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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/08/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di SI, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1129 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
Avv. , c.f. , nato a [...] il [...], da sé Parte_1 C.F._1 medesimo rappresentato e difeso ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a
RR (RM) in Via Giovanni XXIII n. 1.
-Ricorrente-
CONTRO
, c.f. nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
(FR) in Via Cavallo 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Floriana Viselli (c.f. ), giusta C.F._3 procura alle liti da intendersi posta in calce alla memoria di costituzione, versata nel fascicolo telematico di causa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a SI (FR) in Via Maria 65.
-Resistente-
Oggetto: Pagamento compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc l'Avv. conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale di SI, il Sig. chiedendone la condanna “al pagamento della somma di Controparte_1
€ 19.036,35 oltre spese ed interessi legali, nonché il pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di danni per inadempimento contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Argomentava parte ricorrente di aver svolto attività professionale su incarico del Sig. Controparte_1 relativamente ad un procedimento penale dinanzi il Tribunale di SI.
In particolare, l'attività difensiva espletata riguardava:
“1) memoria per interrogatorio ex art. 294 C.P.P. del 05/07/2023 al G.I.P. del Tribunale di SI, 2) istanza per riesame misura cautelare del 12/07/2023 al Tribunale del Riesame ed istanza del 23/07/2023 per sollecito fissazione di udienza, 3) istanza per la revoca parziale / integrazione della misura cautelare del 23/07/2023 al P.M. e GIP del Tribunale di SI, 4) celebrazione di incidente probatorio con redazione di istanza per declaratoria di nullità dello stesso, istanza accolta con provvedimento del
24/11/2023, 5) istanza per ricusazione ex art. 37 C.P.P. del GIP del Tribunale di SI, con successivo procedimento iscritto dinanzi la Corte di Appello Penale di Roma e redazione di memoria per l'udienza del
30/04/2024, 6) denuncia-querela nei confronti della moglie separanda per denunciare il furto e la CP_ violazione di domicilio con richiesta di sequestro ed intervento urgente della er verificare l'entità dei beni asportati ed emissione ordine di restituzione beni sottratti, 7) opposizione alla richiesta di archiviazione, depositata il 20.12.2023 alla Procura della Repubblica e GIP presso il Tribunale di SI, di un procedimento penale incardinatosi a seguito della denuncia proposta dal sig. ”. Controparte_1
A fronte dell'espletamento di tale attività il resistente corrispondeva dei soli importi in acconto, pertanto, il ricorrente - a fronte anche la manifestata volontà del Sig. di non voler pagare alcuna somma CP_1
- decideva dapprima di rinunciare all'incarico professionale e, successivamente, di agire con il presente giudizio per il recupero dei propri compensi.
In tal senso, il ricorrente quantificava gli importi dovuti per tali attività nei seguenti termini:
- nel proc. pen. RGNR 2001/2023 € 3.000,00 (spese e compensi) per la fase relative alle indagini preliminari, € 2.000,00 (spese e compensi) per la fase relativa alle indagini difensive, € 6.077,18
(spese escluse) per la fase relativa all'incidente probatorio.
- € 6.359,73 (spese escluse) per la procedura di ricusazione ex art. 37 C.P.P.;
- € 4.849,44 (spese escluse) per la procedura relativa alla denuncia querela proposta nei confronti della moglie, ed il procedimento relativo alla fase di opposizione all'archiviazione.
Il tutto per un totale di € 22.286,35 a cui venivano detratti acconti per € 3.250,00, residuando un importo dovuto ed azionato per € 19.036,35, a cui veniva aggiunta un'ulteriore domanda di risarcimento dell'importo di € 5.000,00 avanzata a titolo di danni per inadempimento contrattuale.
Si costituiva in giudizio il Sig. eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso Controparte_1 proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc per essere tale norma non più vigente, poiché, abrogata dalla riforma
Cartabia.
Nel merito eccepiva la nullità del ricorso per violazione dell'art. 281 undecies cpc, ovvero, l'assenza degli avvertimenti in ordine alle decadenze di legge, degli effetti della contumacia, della necessità dell'assistenza tecnica e della facoltà di richiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Sollevava il resistente ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere, lo stesso, stato introdotto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, da ritenersi quale lex specialis rispetto agli altri riti (art. 702 bis cpc e 281 undecies cpc).
Parte resistente contestava, poi, la circostanza che il ricorrente oltre al ricorso in questione, avesse introdotto anche un secondo ricorso del tutto identico, di fatto operando un frazionamento del credito volto ad aumentare i costi a carico del resistente stesso.
Proseguendo, il D'AC contestava la richiesta avanzata dal ricorrente con riferimento alle attività professionali di cui rivendicava il pagamento, nonché, le presunte parcelle sottoscritte poiché prive di intestazione e di qualsiasi riferimento all'attività professionale.
Inoltre, alcune voci richieste, come le indagini difensive, non sarebbero neppure state identificate e documentate, in ogni caso le stesse sarebbero dovute esse ricomprese nelle attività di cui alla fase di
“Studio”.
Contestava, poi, la maggiorazione del 30% applicata poiché non dovuta, siccome applicabile nei casi di assistenza a più soggetti, nonché, l'istanza di ricusazione non richiedibile in via separata, ma ricompresa nella fase introduttiva, sarebbe stata posta in essere in modo del tutto inutile e dannoso per il resistente dal momento che veniva rigettata poiché proposta tardivamente. Anche la richiesta di pagamento per la redazione della denuncia querela non sarebbe dovuta poiché depositata autonomamente dal resistente ed archiviata all'esito dell'udienza ove l'Avv. non Pt_1 avrebbe partecipato.
Infine, il resistente contestava la richiesta di risarcimento danni quantificata in € 5.000,00 dall'Avv.
poiché infondata. Pt_1
Concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc poiché abrogato, la nullità dell'atto anche ove riqualificato nel procedimento ex art. 281 undecies cpc, per carenza dei requisiti essenziali previsti dalla norma, dichiarare l'azione improcedibile ed inammissibile per non essere stata proposta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011.Nel merito rigettare la domanda proposta da parte ricorrente o ridurla nella somma già corrisposta.In subordine rigettare la domanda risarcitoria il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Essendo la causa, di natura documentale, matura per la decisione, concessi i termini di cui all'art. 189 cpc,
n. 1 e 2, la stessa veniva rinviata all'udienza del 04.07.2025 ove veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta dall'Avv. è risultata parzialmente fondata. Parte_1
Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda proposta dall'Avv. veniva introdotta con Pt_1 ricorso ex art. 702 bis cpc, articolo del codice di rito abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”) come modificato dalla L. n. 197 del 2022.
La predetta “Riforma Cartabia” nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281 decies
– 281 terdecies cpc), sostituendolo al rito sommario, ha modificato anche l'art. 14 del D.Lgs. 150/2011
(Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato) apportando le seguenti modifiche: al comma 1 è stata sostituito il termine “sommario” con “semplificato”, al comma 2 la competenza del Tribunale è passata da collegiale a monocratica, infine, il provvedimento conclusivo del procedimento è la sentenza e non più l'ordinanza.
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'Avv. possa essere Parte_1 riqualificata e ricondotta al procedimento di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 ed art. 281 decies e ss cpc, sussistendone i requisiti e presupposti di cui al ricorso introduttivo.
Posto ciò, per le predette motivazioni devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso di cui ai punti 1.1. e 1.3. della memoria difensiva di parte resistente.
Parimenti, deve rigettarsi l'eccezione di nullità spiegata dal Sig. con riferimento alla invocata CP_1 carenza dei requisiti essenziali del ricorso e degli avvertimenti di rito.
Sul punto, sebbene gli avvertimenti di cui al 281 undecies cpc siano assenti nel ricorso introduttivo, il convenuto/resistente con la propria costituzione ha di fatto sanato ogni lamentato vizio.
Infine, sempre con riferimento alle questioni preliminari/pregiudiziali, deve essere rigettata la generica e non precisata eccezione di nullità sollevata dal ricorrente relativa alla procura allegata da parte resistente nel fascicolo telematico di causa, anche con riferimento a quella allegata all'istanza di visibilità.
Sul punto, sia la delega conferita per la visibilità del fascicolo che la procura alle liti allegata all'atto di costituzione del resistente risultano essere correttamente determinate (nell'oggetto del conferimento del mandato), sottoscritte e rilasciate dal Sig. in favore dell'Avv. Floriana Viselli, pertanto, Controparte_1 non ravvisandosi profili di nullità dello ius postulandi, anche tale eccezione risulta essere infondata.
Entrando nel merito della pretesa economica avanzata dal ricorrente, deve preliminarmente osservarsi che la richiesta di pagamento si fonda sull'attività professionale posta in essere dall'Avv. in favore del Pt_1
Sig. per tre distinte attività difensive, ovvero, nel procedimento penale (che vedeva il Controparte_1 resistente prima indagato e poi imputato) di cui al RGNR n. 2001/2023, R.G. Gip 1595/2023 del Tribunale di SI - sino all'udienza preliminare, nonché, per l'attività di ricusazione del GIP Dott.ssa Logoluso, infine, per l'attività afferente la proposizione della denuncia querela proposta dal resistente contro la moglie sino alla proposizione dell'opposizione all'archiviazione.
Ebbene, dalla lettura della documentazione versata nel fascicolo telematico di parte ricorrente, si ritiene che i documenti allegati di cui all'intestazione “liquidazione giudiziale compenso avvocato in ambito penale” asseritamente sottoscritti dal Sig. , contestati da parte resistente, difettando di Controparte_1 specifiche indicazioni circa il procedimento penale di riferimento, nonché, in assenza di specifica e puntuale regolamentazione tra le parti, gli stessi nulla attestano e/o provano con riferimento all'attività professionale posta in essere dall'Avv. e al relativo quantum dovuto. Pt_1
Posto ciò, la decisione della controversia comporta la disamina dell'attività professionale posta in essere dal ricorrente (sulla scorta della documentazione allegata) e conseguente quantificazione della stessa fatta applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022.
