Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1523/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1523 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente tra
P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Alcamo (TP), in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con gli avv.ti Maria Gabriella Valenti e Gloria Orlando,
(pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA: Controparte_1
),in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede in con l'avv. Giovanna Di Maria (pec domiciliazione: CP_1
Email_2
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come da note ex art.127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
Avente ad oggetto: accertamento negativo del credito.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La società in epigrafe indicata, che gestisce una struttura sanitaria operante nel settore della diagnostica per immagini accreditata e contrattualizzata per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del formula domanda di Pt_2
accertamento negativo del credito nei confronti dell'
[...]
Controparte_1
Segnatamente, parte attrice deduce l'insussistenza del credito di €
Contr 201.262,93 richiestogli dall con nota prot. n. 0069436 del
26.05.2022, a titolo di rimborso parziale di quanto corrispostole in esecuzione degli accordi conclusi tra le parti ex art. 8 quinquies d.lgs.
502/92 negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Contr In particolare, l'attrice stipulò con l dal 2008 al 2012, regolari contratti per l'esecuzione di prestazioni sanitarie con i quali fu pattuito il budget assegnato alla struttura e, in sua funzione, il volume delle prestazioni che quest'ultima avrebbe erogato per un dato corrispettivo;
a fronte delle prestazioni rese, la società, previa periodica presentazione dei propri prospettivi di liquidazione
Contr all ricevette il pagamento diretto delle somme mediante accredito.
Contr Con la contestata nota del 26.05.2022, l' ha avanzato la richiesta di rimborso parziale dei pagamenti effettuati nel suddetto lasso temporale (per un importo complessivo di € 201.262,93),
Contr assumendone la natura indebita. Segnatamente l' evocando un provvedimento assessoriale varato nel 2013, (D.A. n. 170/2013) ha
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ritenuto doversi applicare alle prestazioni sanitarie rese dalla società attrice in regime di accreditamento tra il 2008 e il 2012 le tariffe ex D.A. 1977/2007 (e non già quelle concretamente applicate di cui ai DD.AA. n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e ss.mm.ii. e n. 7104
del 29.12.2005 come previsto dal D.A. 336/2008), così operando, ex post, un abbattimento delle remunerazioni corrisposte alla società
accreditata.
Ebbene, secondo la prospettazione di parte attrice, tale richiesta è
del tutto illegittima in quanto volta ad applicare, retroattivamente,
una tariffa diversa rispetto a quella prevista dai singoli contratti annuali, e ciò in esecuzione di un Decreto assessoriale (il n.
170/2013), dichiarato invalido dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4843/2021 e dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 503/2022.
Contr Peraltro, la società attrice si duole del fatto che l' ha illegittimamente applicato, sulle tariffe da intendersi legittimamente vigenti (ossia quelle di cui ai DD.AA. n. 24059 dell'11 dicembre 1997
e ss.mm.ii. e n. 7104 del 29.12.2005, previste dal D.A. n. 336/2008),
gli sconti previsti dall'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)”, oltre il limite del triennio 2007 – 2009 (diversamente da quanto legislativamente previsto).
In forza dei superiori argomenti, parte attrice chiede al Tribunale di i) dichiarare inesistenti le pretese creditorie vantate nei suoi confronti dall' in forza del D.A. 170/2013; ii) CP_3
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dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che hanno previsto l'applicazione degli sconti tariffari sopra specificati per gli anni
Contr successivi al 2009, sino a maggio 2013, e iii) condannare l' a corrisponderle, per il periodo dall'1 gennaio 2010 al 31 maggio 2013,
il giusto corrispettivo tariffario (non scontato) e a risarcirla dei danni economici subiti.
Costituendosi in giudizio, l' avversa le deduzioni CP_3
poste a fondamento delle domande spiegate da parte attrice, di cui
Contr chiede l'integrale rigetto. In via riconvenzionale, l inoltre,
chiede la corresponsione della somma di euro 186.549,21, a titolo di parziale rimborso dei pagamenti effettuati a seguito della rielaborazione delle tariffe operata in forza del D.A. n. 170/2013, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Contr Nel corso del giudizio l' con nota del 06.06.2025, in ossequio ad una recente direttiva emessa dall'Assessorato Regionale, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di ripetizione inerente alle annualità 2010-2012, limitando la propria richiesta di rimborso alla somma di € 94.843,94 inerente al biennio 2008-2009.
