Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
In tema di azione promossa da un dipendente nei confronti dell'ente pubblico suo datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'integrità fisica, il riparto di giurisdizione è strettamente subordinato all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - allorché la controversia abbia per oggetto una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998 -, mentre, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato, mentre si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale solo quando la domanda di risarcimento del danno sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una puntuale obbligazione contrattuale, senza che la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente deponga in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2002, n. 10956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10956 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11282/99 proposto da
COMUNE DI RUBIERA, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via Panama n. 12, presso lo studio dell'Avv. Massimo Colarizi, che unitamente all'Avv. Ermes Coffrini lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AG LO, quale tutore di AG FR, elett.te dom.ta in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Mattia Persiani, che unitamente all'Avv. Roberto Sutich la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
S.p.a. ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e sul secondo ricorso n. 14424/99 proposto da
AG LO, quale tutore di AG FR, elett.te dom.ta in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Mattia Persiani, che unitamente all'Avv. Roberto Sutich la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale.
- ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI RUBIERA, come sopra elettivamente domiciliato e rappresentato.
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
S.p.a. ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA.
- intimata -
e sul ricorso n. 15354/99 proposto da
S.p.a. ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale.
- ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI RUBIERA.
- intimato -
e contro
AG LO, quale tutore di AG FR, come sopra elettivamente domiciliata e rappresentata.
- controricorrente al ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza n. 383 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 26.4.1999 (R.G.n. 2369/97). Sentita nella pubblica udienza del 18.4.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Uditi gli Avv. Colarizzi per il Comune di Rubiera e Ruggieri, per delega dell'Avv. Consolo, per la società Assitalia;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Marco Pivetti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario con rinvio per il resto ad una Sezione semplice. Svolgimento del processo
Con ricorso del 26 giugno 1993 LO AG, in qualità di tutore di FR AG, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Reggio Emilia il Comune di Rubiera e chiedeva che quest'ultimo fosse condannato a risarcire i danni che erano derivati a FR AG, dipendente del Comune quale necroforo comunale, dall'infortunio sul lavoro dallo stesso subito il 16 agosto 1989 ed a pagare, quindi, la complessiva somma di L. 851.014.936 oltre agli accessori. A sostegno della domanda la ricorrente esponeva che il AG, dopo essere salito su una scala a pioli posta sul pianale di un carro per eseguire lavori di potatura, era precipitato a terra riportando lesioni gravissime e deduceva che l'infortunio era da ascrivere alla responsabilità del datore di lavoro, il quale, in violazione delle norme antinfortunistiche di cui al d.p.r. n. 547 del 1955 nonché dell'art. 2087 c.c., aveva messo a disposizione per l'esecuzione del lavoro una scala a pioli del tutto inidonea allo scopo, per non essere provvista ne' di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità dei due montanti ne' di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Rubiera contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che l'infortunio si era verificato per l'esclusiva responsabilità del AG, il quale nell'esecuzione del lavoro, anziché recarsi nel magazzino comunale per prelevare la scala dotata degli idonei dispositivi di sicurezza, aveva adoperato un vecchio arnese che si trovava all'interno del cimitero. Lo stesso Comune, poì, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la s.p.a. Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia, per essere da questa tenuto indenne da quanto avrebbe dovuto corrispondere al danneggiato.
Costituitasi in giudizio, la Compagnia di assicurazioni eccepiva in via preliminare l'estinzione del diritto fatto valere dal Comune per intervenuta prescrizione e nel merito faceva proprie le deduzioni difensive esposte dal convenuto.
Istruita la causa, il Pretore con sentenza del 6 dicembre 1996 rigettava la domanda proposta dalla AG, in base al rilievo che l'infortunio era da imputare alla esclusiva responsabilità del lavoratore.
