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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1992/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1992/2023 tra
Parte_1
Parte_2
OPPONENTI - RICORRENTI e
CON LA PROCURATRICE GGI CERVED CREDIT Controparte_1 CP_2 MANAGEMENT S.P.A.
OPPOSTO – RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 11.07 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. PESTELLI LUCA Parte_1 Parte_2 Per CREDIT Controparte_3 CP_4 MANAGEMENT S.P.A. l'avv. DONVITO ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. PAOLA CICOGNANI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 29.07.2024. Parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024. I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1992/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, FORLI' presso il difensore avv. PESTELLI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI Parte_2 C.F._2 LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, 47121 FORLÌ presso il difensore avv. PESTELLI LUCA
OPPONENTI – RICORRENTI contro
CON LA PROCURATRICE GGI CERVED CREDIT Controparte_1 CP_2 MANAGEMENT S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DONVITO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA PAOLO ANDREANI, N. 4, presso il difensore avv. ANTONIO DONVITO
OPPOSTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, in presenza, di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 terdecies c.p.c. del giorno 8 ottobre 2025 ed in particolare:
- parte opponente come da prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 29.07.2024, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in difetto del tentativo di conciliazione, ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione reietta, - in via preliminare, accertare e dichiarare, attesa l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione normativamente previsto, l'estinzione delle ragioni di credito di parte convenuta / opposta, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in via principale, accertare e dichiarare, alla luce di quanto dedotto in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione su cui è fondato il ricorso proposto da parte convenuta / opposta, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da quest'ultima, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in via subordinata, accertare e pagina 2 di 16 dichiarare, alla luce di quanto dedotto in narrativa, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6, 8, del contratto di fideiussione su cui è fondato il ricorso proposto da parte convenuta / opposta, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da quest'ultima, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - vinte le spese.”;
- parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024, ovvero “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di € 92.162,38, oltre alle spese e agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nelle memorie istruttorie, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive. Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio, essendosi la relativa procedura svolta nelle forme del processo civile telematico.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e (di seguito Parte_1 Parte_2 anche solo garanti e/o soci della società ) proponevano opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 472/2023, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di
[...] con la procuratrice oggi ER ED NT s.p.a. (di seguito senza CP_1 CP_2 indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva il pagamento in solido della complessiva somma pari ad euro 92.162,38, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio del contratto di conto corrente ordinario affidato n. 993.53, intestato alla società (poi in concordato preventivo e cancellata dal registro delle Parte_3 imprese in data 20.09.2022), aperto presso filiale di Cesena, in data Controparte_5 23.07.2004 e revocato in data 16.07.2012, in forza di lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione – omnibus – sottoscritta in data 29.07.2004 dagli odierni opponenti, nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro 550.000,00. Parte opponente, innanzitutto, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione di escussione della garanzia personale, a fronte della sola documentata lettera di messa in mora risalente al 16.07.2012 e dell'avvio del procedimento di ingiunzione di pagamento oltre il termine ordinario decennale, nonché la carenza di efficacia probatoria in sede di opposizione del certificato ex art. 50 T.U.B., ai fini della quantificazione del preteso credito. Quanto alla lettera di fideiussione omnibus prestata per operazioni bancarie di qualunque natura, in favore della società garantita sottoscritta in data 29.07.2004, parte Parte_3 opponente eccepiva la nullità totale e parziale delle clausole conformi, contenute nel contratto di garanzia personale, in violazione della normativa antitrust ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a) pagina 3 di 16 della l. n. 287/1990, per essere la stessa integralmente conforme al modello di fideiussione ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con delibera n. 55 del 2.05.2005. Inoltre, parte opponente lamentava, altresì, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e anche volendo ritenere valida ed efficacie la clausola in deroga di cui all'art. 6 del regolamento contrattuale di fideiussione;
con conseguente estinzione dell'obbligazione di garanzia assunta dagli odierni opponenti. Per tali ragioni, parte opponente domandava l'accoglimento della propria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024, si costituiva
[...] con la procuratrice oggi ER ED NT s.p.a., che contestava e CP_1 CP_2 respingeva il contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario e, preliminarmente, rilevava che i profili dell'esistenza e della consistenza del credito azionato, del rilascio a favore della banca cedente di garanzie personali a tutela del credito, della legittimità della revoca dei rapporti bancari garantiti e della sussistenza di legittimazione attiva in capo al cessionario non hanno formato oggetto di specifica contestazione nella presente sede giudiziale. Quanto all'eccepita prescrizione dell'azione, parte opposta dava atto dell'efficacia interruttiva del termine ordinario di prescrizione della procedura concorsuale con cui la società garantita Parte_3
è stata ammessa al concordato preventivo, omologato dal giudice delegato del Tribunale
[...] di Forlì in data 19.04.2012, con conseguente incasso da parte del creditore Controparte_6 della somma pari ad euro 10.907,35, già decurtata dalla richiesta in sede monitoria.
[...] Quanto al merito, parte opposta respingeva le eccezioni di nullità totale e/o anche parziale della fideiussione omnibus prestata dai garanti e di estinzione della medesima garanzia personale per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., deducendo l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale di parte opponente e la tempestiva attivazione nei confronti dei garanti, nei termini contrattuali e/o di legge, secondo le modalità contrattualmente concordate con clausola a prima richiesta. Parte opposta, pertanto, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e nel merito domandava l'integrale rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese e, in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria che gli opponenti fideiussori sono tenuti, in via solidale, a pagare al cessionario dello specifico credito la somma di euro 92.162,38, oltre interessi ai tassi e alle scadenze di cui all'ingiunzione opposta e/o, in ulteriore subordine, quelle anche diverse somme che venissero accertate nel corso dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.03.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice ex officio mutava il rito in semplificato di cognizione e fissava udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281 duodecies c.p.c.. All'udienza del 4.07.2024, il giudice invitava preliminarmente i difensori delle parti a prendere posizione in merito alla memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte resistente in data 14.04.2024, che veniva poi dichiarata inammissibile;
i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
parte opposta dava atto di aver depositato prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e parte opponente chiedeva la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.; si svolgeva, infine, ampia ed approfondita discussione orale in merito all'istanza preliminare ex art. 648 c.p.c. proposta da parte opposta. Con ordinanza del 5.07.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, verificava l'assolvimento della condizione di procedibilità, mediante instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., richiesti da parte opponente. pagina 4 di 16 Le parti provvedevano, poi, a depositare le rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 24.10.2024, su richiesta congiunta dei difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza in presenza del 8.10.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di brevi note conclusive e dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in base al predisposto piano di gestione dell'arretrato. All'udienza del 8.10.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c..
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L'opposizione proposta dai garanti e soci della società garantita Parte_3 (cancellata dal registro delle imprese in data 20.09.2022), e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 472/2023 è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, per le ragioni di seguito esposte. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione nel merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, da un lato, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata (cfr. doc. allegati alla nota di deposito del 4.06.2024 di parte opposta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti costituite, e, dall'altro, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo ed in ragione della specifica materia oggetto di analisi nell'ambito della presente decisione è altresì opportuno precisare che, in via generale, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie sia nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta del disponente, sia nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione del garante -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento pagina 5 di 16 sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). Sempre in linea teorica, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020 e ancora di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Ciò premesso e richiamato, nel caso di specie, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione dello specifico credito azionato in sede monitoria da parte della cedente Controparte_6 a favore dell'odierna parte opposta che agisce per il recupero del credito in qualità
[...] cessionaria, in quanto circostanza fattuale che non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera di parte opponente, deve essere posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c.. In ogni caso, si deve osservare che parte opposta ha comunque fornito, sin dalla fase CP_1 monitoria, sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione del credito derivante da contratto di conto corrente ordinario affidato, azionato nei confronti dei garanti stante l'inadempimento della società correntista, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente al cessionario con efficacia a far data dal 20.12.2017 (cfr. doc. n. 10 monitorio non oggetto di contestazione e doc. nn. 10-13 parte opposta). 1.3 Sempre in via preliminare ai fini del decidere, ci si limita, per completezza espositiva, ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione. Per un verso, infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Per altro verso e parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una pagina 6 di 16 tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Facendo, pertanto, applicazione dei richiamati principi interpretativi, occorre, dunque, accertare sin da subito che non vi è dubbio che la somma pari ad euro 92.162,38, oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta dagli odierni opponenti garanti, deriva dal saldo debitorio del contratto di conto corrente ordinario affidato n. 993.53, intestato alla società - poi ammessa Parte_3 al concordato preventivo ed infine cancellata dal registro delle imprese in data 20.09.2022 (cfr. doc. nn. 14-20 parte opposta), aperto presso filiale di Cesena, in data 23.07.2004 Controparte_5 e revocato in data 16.07.2012 (cfr. doc. nn. 6, 7 e 9 monitorio). Un tale importo in linea capitale è stato precisato, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo ad opera del cessionario del credito, come sia “già al netto dell'incasso di Euro 10.907,35 avvenuto nell'ambito del concordato preventivo n. 3/2011 – Tribunale di Forlì al quale era stata assoggettata la predetta società . Parte_3 Un tale rapporto di finanziamento bancario risulta pacificamente garantito dalla lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione – omnibus – sottoscritta in data 29.07.2004 dagli odierni opponenti – i quali non ne hanno nelle more del presente giudizio né contestato l'esistenza né disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione -, nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro 550.000,00 (cfr. doc. n. 8 monitorio e doc. n. 2 parte opponente). In atti, vi è senza dubbio la prova della debenza del credito vantato nei confronti dei due garanti, avendo il cessionario assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento alla domanda creditoria proposta con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, infatti, ha fornito la copia dei regolamenti contrattuali di CP_1 apertura di conto corrente ordinario, di apertura di credito sul medesimo conto corrente del 15.01.2010, nonché di fideiussione omnibus, tutti completi delle condizioni economiche e dei relativi allegati (cfr. doc. nn. 6, 7 e 8 monitorio), oltre alla serie completa degli estratti di conto corrente, dall'apertura del rapporto di conto corrente alla revoca dello stesso (cfr. doc. allegati alla memoria integrativa di parte opposta del 14.04.2024). A quest'ultimo proposito, si deve rilevare l'utilizzabilità di tali produzioni documentali, acquisite comunque tempestivamente in giudizio, nel rispetto delle preclusioni processuali, dovendo ritenersi valida quindi la declaratoria di inammissibilità per irritualità con riferimento alla sola memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata dalla parte resistente a seguito del disposto mutamento d'ufficio del rito in semplificato di cognizione e non già con riferimento alla documentazione offerta in comunicazione ed ivi materialmente allegata. La conclusione di un tale rapporto bancario di conto corrente ordinario affidato n. 993.53 è avvenuta in via anticipata, a seguito della ricezione da parte della società debitrice principale
[...]
della lettera di messa in mora, revoca ed estinzione del rapporto comunicata con Parte_3 raccomandata A/R datata 16.07.2012 inoltrata dalla sia al Controparte_6 correntista che ai garanti (cfr. doc. n. 9 monitorio). In ultima analisi, si deve osservare che tutta la predetta documentazione bancaria che non è stata contestata in alcun modo da parte opponente, che non ha eccepito nell'atto di citazione in opposizione alcunché in ordine alla prova del credito e alla sussistenza di legittimazione attiva e passiva delle parti processuali interessate;
pertanto, tale documentazione bancaria deve essere posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; in aggiunta, va rilevata la sostanziale irrilevanza, ai fini di una eventuale e specifica contestazione del credito azionato in sede monitoria, della generica e formalistica contestazione sollevata in termini di inefficacia probatoria della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (cfr. doc. n. 5 monitorio) nell'ambito del giudizio a cognizione piena di opposizione, senza alcuna puntuale allegazione di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi dell'altrui diritto di credito, né tantomeno specifica negazione dei fatti storici occorsi (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013). 2. Il primo preliminare motivo di opposizione proposta da parte opponente in termini di prescrizione dell'azione proposta dal cessionario in sede monitoria è, senza dubbio, infondato, in pagina 7 di 16 quanto sprovvisto di adeguata prova ed anzi smentito dalla documentazione complessivamente prodotta nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria. L'azione di accertamento e di condanna al pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento stipulato in data 20.12.2007, alla data di proposizione giudiziale della domanda, non può certamente ritenersi prescritta, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare con riferimento alla fattispecie degli atti stragiudiziali e/o giudiziali interruttivi del termine legale. Innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere. Inoltre, tenuto conto dell'ulteriore argomento giuridico introdotto nel presente procedimento da parte opposta, si rende altresì necessario richiamare testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In aggiunta, in forza di consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale applicabile al caso in esame, va ricordato che “In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito” (cfr. Cass. n. 35960 del 07.12.2022). Ciò premesso, nel caso di specie, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 22.02.2023 da parte del creditore , il termine decennale di prescrizione applicabile al CP_1 caso di specie e decorrente dal dies a quo della revoca anticipata del rapporto di finanziamento, per inadempimento imputabile alla controparte, e della conseguente costituzione in mora della controparte al pagamento di quanto dovuto alla banca finanziatrice (luglio 2012) non era ancora scaduto, in quanto ritualmente interrotto dall'avente diritto nel corso della non contestata procedura concorsuale che ha interessato la società garantita . Parte_3 A tal proposito, infatti, si deve evidenziare che, per un verso, gli stessi odierni opponenti, che all'epoca dei fatti rivestivano la qualifica di soci della società garantita (cfr. doc. n. Parte_3 20 parte opposta), non disconoscono le circostanze, peraltro documentali, relative alla declaratoria da parte del Tribunale di Forlì, con decreto del 24.11.2011, di apertura della procedura di concordato preventivo n. 3/2011, nonché alla successiva omologazione del predetto concordato preventivo, decreto depositato il 05.05.2012 (cfr. doc. nn. 14, 15, 16 e 17 parte opposta) e, per altro verso, che in un tale contesto processuale il creditore veniva ammesso alla procedura Controparte_6 concorsuale e per l'effetto in data 10.08.2017 incassava, a parziale estinzione del proprio complessivo credito, la somma pari ad euro 10.907,35 (cfr. doc. nn. 13, 18 e 19 parte opposta). Pertanto ed in sintesi, tenendo conto del periodo di sospensione / inesigibilità del credito anteriore nel corso della procedura concorsuale che ha interessato la società garantita, debitrice pagina 8 di 16 principale, l'azione proposta contro i garanti con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 22.02.2023 – decreto ingiuntivo n. 472/2023 emesso in data 21.04.2023 e notificato all'odierna parte opponente in data 7.06.2023 - è da considerarsi senza dubbio in alcun modo prescritta, non essendo integralmente decorso il termine di legge e anzi sussistendo la prova documentale di idoneo atto sospensivo/interruttivo. 3. Tutto ciò doverosamente premesso e passando poi all'analisi delle questioni, propriamente di merito, sollevate da parte opponente in sede di opposizione, le doglianze sollevate in ordine alla nullità totale e/o parziale delle clausole conformi al modello ABI ed in particolare della clausola contrattuale di deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. nonché all'eccepita estinzione della fideiussione per decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia personale essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non sono fondate, alla luce delle seguenti considerazioni. 3.1 In primo luogo ed in ordine alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dal cessionario del credito nei confronti degli odierni opponenti, in solido tra loro, appare innanzitutto opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega le attuali parti opponenti e alla società opposta, Parte_1 Parte_2 cessionario del credito, anche al fine di valutare la legittimazione passiva dei garanti. Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole. Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019). A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi pagina 9 di 16 considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale di garanzia alla luce del tenore letterale di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, e si sono costituiti Parte_1 Parte_2 fideiussori a prima richiesta scritta, assumendo l'obbligazione di “pagare immediatamente alla
di credito” e con rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni “riguardo al momento in cui Pt_4 l' di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”, mediante Pt_4 sottoscrizione di pugno della lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione ed obbligazione assunta dal debitore principale garantito nei confronti della Parte_3 Controparte_7 (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo massimo garantito pari ad euro
[...] 550.000,00 (cfr. doc. n. 8 monitorio e doc. n. 2 parte opponente). A tal proposito, ci si limita a ribadire che tale regolamento contrattuale di garanzia personale non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte degli odierni opponenti nelle more della presente opposizione in ordine al relativo fatto storico della propria sottoscrizione. La fideiussione omnibus oggetto di analisi, presenta le espresse previsioni di pagare immediatamente
“a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni, come contenute all'art. 7 e all'art. 9 del relativo regolamento contrattuale. Inoltre, agli artt. 2, 6 e 8 le parti hanno previsto specificamente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti autonomi rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti, induce a qualificare la garanzia prestata dagli odierni opponenti come contratto autonomo di garanzia. In relazione alla ragione più liquida e alla luce dell'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, nonché dei rapporti tra la banca, il debitore principale ed i fideiussori (cfr. doc. nn. 6, 7, 8 e 20 parte opposta), è necessario evidenziare che la garanzia prestata dalle odierne parti opponenti, nel caso di specie, rientra certamente nell'ambito della categoria del contratto autonomo di garanzia ed, inoltre, non presenta alcuna limitazione temporale. In aggiunta, sul punto, si precisa che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria risulta contenuta negli importi massimi garantiti convenzionalmente pattuiti tra le parti. 3.2 Alla luce di questa necessaria e ferma, dunque, l'accertata sussistenza di adeguata prova del credito nei confronti dei due garanti, avendo parte opposta creditrice provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettera di fideiussione omnibus debitamente sottoscritta dagli odierni opponenti - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), in secondo luogo, parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto, non ha parimenti assolto in modo idoneo al proprio onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa. Sul punto, in via generale, è necessario esplicitare che, stante la chiara natura di eccezione riconvenzionale delle doglianze sollevate sul punto dai garanti opponenti e non già di autonoma domanda riconvenzionale, l'attuale competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n. 3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide e non limita la competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021).
pagina 10 di 16 In via assorbente, si rileva come le doglianze mosse non risultino adeguatamente sostenute da idonei indici probatori e/o non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. 3.2.1 Innanzitutto, si deve rilevare che la principale doglianza di parte opponente in termini di nullità integrale del regolamento contrattuale di garanzia personale sottoscritto in data 29.07.2004 non può trovare accoglimento proprio in ragione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di nullità totale. Sul punto, ci si limita a richiamare l'interpretazione da tempo maggioritaria nell'ambito della giurisprudenza per cui “con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art. 2 della legge n. 287/1990, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (cfr. Cass. n. 24044 del 26.09.2019, nonché già Tribunale di Bologna del 4.10.2018, est. dott.ssa Drudi) ed in ogni caso a precisare come una tale – già condivisibile - impostazione abbia di recente trovato il definitivo avallo delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). 3.2.2 Con specifico riferimento poi alla doglianza di nullità relativa delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, per contrarietà alla normativa antitrust ed in particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 287/1990, l'opposizione proposta da e da è da Parte_5 Parte_6 ritenersi parimenti infondata, sulla base delle seguenti ragioni di fatto e di diritto. In merito alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione – tanto omnibus, quanto specifica - che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (cfr. doc. n. 3 parte opponente), si deve certamente ricordare che, proprio in forza di quanto accertato dal provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza in materia bancaria, le predette tre clausole sono state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme dagli istituti bancari nazionali per un certo e specifico periodo di tempo, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. In ogni caso, a tale proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, il garante / fideiussore a prima richiesta scritta che invochi tale nullità parziale è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di specifica allegazione e di puntuale prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale tra contratto di fideiussione omnibus e/o specifica stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica e di provare la sussistenza e/o persistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'Italia ha censurato non già di per sé stesse le sole tre clausole oggetto di analisi, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale nel periodo soggetto all'indagine, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). pagina 11 di 16 Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso ampio ed oggettivo. Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce – devono essere contestualizzati nell'ambito dei principi generali che regolano il processo civile e, quindi, non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dagli oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese. Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che il provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia può, senza dubbio, avere valore di cd. prova privilegiata, comunque, soltanto con riferimento alle garanzie personali prestate nel periodo di tempo che in concreto è stato sottoposto all'esame e alla valutazione dell'organo di vigilanza bancaria competente. Pacifico è, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia abbia riguardato unicamente il modello standard predisposto nel luglio 2003 dall'A.B.I. di fideiussione omnibus (cfr. doc. n. 3 parte opponente) e non già anche un eventuale modello standard di fideiussione specifica. In aggiunta, si deve evidenziare come la Banca d'Italia abbia concretamente posto alla base della propria indagine circa l'uniformità degli schemi contrattuali ha inviato campioni di fideiussione richiesti e ricevuti da “7 banche di diversa dimensione” e relativi agli specifici anni 2003 e 2004. Tutto ciò premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall' nel 2003, secondo il modello standard che la Banca d'Italia, con provvedimento CP_8 n. 55 del 2 maggio 2005, in via generale aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. doc. n. 3 parte opponente) – contenute nella lettera di fideiussione omnibus impugnata, in quanto parte opponente si è limitata ad allegare e a provare unicamente la presenza e la conformità delle tre clausole all'interno dei singoli regolamenti di fideiussione sottoscritti 7, facendo pur sempre e solo espresso riferimento al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall' nell'anno 2003, nonché a dedurre, senza alcuna produzione documentale a sostegno, CP_8 l'esistenza in concreto della prassi sostanzialmente diffusa tra vari istituti bancari a livello nazionale e anche della zona di riferimento (Cesena), di utilizzare moduli di fideiussione conformi allo schema A.B.I. nel corso degli anni 2000, ma non ha quantomeno allegato in maniera specifica né fornito idonea prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, né che l'istituto di credito garantito che nel caso di specie ha materialmente predisposto gli specifici contratti di fideiussione omnibus a valle (
[...]