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di dichiarare
Contr dovuto il credito vantato dall nei confronti della società attrice,
per inoperatività nel periodo oggetto di contestazione delle tariffe
(ex adverso invocate) di cui al D.A. 336/2008, con condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 94.843,94 a titolo di ripetizione delle differenze tariffarie per il biennio 2008 - 2009.
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La causa, istruita documentalmente a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, è stata rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
*.*.*
Il sistema dell'accreditamento – introdotto e disciplinato dagli artt.
8, 8 bis, 8 quater e 8 quinquies D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria” seguito dalle leggi di riordino della finanza pubblica degli anni 1994, 1995 e 1996, e perfezionato con l'art. 32 VIII comma L. 27.12.1997 n. 449 – si fonda sul continuativo
Part inserimento all'interno del delle strutture accreditate che lo espandono, fornendo prestazioni identiche a quelle erogate dalle strutture pubbliche e consentendo agli assistiti di scegliere liberamente il soggetto al quale rivolgersi. Mentre, il rimborso delle prestazioni rese avviene sulla base di accordi contrattuali (art. 8
quinquies già cit.) intercorsi tra Regioni e soggetti accreditati che, tra l'altro, definiscono con riferimento alle diverse prestazioni l'ammontare delle tariffe dovute.
La Regione Sicilia con D.A. n. 1977/2007, in attuazione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, stabiliva che a far data dal 1° ottobre 2007, a modifica dei valori tariffari precedentemente determinati con il decreto n. 24059/1997 e con il decreto n. 7104/2005, le tariffe massime applicabili in Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sarebbero state quelle
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previste dal D.M. 12 settembre 2006, così recependo anche l'art. 1,
comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 che prescriveva uno sconto tariffario da operarsi dalle strutture sanitarie accreditate sul tariffario dei cui al D.M. 22/7/1996, cd. decreto Bindi
A seguito della contestazione in sede giurisdizionale del detto decreto assessoriale (n. 1977/2007), e della disposta sospensione in sede cautelare dell'efficacia di tale atto da parte del TAR Sicilia,
l' - effettuata una rinnovata Controparte_4
valutazione in merito alla precedente statuizione sul medesimo oggetto effettuata con il D.A. n. 1977/2007 - con D.A. n. 336 del 27
febbraio 2008 ripristinava le precedenti tariffe, sospendendo in modo generalizzato l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n.
1977/2007, nelle more della definizione delle controversie nelle quali erano state adottate le ordinanze cautelari di sospensione dell'efficacia di tale ultimo decreto. I giudizi amministrativi si concludevano con la sentenza del C.G.A. n. 521/2012, di rigetto dell'appello promosso avverso le pronunce di primo grado, le quali avevano respinto i ricorsi.
Indi, con il D.A. n. 170/2013 cd. Borsellino, l'Assessorato stabiliva il venire meno dei presupposti ai quali erano collegati gli effetti sospensivi disposti con il D.A. n. 336/2008, con conseguente ripristino dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007, con la decorrenza stabilita in quest'ultimo decreto e con lo stesso D.A.
invitava le a procedere al recupero di quanto indebitamente corrisposto.
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Il regime dell'accreditamento, attualmente vigente, è stato introdotto in sostituzione del precedente regime di convenzionamento esterno, dall'art. 8 del d.lgs. 502/92, come integrato dall'art. 6 della l. 724/94 e successive modifiche ed ha come obiettivo il contenimento della spesa sanitaria e la qualità
delle prestazioni, cedendo solamente di fronte alla necessità di erogazione di prestazioni indifferibili, che non consentano, a tutela della salute del cittadino, dilazioni di sorta: ne consegue che il vincolo della necessitata programmazione delle attività sanitarie,
legata anche alle disponibilità economiche stanziate per singole annualità nei bilanci degli Enti pubblici, comporta che, ai sensi dell'art. 8 quater d. lgs. n. 502/1992, introdotto dal d. lgs. n. 229/1999,
al di fuori degli accordi di cui all'art. 8 quinquies, non sussiste alcun vincolo per le Aziende Sanitarie di corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate, posto che al cittadino richiedente la prestazione sanitaria la struttura privata ben può e deve opporre il superamento della propria capacità
prestazionale, nel cui ambito prefissato legittimamente vige e si spiega il rapporto di accreditamento.
