Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1936/2024
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3875/2023 promossa da
( ) assistito dall'Avvocato BERTONA Parte_1 CodiceFiscale_1
FRANCESCA ( ) elettivamente domiciliato a mezzo pec: presso lo CodiceFiscale_2
studio del difensore AR (VC) C.so Roma n. 22;
RICORRENTE
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
OGGETTO: controversia in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31 D.L.vo n.
150/2011)
CONCLUSIONI
: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del Parte_1
caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertato e dichiarato che parte ricorrente è affetta da disforia di genere e transessualismo primario MtoF (da maschio a femmina) non reversibile, che la stessa ha effettuato il trattamento medico di adeguamento dei propri caratteri sessuali secondari ai caratteri sessuali femminili attraverso interventi femminilizzanti, per l'effetto voglia disporre: - la rettificazione
d.lgs. n.150/2011, attribuendo a parte ricorrente il sesso femminile con il prenome di e Per_1
conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione nei registri relativi. Disporre altresì che le attestazioni di stato civile riferite alla ricorrente siano rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso femminile e del nuovo prenome Elettra;
-
l'autorizzazione agli interventi di adeguamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari e secondari quali vaginoplastica , mastoplastica additiva e tiroplastica di tipo IV .
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data
27.08.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la rettifica anagrafica Parte_1 dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, con assunzione del prenome in luogo di Per_1
, nonché l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento e Pt_1
modifica dei caratteri e degli organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
A sostegno delle domande parte ricorrente espone: di avere avvertito sin dall'età dello sviluppo puberale elementi relativi alla identità di genere, percependo dal secondo anno del liceo, in modo chiaro e consapevole, il desiderio di avere nella vita quotidiana un ruolo di genere femminile;
di avere maturato la decisione di volere intraprendere il percorso di transizione ricevendo in data 25 luglio 2022 il nulla osta e parere psicologico favorevole all'avvio della terapia ormonale feminilizzante dalla dott.ssa neuropsichiatra infantile che ha condotto Persona_2
l'assesment di valutazione iniziale;
che, a partire dal maggio 2023 assume Terapia Ormonale
Sostitutiva sotto la prescrizione ed il monitoraggio della dott.ssa presso istituto Parte_2
Auxologico Italiano di Milano con conseguente ottima feminilizzazione, garantendo parallelamente un miglioramento del tono dell'umore; di avere intrapreso un percorso di trattamento psicologico clinico con il dott. acquisendo ulteriore consapevolezza del percorso in atto, senza Persona_3
mai manifestare alcun ripensamento;
che, sul piano sociale e relazionale, la parte ricorrente gode di pieno supporto da parte della famiglia e, soprattutto, in esito alla terapia ormonale, è pienamente integrata nella società come donna, venendo altresì da tempo identificata col prenome femminile
; che, nonostante le terapie psicologiche e mediche intraprese abbiano notevolmente ridotto il Per_1 disagio psichico, permangono l'imbarazzo e la difficoltà nel possedere una documentazione anagrafica divergente dalla propria identità di genere, nonché l'esigenza di portare a compimento il percorso di transizione attraverso la sottoposizione a un intervento di vaginoplastica, mastoplastica additiva e tiroplastica di tipo IV, tutti interventi adeguativi dei propri caratteri sessuali.
Le circostanze esposte in ricorso, sinteticamente richiamate, risultano tutte adeguatamente documentate (“Diagnosi di disforia di identità di genere, sessualmente attratto da maschi” con parere favorevole ad intraprendere un percorso farmacologico mirato per la transizione di genere, in data 25.06.2022 a firma dott.ssa relazione endocrinologica dott.ssa in data Per_2 Parte_2
28.12.2023, relazione psicodiagnostica dott. in data 08.03.2024 ) ed attestano che, ormai, Per_3
attraverso il percorso medico e psicoterapeutico seguito dalla parte attrice, sia l'aspetto esteriore che l'atteggiamento sociale e comportamentale dell'attrice sono decisamente femminili: è pertanto inequivocabilmente intervenuta, anche attraverso la terapia ormonale, una modificazione irreversibile dei caratteri sessuali secondari (da maschili a femminili) della persona.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile in accoglimento della domanda attorea.
“Secondo la più autorevole (e recente) Giurisprudenza, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, “… per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” (Cass. n. 15138/15): invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” E poi di recente intervenuta la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il regime autorizzatorio è divenuto, afferma la Corte, irrazionale nella sua rigidità, perchè non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo degli approdi dell'evoluzione giurisprudenziale di cui sopra si è detto. Richiamata la propria precedente sentenza n. 180 del 2017, in cui aveva ribadito che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata», la Corte, con la sentenza emessa lo scorso luglio, ha rilevato che l'art. 31, c. 4, D.lgs. 150/2011 nel prescrivere indistintamente come necessaria la previa autorizzazione giudiziale laddove vi sia intervento chirurgico di adeguamento del sesso si palesa irragionevole, poiché, nel caso in cui la transizione sia già stata sufficientemente raggiunta mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico-comportamentale, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. La Corte ha dunque affermato che anche in tal caso l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico può, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, seguire alla pronuncia della sentenza di rettificazione, ma non è necessario alla pronuncia di rettificazione, il che offre riprova che la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis. La stessa Corte Costituzionale aveva già in precedenza significativamente affermato che, interpretata alla luce dei diritti della persona, “… la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (Corte Cost. n. 221/15); perché è rimessa al singolo “… la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”; pertanto “… il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. ( Sentenza Tribunale Pavia n. 22/2025)
Quanto all'- ulteriore - intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, cui parte ricorrente ha affermato di volersi sottoporre, una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 , che ne prescrive l'autorizzazione giudiziale, lo stesso non necessita di espressa autorizzazione da parte del Collegio, dovendosi ritenere implicitamente autorizzato con l'accoglimento della domanda di rettificazione.
In ragione della natura costitutiva e necessaria del presente giudizio, nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa:
- Attribuisce a nato a [...] il [...] il sesso femminile, Parte_1 attribuendogli il nome di , così rettificando l'atto di nascita - Atto N. 5 Persona_4
parte 1 serie A - anno 2003 - Comune di CASEI GEROLA- ove è enunciato il sesso maschile e il prenome ”, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile ove l'atto è trascritto di procedere alla Pt_1
rettificazione nel relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche;
- Dispone che le attestazioni di stato civile che saranno rilasciate, riferite a siano Persona_4
rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso femminile e del nuovo prenome senza Per_1
indicazione del precedente sesso maschile e del precedente nome;
Pt_1
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione agli interventi di adeguamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari e secondari (quali vaginoplastica, mastoplastica additiva e tiroplastica di tipo IV) dovendosi la parte ritenere a ciò implicitamente autorizzata senza necessità di pronuncia giudiziale sul punto, per le ragioni indicate in parte motiva;
- Nulla dispone sulle spese.
Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Michela Fenucci