Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato, Enrico Baffa, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per L'Esame di Abilitazione All'Esercizio della Professione Forense Sessione 2024, II Sottocommissione per L'Esame di Abilitazione All'Esercizio della Professione Forense Sessione 2024, Ufficio Esami Avvocati Presso La Corte D'Appello di -OMISSIS-, Ufficio Esami Avvocati Presso La Corte D'Appello di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.-OMISSIS-;
per l'annullamento, previa sospensiva
a - della comunicazione caricata sulla pagina web riservata della candidata, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e la non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024 ovvero del provvedimento di non ammissione;
b - del verbale del 23.01.2025 della II Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all'elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n.-OMISSIS-;
c - ove e per quanto occorra, del verbale n. -OMISSIS- del 05.12.2024, redatto dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia esame avvocato - sessione 2024;
d - ove e per quanto occorra, dei verbali della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18.12.2024 e n. -OMISSIS- del 16.01.2025, richiamati nell'ambito del verbale sub b), non conosciuti;
e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali,
nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di rivalutare le prove scritte della ricorrente e, per l'effetto, ammetterla alle prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Centrale per L'Esame di Abilitazione All'Esercizio della Professione Forense Sessione 2024 Presso il Minis e di Ii Sottocommissione per L'Esame di Abilitazione All'Esercizio della Professione Forense Sessione 2024 Presso La Corte e di Ufficio Esami Avvocati Presso La Corte D'Appello di -OMISSIS- e di Ufficio Esami Avvocati Presso La Corte D'Appello di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 9 giugno 2025 e depositato il successivo 4 luglio la ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione del provvedimento, in epigrafe indicato, di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 - reso dalla Commissione presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- con verbale redatto in data 23 gennaio 2025.
2. Il gravame è affidato a quattro motivi, a mezzo dei quali la ricorrente sono state formulate plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 l. n. 241/1990, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato e integrato dal d.l. n. 112/2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 180/2003; artt. 17 bis, 23 e 24 l. n. 247/2012, art. 4 quater del d.l. n. 51/2023, contrasto con i criteri di correzione fissati per la valutazione della prova scritta di cui al verbale n. -OMISSIS- del 05.12.2024, difetto e carenza di motivazione, motivazione apparente, illogicità, difetto di istruttoria).
3. Si è costituito il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza del ricorso.
4. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 283 del 16 luglio 2025.
5. Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame.
6. All'udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato della Commissione in ragione dell’omesso rimescolamento delle buste.
7.1. La doglianza è infondata considerato che, diversamente da quanto sostenuto, la Commissione ha rispettato pedissequamente le fasi procedurali atte a garantire l’anonimato, procedendo all’operazione di rimescolamento (cfr. verbale dell’11 dicembre 2024, depositato in atti, da cui emerge che “ Dopo aver proceduto a staccare le appendici con i numeri d’ordine dalle buste e, rese così anonime, viene effettuato un congruo rimescolamento delle stesse, atto a garantire l’assoluto anonimato delle buste contenenti gli elaborati, a seguito del quale si procede alla numerazione dalla numero 1 alla numero 262 ”).
8. Con il secondo e con il quarto motivo, intrinsecamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento e l’illogicità della valutazione della propria prova, che emergerebbero sia dall’esame dell’elaborato (che risponde pienamente ai criteri valutativi predefiniti dalla commissione centrale e fornisce una soluzione corretta sotto il profilo sia formale che sostanziale) sia dal confronto comparativo con altri compiti ammessi all’orale (e, segnatamente, con quello contrassegnato dal n. -OMISSIS- che si caratterizza, rispetto a quello della ricorrente, per una eccessiva brevità).
8.1. Le censure non possono essere accolte.
8.2 La giurisprudenza ha più volte ribadito, con orientamento ormai granitico, che le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2087, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 197), il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, vizi nella specie non sussistenti.