Questa decisione, impugnata dalla AG e dal Comune di Rubiera, veniva in parte riformata dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 26 aprile 1999, con la quale, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune, quest'ultimo veniva condannato a pagare alla AG la somma di L. 349.406.188, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
Il Tribunale, quanto al rapporto fra il Comune e la società Assitalia, osservava che l'appello era stato proposto dal Comune dopo la scadenza del termine per impugnare e, quanto al rapporto fra la AG e il Comune, rilevava che la responsabilità dell'infortunio doveva essere ripartita in parti uguali fra i due soggetti, giacché il lavoratore aveva utilizzato per l'esecuzione del lavoro uno strumento non idoneo e pericoloso, mentre il datore di lavoro non aveva provveduto ad eliminare dal cimitero la scala poi adoperata dal AG.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rubiera, che ha dedotto due distinti motivi, l'uno contro la società Assitalia, l'altro contro la AG.
Hanno resistito con controricorso entrambi gli intimati, che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale.
La AG ed il Comune hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto dalle altre parti nei loro confronti. Tutte le parti hanno depositato una memoria.
Con ordinanza del 13 febbraio 2001 la Sezione Lavoro della Corte ha rimesso gli atti a queste Sezioni Unite per la decisione della questione, rilevabile d'ufficio, inerente all'eventuale difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Motivi della decisione
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Riguardo alla questione di giurisdizione inerente alla domanda proposta dalla AG, da esaminarsi d'ufficio, va rilevato, come è stato osservato nell'ordinanza di rimessione degli atti a queste Sezioni Unite, che tale questione nella pregressa fase di merito non aveva formato oggetto di decisione passata in giudicato, ne' esplicita ne' implicita, essendo state sia la sentenza di primo grado che quella del Tribunale - che avevano pronunciato esclusivamente sul merito delle domande proposte dalle parti senza porsi il problema relativo alla giurisdizione - impugnate in ogni loro capo. Queste Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondo cui, in tema di azione promossa da un dipendente nei confronti dell'ente pubblico suo datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'integrità fisica, deve essere accertata la natura giuridica dell'azione di responsabilità che in concreto è stata proposta, in quanto, se è stata fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - trattandosi di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998: v. l'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - mentre, se è stata dedotta la responsabilità
extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 28 luglio 1998 n. 7394 e Cass. Sez. Un. 4 novembre 1996 n. 9522). Ed è stato aggiunto che, ai fini del suddetto accertamento, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato, potendosi ritenere esercitata l'azione di responsabilità contrattuale solo quando la domanda di risarcimento del danno sia espressamente fondata sulla inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, non essendo peraltro sufficiente la semplice prospettazione della inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente (v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1999 n. 900, Cass. Sez. Un. 19 giugno 1996 n. 5626, Cass.
Sez. Un. 2 agosto 1995 n. 8459). Nella specie, come risulta dall'atto introduttivo del giudizio davanti al Pretore di Reggio Emilia, la AG, dopo avere accennato alla violazione delle norme antinfortunistiche contenute nel d.p.r. n. 547 del 1955 e all'inadempimento da parte del Comune datore di lavoro dell'obbligazione prevista dall'art. 2087 C.C. (senza ulteriori precisazioni), ha fatto riferimento ad un procedimento penale instaurato davanti al giudice competente in relazione ad un comportamento consistente nella mancata predisposizione di strumenti atti a scongiurare l'evento lesivo ed ha poi chiesto che il Comune di Rubiera fosse condannato a risarcire, oltre a quello patrimoniale inerente alla menomazione dell'integrità psico-fisica dell'infortunato, anche il danno biologico e morale, tutte voci, codeste, non aventi alcun collegamento con la capacità di produrre un reddito del danneggiato. La stessa AG, inoltre, ha dedotto che l'evento lesivo era stato causato da una condotta ascrivibile a colpa, per avere il Comune lasciato in un luogo vicino a quello in cui si svolgeva l'attività lavorativa una scala non idonea allo scopo, la quale, essendo stata utilizzata dal lavoratore per eseguire la potatura degli alberi, aveva determinato la caduta del medesimo per la mancanza di dispositivi antisdrucciolevoli. Da tutti questi elementi di fatto risulta evidente l'esercizio da parte dell'attrice di una azione extracontrattuale, non avente, come tale, diretta attinenza con il rapporto di pubblico impiego e non soggetta, trattandosi di questione anteriore al 30 giugno 1998, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. Ragion per cui deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione degli atti alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame dei ricorsi proposti dalle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, pronunciando sui medesimi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002