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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
OL IA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010003476 0 2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010031588 0 2020
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010037826 0 2020
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010021282 0 2020
proposto da
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010025258 0 2020
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010036545 0 2020
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010031463 0 2020
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010023004 0 2020 proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E4010003462 0 2020
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010037806 0 2020
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010000037 0 2020
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010018753 0 2020
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010019877 0 2020
proposto da
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010019155 0 2020
proposto da
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010033547 0 2020
proposto da
Ricorrente_16 - CF_Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010010421 0 2020
proposto da
Ricorrente_17 - CF_Ricorrente_17
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010024781 0 2020
proposto da
Ricorrente_18 - CF_Ricorrente_18
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010010381 0 2020
proposto da
Ricorrente_19 - CF_Ricorrente_19
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010010208 0 2020 proposto da
Ricorrente_20 - CF_Ricorrente_20
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010014162 0 2020
proposto da
Ricorrente_21 - CF_Ricorrente_21
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010014071 0 2020
proposto da
Ricorrente_22 - CF_Ricorrente_22
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010014022 0 2020
proposto da
Ricorrente_23 - CF_Ricorrente_23
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010020664 0 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore dei ricorrenti si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta ed insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le odierne parti ricorrenti:
1) Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1);
2) Ricorrente_2 (c.f. CF_Ricorrente_2)
3) Ricorrente_3 (c.f. CF_Ricorrente_3);
4) Ricorrente_4 (c.f. CF_Ricorrente_4)
5) Ricorrente_5 (c.f. CF_Ricorrente_5);
6) Ricorrente_7 (c.f. CF_Ricorrente_7);
7) Ricorrente_6 (c.f. CF_Ricorrente_6);
8) Ricorrente_8 (c.f. CF_Ricorrente_8);
9) Ricorrente_9 (c.f. CF_Ricorrente_9);
10) Ricorrente_10 (c.f. CF_Ricorrente_10);
11) Ricorrente_11 (c.f. CF_Ricorrente_11);
12) Ricorrente_12 (c.f. CF_Ricorrente_12);
13) Ricorrente_13 (c.f. CF_Ricorrente_13);
14) Ricorrente_14 (c.f. CF_Ricorrente_14)
15) Ricorrente_15 (c.f. CF_Ricorrente_15)
16) Ricorrente_16 (c.f. CF_Ricorrente_16);
17) Ricorrente_17 (c.f. CF_Ricorrente_17);
18) Ricorrente_18 (c.f. CF_Ricorrente_18);
19) Ricorrente_19 (c.f. CF_Ricorrente_19);
20) Ricorrente_20 (c.f. CF_Ricorrente_20);
21) Ricorrente_21 (c.f. CF_Ricorrente_21);
22) Ricorrente_22 (c.f. CF_Ricorrente_22) in qualità di erede di Nominativo_23
Nominativo_23, deceduto, (c.f. CF-23);
23) Ricorrente_23 (c.f. CF_Ricorrente_23); impugnano i seguenti solleciti di pagamento:
1) 0090195E24010003476 dell'importo di Euro 3.710,83 (Eurotremilasettecentodieci/83) della sig.ra Ricorrente_1 notificato in data 04.02.2025;
2) 0090195E240100031588 dell'importo di Euro 190,83 (Eurocentonovanta/83) della sig.ra Ricorrente_2 notificato in data 04.02.2025;
3) 0090195E24010037826 dell'importo di Euro 189,83 (Eurocentoottantanove/83) del sig. Ricorrente_3 notificato in data 04.02.2025;
4) 0090195E24010021282 dell'importo di Euro 1.260,83 (Euromilleduecentosessanta/83) del sig. Ricorrente_4 notificato in data 27.02.2025;
5) 0090195E24010025258 dell'importo di Euro 170,83 (Euromillecentosettanta/83) del sig. Ricorrente_5
in data 07/02/2025;
6) 0090195E24010031463 dell'importo di Euro 98,83 (Euronovantacinque/83) del sig. Ricorrente_7 notificato in data 07/02/2025 ;
7) 0090195E24010036545 dell'importo di Euro 260,83 (Eurodiucentosessanta/83) del sig. Ricorrente_6 notificato in data 04/02/2025;
8) 0090195E24010023004 dell'importo di Euro 279,83 (Euroduecentosettantanove/83) della sig.ra Ricorrente_8 notificato in data 04.02.2025.