Né può ravvisarsi la contestata disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati atteso che, per giurisprudenza costante: ogni valutazione è a sé stante, perché ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. V, 1 luglio 2024, n. 2364 e n. 2363); è ontologicamente non professabile una disparità di trattamento tra le valutazioni dei vari compiti, salvo casi limite di coincidenza assoluta, che però non ricorrono nella vicenda in esame (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 10 luglio 2025, n. 2238); in ogni caso una pur conclamata disparità di trattamento nei confronti di altro candidato per errori da quest’ultimo commessi nello svolgimento della traccia non è suscettibile di comportare l’illegittimità del giudizio reso nei confronti di parte ricorrente, potendo al più refluire in un vizio di legittimità del giudizio reso nei confronti dell’altro candidato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 febbraio 2009, n. 1773).
9. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il tempo dedicato alla correzione degli elaborati è stato insufficiente (quattro ore per 11 elaborati) e che il giudizio numerico espresso dalla Commissione non è idoneo a motivare la non ammissione alla prova orale. Con riguardo a tale ultimo profilo la deducente evidenzia che, sebbene l'applicabilità della nuova disciplina di cui all'art. 46 della L. 247/2012 (che assoggetta la valutazione delle prove scritte ad un espresso obbligo motivazionale, con onere di annotazione delle osservazioni positive o negative a supporto del voto numerico) sia stata differita dal successivo art. 49 per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della legge, le ragioni sottostanti il predetto rinvio (cioè le esigenze di concentrazione dei tempi di correzione, avuto riguardo sia al numero dei partecipanti che al numero delle prove da correggere) non verrebbero in considerazione nella sessione d'esame 2024, stante la netta diminuzione del numero dei candidati e la previsione di una sola prova scritta (con conseguente riduzione degli elaborati da correggere). In considerazione del radicale mutamento del contesto, dunque, non si giustificherebbe il differimento della nuova disciplina, dovendo ritenersi già cogente l'onere motivazionale introdotto dal legislatore.
9.1. Le doglianze non possono essere accolte.
9.2. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato anche con riferimento alla sessione d'esame 2024, per cui il voto numerico, espresso tra un valore minimo e un valore massimo e correlato ai predeterminati criteri di valutazione, è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati della prova di esame per l’abilitazione alla professione forense in quanto manifesta, in modo omogeneo e sintetico, il giudizio di sufficienza o di insufficienza, ma anche la misura dell'apprezzamento complessivo dell'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato, dato che la correzione degli elaborati non ha funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione valutativa e selettiva (cfr. tra le tante: T.A.R. Toscana, sez. II, 21 novembre 2025, n. 1879; Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511; Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5622).
9.3. Le predette conclusioni rimangono valide a prescindere dalle circostanze, valorizzate dalla difesa di parte ricorrente, che non determinano alcuna deroga al differimento dell’entrata in vigore dei criteri di motivazione rafforzata introdotti, per il futuro, dall’articolo 46, comma 5, della legge 247 del 2012.
Applicare anticipatamente tale obbligo in funzione dell'esiguo numero delle prove ovvero dei candidati partecipanti alla specifica sessione si porrebbe in contrasto con l'espressa volontà legislativa di rinviare l'applicazione della nuova disciplina a future sessioni di esame, non essendo dato ricavare dal dato normativo alcuna connessione tra la data di avvio del nuovo corso e le modalità di svolgimento delle prove o il numero di partecipanti (in proposito è stato segnalato " il curioso fenomeno della conformazione della portata precettiva di un testo normativo in considerazione di una variabile esterna alla trama normativa vigente, sicché dovrebbe sostenersi che - ove mai il numero degli aspiranti avvocati tornasse a crescere - dovrebbe nuovamente mutare l'interpretazione della legge, nel senso di ritenere legittima l'espressione solo numerica della valutazione delle prove scritte " TAR Catanzaro, ordinanza n. 260 del 29 maggio 2025).
9.5. Quanto poi al profilo di censura incentrato sull’eccessiva brevità dei tempi di correzione, per consolidata giurisprudenza non è sindacabile la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame, mancando una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743).
10. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese processuali, tenuto conto della particolarità del caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AN OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | TO ZA |
IL SEGRETARIO