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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1105/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3955/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Europa 62 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1220/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19
e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6840 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal Signor Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento numero 6840 relativo alla TASI 2017.
Il primo giudice riconosceva al contribuente la riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legge numero 201 del 2011, per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (identificato al numero 5 del prospetto di cui all'impugnato avviso, foglio 522, particella 251), ritenendolo gravato da vincolo storico - artistico.
Rigettava, per contro, la richiesta di riduzione per inagibilità.
Proponeva appello Roma Capitale, deducendo l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione della normativa sulle agevolazioni per i beni culturali.
Sosteneva che l'immobile in questione non fosse oggetto di un vincolo cd diretto, che ne riconoscesse l'interesse storico o artistico intrinseco, bensì che fosse inserito in un'area di interesse archeologico soggetta a tutela d'insieme.
Tale circostanza, secondo l'Ente, non integrava il presupposto normativo per il riconoscimento del beneficio fiscale.
Il contribuente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Roma Capitale è fondato e merita accoglimento.
Il tema del decidere verte sulla spettanza della riduzione della base imponibile al 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legge numero 201 del 2011 (norma richiamata per la TASI), tale beneficio è limitato ai fabbricati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo numero 42 del 2004
(Codice dei beni culturali) in quanto espressamente subordinato alla sussistenza di un provvedimento dichiarativo di interesse culturale avente ad oggetto il singolo bene.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica né di interpretazione estensiva in assenza di espressa previsione normativa.
Affinché operi il regime di favore, non è sufficiente che l'immobile sia ubicato in un'area vincolata o inserito in un compendio paesaggistico tutelato, ma occorre che il bene stesso sia stato dichiarato di interesse storico o artistico con provvedimento formale che ne riconosca il valore culturale intrinseco (cd vincolo diretto).
La dichiarazione di interesse culturale deve avere ad oggetto il bene nella sua individualità strutturale e non il mero contesto territoriale di appartenenza.
Dall'esame degli atti di causa emerge che il procedimento di tutela riguarda il compendio denominato Parco archeologico dell'Appia Antica - GN OR e GN Casali, circostanza documentalmente comprovata dal provvedimento amministrativo versato in atti, il cui contenuto non è oggetto di contestazione.
Tale provvedimento, pur menzionando la particella 251 tra quelle ricomprese nell'area, è finalizzato alla tutela dell'integrità del contesto archeologico e monumentale della zona (tutela d'insieme) e non alla conservazione del fabbricato commerciale numero 5 per i suoi specifici pregi architettonici o storici.
Non risulta, infatti, adottato alcun provvedimento dichiarativo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 42 del 2004 riferito al singolo manufatto.
Risulta dunque evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure nel parificare:
1. il vincolo di area (o indiretto), finalizzato ad evitare che nuove costruzioni o usi impropri danneggino la prospettiva o la luce di un bene monumentale limitrofo, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo numero
42 del 2004;
2. al vincolo storico - artistico (o diretto) gravante sul manufatto.
Quest'ultimo è l'unico presupposto idoneo a giustificare il minor prelievo fiscale, in ragione degli oneri di conservazione e dei limiti di godimento che gravano specificamente sulla struttura edilizia.
Nel caso di specie, il fabbricato non presenta caratteristiche di bene culturale in sé, ma è semplicemente situato all'interno di un perimetro tutelato.
Ne consegue, in applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che difetta il presupposto oggettivo richiesto dalla disposizione invocata.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto l'agevolazione per l'immobile indicato al numero 5 dell'impugnato avviso.
Resta fermo il rigetto del motivo relativo all'inagibilità, già correttamente statuito in primo grado e non oggetto di specifico motivo di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Le spese del doppio grado, in considerazione della particolarità della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello di Roma Capitale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclude il diritto del contribuente alla riduzione della base imponibile TASI per il cespite di Indirizzo_1, a titolo di immobile di interesse storico - artistico, confermando la piena legittimità dell'avviso di accertamento numero 6840 del 2017. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3955/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Europa 62 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1220/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19
e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6840 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal Signor Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento numero 6840 relativo alla TASI 2017.