9) 0090195E4010003462 dell'importo di Euro 449,83 (Euroquattrocentoquarantanove/83) della sig.ra Ricorrente_9 notificato in data 03.02.2025;
10) 0090195E24010037806 dell'importo di Euro 185,83 (Eurocentoottantacinque/83) del sig.
Ricorrente_10 notificato in data 03.02.2025;
11) 0090195E24010000037 dell'importo di Euro 1.654,83 (Euromilleseicentocinquantaquattro/83) della sig.ra Ricorrente_11 notificato in data 03.02.2025;
12) 0090195E24010018753 dell'importo di Euro 182,83 (Eurocentoottantadue/83) della sig.ra Ricorrente_12 Ricorrente_12 notificato in data 11/02/2025;
13) 0090195E24010019877 dell'importo di Euro 1.302,88 (Euromilletrecentodue/83) del sig. Ricorrente_13
notificato in data 07.02.2025;
14) 0090195E24010019155 dell'importo di Euro 276,83 (Euroduecentosettantasei/83) dellla sig.ra Ricorrente_14 notificato in data 11/02/82025;
15) 0090195E24010033547 dell'importo di Euro 985,83 (Euronovecentoottantacinque/83) della sig.ra
Ricorrente_15 notificato in data 11.02.2025;
16) 0090195E24010010421 dell'importo di Euro 162,83 (Eurocentosessantadue/83) del sig. Ricorrente_16 notificato in data 04/02/2025;
17) 0090195E24010024781 dell'importo di Euro 100,83 (Eurocento/83) del sig. Ricorrente_17 notificato in data 08/02/2025; 18) 0090195E24010010381 dell'importo di Euro 314,83 (Eurotrecentoquattordici/83) del sig.
Ricorrente_18 notificato in data 01/02/2025;
19) 0090195E24010010208 dell'importo di Euro 790,83 (Eurosettecentonovanta/83) della sig.ra Ricorrente_19
notificato in data 01/02/2025;
20) 0090195E24010014162 dell'importo di Euro 250,83 (Euroduecentocinquanta/83) del sig. Ricorrente_20 notificato in data 06/02/2025;
21) 0090195E24010014071 dell'importo di Euro 1.322,83 (Euromilletrecentoventidue/83) della sig.ra
Ricorrente_21 notificato in data 04.02.2025 ;
22) 0090195E2400014022 dell'importo di Euro 638,83 (Euroseicentotrentotto/83) del sig. Ricorrente_22
in qualità di erede di Nominativo_23 notificato in data 04/02/2025;
23) 0090195E24010020664 dell'importo di Euro 3837,83 (Eurotremilaottocentotrentasette/83) della sig.ra
Ricorrente_23 notificato in data 05/02/2025;
aventi Codice Tributo 0648 Contributo opere irrigue BENEFICIO IRRIGUO e Codice Tributo 0630
Consorzio bonifica e miglioramento fondiario BENEFICIO IDRAULICA T – anno 2020.
I ricorrenti hanno eccepito la nullità, infondatezza, illegittimità di tali atti con riferimento a diversi motivi:
1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, AFFIDAMENTO TRASPARENZA E
COLLABORAZIONE
2. VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO.
3. PIANO DI CLASSIFICA CARENTE DEI PRINCIPI COMUNITARI DI PRECAUZIONE E
PREVENZIONE.
4. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA CREDITORIA
segnatamente chiedendo a questa Corte di:
“nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesistenti e/o privi di ogni efficacia giuridica le cartelle di pagamento dichiarando comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni conseguenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
II. in via principale ma subordinata dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo, reclamate da Parte avversa a seguito di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal contribuente, oltre ad interessi maturati, maturandi e rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento sino a quella dell'effettivo saldo;
III. in via subordinata, condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza,
Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio..”.
