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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9333/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 457 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 9333/2024 R.G.R., depositato in data 09/12/2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 457, notificato in data 07.12.2024, con il quale il Comune di Caltagirone richiedeva il pagamento della somma di € 338,11
a titolo di saldo IMU per l'anno 2019, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva l'illegittimità dell'atto per erronea e omessa applicazione della riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla L. n. 208/2015 per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. Esponeva di aver concesso in comodato alla propria figlia, Nominativo_1, con contratto sottoscritto in data 10.10.2000 e regolarmente registrato il 24.10.2000, l'unità immobiliare sita in Caltagirone, Indirizzo_1, unitamente alla relativa pertinenza. La figlia, comodataria, destinava detto immobile a propria abitazione principale, stabilendovi la residenza anagrafica e la dimora abituale sin dal 02.06.1995. Il ricorrente, inoltre, deduceva di aver comunicato tale circostanza all'ente impositore già in data 02.07.2002, mediante apposite dichiarazioni ICI.
Il ricorrente lamentava, altresì, la condotta temeraria e negligente del Comune, il quale aveva emesso avvisi di accertamento per la medesima causale anche per le annualità 2016, 2017 e 2018, tutti annullati da questa
Corte con sentenze passate in giudicato. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il Comune di Caltagirone, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
All'udienza pubblica del 07.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa impositiva del Comune di Caltagirone è illegittima per violazione della normativa in materia di riduzione della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato.
La legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile
IMU per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'applicazione del beneficio è subordinata alla sussistenza di specifiche condizioni: la registrazione del contratto di comodato, il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia oltre a quello adibito a propria abitazione principale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, e la residenza anagrafica e dimora abituale del comodante nello stesso comune.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma. In particolare, ha prodotto il contratto di comodato stipulato con la figlia Nominativo_1 in data 10.10.2000, regolarmente registrato il 24.10.2000. Ha altresì dimostrato, mediante certificato di residenza storico, che la comodataria ha destinato l'immobile a propria abitazione principale in via continuativa dal 1995 (Certificato di residenza storico in atti). Dalle visure catastali prodotte emerge che gli immobili in oggetto non rientrano nelle categorie catastali di lusso escluse dal beneficio, essendo censiti in categoria A/3 e C/2. Risulta, inoltre, che il Comune era a conoscenza di tale situazione da lungo tempo. Il ricorrente, infatti, aveva presentato in data 02.07.2002 le dichiarazioni ICI per l'anno 2001, allegando il contratto di comodato registrato e annotando esplicitamente che l'immobile era concesso in uso gratuito alla figlia. In virtù del principio di collaborazione e buona fede, l'ente impositore non può richiedere al contribuente documenti o informazioni di cui è già in possesso.
L'Ente resistente, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova contraria né contestato le allegazioni del ricorrente. L'avviso di accertamento impugnato, che non tiene conto della documentazione in possesso dello stesso Ufficio e disattende l'applicazione di una norma di favore senza alcuna motivazione, deve pertanto essere annullato. È onere del contribuente dedurre e provare la sussistenza di una causa di esclusione o riduzione dell'imposta, onere che nel caso di specie è stato pienamente assolto.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche questa è fondata. La condotta del Comune di Caltagirone Banca_1 gli estremi della colpa grave. L'Ente, infatti, ha perseverato nell'emettere un atto impositivo palesemente illegittimo, nonostante fosse a conoscenza della situazione di fatto e di diritto sin dal 2002 e, soprattutto, nonostante la medesima pretesa, per le annualità 2016, 2017 e 2018, fosse già stata annullata da questo stesso Ufficio con sentenze non impugnate (Sentenza n. 8546/2024; Sentenza n.
1924/2025; Sentenza n. 8938/2025). La reiterazione della condotta e la totale inerzia processuale, manifestata con la mancata costituzione in tutti i giudizi, dimostrano una grave negligenza e una trascuratezza dei più elementari doveri di correttezza e diligenza, costringendo il contribuente ad affrontare ripetutamente i costi e i disagi di un contenzioso per la tutela di un suo diritto già acclarato. Si ritiene equo liquidare il danno in una somma pari alla metà dei compensi professionali liquidati per il presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione XIII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 457 emesso dal Comune di Caltagirone per l'anno d'imposta IMU 2019.
2. Condanna il Comune di Caltagirone alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
3. Condanna, altresì, il Comune di Caltagirone, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 150,00 a titolo di risarcimento del danno.