Il primo giudice riconosceva al contribuente la riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legge numero 201 del 2011, per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (identificato al numero 5 del prospetto di cui all'impugnato avviso, foglio 522, particella 251), ritenendolo gravato da vincolo storico - artistico.
Rigettava, per contro, la richiesta di riduzione per inagibilità.
Proponeva appello Roma Capitale, deducendo l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione della normativa sulle agevolazioni per i beni culturali.
Sosteneva che l'immobile in questione non fosse oggetto di un vincolo cd diretto, che ne riconoscesse l'interesse storico o artistico intrinseco, bensì che fosse inserito in un'area di interesse archeologico soggetta a tutela d'insieme.
Tale circostanza, secondo l'Ente, non integrava il presupposto normativo per il riconoscimento del beneficio fiscale.
Il contribuente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Roma Capitale è fondato e merita accoglimento.
Il tema del decidere verte sulla spettanza della riduzione della base imponibile al 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legge numero 201 del 2011 (norma richiamata per la TASI), tale beneficio è limitato ai fabbricati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo numero 42 del 2004
(Codice dei beni culturali) in quanto espressamente subordinato alla sussistenza di un provvedimento dichiarativo di interesse culturale avente ad oggetto il singolo bene.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica né di interpretazione estensiva in assenza di espressa previsione normativa.
Affinché operi il regime di favore, non è sufficiente che l'immobile sia ubicato in un'area vincolata o inserito in un compendio paesaggistico tutelato, ma occorre che il bene stesso sia stato dichiarato di interesse storico o artistico con provvedimento formale che ne riconosca il valore culturale intrinseco (cd vincolo diretto).
La dichiarazione di interesse culturale deve avere ad oggetto il bene nella sua individualità strutturale e non il mero contesto territoriale di appartenenza.
Dall'esame degli atti di causa emerge che il procedimento di tutela riguarda il compendio denominato Parco archeologico dell'Appia Antica - GN OR e GN Casali, circostanza documentalmente comprovata dal provvedimento amministrativo versato in atti, il cui contenuto non è oggetto di contestazione.
Tale provvedimento, pur menzionando la particella 251 tra quelle ricomprese nell'area, è finalizzato alla tutela dell'integrità del contesto archeologico e monumentale della zona (tutela d'insieme) e non alla conservazione del fabbricato commerciale numero 5 per i suoi specifici pregi architettonici o storici.
Non risulta, infatti, adottato alcun provvedimento dichiarativo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 42 del 2004 riferito al singolo manufatto.
Risulta dunque evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure nel parificare:
1. il vincolo di area (o indiretto), finalizzato ad evitare che nuove costruzioni o usi impropri danneggino la prospettiva o la luce di un bene monumentale limitrofo, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo numero
42 del 2004;
2. al vincolo storico - artistico (o diretto) gravante sul manufatto.
Quest'ultimo è l'unico presupposto idoneo a giustificare il minor prelievo fiscale, in ragione degli oneri di conservazione e dei limiti di godimento che gravano specificamente sulla struttura edilizia.
Nel caso di specie, il fabbricato non presenta caratteristiche di bene culturale in sé, ma è semplicemente situato all'interno di un perimetro tutelato.
Ne consegue, in applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che difetta il presupposto oggettivo richiesto dalla disposizione invocata.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto l'agevolazione per l'immobile indicato al numero 5 dell'impugnato avviso.
Resta fermo il rigetto del motivo relativo all'inagibilità, già correttamente statuito in primo grado e non oggetto di specifico motivo di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Le spese del doppio grado, in considerazione della particolarità della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello di Roma Capitale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclude il diritto del contribuente alla riduzione della base imponibile TASI per il cespite di Indirizzo_1, a titolo di immobile di interesse storico - artistico, confermando la piena legittimità dell'avviso di accertamento numero 6840 del 2017. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.