Si è costituito il CONSORZIO UNICO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA,
Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste. All'odierna udienza pubblica, la causa è stata decisa sulle conclusioni già in atti riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, ad avviso della Corte, il ricorso è privo di fondamento.
La pretesa nullità dei solleciti di pagamento per il mancato rispetto dei principi di correttezza e collaborazione da parte dell'ente impositore, non si ravvisa in considerazione della natura degli atti impugnati che, come noto, consistono in un riepilogo delle somme dovute per effetto dell'applicazione delle norme e degli atti consortili, tutti pubblicati e sono annualmente inviati dal Consorzio ad ogni contribuente al solo fine di ricordare le scadenze del versamento del tributo, cosicché laddove il contribuente evinca errori o refusi nell'indicazione delle somme dovute o altro, può chiederne la rettifica.
Si rileva, altresì, che la motivazione del sollecito deve ritenersi sufficiente, logica ed ordinata, ancorché concisa e sintetica, al punto che il contribuente è stato posto, comunque, in condizioni di conoscere le ragioni ed il quantum della pretesa fiscale e l'informazione resa ha consentito non solo di comprendere le ragioni della pretesa, ma anche di approntare adeguata ed articolata difesa.
Va inoltre precisato che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della
Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
In ogni caso la ampiezza argomentativa del ricorso dimostra che la parte ha certamente compreso ogni dettaglio dell'atto impugnato.
Le successive censure, attinenti al merito, sono parimenti infondate.
Non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12 (e cioè: promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs.
n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare.
In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, cit. L.R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Terre d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n.
4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit. (e cioè: 180 giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, con la previsione dell'assegnazione di ulteriori 30 giorni “per sanare l'inadempimento”, su invito della Giunta Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, primo comma, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Consorzio dispone ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza. Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati. Per giurisprudenza costante, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati.
In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. n.
17066/2010; n. 4671/2012).
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (cfr., fra molte, Cass. n. 1742/019 Cass. n. 9511/018, 24356/016, 24070/014)
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Ha specificato la SC (cfr. Cass. n. 1742/2019) che “il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I
"millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola.. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "il quantum debeatur"del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”.
Pertanto, se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, - non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza' costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici.
Ne consegue che, non avendo l'odierno contribuente impugnato il Piano di classificazione, egli era tenuto a fornire la prova volta a superare la presunzione di sussistenza del beneficio.
Nel caso di specie, è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né la medesima ha allegato alcunché per consentire il superamento della presunzione di cui sopra – anzi la documentazione depositata dal Consorzio prova proprio il contrario - con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
Deve osservarsi anche l'estrema genericità delle contestazioni sollevate da parte ricorrente al piano, tali da non consentire di individuare la specifica censura mossa, sotto il profilo della legittimità del piano, a parte il contestato difetto di beneficio derivante dagli interventi programmi per il fondo in oggetto.
Non può, infine, sottacersi che altro è la carenza di idoneo beneficio derivabile dalle opere idrauliche preventivate, altro è la mancata realizzazione delle stesse. Invero, a fronte della lamentata inerzia del Consorzio, il contribuente, fermo restando il proprio obbligo contributivo, avrebbe al più diritto di far valere – nelle sedi competenti – gli eventuali danni sofferti a causa delle omissioni ascrivibili all'Ente.
Va inoltre rammentato che la SC di Cassazione ha precisato, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis) » e che, «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469) – cfr. Cass. N. 29668/2021-.
Va, altresì, osservato che la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo ed il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l'evidente conseguenza che l'asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l'obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili.
Va, infine, sottolineato che l'obbligo del contributo consortile, non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale, “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale, sent. n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, ”il beneficio che giustifica l'assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono.