fosse stata e sia ancora aderente ad intese dichiarate anticoncorrenziali Controparte_6 a monte dal competente Organo di Vigilanza, né tantomeno l'effettiva esistenza e/o persistenza di un'intesa anticoncorrenziale con riferimento agli specifici rapporti di fideiussione per cui è causa, in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale in concreto dei propri clienti garanti. Inoltre, sempre in via assorbente, ai fini della specifica prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a valle che riguardi anche l'istituto di credito coinvolto nella specie, si deve rilevare come la parte onerata non abbia fornito produzioni documentali aventi ad oggetto, ad esempio, altri pagina 12 di 16 modelli di fideiussione in uso nella zona interessata dai fatti di causa, non provando l'utilizzo da parte della stessa banca in maniera sistematica di analoghi regolamenti contrattuali tutti contenenti, tra le altre condizioni, anche le tre clausole in esame. In ogni caso e anche volendo ritenere sufficiente assolto l'onere della prova in capo agli odierni opponenti, in ragione della cd. prova privilegiata costituita dal notorio provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, nel caso di specie, si deve rilevare che non può ritenersi di per sé integrata una qualche incidenza negativa in concreto delle clausole in precedenza richiamate, contenute nel regolamento di fideiussione omnibus, sottoscritto dalle parti contraenti sì nell'anno 2004, ma nella duplice veste di garanti e di proprietari di partecipazioni – dirette ed indirette – nella società garantita
(cfr. doc. n. 20 parte opposta); appare, quindi, del tutto implausibile che Parte_3 le medesime parti contraenti non avrebbero dato corso comunque al negozio fideiussorio anche in assenza delle clausole colpite da nullità, al fine di finanziare la società di cui erano soci e
[...] anche amministratore. Parte_1 In ultima analisi, quindi, stante la piena validità tanto delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, quanto, nello specifico, della clausola convenzionale di deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (art. 6), si rileva l'infondatezza in radice delle conseguenti doglianze relative all'intervenuta estinzione delle garanzie personali prestate per inattività della banca e/o del cessionario nei confronti del debitore principale e, dunque, per essere quest'ultima decaduta dal far valere le proprie ragioni creditorie nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1957 c.c.. Sempre in forza delle predette circostanze fattuali già accertate, ex officio, non si ravvisano nemmeno profili di abusività della relativa pattuizione convenzionale di deroga, in ragione dei più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del 31.10.2019), nonché della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento all'applicazione della direttiva 93/13/CEE, non operando gli odierni opponenti all'epoca dei fatti quale
“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 (codice del consumo). 3.2.3 In ogni caso, poi, anche volendo aderire alla ricostruzione giuridica di parte opponente e, quindi, ipotizzare una qualche nullità della clausola pattizia di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., presente nella lettera di fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.07.2004 da e (cfr. doc. n. 8 monitorio e doc. n. 2 parte opponente), in base alla Parte_1 Parte_2 ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si rileva l'infondatezza della conseguente doglianza relativa all'intervenuta estinzione delle garanzie personali prestate, per inattività della banca nei confronti del debitore principale e, dunque, per essere quest'ultima decaduta dal far valere le proprie ragioni creditorie nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1957 c.c.. Ciò deriva innanzitutto dalla specifica natura dei crediti garantiti, dalla valida ed efficace garanzia personale prestata dagli odierni opponenti e dall'analisi della complessiva documentazione offerta in comunicazione dal cessionario (cfr. doc. nn. 8 e 9 monitorio), già in allegato CP_1 al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, non cogliendo, dunque, nel segno le contestazioni e le ricostruzioni proposte anche sul punto da parte opponente nel proprio atto di opposizione. A tal proposito, ci si limita a richiamare, sotto il primo profilo, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass. n. 27333 del 12.12.2005) e, sotto il secondo profilo, a ricordare brevemente che la norma in esame è pagina 13 di 16 espressione dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del favor fideiussoris, per cui con esclusivo riferimento alla fattispecie tipizzata di cui all'art. 1936 e ss. c.c. dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. In aggiunta e sempre per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si ritiene necessario esplicitare in ogni caso, la non abusività e la non vessatorietà della clausola “a semplice richiesta scritta”, presente nei regolamenti contrattuali per cui è causa ovvero della clausola pattizia di deroga convenzionale al solo onere di attivazione giudiziale ex art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 7345/1995 e Cass. 13078/2008). Peraltro, si deve osservare che una tale specifica clausola, a differenza delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., non rientra nemmeno nell'ambito di analisi e di accertamento condotto dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento del 2005 sul modello standard di fideiussione predisposto dall' nel 2003. CP_8 Consolidata è senza dubbio, poi, l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie e alla nozione di “istanza” che a pena di decadenza deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016). Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica di fideiussione a prima richiesta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto dal fideiussore in sede di libera scelta di prestazione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere un'azione giudiziale contro il debitore principale, bastando una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza del creditore (cfr. Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002). Ciò risulta, a maggior ragione, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – totalmente privo del carattere dell'accessorietà
– come confermato dall'impostazione giurisprudenziale per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017). Nel caso di specie ed in via assorbente, in considerazione del contenuto della raccomandata datata 16.07.2012 avente ad oggetto la revoca anticipata per grave inadempimento dei rapporti di finanziamento in essere e la costituzione in mora dei debitori solidali, inviata da
[...] e ricevuta dal debitore principale e dai garanti e Controparte_6 Parte_3 Parte_1
tramite raccomandata A/R (cfr. doc. n. 9 monitorio) non si configura alcuna Parte_2 decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione dalla garanzia autonoma all'epoca prestata sine die dai garanti, odierni opponenti. Una tale richiesta scritta stragiudiziale inoltrata dalla banca creditrice, infatti, per un verso, determina il dies a quo del termine di decadenza semestrale, in quanto la banca finanziatrice, in forza delle clausole convenzionali comunica la revoca immediata delle facilitazioni creditizie concesse e la risoluzione anche del contratto di conto corrente ordinario affidato n. 993.53 e passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria;
mentre, per altro verso, con la medesima raccomandata A/R provvede alla formale pagina 14 di 16 costituzione in mora del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. n. 9 monitorio ovvero l'intimazione di immediato pagamento del debito complessivo, alla data del 14.06.2012, pari ad euro 103.069,73). Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti del garante, obbligatosi in ogni caso con valida ed efficacia clausola “a semplice richiesta scritta” a pagare il saldo debitorio contratto dalla società finanziata in favore della banca finanziatrice. Parte_3 Inoltre, l'odierna parte opposta ha documentato di aver poi proseguito con la necessaria diligenza nel recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale e dei garanti, partecipando quale creditore ammesso alla procedura di concordato preventivo ammesso ed omologato dal Tribunale di Forlì nei confronti della società insolvente , ricevendo la somma pari ad Parte_3 euro 10.907,35 (cfr. doc. nn. 13-19 parte opposta), a parziale estinzione del proprio complessivo credito vantato in forza dei rapporti bancari di conto corrente e di apertura di credito revocati e passati a sofferenza, per cui è causa (cfr. doc. nn.
5-9 monitorio). In conclusione ed in sintesi, quindi, anche in relazione a tutti i predetti profili di doglianza nel merito, l'opposizione proposta dai garanti e è senza dubbio infondata. Parte_1 Parte_2 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per le fasi istruttoria - che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte - e per la fase decisionale, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dovendo tenere in considerazione anche il fatto che comunque il valore della domanda si attesta nei valori pressoché prossimi al minimo dello scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente con riferimento all'opposizione proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 1992/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dai garanti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 parte opposta con la procuratrice oggi ER ED Controparte_1 CP_2
NT s.p.a., per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 472/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA le parti opponenti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta con la procuratrice Controparte_1 oggi ER ED NT s.p.a., che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi;
CP_2 spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 15 di 16 Forlì, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1992/2023 tra
Parte_1
Parte_2
OPPONENTI - RICORRENTI e
CON LA PROCURATRICE GGI CERVED CREDIT Controparte_1 CP_2 MANAGEMENT S.P.A.
