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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa CL OS, in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Domenica Parte_1 C.F._1
Scriva per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, NG M.
Fazio, NG M. AG e IO C. TO per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via Parte_1
amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71 o in subordine della pensione di inabilità civile.
Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva CP_1
l'esistenza dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni in esame. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 1 marzo 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, sia la CTU esperita in sede di ATPO che la consulenza resa nel presente giudizio hanno ritenuto che il ricorrente non disponga del requisito sanitario previsto per le prestazioni in esame.
In particolare, la nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, approfondita dopo le osservazioni di parte, e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie:
“diabete mellito in trattamento insulinico con mediocre controllo metabolico cod. 9310 ed IC del 51%.; cardiopatia ipertensiva con inziale danno d'organo I classe NYHA cod. 6441 ed
IC del 30%; disturbo del sonno di tipo centrale solo per analogia con cod. 2204 ed IC del
10%”.
Ha precisato che “Il periziato, sig. , in funzione delle patologie riferite, Parte_1
parzialmente certificate e oggettivamente apprezzate alla visita peritale è soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%: percentuale 68%. Le patologie responsabili del grado di invalidità sono da ritenersi certificate in atti fin dalla data di presentazione della domanda per cui, eventuali benefici di legge sono da attribuire fin dalla data di presentazione della stessa ovvero dal 28/04/21”.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 24/11/2025
Il Giudice del lavoro
CL OS