Ogni altro argomento difensivo, resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Spese compensate Bari 16.02.2026 Il Giudice monocratico Maria
OL
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
OL IA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010003476 0 2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010031588 0 2020
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010037826 0 2020
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010021282 0 2020
proposto da
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010025258 0 2020
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010036545 0 2020
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010031463 0 2020
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010023004 0 2020 proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E4010003462 0 2020
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010037806 0 2020
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010000037 0 2020
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010018753 0 2020
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010019877 0 2020
proposto da
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010019155 0 2020
proposto da
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010033547 0 2020
proposto da
Ricorrente_16 - CF_Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010010421 0 2020
proposto da
Ricorrente_17 - CF_Ricorrente_17
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010024781 0 2020
proposto da
Ricorrente_18 - CF_Ricorrente_18
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010010381 0 2020
proposto da
Ricorrente_19 - CF_Ricorrente_19
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010010208 0 2020 proposto da
Ricorrente_20 - CF_Ricorrente_20
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010014162 0 2020
proposto da
Ricorrente_21 - CF_Ricorrente_21
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010014071 0 2020
proposto da
Ricorrente_22 - CF_Ricorrente_22
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010014022 0 2020
proposto da
Ricorrente_23 - CF_Ricorrente_23
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010020664 0 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore dei ricorrenti si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta ed insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le odierne parti ricorrenti:
1) Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1);
2) Ricorrente_2 (c.f. CF_Ricorrente_2)
3) Ricorrente_3 (c.f. CF_Ricorrente_3);
4) Ricorrente_4 (c.f. CF_Ricorrente_4)
5) Ricorrente_5 (c.f. CF_Ricorrente_5);
6) Ricorrente_7 (c.f. CF_Ricorrente_7);
7) Ricorrente_6 (c.f. CF_Ricorrente_6);
8) Ricorrente_8 (c.f. CF_Ricorrente_8);
9) Ricorrente_9 (c.f. CF_Ricorrente_9);
10) Ricorrente_10 (c.f. CF_Ricorrente_10);
11) Ricorrente_11 (c.f. CF_Ricorrente_11);
12) Ricorrente_12 (c.f. CF_Ricorrente_12);
13) Ricorrente_13 (c.f. CF_Ricorrente_13);
14) Ricorrente_14 (c.f. CF_Ricorrente_14)
15) Ricorrente_15 (c.f. CF_Ricorrente_15)
16) Ricorrente_16 (c.f. CF_Ricorrente_16);
17) Ricorrente_17 (c.f. CF_Ricorrente_17);
18) Ricorrente_18 (c.f. CF_Ricorrente_18);
19) Ricorrente_19 (c.f. CF_Ricorrente_19);
20) Ricorrente_20 (c.f. CF_Ricorrente_20);
21) Ricorrente_21 (c.f. CF_Ricorrente_21);
22) Ricorrente_22 (c.f. CF_Ricorrente_22) in qualità di erede di Nominativo_23
Nominativo_23, deceduto, (c.f. CF-23);
23) Ricorrente_23 (c.f. CF_Ricorrente_23); impugnano i seguenti solleciti di pagamento:
1) 0090195E24010003476 dell'importo di Euro 3.710,83 (Eurotremilasettecentodieci/83) della sig.ra Ricorrente_1 notificato in data 04.02.2025;
2) 0090195E240100031588 dell'importo di Euro 190,83 (Eurocentonovanta/83) della sig.ra Ricorrente_2 notificato in data 04.02.2025;
3) 0090195E24010037826 dell'importo di Euro 189,83 (Eurocentoottantanove/83) del sig. Ricorrente_3 notificato in data 04.02.2025;
4) 0090195E24010021282 dell'importo di Euro 1.260,83 (Euromilleduecentosessanta/83) del sig. Ricorrente_4 notificato in data 27.02.2025;
5) 0090195E24010025258 dell'importo di Euro 170,83 (Euromillecentosettanta/83) del sig. Ricorrente_5
in data 07/02/2025;
6) 0090195E24010031463 dell'importo di Euro 98,83 (Euronovantacinque/83) del sig. Ricorrente_7 notificato in data 07/02/2025 ;
7) 0090195E24010036545 dell'importo di Euro 260,83 (Eurodiucentosessanta/83) del sig. Ricorrente_6 notificato in data 04/02/2025;
8) 0090195E24010023004 dell'importo di Euro 279,83 (Euroduecentosettantanove/83) della sig.ra Ricorrente_8 notificato in data 04.02.2025.