Con il d.lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modifiche si
è determinato un assetto caratterizzato, per quanto qui rileva, dalla remunerazione in base al sistema a tariffa;
la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti previamente accreditati non è oggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati tra l' e Controparte_1
le singole strutture ma, ex art. 1339 c.c., è uniformemente e
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previamente determinata mediante tariffe determinate in base a specifiche regole dalle regioni con propri provvedimenti autoritativi. Ne consegue che la verifica di legittimità del provvedimento autoritativo che tali tariffe prevede - nella specie il
D.A. n. 1977 del 2007 ed il D.A. n. 170/2013 che le ha ripristinate -
comporterebbe nell'ambito di questo giudizio un esame diretto della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario che, pertanto, non può disapplicarlo.
Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (sentenza n. 1832 del 10.4.2015 che richiama le precedenti sentenze n. 6090 e n. 6091 del 29 novembre 2012 e n. 2865
del 4 giugno 2014), dopo l'emanazione della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dovevano considerarsi ancora vigenti le tariffe determinate con il D.M. del 22 luglio 1996 (cd. decreto Bindi), pur dopo l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenza dal Consiglio
di Stato, Sez. IV, n. 1839 del 29 marzo 2001, del citato decreto ministeriale.
L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007) aveva, infatti, previsto che, “per
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, a partire dalla data
di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai
fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio
sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della
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sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli
importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal
medesimo decreto”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale della indicata disposizione (sollevata, in riferimento agli artt. 24,103 e 113 Cost., anche in relazione all'avvenuto annullamento in sede giurisdizionale del richiamato decreto ministeriale), riconoscendo, per un verso, che sono ammissibili le leggi-provvedimento, “poiché non è vietata l'attrazione alla legge, anche
regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati
all'autorità amministrativa, purché siano osservati i principi di
ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia
vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in
corso”, e, per altro verso, che, nella specie, non risultavano “vulnerati
tali principi né quello secondo cui sono censurabili le norme il cui intento
non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un
giudicato, in quanto la norma denunciata, priva di efficacia retroattiva, ha
stabilito soltanto la disciplina applicabile per il futuro, prevedendo una
regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore
ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa,
in virtù di una scelta che neppure può ritenersi irragionevole e
manifestamente arbitraria, benché sia stato fatto riferimento a tariffe
pregresse”.
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La Consulta, con successiva decisione n. 243 del 7 luglio 2010, ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27
dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui impone alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario. Il Consiglio di Stato ha, altresì, ribadito che non si possa ritenere che le tariffe stabilite con il cd. decreto Bindi e gli sconti imposti dalla legge n. 296 del 2006 sarebbero risultati inapplicabili “per essere stata espunta dall'ordinamento la base di calcolo
della percentuale di sconto”, in quanto, anche se annullato in sede giurisdizionale, il predetto decreto del Ministero della Salute ha continuato a produrre i suoi effetti per volontà del legislatore ed a nulla rilevando che anche il successivo decreto del Ministro della
Salute del 12 settembre 2006 (cd. decreto Turco) fosse stato poi annullato in sede giurisdizionale, avendo la norma statale disposto la reviviscenza delle tariffe stabilite con il primo di detti decreti, e previsto quindi normativamente una riduzione delle stesse.
Non ha fondamento, poi, la dedotta retroattività del D.A. n.
170/2013 a fronte dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Ed invero, il D.A. del 2013, lungi dall'aver stabilito con effetto retroattivo le tariffe da corrispondere per le prestazioni rese negli anni 2008-2012, si è limitato ad una mera ricognizione del venir meno del presupposto che aveva indotto l'Amministrazione
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Regionale a sospendere in via generale, col D.A. n. 336 del 2008,
l'applicazione delle tariffe (prevedenti i contestati sconti tariffari)
introdotte in Sicilia col D.A. n. 1977 del 2007.
L'Assessorato aveva preso atto che talune strutture sanitarie avevano impugnato dinanzi al TAR siciliano il D.A. n. 1977 del 2007
e che il giudice amministrativo, in quei giudizi, l'aveva, in via cautelare, sospeso in attesa della piena cognizione di merito. In tale decreto n. 336/2008 l'amministrazione regionale ha precisato di disporre la sospensione degli effetti del decreto n. 1977/2007 - nelle more della definizione del giudizio di merito dei ricorsi, proposti avverso tale decreto, nei quali il giudice amministrativo aveva accolto le istanze cautelari avanzate - con espressa riserva di ripetizione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore,
in applicazione dei valori tariffari previgenti.
Al verificarsi della condizione risolutiva prevista nel decreto n.
336/2008, in conseguenza della reiezione dei ricorsi proposti avverso il decreto n. 1977/2007, e quindi del venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate, ha perduto effetto la sospensione disposta con il decreto n. 336 ed ha preso vigore la riserva di ripetizione in esso contenuta.
Il D.A. del 2013 ha dunque solo preso atto che la domanda di annullamento è stata in via definitiva disattesa dalla magistratura amministrativa adita in quei procedimenti e quindi l'Assessorato ha posto termine alla provvisoria inoperatività del D.A. n. 1977 che aveva comportato la temporanea reviviscenza della tariffazione
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precedente (e ciò, peraltro, analogamente a quanto è implicito in ogni sospensione dovuta all'attesa del pronunciamento del giudice)
(v., in tal senso, TAR Palermo n. 83/2020).
Quindi è sempre il D.A. del 2007 ad esplicare (ora pienamente) i suoi effetti fin dalla sua originaria vigenza, ovvero dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale regionale del 9/11/2007, e non certo il D.A. del 2013 a determinare l'efficacia retroattiva del tariffario scontato.
Ove pure si espungesse o si ritenesse disapplicabile il D.A. del 2013,
l'esaurimento degli effetti sospensivi del D.A. del 2007, disposta col
D.A. n. 336 del 2008, si determinerebbe ugualmente una volta che,
in quest'ultimo, le ragioni che, provvisoriamente, ne avevano sorretto l'adozione (esigenza di sospensione erga omnes del D.A. n.
1977 del 2007) - ragioni di per sè temporanee e riferibili alla ivi analiticamente specificata ed esplicitata pendenza dei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo siciliano che, in seno ad essi, ne aveva cautelarmente sospeso l'efficacia - erano venute meno essendosi definiti quei giudizi con esito favorevole all'Amministrazione.
Deve osservarsi, ancora, che il Consiglio di Stato, con sentenza n.
4843/2021 ha annullato il decreto assessoriale 270/2013 nella parte in cui presuppone la perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla L. n. 796/2006 e dal Piano di Rientro per la valido per il triennio 2007-2009 oltre il detto periodo, così argomentando: “Anche
la richiamata sentenza della Cassazione civile, Sez. III, n. 10582 del 4
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maggio 2018, si esprime in termini analoghi: "La L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il 2007),
espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009", conseguendone che le misure disposte
dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare
applicazione oltre il triennio 2007-2009. Si consideri peraltro che il D.L. n.
248 del 2007, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria", senza prorogare la disposizione sullo
sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006. Infine, per
completare il quadro, con il D.L. n. 112 del 2008, art. 79, convertito in L.
