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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4159/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SA NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4159 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, prendente tra
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato giusta dall' Avv. Marina Magistrelli;
ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa Luciano Pagliariccio;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, modificare le condizioni previste nel decreto n. cronol.
9823/2018 del 21.08.2018 emesso dal Tribunale di Ancona, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2323/2017
R.G., disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento nella misura di € 150,00 a favore della sig.ra con Controparte_1 effetto a partire dalla data di presentazione del ricorso introduttivo. Con condanna nei confronti della sig.ra Controparte_1
a rifondere le spese e competenze di lite al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze professionali”. pagina 1 di 5 Per la resistente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito: respingere le domande del ricorrente e per l'effetto, mantenere l'assegno divorzile a carico del Parte_1
per l'importo pari ad € 150,00 mensili o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare Pt_1 Parte_1
a rifondere le spese e competenze di lite alla resistente.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimb. forf. 15% IVA e CAP come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023, il sig. ha chiesto la revoca dell'assegno Parte_1 divorzile previsto in favore dell'ex moglie determinato nella misura di € 150,00 mensili. Controparte_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha evidenziato la difficoltà di far fronte a tale impegno economico e, soprattutto, il miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge, la quale, a suo dire, svolgerebbe attività di assistenza agli anziani, percependo un reddito mensile non dichiarato di almeno €
1.300,00, cui si aggiungerebbero le somme incassate a titolo di canone di locazione per un immobile di sua proprietà sito a EL, in via Perugia.
Il ricorrente ha inoltre richiamato, a sostegno della propria tesi, i frequenti viaggi effettuati dalla resistente, documentati da fotografie pubblicate sui social network, ritenendoli indizio di una significativa disponibilità economica.
Con comparsa di costituzione depositata il 21 novembre 2023, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1
chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
[...]
Quanto alla propria situazione economica, la resistente ha dichiarato di lavorare come badante da un anno, percependo un reddito mensile di circa € 1.600,00, precisando tuttavia la natura precaria e non stabile del rapporto di lavoro. Ha altresì riferito di sostenere economicamente la figlia , occupata con Controparte_2 contratto part-time, e di percepire € 400,00 mensili a titolo di locazione dell'immobile sito in EL, somma destinata al pagamento della rata di mutuo gravante sullo stesso immobile, pari a € 380,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione del 21 dicembre 2023, il giudice relatore non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, rigettando le richieste di prova testimoniale, in quanto relative a circostanze non oggetto di contestazione, e accogliendo le ulteriori istanze istruttorie volte ad accertare la reale condizione economico-reddituale della parte convenuta.
Nel corso del giudizio, la sig.ra ha poi documentato due circostanze sopravvenute: da un lato, la CP_1 cessazione del proprio rapporto di lavoro;
dall'altro, la disdetta del contratto di locazione dell'immobile di
EL.
All'udienza del 14 novembre 2024, la resistente ha dichiarato di essere andata in pensione dal mese di agosto 2024, percependo un trattamento mensile di € 600,00. Ha inoltre riferito di aver concesso in comodato gratuito l'immobile di EL alla nipote, in considerazione del fatto che quest'ultima non
è in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione. pagina 2 di 5 Il sig. ha tuttavia sostenuto che l'ex coniuge, nonostante il pensionamento, continui a svolgere Pt_1 attività lavorativa come badante, affermando di averla vista in più occasioni recarsi presso l'abitazione in cui avrebbe continuato a prestare la propria opera. A supporto di tale affermazione, egli ha prodotto documentazione fotografica e video attestante la presenza dell'autovettura della resistente nei pressi dell'abitazione in questione.
La sig.ra non ha negato di essersi recata presso l'abitazione ove in passato svolgeva la propria CP_1 attività lavorativa, ma ha precisato che ciò avviene esclusivamente per ragioni di cortesia e compagnia, senza alcun compenso.
Alla successiva udienza del 19 febbraio 2025, la resistente ha ribadito di frequentare l'abitazione dell'anziano esclusivamente per ragioni affettive e di solidarietà, negando qualsiasi rapporto di lavoro.
Da ultimo, all'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale, recentemente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cfr. Cass. n. 2545/2025).
Per l'effetto, esula dal presente giudizio l'analisi della situazione economica del sig. , rispetto al quale Pt_1 non sono stati evidenziati mutamenti sopravvenuti.
Risulta dagli atti che con decreto n. 9823 del 21 agosto 2018, questo Tribunale, recependo un accordo raggiunto dalle parti, ha rideterminato la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella CP_1 misura di € 150,00 mensili.
Il ricorrente ha allegato, quale mutamento sopravvenuto, il miglioramento della condizione economico- reddituale della sig. che, all'epoca del giudizio del 2018, era titolare di un centro estetico e dichiarava CP_1 di percepire redditi particolarmente esigui.
Tale miglioramento è stato ricondotto al reperimento da parte della resistente di un'occupazione quale collaboratrice domestica nonché il possesso di un secondo immobile da cui ricaverebbe reddito locativo pagina 3 di 5 Le circostanze prospettate non sono state contestate dalla sig.ra che, sin dalla comparsa di CP_1 costituzione, ha confermato di svolgere attività lavorativa come badante, percependo un reddito mensile di circa € 1.600,00, e di essere proprietaria di un ulteriore immobile, distinto da quello di abituale dimora, sito in EL, via Perugia, della superficie di circa 40 mq, concesso in locazione a fronte di un canone mensile destinato pressoché integralmente al pagamento della rata di mutuo gravante sul medesimo bene.
Tuttavia, quanto a quest'ultimo profilo, la documentazione catastale prodotta dallo stesso ricorrente attesta che l'immobile di EL è di proprietà della sig.ra sin dal dicembre 2004, sicché tale CP_1 elemento non rappresenta novità sopravvenuta, ma circostanza preesistente già valutabile all'epoca del decreto del 2018.
Costituisce, per converso, elemento di effettiva novità la situazione lavorativa della resistente, la quale, al momento della proposizione della domanda di revisione, risultava migliorata rispetto all'epoca in cui venne determinato l'assegno divorzile. In particolare, la stessa sig.ra ha dichiarato di aver intrapreso CP_1 un'attività lavorativa come collaboratrice domestica, percependo un compenso mensile di circa € 1.600,00,
e dunque un reddito complessivo superiore rispetto a quello posseduto nel 2018; circostanza, peraltro, neppure contestata dalla stessa resistente.
Tuttavia, nel corso del giudizio, è emersa una ulteriore e decisiva circostanza sopravvenuta, costituita dapprima dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato svolto dalla sig.ra e, successivamente, CP_1 dal suo collocamento a riposo.
La stessa resistente, all'udienza del 14 novembre 2024, ha dichiarato di essere titolare, a far data dal mese di agosto 2024, di un trattamento pensionistico pari a circa € 600,00 mensili, circostanza non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del ricorrente e, pertanto, idonea a essere posta a fondamento della presente decisione.
Tale elemento sopravvenuto riveste carattere dirimente, in quanto evidenzia un peggioramento della condizione economico-reddituale della sig.ra rispetto al momento dell'introduzione della domanda CP_1 di revisione. Il venir meno dell'attività lavorativa e la sostituzione del relativo reddito con un trattamento pensionistico d'importo sensibilmente inferiore determinano, infatti, un ridimensionamento complessivo delle risorse della resistente, tale da escludere che permanga quel miglioramento economico che aveva giustificato l'iniziativa del ricorrente.
Ciò posto, e rammentato che, nei procedimenti in materia di rapporti familiari, i provvedimenti economici vengono adottati “rebus sic stantibus”, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile, già fissato nella misura minima di € 150,00 mensili.
Per quanto concerne la circostanza sostenuta dal ricorrente, secondo cui la sig.ra continuerebbe a CP_1 svolgere, seppure in modo irregolare, attività lavorativa come badante, il Tribunale osserva che non emergono elementi idonei a ritenere pienamente dimostrata tale circostanza. Sul punto, infatti, non può pagina 4 di 5 costituire elemento dirimente la documentazione fotografica e i filmati prodotti dal ricorrente, dovendosi considerare la spiegazione fornita dalla stessa sig.ra in sede di audizione del 14 novembre 20241 e CP_1
l'assenza di ulteriori riscontri probatori oggettivi che attestino la percezione di un compenso. In difetto di tali ultimi elementi, rispetto ai quali non vi è stata richiesta di prova testimoniale, il mero rilievo della presenza dell'autovettura della sig.ra nei pressi dell'abitazione in questione non può essere CP_1 considerato elemento sufficiente a dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene in definitiva di dover rigettare la domanda del ricorrente.
Il fatto che il rigetto della domanda sia stato determinato sulla base di un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda di modifica avanzata dal sig. ; Pt_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA NI IA DE 1 “è vero che ho continuato a recarmi presso l'abitazione dove prima svolgevo attività lavorativa ma lo faccio solo a titolo di favore personale e non vengo retribuita, neppure in nero, perché mi limito a fargli fare una passeggiata di venti minuti la mattina o il pomeriggio. Magari ci faccio una chiacchierata o una partitina a carte, lo facevo prima che ci stava la moglie, perché mi dispiace poverino ha 93 anni” (cfr. verbale udienza). pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SA NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4159 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, prendente tra
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato giusta dall' Avv. Marina Magistrelli;
ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa Luciano Pagliariccio;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, modificare le condizioni previste nel decreto n. cronol.
9823/2018 del 21.08.2018 emesso dal Tribunale di Ancona, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2323/2017
R.G., disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento nella misura di € 150,00 a favore della sig.ra con Controparte_1 effetto a partire dalla data di presentazione del ricorso introduttivo. Con condanna nei confronti della sig.ra Controparte_1
a rifondere le spese e competenze di lite al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze professionali”. pagina 1 di 5 Per la resistente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito: respingere le domande del ricorrente e per l'effetto, mantenere l'assegno divorzile a carico del Parte_1
per l'importo pari ad € 150,00 mensili o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare Pt_1 Parte_1
a rifondere le spese e competenze di lite alla resistente.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimb. forf. 15% IVA e CAP come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023, il sig. ha chiesto la revoca dell'assegno Parte_1 divorzile previsto in favore dell'ex moglie determinato nella misura di € 150,00 mensili. Controparte_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha evidenziato la difficoltà di far fronte a tale impegno economico e, soprattutto, il miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge, la quale, a suo dire, svolgerebbe attività di assistenza agli anziani, percependo un reddito mensile non dichiarato di almeno €
1.300,00, cui si aggiungerebbero le somme incassate a titolo di canone di locazione per un immobile di sua proprietà sito a EL, in via Perugia.
Il ricorrente ha inoltre richiamato, a sostegno della propria tesi, i frequenti viaggi effettuati dalla resistente, documentati da fotografie pubblicate sui social network, ritenendoli indizio di una significativa disponibilità economica.
Con comparsa di costituzione depositata il 21 novembre 2023, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1
chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
[...]
Quanto alla propria situazione economica, la resistente ha dichiarato di lavorare come badante da un anno, percependo un reddito mensile di circa € 1.600,00, precisando tuttavia la natura precaria e non stabile del rapporto di lavoro. Ha altresì riferito di sostenere economicamente la figlia , occupata con Controparte_2 contratto part-time, e di percepire € 400,00 mensili a titolo di locazione dell'immobile sito in EL, somma destinata al pagamento della rata di mutuo gravante sullo stesso immobile, pari a € 380,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione del 21 dicembre 2023, il giudice relatore non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, rigettando le richieste di prova testimoniale, in quanto relative a circostanze non oggetto di contestazione, e accogliendo le ulteriori istanze istruttorie volte ad accertare la reale condizione economico-reddituale della parte convenuta.
Nel corso del giudizio, la sig.ra ha poi documentato due circostanze sopravvenute: da un lato, la CP_1 cessazione del proprio rapporto di lavoro;
dall'altro, la disdetta del contratto di locazione dell'immobile di
EL.
All'udienza del 14 novembre 2024, la resistente ha dichiarato di essere andata in pensione dal mese di agosto 2024, percependo un trattamento mensile di € 600,00. Ha inoltre riferito di aver concesso in comodato gratuito l'immobile di EL alla nipote, in considerazione del fatto che quest'ultima non
è in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione. pagina 2 di 5 Il sig. ha tuttavia sostenuto che l'ex coniuge, nonostante il pensionamento, continui a svolgere Pt_1 attività lavorativa come badante, affermando di averla vista in più occasioni recarsi presso l'abitazione in cui avrebbe continuato a prestare la propria opera. A supporto di tale affermazione, egli ha prodotto documentazione fotografica e video attestante la presenza dell'autovettura della resistente nei pressi dell'abitazione in questione.
La sig.ra non ha negato di essersi recata presso l'abitazione ove in passato svolgeva la propria CP_1 attività lavorativa, ma ha precisato che ciò avviene esclusivamente per ragioni di cortesia e compagnia, senza alcun compenso.
Alla successiva udienza del 19 febbraio 2025, la resistente ha ribadito di frequentare l'abitazione dell'anziano esclusivamente per ragioni affettive e di solidarietà, negando qualsiasi rapporto di lavoro.
Da ultimo, all'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale, recentemente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cfr. Cass. n. 2545/2025).
Per l'effetto, esula dal presente giudizio l'analisi della situazione economica del sig. , rispetto al quale Pt_1 non sono stati evidenziati mutamenti sopravvenuti.
Risulta dagli atti che con decreto n. 9823 del 21 agosto 2018, questo Tribunale, recependo un accordo raggiunto dalle parti, ha rideterminato la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella CP_1 misura di € 150,00 mensili.