9) 0090195E4010003462 dell'importo di Euro 449,83 (Euroquattrocentoquarantanove/83) della sig.ra Ricorrente_9 notificato in data 03.02.2025;
10) 0090195E24010037806 dell'importo di Euro 185,83 (Eurocentoottantacinque/83) del sig.
Ricorrente_10 notificato in data 03.02.2025;
11) 0090195E24010000037 dell'importo di Euro 1.654,83 (Euromilleseicentocinquantaquattro/83) della sig.ra Ricorrente_11 notificato in data 03.02.2025;
12) 0090195E24010018753 dell'importo di Euro 182,83 (Eurocentoottantadue/83) della sig.ra Ricorrente_12 Ricorrente_12 notificato in data 11/02/2025;
13) 0090195E24010019877 dell'importo di Euro 1.302,88 (Euromilletrecentodue/83) del sig. Ricorrente_13
notificato in data 07.02.2025;
14) 0090195E24010019155 dell'importo di Euro 276,83 (Euroduecentosettantasei/83) dellla sig.ra Ricorrente_14 notificato in data 11/02/82025;
15) 0090195E24010033547 dell'importo di Euro 985,83 (Euronovecentoottantacinque/83) della sig.ra
Ricorrente_15 notificato in data 11.02.2025;
16) 0090195E24010010421 dell'importo di Euro 162,83 (Eurocentosessantadue/83) del sig. Ricorrente_16 notificato in data 04/02/2025;
17) 0090195E24010024781 dell'importo di Euro 100,83 (Eurocento/83) del sig. Ricorrente_17 notificato in data 08/02/2025; 18) 0090195E24010010381 dell'importo di Euro 314,83 (Eurotrecentoquattordici/83) del sig.
Ricorrente_18 notificato in data 01/02/2025;
19) 0090195E24010010208 dell'importo di Euro 790,83 (Eurosettecentonovanta/83) della sig.ra Ricorrente_19
notificato in data 01/02/2025;
20) 0090195E24010014162 dell'importo di Euro 250,83 (Euroduecentocinquanta/83) del sig. Ricorrente_20 notificato in data 06/02/2025;
21) 0090195E24010014071 dell'importo di Euro 1.322,83 (Euromilletrecentoventidue/83) della sig.ra
Ricorrente_21 notificato in data 04.02.2025 ;
22) 0090195E2400014022 dell'importo di Euro 638,83 (Euroseicentotrentotto/83) del sig. Ricorrente_22
in qualità di erede di Nominativo_23 notificato in data 04/02/2025;
23) 0090195E24010020664 dell'importo di Euro 3837,83 (Eurotremilaottocentotrentasette/83) della sig.ra
Ricorrente_23 notificato in data 05/02/2025;
aventi Codice Tributo 0648 Contributo opere irrigue BENEFICIO IRRIGUO e Codice Tributo 0630
Consorzio bonifica e miglioramento fondiario BENEFICIO IDRAULICA T – anno 2020.
I ricorrenti hanno eccepito la nullità, infondatezza, illegittimità di tali atti con riferimento a diversi motivi:
1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, AFFIDAMENTO TRASPARENZA E
COLLABORAZIONE
2. VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO.
3. PIANO DI CLASSIFICA CARENTE DEI PRINCIPI COMUNITARI DI PRECAUZIONE E
PREVENZIONE.
4. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA CREDITORIA
segnatamente chiedendo a questa Corte di:
“nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesistenti e/o privi di ogni efficacia giuridica le cartelle di pagamento dichiarando comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni conseguenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
II. in via principale ma subordinata dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo, reclamate da Parte avversa a seguito di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal contribuente, oltre ad interessi maturati, maturandi e rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento sino a quella dell'effettivo saldo;
III. in via subordinata, condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza,
Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio..”.