Catania, 7 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9333/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 457 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 9333/2024 R.G.R., depositato in data 09/12/2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 457, notificato in data 07.12.2024, con il quale il Comune di Caltagirone richiedeva il pagamento della somma di € 338,11
a titolo di saldo IMU per l'anno 2019, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva l'illegittimità dell'atto per erronea e omessa applicazione della riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla L. n. 208/2015 per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. Esponeva di aver concesso in comodato alla propria figlia, Nominativo_1, con contratto sottoscritto in data 10.10.2000 e regolarmente registrato il 24.10.2000, l'unità immobiliare sita in Caltagirone, Indirizzo_1, unitamente alla relativa pertinenza. La figlia, comodataria, destinava detto immobile a propria abitazione principale, stabilendovi la residenza anagrafica e la dimora abituale sin dal 02.06.1995. Il ricorrente, inoltre, deduceva di aver comunicato tale circostanza all'ente impositore già in data 02.07.2002, mediante apposite dichiarazioni ICI.
Il ricorrente lamentava, altresì, la condotta temeraria e negligente del Comune, il quale aveva emesso avvisi di accertamento per la medesima causale anche per le annualità 2016, 2017 e 2018, tutti annullati da questa
Corte con sentenze passate in giudicato. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il Comune di Caltagirone, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
All'udienza pubblica del 07.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa impositiva del Comune di Caltagirone è illegittima per violazione della normativa in materia di riduzione della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato.
La legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile
IMU per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'applicazione del beneficio è subordinata alla sussistenza di specifiche condizioni: la registrazione del contratto di comodato, il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia oltre a quello adibito a propria abitazione principale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, e la residenza anagrafica e dimora abituale del comodante nello stesso comune.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma. In particolare, ha prodotto il contratto di comodato stipulato con la figlia Nominativo_1 in data 10.10.2000, regolarmente registrato il 24.10.2000. Ha altresì dimostrato, mediante certificato di residenza storico, che la comodataria ha destinato l'immobile a propria abitazione principale in via continuativa dal 1995 (Certificato di residenza storico in atti). Dalle visure catastali prodotte emerge che gli immobili in oggetto non rientrano nelle categorie catastali di lusso escluse dal beneficio, essendo censiti in categoria A/3 e C/2. Risulta, inoltre, che il Comune era a conoscenza di tale situazione da lungo tempo. Il ricorrente, infatti, aveva presentato in data 02.07.2002 le dichiarazioni ICI per l'anno 2001, allegando il contratto di comodato registrato e annotando esplicitamente che l'immobile era concesso in uso gratuito alla figlia. In virtù del principio di collaborazione e buona fede, l'ente impositore non può richiedere al contribuente documenti o informazioni di cui è già in possesso.
L'Ente resistente, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova contraria né contestato le allegazioni del ricorrente. L'avviso di accertamento impugnato, che non tiene conto della documentazione in possesso dello stesso Ufficio e disattende l'applicazione di una norma di favore senza alcuna motivazione, deve pertanto essere annullato. È onere del contribuente dedurre e provare la sussistenza di una causa di esclusione o riduzione dell'imposta, onere che nel caso di specie è stato pienamente assolto.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche questa è fondata. La condotta del Comune di Caltagirone Banca_1 gli estremi della colpa grave. L'Ente, infatti, ha perseverato nell'emettere un atto impositivo palesemente illegittimo, nonostante fosse a conoscenza della situazione di fatto e di diritto sin dal 2002 e, soprattutto, nonostante la medesima pretesa, per le annualità 2016, 2017 e 2018, fosse già stata annullata da questo stesso Ufficio con sentenze non impugnate (Sentenza n. 8546/2024; Sentenza n.
1924/2025; Sentenza n. 8938/2025). La reiterazione della condotta e la totale inerzia processuale, manifestata con la mancata costituzione in tutti i giudizi, dimostrano una grave negligenza e una trascuratezza dei più elementari doveri di correttezza e diligenza, costringendo il contribuente ad affrontare ripetutamente i costi e i disagi di un contenzioso per la tutela di un suo diritto già acclarato. Si ritiene equo liquidare il danno in una somma pari alla metà dei compensi professionali liquidati per il presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione XIII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 457 emesso dal Comune di Caltagirone per l'anno d'imposta IMU 2019.
2. Condanna il Comune di Caltagirone alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
3. Condanna, altresì, il Comune di Caltagirone, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 150,00 a titolo di risarcimento del danno.
Catania, 7 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello