrente un assegno mensile di € 400,00 (quattrocentoeuro/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Viene, inoltre, disposta la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Inoltre, considerata la collocazione prevalente del figlio presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Infine, come rilevato dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro alla sopra citata udienza, il
Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa agli arretrati afferenti alle somme per il mantenimento non versate dal resistente, potendosi prevedere dalla data della domanda.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore
[...]
, nato a [...] il [...], con collocamento prevalente e Per_2
residenza anagrafica presso la madre;
Parte_1
pag. 5 di 6 - richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione
; Persona_3
- pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in via Controparte_1
anticipata entro il 5 di ogni mese alla SI.ra , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile CP_2 di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese extra assegno per il figlio graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, e saranno regolate nei modi e termini di cui al Protocollo relativo alle spese extra assegno in uso al Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento, per i motivi di cui alla parte motiva;
- condanna il SI. al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente procedimento in favore della SI.ra , Parte_1 liquidate in € 3.600,00 per compensi, il tutto oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pavia, Camera di Consiglio del 18.4.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4339/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4339/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BOLZONI MARIA CHIARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia (PV), Corso Cavour n. 9;
RICORRENTE
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- la ricorrente è concorde nell'affidare il figlio in modo condiviso a entrambi i genitori,
i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- continuerà ad avere la residenza abituale presso la casa materna in Ceranova CP_2
(PV), via Borgo n. 4 dove continuerà a vivere con la mamma sig.ra e il Parte_1
fratello maggiore , e quindi con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- il padre terrà con sé il figlio un giorno la settimana preferibilmente ogni venerdì, prelevandolo al termine della giornata scolastica alle ore 14,30 sino al pomeriggio del
pag. 1 di 6 sabato, riportandolo presso l'abitazione della madre;
terrà inoltre con sé il figlio a settimane alterne, dal venerdì alla domenica, e lo riaccompagnerà a casa dalla madre dopo cena la domenica sera;
- le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dal figlio con ciascun genitore ad anni alterni, periodo da concordarsi entro 15 giorni dalle festività;
- durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni anche non CP_2
consecutivi nel mese di agosto, tale periodo verrà concordato con la sig.ra Parte_1
entro il mese di giugno di ogni anno, cercando di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre e dalla madre;
- il padre, verserà a titolo di mantenimento del figlio minorenne la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Pavia che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, a cui andranno necessariamente aggiunti tutti gli arretrati del mantenimento dal gennaio 2023 ad oggi per un totale di € 9.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il primo giorno di ogni mese sul c/c intestato alla signora alle seguenti coordinate bancarie - Parte_1
codice IBAN: IT 1 0W0503434220000000002000 CA OL di NO (conto acceso nel mese di ottobre 2024);
- saranno altresì a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie secondo il protocollo n. 2323/2016 vigente presso il Tribunale di Pavia, da intendersi parte integrante del presente accordo;
- l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito interamente dalla madre sig.ra . Parte_1
Istanze istruttorie:
- si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Pavia Voglia disporre l'acquisizione delle informazioni reddituali relative al resistente presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia, nonché l'esibizione del contratto di lavoro e busta paga del resistente ex art. 210 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SI.ri e intrattenevano una Parte_1 Controparte_1
relazione more uxorio dal settembre 2008 al dicembre 2022, dalla quale nasceva, il
16.7.2013 a Pavia il figlio , riconosciuto regolarmente da entrambi i Persona_2
genitori.
pag. 2 di 6 In data 27.11.2024, la SI.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo che la convivenza, divenuta nel tempo intollerabile, fosse cessata nel dicembre 2022.
In particolare, la ricorrente insisteva per il disporsi l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso di sé, con richiesta di contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre per la somma di € 400,00 mensili rivalutabile CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% a carico del padre delle spese straordinarie come disciplinate e previste dalle linee guida del
Tribunale di Pavia, aggiunti: “gli arretrati del mantenimento dal gennaio 2023 ad oggi per un totale di 9,200,00” (Cfr. ricorso, pag. 7).
Altresì, la ricorrente chiedeva che l'assegno unico familiare, nell'interesse del figlio, fosse direttamente da lei percepito nella misura intera.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il SI.
[...]
, il quale veniva dichiarato contumace. CP_1
Preliminarmente, il Collegio respinge la richiesta di ordine di esibizione formulata ex art. 210 c.p.c. circa l'acquisizione delle informazioni reddituali relative al resistente, posto che la documentazione depositata dalla ricorrente, nonché quanto da quest'ultima prospettato in atti e all'udienza del 15.4.2025, è sufficiente ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore da disporsi a carico del padre.
In merito all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita padre – figlio
Riguardo all'affido del figlio minore , nato a [...] il [...], il Persona_2
Collegio ritiene di accogliere la domanda di affido condiviso tra i genitori formulata dalla ricorrente, atteso che da quanto emerso in corso di causa non sono emersi elementi tali da sconsigliare la suddetta modalità di affidamento del minore.
Va, del resto, disposto il collocamento prevalente del figlio minore, nonché la sua residenza anagrafica presso la madre, come già in atto.
Circa la regolamentazione del diritto di visita padre – figlio, si dispone che gli incontri si svolgano tenendo prioritariamente in considerazione gli impegni scolastici,
pag. 3 di 6 extrascolastici, ludico-ricreativi del figlio -, prevedendosi che il minore trascorra con il resistente weekend alternati dal sabato alla domenica oltre ad almeno un giorno infrasettimanale, con pernottamento presso di lui. durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
del pari, le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i due genitori secondo il principio dell'alternanza; nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi;
il periodo dovrà essere individuato, in accordo con entrambi i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori;
le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri del figlio minore, nonché dei rispettivi impegni.
In ordine al contributo al mantenimento per il figlio minore
Rilevato che la madre, convivendo con il figlio minore provvederà direttamente al suo mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, considerando i seguenti elementi.
In particolare, quanto alle sostanze della ricorrente, si osserva come la medesima, in atti e all'udienza di comparizione parti del 15.4.2025, dichiarava di impiegata alle dipendenze della con sede in NO, Via Sacco Vanzetti n. 26, con Controparte_3 mansione di operaia presso l'ospedale Policlinico di Pavia, con stipendio mensile da
750,00 – 1.000,00 €.
Si consideri, inoltre, come sulla stessa ricorrente gravino attualmente oneri abitativi per
600,00 € mensili, oltre alle spese per utenze – quantificate in € 2.491,78 alla data della domanda (v. doc. 7 parte ricorrente) – ed esborsi per il finanziamento di € 25.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile (v. doc. 5 parte ricorrente) dove vive con il figlio minore oltre al figlio , di anni 25 ed economicamente autosufficiente, CP_2 Persona_1
avuto da una precedente relazione.
pag. 4 di 6 Di contro, il contumace, abile al lavoro e in piena età lavorativa, – come prospettato dalla ricorrente – è impiegato a tempo indeterminato con funzione di custode presso l'Università Bocconi di NO, con stipendio mensile di 1.700,00 – 1.800 €.
Ancora, sullo stesso non graverebbe alcun onere abitativo, posto che risulta residente in [...], nell'immobile di sua proprietà esclusiva (v. doc.
6-16 parte ricorrente)
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, il Collegio reputa equo porre a carico del contumace a titolo di mantenimento del figlio minore l'obbligo di versare alla CP_2 ricorrente un assegno mensile di € 400,00 (quattrocentoeuro/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Viene, inoltre, disposta la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Inoltre, considerata la collocazione prevalente del figlio presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Infine, come rilevato dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro alla sopra citata udienza, il
Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa agli arretrati afferenti alle somme per il mantenimento non versate dal resistente, potendosi prevedere dalla data della domanda.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore
[...]
, nato a [...] il [...], con collocamento prevalente e Per_2
residenza anagrafica presso la madre;
Parte_1
pag. 5 di 6 - richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione
; Persona_3
- pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in via Controparte_1
anticipata entro il 5 di ogni mese alla SI.ra , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile CP_2 di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese extra assegno per il figlio graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, e saranno regolate nei modi e termini di cui al Protocollo relativo alle spese extra assegno in uso al Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento, per i motivi di cui alla parte motiva;
- condanna il SI. al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente procedimento in favore della SI.ra , Parte_1 liquidate in € 3.600,00 per compensi, il tutto oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pavia, Camera di Consiglio del 18.4.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6