n. 133 del 2008, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità
e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di
adeguamento delle tariffe "nel rispetto del principio di efficienza ed
economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle
prestazioni", confermando così, come rilevato di recente anche dal giudice
amministrativo (Cons. Stato, sez. 3, 1 febbraio 2017, n. 439), la volontà di
superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della
tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed
imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del
diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che "la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011"
debba necessariamente avvenire "nel rispetto dei principi di efficienza e di
economicità nell'uso delle risorse", definiti secondo: a) i costi standard
delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente
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selezionate secondi criteri di efficienza, appropriatezza, e qualità
dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del sistema informativo
sanitario; b) i costi standard delle prestazioni già disponibili presso le
regioni e le province autonome;
c) le tariffe regionali e le differenti modalità
di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle
province autonome. Tale conclusione è coerente a quanto rilevato da Corte
cost. 2 aprile 2009, n. 94, dichiarando infondata la relativa questione di
costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato della
disciplina di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o). Con
riferimento all'anno 2010 non ricorrono pertanto i presupposti per
l'applicazione dello sconto forfettario. Va in conclusione affermato che "lo
sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle
prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare
ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al
triennio 2007-2009””. L'invalidità, sotto il profilo esaminato, del D.A. n.
170/2013 assume rilievo nonostante il - ma meglio dovrebbe dirsi proprio
in virtù del - carattere sostanzialmente ricognitivo del provvedimento,
fondandosi esso sul presupposto - erroneo, come si è detto - della
perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l. n. 796/2006 e dal
Piano di rientro per la valido per il triennio 2007 - 2009 oltre il periodo di
efficacia delle misure di risparmio, finalizzate, appunto a garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il (solo) triennio suindicato”.
L'annullamento (nella specie parziale) di un atto amministrativo generale a contenuto normativo, qual è il predetto decreto
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assessoriale, ha una efficacia che oltrepassa i soggetti che sono stati parti del giudizio, in quanto impedisce all'amministrazione di continuare ad applicare la norma non solo tra le parti del giudizio,
ma in una serie indeterminata di casi, a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento (v. Cass. nn. 13389/2019,
17914/2003).
*.*.*
In sintesi, alla luce del superiore excursus provvedimentale e giurisprudenziale deve darsi atto che la tariffazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società attrice in regime di accreditamento tra il 2008 e il 2012 è quella regolata dal D.A.
1977/2007 (e non già dai DD.AA. n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e ss.mm.ii. e n. 7104 del 29.12.2005, che nella specie risultano essere stati applicati per le remunerazioni), e che, solo per gli anni 2008 e
2009, tale tariffazione è legittimamente soggetta allo sconto ex art.
art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006.
Contr Ne deriva che l' vanta nei confronti della società attrice un credito pari alla differenza tra le remunerazioni effettivamente corrisposte a questa per le prestazioni rese e il corretto corrispettivo come sopra determinato.
Orbene, nel caso di specie la domanda (riconvenzionale) di condanna alla restituzione di tali importi è stata espressamente
Contr rinunciata dall convenuta con riferimento alle fatture dell'anno
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l'anno 2012 e quindi per complessivi € 106.418,99), come si evince
Contr dai doc. nn. 1 e 2 prodotti dall' in allegato alla comparsa conclusionale.
Nondimeno avendo la convenuta insistito sulla domanda riconvenzionale relativamente alla corresponsione delle somme inerenti alle annualità 2008 e 2009, la Pt_1 Parte_1
va condannata al pagamento in favore dell' di €
[...] CP_3
94.843,94 (somma inerente tale lasso temporale non specificamente contestata da parte attrice) oltre interessi dalla data della decisione e sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che l'obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa e la natura di essa giustificano - nel caso in esame – la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza o eccezione respinta:
- accerta e dichiara che la tariffazione delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento col SSR tra il 2008 e il 2012 dalla
[...]
è regolata dal D.A. 1977/2007, con Parte_1
applicazione dello sconto ex art. art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296
del 2006 solo per gli anni 2008 e 2009;
- accerta e dichiara che l' vanta nei confronti della CP_3
un credito pari alla differenza tra Parte_1
le remunerazioni effettivamente da questa percepito per le
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prestazioni rese e il legittimo corrispettivo spettantele, come sopra determinato;
- condanna al pagamento, in Parte_1
favore dell della somma Controparte_1
di € 94.843,94, a titolo di rimborso per i pagamenti ricevuti nel 2008
e nel 2009, oltre interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trapani, 27.06.2025 Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 dell'anno 2011 e dell'anno 2012 (per l'ammontare di € 34.752,82
per l'anno 2010, di € 35.552,40 per l'anno 2011 e di € 36.113,77 per