OPPOSTO – RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 11.07 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. PESTELLI LUCA Parte_1 Parte_2 Per CREDIT Controparte_3 CP_4 MANAGEMENT S.P.A. l'avv. DONVITO ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. PAOLA CICOGNANI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 29.07.2024. Parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024. I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1992/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, FORLI' presso il difensore avv. PESTELLI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI Parte_2 C.F._2 LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, 47121 FORLÌ presso il difensore avv. PESTELLI LUCA
OPPONENTI – RICORRENTI contro
CON LA PROCURATRICE GGI CERVED CREDIT Controparte_1 CP_2 MANAGEMENT S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DONVITO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA PAOLO ANDREANI, N. 4, presso il difensore avv. ANTONIO DONVITO
OPPOSTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, in presenza, di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 terdecies c.p.c. del giorno 8 ottobre 2025 ed in particolare:
- parte opponente come da prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 29.07.2024, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in difetto del tentativo di conciliazione, ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione reietta, - in via preliminare, accertare e dichiarare, attesa l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione normativamente previsto, l'estinzione delle ragioni di credito di parte convenuta / opposta, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in via principale, accertare e dichiarare, alla luce di quanto dedotto in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione su cui è fondato il ricorso proposto da parte convenuta / opposta, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da quest'ultima, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in via subordinata, accertare e pagina 2 di 16 dichiarare, alla luce di quanto dedotto in narrativa, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6, 8, del contratto di fideiussione su cui è fondato il ricorso proposto da parte convenuta / opposta, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da quest'ultima, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 472/2023, R.G. n. 610/2023, emesso in data 21.04.2023 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - vinte le spese.”;
- parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024, ovvero “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di € 92.162,38, oltre alle spese e agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nelle memorie istruttorie, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive. Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio, essendosi la relativa procedura svolta nelle forme del processo civile telematico.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e (di seguito Parte_1 Parte_2 anche solo garanti e/o soci della società ) proponevano opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 472/2023, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di
[...] con la procuratrice oggi ER ED NT s.p.a. (di seguito senza CP_1 CP_2 indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva il pagamento in solido della complessiva somma pari ad euro 92.162,38, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio del contratto di conto corrente ordinario affidato n. 993.53, intestato alla società (poi in concordato preventivo e cancellata dal registro delle Parte_3 imprese in data 20.09.2022), aperto presso filiale di Cesena, in data Controparte_5 23.07.2004 e revocato in data 16.07.2012, in forza di lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione – omnibus – sottoscritta in data 29.07.2004 dagli odierni opponenti, nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro 550.000,00. Parte opponente, innanzitutto, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione di escussione della garanzia personale, a fronte della sola documentata lettera di messa in mora risalente al 16.07.2012 e dell'avvio del procedimento di ingiunzione di pagamento oltre il termine ordinario decennale, nonché la carenza di efficacia probatoria in sede di opposizione del certificato ex art. 50 T.U.B., ai fini della quantificazione del preteso credito. Quanto alla lettera di fideiussione omnibus prestata per operazioni bancarie di qualunque natura, in favore della società garantita sottoscritta in data 29.07.2004, parte Parte_3 opponente eccepiva la nullità totale e parziale delle clausole conformi, contenute nel contratto di garanzia personale, in violazione della normativa antitrust ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a) pagina 3 di 16 della l. n. 287/1990, per essere la stessa integralmente conforme al modello di fideiussione ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con delibera n. 55 del 2.05.2005. Inoltre, parte opponente lamentava, altresì, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e anche volendo ritenere valida ed efficacie la clausola in deroga di cui all'art. 6 del regolamento contrattuale di fideiussione;
con conseguente estinzione dell'obbligazione di garanzia assunta dagli odierni opponenti. Per tali ragioni, parte opponente domandava l'accoglimento della propria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024, si costituiva
[...] con la procuratrice oggi ER ED NT s.p.a., che contestava e CP_1 CP_2 respingeva il contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario e, preliminarmente, rilevava che i profili dell'esistenza e della consistenza del credito azionato, del rilascio a favore della banca cedente di garanzie personali a tutela del credito, della legittimità della revoca dei rapporti bancari garantiti e della sussistenza di legittimazione attiva in capo al cessionario non hanno formato oggetto di specifica contestazione nella presente sede giudiziale. Quanto all'eccepita prescrizione dell'azione, parte opposta dava atto dell'efficacia interruttiva del termine ordinario di prescrizione della procedura concorsuale con cui la società garantita Parte_3
è stata ammessa al concordato preventivo, omologato dal giudice delegato del Tribunale
[...] di Forlì in data 19.04.2012, con conseguente incasso da parte del creditore Controparte_6 della somma pari ad euro 10.907,35, già decurtata dalla richiesta in sede monitoria.
[...] Quanto al merito, parte opposta respingeva le eccezioni di nullità totale e/o anche parziale della fideiussione omnibus prestata dai garanti e di estinzione della medesima garanzia personale per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., deducendo l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale di parte opponente e la tempestiva attivazione nei confronti dei garanti, nei termini contrattuali e/o di legge, secondo le modalità contrattualmente concordate con clausola a prima richiesta. Parte opposta, pertanto, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e nel merito domandava l'integrale rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese e, in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria che gli opponenti fideiussori sono tenuti, in via solidale, a pagare al cessionario dello specifico credito la somma di euro 92.162,38, oltre interessi ai tassi e alle scadenze di cui all'ingiunzione opposta e/o, in ulteriore subordine, quelle anche diverse somme che venissero accertate nel corso dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.03.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice ex officio mutava il rito in semplificato di cognizione e fissava udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281 duodecies c.p.c.. All'udienza del 4.07.2024, il giudice invitava preliminarmente i difensori delle parti a prendere posizione in merito alla memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte resistente in data 14.04.2024, che veniva poi dichiarata inammissibile;
i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
parte opposta dava atto di aver depositato prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e parte opponente chiedeva la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.; si svolgeva, infine, ampia ed approfondita discussione orale in merito all'istanza preliminare ex art. 648 c.p.c. proposta da parte opposta. Con ordinanza del 5.07.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, verificava l'assolvimento della condizione di procedibilità, mediante instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., richiesti da parte opponente. pagina 4 di 16 Le parti provvedevano, poi, a depositare le rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 24.10.2024, su richiesta congiunta dei difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza in presenza del 8.10.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di brevi note conclusive e dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in base al predisposto piano di gestione dell'arretrato. All'udienza del 8.10.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c..
***
L'opposizione proposta dai garanti e soci della società garantita Parte_3 (cancellata dal registro delle imprese in data 20.09.2022), e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 472/2023 è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, per le ragioni di seguito esposte. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione nel merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, da un lato, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata (cfr. doc. allegati alla nota di deposito del 4.06.2024 di parte opposta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti costituite, e, dall'altro, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo ed in ragione della specifica materia oggetto di analisi nell'ambito della presente decisione è altresì opportuno precisare che, in via generale, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie sia nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta del disponente, sia nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione del garante -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento pagina 5 di 16 sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). Sempre in linea teorica, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020 e ancora di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Ciò premesso e richiamato, nel caso di specie, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione dello specifico credito azionato in sede monitoria da parte della cedente Controparte_6 a favore dell'odierna parte opposta che agisce per il recupero del credito in qualità
[...] cessionaria, in quanto circostanza fattuale che non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera di parte opponente, deve essere posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c.. In ogni caso, si deve osservare che parte opposta ha comunque fornito, sin dalla fase CP_1 monitoria, sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione del credito derivante da contratto di conto corrente ordinario affidato, azionato nei confronti dei garanti stante l'inadempimento della società correntista, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente al cessionario con efficacia a far data dal 20.12.2017 (cfr. doc. n. 10 monitorio non oggetto di contestazione e doc. nn. 10-13 parte opposta). 1.3 Sempre in via preliminare ai fini del decidere, ci si limita, per completezza espositiva, ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione. Per un verso, infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Per altro verso e parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una pagina 6 di 16 tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Facendo, pertanto, applicazione dei richiamati principi interpretativi, occorre, dunque, accertare sin da subito che non vi è dubbio che la somma pari ad euro 92.162,38, oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta dagli odierni opponenti garanti, deriva dal saldo debitorio del contratto di conto corrente ordinario affidato n. 993.53, intestato alla società - poi ammessa Parte_3 al concordato preventivo ed infine cancellata dal registro delle imprese in data 20.09.2022 (cfr. doc. nn. 14-20 parte opposta), aperto presso filiale di Cesena, in data 23.07.2004 Controparte_5 e revocato in data 16.07.2012 (cfr. doc. nn. 6, 7 e 9 monitorio). Un tale importo in linea capitale è stato precisato, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo ad opera del cessionario del credito, come sia “già al netto dell'incasso di Euro 10.907,35 avvenuto nell'ambito del concordato preventivo n. 3/2011 – Tribunale di Forlì al quale era stata assoggettata la predetta società . Parte_3 Un tale rapporto di finanziamento bancario risulta pacificamente garantito dalla lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione – omnibus – sottoscritta in data 29.07.2004 dagli odierni opponenti – i quali non ne hanno nelle more del presente giudizio né contestato l'esistenza né disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione -, nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro 550.000,00 (cfr. doc. n. 8 monitorio e doc. n. 2 parte opponente). In atti, vi è senza dubbio la prova della debenza del credito vantato nei confronti dei due garanti, avendo il cessionario assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento alla domanda creditoria proposta con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, infatti, ha fornito la copia dei regolamenti contrattuali di CP_1 apertura di conto corrente ordinario, di apertura di credito sul medesimo conto corrente del 15.01.2010, nonché di fideiussione omnibus, tutti completi delle condizioni economiche e dei relativi allegati (cfr. doc. nn. 6, 7 e 8 monitorio), oltre alla serie completa degli estratti di conto corrente, dall'apertura del rapporto di conto corrente alla revoca dello stesso (cfr. doc. allegati alla memoria integrativa di parte opposta del 14.04.2024). A quest'ultimo proposito, si deve rilevare l'utilizzabilità di tali produzioni documentali, acquisite comunque tempestivamente in giudizio, nel rispetto delle preclusioni processuali, dovendo ritenersi valida quindi la declaratoria di inammissibilità per irritualità con riferimento alla sola memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata dalla parte resistente a seguito del disposto mutamento d'ufficio del rito in semplificato di cognizione e non già con riferimento alla documentazione offerta in comunicazione ed ivi materialmente allegata. La conclusione di un tale rapporto bancario di conto corrente ordinario affidato n. 993.53 è avvenuta in via anticipata, a seguito della ricezione da parte della società debitrice principale
[...]
della lettera di messa in mora, revoca ed estinzione del rapporto comunicata con Parte_3 raccomandata A/R datata 16.07.2012 inoltrata dalla sia al Controparte_6 correntista che ai garanti (cfr. doc. n. 9 monitorio). In ultima analisi, si deve osservare che tutta la predetta documentazione bancaria che non è stata contestata in alcun modo da parte opponente, che non ha eccepito nell'atto di citazione in opposizione alcunché in ordine alla prova del credito e alla sussistenza di legittimazione attiva e passiva delle parti processuali interessate;
pertanto, tale documentazione bancaria deve essere posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; in aggiunta, va rilevata la sostanziale irrilevanza, ai fini di una eventuale e specifica contestazione del credito azionato in sede monitoria, della generica e formalistica contestazione sollevata in termini di inefficacia probatoria della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (cfr. doc. n. 5 monitorio) nell'ambito del giudizio a cognizione piena di opposizione, senza alcuna puntuale allegazione di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi dell'altrui diritto di credito, né tantomeno specifica negazione dei fatti storici occorsi (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013). 2. Il primo preliminare motivo di opposizione proposta da parte opponente in termini di prescrizione dell'azione proposta dal cessionario in sede monitoria è, senza dubbio, infondato, in pagina 7 di 16 quanto sprovvisto di adeguata prova ed anzi smentito dalla documentazione complessivamente prodotta nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria. L'azione di accertamento e di condanna al pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento stipulato in data 20.12.2007, alla data di proposizione giudiziale della domanda, non può certamente ritenersi prescritta, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare con riferimento alla fattispecie degli atti stragiudiziali e/o giudiziali interruttivi del termine legale. Innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere. Inoltre, tenuto conto dell'ulteriore argomento giuridico introdotto nel presente procedimento da parte opposta, si rende altresì necessario richiamare testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In aggiunta, in forza di consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale applicabile al caso in esame, va ricordato che “In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito” (cfr. Cass. n. 35960 del 07.12.2022). Ciò premesso, nel caso di specie, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 22.02.2023 da parte del creditore , il termine decennale di prescrizione applicabile al CP_1 caso di specie e decorrente dal dies a quo della revoca anticipata del rapporto di finanziamento, per inadempimento imputabile alla controparte, e della conseguente costituzione in mora della controparte al pagamento di quanto dovuto alla banca finanziatrice (luglio 2012) non era ancora scaduto, in quanto ritualmente interrotto dall'avente diritto nel corso della non contestata procedura concorsuale che ha interessato la società garantita . Parte_3 A tal proposito, infatti, si deve evidenziare che, per un verso, gli stessi odierni opponenti, che all'epoca dei fatti rivestivano la qualifica di soci della società garantita (cfr. doc. n. Parte_3 20 parte opposta), non disconoscono le circostanze, peraltro documentali, relative alla declaratoria da parte del Tribunale di Forlì, con decreto del 24.11.2011, di apertura della procedura di concordato preventivo n. 3/2011, nonché alla successiva omologazione del predetto concordato preventivo, decreto depositato il 05.05.2012 (cfr. doc. nn. 14, 15, 16 e 17 parte opposta) e, per altro verso, che in un tale contesto processuale il creditore veniva ammesso alla procedura Controparte_6 concorsuale e per l'effetto in data 10.08.2017 incassava, a parziale estinzione del proprio complessivo credito, la somma pari ad euro 10.907,35 (cfr. doc. nn. 13, 18 e 19 parte opposta). Pertanto ed in sintesi, tenendo conto del periodo di sospensione / inesigibilità del credito anteriore nel corso della procedura concorsuale che ha interessato la società garantita, debitrice pagina 8 di 16 principale, l'azione proposta contro i garanti con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 22.02.2023 – decreto ingiuntivo n. 472/2023 emesso in data 21.04.2023 e notificato all'odierna parte opponente in data 7.06.2023 - è da considerarsi senza dubbio in alcun modo prescritta, non essendo integralmente decorso il termine di legge e anzi sussistendo la prova documentale di idoneo atto sospensivo/interruttivo. 3. Tutto ciò doverosamente premesso e passando poi all'analisi delle questioni, propriamente di merito, sollevate da parte opponente in sede di opposizione, le doglianze sollevate in ordine alla nullità totale e/o parziale delle clausole conformi al modello ABI ed in particolare della clausola contrattuale di deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. nonché all'eccepita estinzione della fideiussione per decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia personale essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non sono fondate, alla luce delle seguenti considerazioni. 3.1 In primo luogo ed in ordine alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dal cessionario del credito nei confronti degli odierni opponenti, in solido tra loro, appare innanzitutto opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega le attuali parti opponenti e alla società opposta, Parte_1 Parte_2 cessionario del credito, anche al fine di valutare la legittimazione passiva dei garanti. Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole. Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019). A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi pagina 9 di 16 considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale di garanzia alla luce del tenore letterale di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, e si sono costituiti Parte_1 Parte_2 fideiussori a prima richiesta scritta, assumendo l'obbligazione di “pagare immediatamente alla
di credito” e con rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni “riguardo al momento in cui Pt_4 l' di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”, mediante Pt_4 sottoscrizione di pugno della lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione ed obbligazione assunta dal debitore principale garantito nei confronti della Parte_3 Controparte_7 (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo massimo garantito pari ad euro
[...] 550.000,00 (cfr. doc. n. 8 monitorio e doc. n. 2 parte opponente). A tal proposito, ci si limita a ribadire che tale regolamento contrattuale di garanzia personale non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte degli odierni opponenti nelle more della presente opposizione in ordine al relativo fatto storico della propria sottoscrizione. La fideiussione omnibus oggetto di analisi, presenta le espresse previsioni di pagare immediatamente
“a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni, come contenute all'art. 7 e all'art. 9 del relativo regolamento contrattuale. Inoltre, agli artt. 2, 6 e 8 le parti hanno previsto specificamente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti autonomi rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti, induce a qualificare la garanzia prestata dagli odierni opponenti come contratto autonomo di garanzia. In relazione alla ragione più liquida e alla luce dell'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, nonché dei rapporti tra la banca, il debitore principale ed i fideiussori (cfr. doc. nn. 6, 7, 8 e 20 parte opposta), è necessario evidenziare che la garanzia prestata dalle odierne parti opponenti, nel caso di specie, rientra certamente nell'ambito della categoria del contratto autonomo di garanzia ed, inoltre, non presenta alcuna limitazione temporale. In aggiunta, sul punto, si precisa che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria risulta contenuta negli importi massimi garantiti convenzionalmente pattuiti tra le parti. 3.2 Alla luce di questa necessaria e ferma, dunque, l'accertata sussistenza di adeguata prova del credito nei confronti dei due garanti, avendo parte opposta creditrice provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettera di fideiussione omnibus debitamente sottoscritta dagli odierni opponenti - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), in secondo luogo, parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto, non ha parimenti assolto in modo idoneo al proprio onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa. Sul punto, in via generale, è necessario esplicitare che, stante la chiara natura di eccezione riconvenzionale delle doglianze sollevate sul punto dai garanti opponenti e non già di autonoma domanda riconvenzionale, l'attuale competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n. 3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide e non limita la competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021).
pagina 10 di 16 In via assorbente, si rileva come le doglianze mosse non risultino adeguatamente sostenute da idonei indici probatori e/o non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. 3.2.1 Innanzitutto, si deve rilevare che la principale doglianza di parte opponente in termini di nullità integrale del regolamento contrattuale di garanzia personale sottoscritto in data 29.07.2004 non può trovare accoglimento proprio in ragione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di nullità totale. Sul punto, ci si limita a richiamare l'interpretazione da tempo maggioritaria nell'ambito della giurisprudenza per cui “con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art. 2 della legge n. 287/1990, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (cfr. Cass. n. 24044 del 26.09.2019, nonché già Tribunale di Bologna del 4.10.2018, est. dott.ssa Drudi) ed in ogni caso a precisare come una tale – già condivisibile - impostazione abbia di recente trovato il definitivo avallo delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). 3.2.2 Con specifico riferimento poi alla doglianza di nullità relativa delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, per contrarietà alla normativa antitrust ed in particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 287/1990, l'opposizione proposta da e da è da Parte_5 Parte_6 ritenersi parimenti infondata, sulla base delle seguenti ragioni di fatto e di diritto. In merito alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione – tanto omnibus, quanto specifica - che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (cfr. doc. n. 3 parte opponente), si deve certamente ricordare che, proprio in forza di quanto accertato dal provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza in materia bancaria, le predette tre clausole sono state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme dagli istituti bancari nazionali per un certo e specifico periodo di tempo, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. In ogni caso, a tale proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, il garante / fideiussore a prima richiesta scritta che invochi tale nullità parziale è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di specifica allegazione e di puntuale prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale tra contratto di fideiussione omnibus e/o specifica stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica e di provare la sussistenza e/o persistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'Italia ha censurato non già di per sé stesse le sole tre clausole oggetto di analisi, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale nel periodo soggetto all'indagine, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). pagina 11 di 16 Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso ampio ed oggettivo. Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce – devono essere contestualizzati nell'ambito dei principi generali che regolano il processo civile e, quindi, non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dagli oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese. Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che il provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia può, senza dubbio, avere valore di cd. prova privilegiata, comunque, soltanto con riferimento alle garanzie personali prestate nel periodo di tempo che in concreto è stato sottoposto all'esame e alla valutazione dell'organo di vigilanza bancaria competente. Pacifico è, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia abbia riguardato unicamente il modello standard predisposto nel luglio 2003 dall'A.B.I. di fideiussione omnibus (cfr. doc. n. 3 parte opponente) e non già anche un eventuale modello standard di fideiussione specifica. In aggiunta, si deve evidenziare come la Banca d'Italia abbia concretamente posto alla base della propria indagine circa l'uniformità degli schemi contrattuali ha inviato campioni di fideiussione richiesti e ricevuti da “7 banche di diversa dimensione” e relativi agli specifici anni 2003 e 2004. Tutto ciò premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall' nel 2003, secondo il modello standard che la Banca d'Italia, con provvedimento CP_8 n. 55 del 2 maggio 2005, in via generale aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. doc. n. 3 parte opponente) – contenute nella lettera di fideiussione omnibus impugnata, in quanto parte opponente si è limitata ad allegare e a provare unicamente la presenza e la conformità delle tre clausole all'interno dei singoli regolamenti di fideiussione sottoscritti 7, facendo pur sempre e solo espresso riferimento al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall' nell'anno 2003, nonché a dedurre, senza alcuna produzione documentale a sostegno, CP_8 l'esistenza in concreto della prassi sostanzialmente diffusa tra vari istituti bancari a livello nazionale e anche della zona di riferimento (Cesena), di utilizzare moduli di fideiussione conformi allo schema A.B.I. nel corso degli anni 2000, ma non ha quantomeno allegato in maniera specifica né fornito idonea prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, né che l'istituto di credito garantito che nel caso di specie ha materialmente predisposto gli specifici contratti di fideiussione omnibus a valle (
[...]