Per quanto attiene l'attività difensiva espletata nel procedimento di cui al RGNR n. 2001/2023, R.G. Gip
1595/2023 del Tribunale di SI, può essere riconosciuto all'Avv. per la fase di studio relativa Pt_1 alle indagini preliminari l'importo di € 851,00, nonché, l'importo di 378,00 per quanto attiene la fase di studio avverso l'applicazione delle misure cautelari, inoltre, deve essere altresì riconosciuto l'importo di €
1.229,00 per quanto attiene la fase introduttiva del giudizio volto alla revoca della misura cautelare.
Oltre a detti importi, all'Avv. devono essere altresì riconosciuti i compensi dovuti per l'attività Pt_1 svolta nell'incidente probatorio, limitatamente alla fase di studio per € 473,00 ed € 567,00 per la fase introduttiva, dal momento che è stata data la prova documentale della sola istanza di declaratoria di nullità del primo incidente probatorio, per vizio di notifica dello stesso, istanza poi accolta, ma non è stata fornita la prova relativamente all'ulteriore attività istruttoria e decisionale di cui alla medesima fase.
Totale € 3.498,00 (€ 851,00 + € 378,00 + € 1.229,00 + € 473,00 + € 567,00).
Si deve invece rigettare rigetta la richiesta di liquidazione dei compensi per le indagini difensive, poiché, tale attività non risulta documentalmente provata.
Per quanto riguarda l'ulteriore richiesta, relativa attività difensiva svolta per la ricusazione del GIP del
Tribunale di SI, Dott.ssa Logoluso, rigettata dalla Corte di Appello di Roma, risulta che la stessa istanza è stata sottoscritta anche dal resistente, come il mandato difensivo conferito all'Avv. in Pt_1 considerazione di ciò deve dedursi che il resistente ha accettato le motivazioni e finalità dell'istanza di ricusazione, pertanto, spettano al difensore i compensi dovuti per tale attività.
In particolare, sulla scorta della documentazione prodotta si ritiene che debba essere riconosciuto all'Avv.
l'importo di € 473,00 per la fase di studio ed € 567,00 per la fase introduttiva, diversamente non Pt_1 si ritengono dovuti i compensi per l'attività istruttoria/dibattimentale e decisionale, poiché, tali attività non risultano provate.
Totale € 1.040,00 (€ 473,00 + € 567,00).
Infine, relativamente alla richiesta di liquidazione degli onorari afferenti la redazione e proposizione della denuncia querela a firma del resistente contro la moglie, oltre alla proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale scaturito a seguito della predetta querela, si ritiene che debbano essere riconosciuti all'Avv. i compensi per la sola attività di cui opposizione alla richiesta Pt_1 di archiviazione. Sul punto, dalla documentazione in atti non emergono elementi dai quali risulterebbe che l'Avv. Pt_1 abbia provveduto alla redazione della denuncia-querela, né tantomeno che lo stesso fosse stato nominato difensore di fiducia dal D'AC al fine di provvedere al deposito della medesima denuncia-querela.
Pertanto, la richiesta di riconoscimento dei compensi dovuti per la redazione/proposizione della denuncia querela deve essere disattesa.
Diversamente, sono dovuti al ricorrente i compensi per l'attività documentalmente provata di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui al RGNR 2812/2023.
In tal senso, deve essere riconosciuto all'Avv. l'importo di € 851,00 per la fase di studio ed € 662,00 Pt_1 per la fase introduttiva, con esclusione delle ulteriori fasi poiché il ricorrente prima dell'udienza rinunciava al mandato.
Totale € 1.513,00 (€ 851,00 + € 662,00).
Dunque, sommando i compensi come sopra attributi all'Avv. risulta che allo stesso è dovuto Pt_1
l'importo di € 6.051,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% (pari ad € 907,65) e cpa al 4% (pari ad €
278,35), per un totale complessivo di € 7.237,00, a cui deve essere defalcato l'importo ricevuto in acconto di € 3.250,00.
Ne consegue che l'Avv. deve ricevere dal Sig. l'ulteriore importo di € 3.987,00, Pt_1 Controparte_1 oltre iva se dovuta.
Si rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di danni per inadempimento contrattuale, poiché, infondata e comunque non provata.
In ragione del parziale e limitato accoglimento delle domande giudiziali, rispetto a quanto richiesto dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché, tenuto conto del rigetto del procedimento incidentale di cui al reclamo ex art. 178 cpc, proposto dal ricorrente e dichiarato inammissibile dal Collegio con Ordinanza del 7.04.2025, nella quale la regolamentazione delle spese veniva demandata allo scrivente
Giudice, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, condanna il Sig. CP_1
a corrispondere all'Avv. la somma di € 3.987,00, oltre iva se dovuta, ed
[...] Parte_1 interessi dal deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di condanna al pagamento dei danni per inadempimento contrattuale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e quelle del procedimento di reclamo di cui in motivazione.
SI, il 14/08/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente controversia ha contribuito l' nella persona del dott Controparte_3
CA TA.