Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2002, n. 10956
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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In tema di azione promossa da un dipendente nei confronti dell'ente pubblico suo datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'integrità fisica, il riparto di giurisdizione è strettamente subordinato all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - allorché la controversia abbia per oggetto una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998 -, mentre, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato, mentre si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale solo quando la domanda di risarcimento del danno sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una puntuale obbligazione contrattuale, senza che la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente deponga in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2002, n. 10956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10956
Data del deposito : 25 luglio 2002

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