fosse stata e sia ancora aderente ad intese dichiarate anticoncorrenziali Controparte_6 a monte dal competente Organo di Vigilanza, né tantomeno l'effettiva esistenza e/o persistenza di un'intesa anticoncorrenziale con riferimento agli specifici rapporti di fideiussione per cui è causa, in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale in concreto dei propri clienti garanti. Inoltre, sempre in via assorbente, ai fini della specifica prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a valle che riguardi anche l'istituto di credito coinvolto nella specie, si deve rilevare come la parte onerata non abbia fornito produzioni documentali aventi ad oggetto, ad esempio, altri pagina 12 di 16 modelli di fideiussione in uso nella zona interessata dai fatti di causa, non provando l'utilizzo da parte della stessa banca in maniera sistematica di analoghi regolamenti contrattuali tutti contenenti, tra le altre condizioni, anche le tre clausole in esame. In ogni caso e anche volendo ritenere sufficiente assolto l'onere della prova in capo agli odierni opponenti, in ragione della cd. prova privilegiata costituita dal notorio provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, nel caso di specie, si deve rilevare che non può ritenersi di per sé integrata una qualche incidenza negativa in concreto delle clausole in precedenza richiamate, contenute nel regolamento di fideiussione omnibus, sottoscritto dalle parti contraenti sì nell'anno 2004, ma nella duplice veste di garanti e di proprietari di partecipazioni – dirette ed indirette – nella società garantita
(cfr. doc. n. 20 parte opposta); appare, quindi, del tutto implausibile che Parte_3 le medesime parti contraenti non avrebbero dato corso comunque al negozio fideiussorio anche in assenza delle clausole colpite da nullità, al fine di finanziare la società di cui erano soci e
[...] anche amministratore. Parte_1 In ultima analisi, quindi, stante la piena validità tanto delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, quanto, nello specifico, della clausola convenzionale di deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (art. 6), si rileva l'infondatezza in radice delle conseguenti doglianze relative all'intervenuta estinzione delle garanzie personali prestate per inattività della banca e/o del cessionario nei confronti del debitore principale e, dunque, per essere quest'ultima decaduta dal far valere le proprie ragioni creditorie nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1957 c.c.. Sempre in forza delle predette circostanze fattuali già accertate, ex officio, non si ravvisano nemmeno profili di abusività della relativa pattuizione convenzionale di deroga, in ragione dei più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del 31.10.2019), nonché della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento all'applicazione della direttiva 93/13/CEE, non operando gli odierni opponenti all'epoca dei fatti quale
“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 (codice del consumo). 3.2.3 In ogni caso, poi, anche volendo aderire alla ricostruzione giuridica di parte opponente e, quindi, ipotizzare una qualche nullità della clausola pattizia di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., presente nella lettera di fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.07.2004 da e (cfr. doc. n. 8 monitorio e doc. n. 2 parte opponente), in base alla Parte_1 Parte_2 ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si rileva l'infondatezza della conseguente doglianza relativa all'intervenuta estinzione delle garanzie personali prestate, per inattività della banca nei confronti del debitore principale e, dunque, per essere quest'ultima decaduta dal far valere le proprie ragioni creditorie nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1957 c.c.. Ciò deriva innanzitutto dalla specifica natura dei crediti garantiti, dalla valida ed efficace garanzia personale prestata dagli odierni opponenti e dall'analisi della complessiva documentazione offerta in comunicazione dal cessionario (cfr. doc. nn. 8 e 9 monitorio), già in allegato CP_1 al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, non cogliendo, dunque, nel segno le contestazioni e le ricostruzioni proposte anche sul punto da parte opponente nel proprio atto di opposizione. A tal proposito, ci si limita a richiamare, sotto il primo profilo, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass. n. 27333 del 12.12.2005) e, sotto il secondo profilo, a ricordare brevemente che la norma in esame è pagina 13 di 16 espressione dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del favor fideiussoris, per cui con esclusivo riferimento alla fattispecie tipizzata di cui all'art. 1936 e ss. c.c. dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. In aggiunta e sempre per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si ritiene necessario esplicitare in ogni caso, la non abusività e la non vessatorietà della clausola “a semplice richiesta scritta”, presente nei regolamenti contrattuali per cui è causa ovvero della clausola pattizia di deroga convenzionale al solo onere di attivazione giudiziale ex art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 7345/1995 e Cass. 13078/2008). Peraltro, si deve osservare che una tale specifica clausola, a differenza delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., non rientra nemmeno nell'ambito di analisi e di accertamento condotto dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento del 2005 sul modello standard di fideiussione predisposto dall' nel 2003. CP_8 Consolidata è senza dubbio, poi, l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie e alla nozione di “istanza” che a pena di decadenza deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016). Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica di fideiussione a prima richiesta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto dal fideiussore in sede di libera scelta di prestazione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere un'azione giudiziale contro il debitore principale, bastando una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza del creditore (cfr. Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002). Ciò risulta, a maggior ragione, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – totalmente privo del carattere dell'accessorietà
– come confermato dall'impostazione giurisprudenziale per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017). Nel caso di specie ed in via assorbente, in considerazione del contenuto della raccomandata datata 16.07.2012 avente ad oggetto la revoca anticipata per grave inadempimento dei rapporti di finanziamento in essere e la costituzione in mora dei debitori solidali, inviata da
[...] e ricevuta dal debitore principale e dai garanti e Controparte_6 Parte_3 Parte_1
tramite raccomandata A/R (cfr. doc. n. 9 monitorio) non si configura alcuna Parte_2 decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione dalla garanzia autonoma all'epoca prestata sine die dai garanti, odierni opponenti. Una tale richiesta scritta stragiudiziale inoltrata dalla banca creditrice, infatti, per un verso, determina il dies a quo del termine di decadenza semestrale, in quanto la banca finanziatrice, in forza delle clausole convenzionali comunica la revoca immediata delle facilitazioni creditizie concesse e la risoluzione anche del contratto di conto corrente ordinario affidato n. 993.53 e passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria;
mentre, per altro verso, con la medesima raccomandata A/R provvede alla formale pagina 14 di 16 costituzione in mora del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. n. 9 monitorio ovvero l'intimazione di immediato pagamento del debito complessivo, alla data del 14.06.2012, pari ad euro 103.069,73). Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti del garante, obbligatosi in ogni caso con valida ed efficacia clausola “a semplice richiesta scritta” a pagare il saldo debitorio contratto dalla società finanziata in favore della banca finanziatrice. Parte_3 Inoltre, l'odierna parte opposta ha documentato di aver poi proseguito con la necessaria diligenza nel recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale e dei garanti, partecipando quale creditore ammesso alla procedura di concordato preventivo ammesso ed omologato dal Tribunale di Forlì nei confronti della società insolvente , ricevendo la somma pari ad Parte_3 euro 10.907,35 (cfr. doc. nn. 13-19 parte opposta), a parziale estinzione del proprio complessivo credito vantato in forza dei rapporti bancari di conto corrente e di apertura di credito revocati e passati a sofferenza, per cui è causa (cfr. doc. nn.
5-9 monitorio). In conclusione ed in sintesi, quindi, anche in relazione a tutti i predetti profili di doglianza nel merito, l'opposizione proposta dai garanti e è senza dubbio infondata. Parte_1 Parte_2 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per le fasi istruttoria - che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte - e per la fase decisionale, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dovendo tenere in considerazione anche il fatto che comunque il valore della domanda si attesta nei valori pressoché prossimi al minimo dello scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente con riferimento all'opposizione proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 1992/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dai garanti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 parte opposta con la procuratrice oggi ER ED Controparte_1 CP_2
NT s.p.a., per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 472/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA le parti opponenti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta con la procuratrice Controparte_1 oggi ER ED NT s.p.a., che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi;
CP_2 spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 15 di 16 Forlì, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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