Art. 7. Conservazione di diritti 1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all'articolo 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.
2. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54 , dopo le parole: " legge 14 agosto 1967, n. 800 ", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni ed integrazioni,".
3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorita' di Governo, per esigenze di rappresentanza. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."
2. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54 , dopo le parole: " legge 14 agosto 1967, n. 800 ", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni ed integrazioni,".
3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorita' di Governo, per esigenze di rappresentanza. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."