Il ricorrente ha allegato, quale mutamento sopravvenuto, il miglioramento della condizione economico- reddituale della sig. che, all'epoca del giudizio del 2018, era titolare di un centro estetico e dichiarava CP_1 di percepire redditi particolarmente esigui.
Tale miglioramento è stato ricondotto al reperimento da parte della resistente di un'occupazione quale collaboratrice domestica nonché il possesso di un secondo immobile da cui ricaverebbe reddito locativo pagina 3 di 5 Le circostanze prospettate non sono state contestate dalla sig.ra che, sin dalla comparsa di CP_1 costituzione, ha confermato di svolgere attività lavorativa come badante, percependo un reddito mensile di circa € 1.600,00, e di essere proprietaria di un ulteriore immobile, distinto da quello di abituale dimora, sito in EL, via Perugia, della superficie di circa 40 mq, concesso in locazione a fronte di un canone mensile destinato pressoché integralmente al pagamento della rata di mutuo gravante sul medesimo bene.
Tuttavia, quanto a quest'ultimo profilo, la documentazione catastale prodotta dallo stesso ricorrente attesta che l'immobile di EL è di proprietà della sig.ra sin dal dicembre 2004, sicché tale CP_1 elemento non rappresenta novità sopravvenuta, ma circostanza preesistente già valutabile all'epoca del decreto del 2018.
Costituisce, per converso, elemento di effettiva novità la situazione lavorativa della resistente, la quale, al momento della proposizione della domanda di revisione, risultava migliorata rispetto all'epoca in cui venne determinato l'assegno divorzile. In particolare, la stessa sig.ra ha dichiarato di aver intrapreso CP_1 un'attività lavorativa come collaboratrice domestica, percependo un compenso mensile di circa € 1.600,00,
e dunque un reddito complessivo superiore rispetto a quello posseduto nel 2018; circostanza, peraltro, neppure contestata dalla stessa resistente.
Tuttavia, nel corso del giudizio, è emersa una ulteriore e decisiva circostanza sopravvenuta, costituita dapprima dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato svolto dalla sig.ra e, successivamente, CP_1 dal suo collocamento a riposo.
La stessa resistente, all'udienza del 14 novembre 2024, ha dichiarato di essere titolare, a far data dal mese di agosto 2024, di un trattamento pensionistico pari a circa € 600,00 mensili, circostanza non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del ricorrente e, pertanto, idonea a essere posta a fondamento della presente decisione.
Tale elemento sopravvenuto riveste carattere dirimente, in quanto evidenzia un peggioramento della condizione economico-reddituale della sig.ra rispetto al momento dell'introduzione della domanda CP_1 di revisione. Il venir meno dell'attività lavorativa e la sostituzione del relativo reddito con un trattamento pensionistico d'importo sensibilmente inferiore determinano, infatti, un ridimensionamento complessivo delle risorse della resistente, tale da escludere che permanga quel miglioramento economico che aveva giustificato l'iniziativa del ricorrente.
Ciò posto, e rammentato che, nei procedimenti in materia di rapporti familiari, i provvedimenti economici vengono adottati “rebus sic stantibus”, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile, già fissato nella misura minima di € 150,00 mensili.
Per quanto concerne la circostanza sostenuta dal ricorrente, secondo cui la sig.ra continuerebbe a CP_1 svolgere, seppure in modo irregolare, attività lavorativa come badante, il Tribunale osserva che non emergono elementi idonei a ritenere pienamente dimostrata tale circostanza. Sul punto, infatti, non può pagina 4 di 5 costituire elemento dirimente la documentazione fotografica e i filmati prodotti dal ricorrente, dovendosi considerare la spiegazione fornita dalla stessa sig.ra in sede di audizione del 14 novembre 20241 e CP_1
l'assenza di ulteriori riscontri probatori oggettivi che attestino la percezione di un compenso. In difetto di tali ultimi elementi, rispetto ai quali non vi è stata richiesta di prova testimoniale, il mero rilievo della presenza dell'autovettura della sig.ra nei pressi dell'abitazione in questione non può essere CP_1 considerato elemento sufficiente a dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene in definitiva di dover rigettare la domanda del ricorrente.
Il fatto che il rigetto della domanda sia stato determinato sulla base di un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda di modifica avanzata dal sig. ; Pt_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA NI IA DE 1 “è vero che ho continuato a recarmi presso l'abitazione dove prima svolgevo attività lavorativa ma lo faccio solo a titolo di favore personale e non vengo retribuita, neppure in nero, perché mi limito a fargli fare una passeggiata di venti minuti la mattina o il pomeriggio. Magari ci faccio una chiacchierata o una partitina a carte, lo facevo prima che ci stava la moglie, perché mi dispiace poverino ha 93 anni” (cfr. verbale udienza). pagina 5 di 5