Si è costituito il CONSORZIO UNICO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA,
Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste. All'odierna udienza pubblica, la causa è stata decisa sulle conclusioni già in atti riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, ad avviso della Corte, il ricorso è privo di fondamento.
La pretesa nullità dei solleciti di pagamento per il mancato rispetto dei principi di correttezza e collaborazione da parte dell'ente impositore, non si ravvisa in considerazione della natura degli atti impugnati che, come noto, consistono in un riepilogo delle somme dovute per effetto dell'applicazione delle norme e degli atti consortili, tutti pubblicati e sono annualmente inviati dal Consorzio ad ogni contribuente al solo fine di ricordare le scadenze del versamento del tributo, cosicché laddove il contribuente evinca errori o refusi nell'indicazione delle somme dovute o altro, può chiederne la rettifica.
Si rileva, altresì, che la motivazione del sollecito deve ritenersi sufficiente, logica ed ordinata, ancorché concisa e sintetica, al punto che il contribuente è stato posto, comunque, in condizioni di conoscere le ragioni ed il quantum della pretesa fiscale e l'informazione resa ha consentito non solo di comprendere le ragioni della pretesa, ma anche di approntare adeguata ed articolata difesa.
Va inoltre precisato che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della
Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
In ogni caso la ampiezza argomentativa del ricorso dimostra che la parte ha certamente compreso ogni dettaglio dell'atto impugnato.
Le successive censure, attinenti al merito, sono parimenti infondate.
Non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12 (e cioè: promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs.
n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare.
In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, cit. L.R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Terre d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n.
4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit. (e cioè: 180 giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, con la previsione dell'assegnazione di ulteriori 30 giorni “per sanare l'inadempimento”, su invito della Giunta Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, primo comma, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Consorzio dispone ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza. Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati. Per giurisprudenza costante, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati.
In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. n.
17066/2010; n. 4671/2012).
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (cfr., fra molte, Cass. n. 1742/019 Cass. n. 9511/018, 24356/016, 24070/014)
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Ha specificato la SC (cfr. Cass. n. 1742/2019) che “il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I
"millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola.. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "il quantum debeatur"del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”.
Pertanto, se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, - non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza' costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici.
Ne consegue che, non avendo l'odierno contribuente impugnato il Piano di classificazione, egli era tenuto a fornire la prova volta a superare la presunzione di sussistenza del beneficio.
Nel caso di specie, è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né la medesima ha allegato alcunché per consentire il superamento della presunzione di cui sopra – anzi la documentazione depositata dal Consorzio prova proprio il contrario - con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
Deve osservarsi anche l'estrema genericità delle contestazioni sollevate da parte ricorrente al piano, tali da non consentire di individuare la specifica censura mossa, sotto il profilo della legittimità del piano, a parte il contestato difetto di beneficio derivante dagli interventi programmi per il fondo in oggetto.
Non può, infine, sottacersi che altro è la carenza di idoneo beneficio derivabile dalle opere idrauliche preventivate, altro è la mancata realizzazione delle stesse. Invero, a fronte della lamentata inerzia del Consorzio, il contribuente, fermo restando il proprio obbligo contributivo, avrebbe al più diritto di far valere – nelle sedi competenti – gli eventuali danni sofferti a causa delle omissioni ascrivibili all'Ente.
Va inoltre rammentato che la SC di Cassazione ha precisato, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis) » e che, «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469) – cfr. Cass. N. 29668/2021-.
Va, altresì, osservato che la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo ed il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l'evidente conseguenza che l'asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l'obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili.
Va, infine, sottolineato che l'obbligo del contributo consortile, non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale, “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale, sent. n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, ”il beneficio che giustifica l'assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono.
Ogni altro argomento difensivo, resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Spese compensate Bari 16.02.2026 Il Giudice monocratico Maria
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