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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/11/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. Alberto Binetti Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 956/2023 promossa da:
(avv. MONTEMITRO LUCIANO) Parte_1
( avv. Montemitro Luciano) Parte_2
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(C.F. ), Controparte_11 C.F._1 Controparte_12 [...]
, (avv. Augello NI) CP_13 Controparte_14
(avv. RAVAIOLI RICCARDO) Controparte_15
(C.F. ), , Controparte_11 C.F._2
Controparte_16
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_15 Controparte_4 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_14 Controparte_12 Controparte_9 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_8 CP_7 Controparte_16 Controparte_11
pagina 1 di 7 , , , , Controparte_11 CP_13 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 [...]
, , e . CP_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23
Proponeva opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, co. 1 c.p.c. e, in subordine, opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, co. 2 c.p.c., chiedendo dichiararsi inefficace, nei propri confronti, la sentenza n.
65/2011 con cui il Tribunale di Foggia aveva accertato l' acquisto per usucapione ventennale, in capo al convenuto , della piena proprietà del fondo rustico di ha. 0.63.50, con Controparte_15
annesso fabbricato rurale sito in agro di S. NI R. (in catasto al fgl. 89, p.lle 261 e 172), da esso istante acquistato, insieme ad altri beni, per la quota di 1320/1440 durante la pendenza del giudizio di usucapione, a mezzo di atto pubblico del 24/09/2008 trascritto il 2/10/2008, antecedente alla pronuncia e alla trascrizione della sentenza impugnata.
Chiedeva, altresì, ordinarsi al il rilascio in proprio favore delle predette due particelle, con CP_15
condanna di tutti i convenuti (fatta eccezione per e Controparte_20 Controparte_21
rimasti estranei all'atto di compravendita del 24/09/2008) al risarcimento del danno per CP_22
aver i venditori dolosamente taciuto la circostanza della pendenza del giudizio di usucapione e l'usucapiente omesso la trascrizione della relativa domanda giudiziale.
A tali domande ha aderito l'interventrice volontaria moglie dell'attore in regime Parte_2
di comunione legale, sostenendo di esser divenuta comproprietaria della quota di ½ dei predetti beni già in virtù di una scrittura privata sottoscritta il 12/11/2007 (in epoca antecedente all'introduzione, nel marzo 2008, del giudizio di usucapione) con pagamento dell'intero corrispettivo della vendita, pari ad €
41.000, di cui € 20.000 versati a mezzo di assegno circolare ed i restanti € 21.000 in contanti.
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il rigetto.
Il Tribunale di Foggia con la sentenza n.1431/2023 pubblicata il 22.05.2023 rigettava le opposizioni.
In ordine all'opposizione ordinaria spiegava che la scrittura privata del 12/11/2007 (avente ad oggetto la vendita di una quota di comproprietà del solo mappale 103 del fgl. 89, dell'estensione di ha.
00.72.25, che è bene diverso dalle particelle 261 e 172 qui in contesa) non era opponibile all'usucapiente in quanto acquirente a titolo originario. CP_15
Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra pagina 2 di 7 acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa” (Cass. n. 8590/2022; Cass. n. 18888/2008; Cass. n. 2161/2005).
In applicazione dei suesposti principi concludeva che l'acquisto a titolo originario del prevaleva CP_15
su quello a titolo derivativo di parte opponente.
Rigettava, altresì, la opposizione revocatoria proposta in via subordinata.
Argomentava che l'opponente non aveva provato il rispetto del termine decadenziale di 30 gg. (dalla scoperta del dolo o della collusione).
Superava l'assunto dell'opponente di aver appreso dell'esistenza della trascrizione della sentenza di usucapione (eseguita il 24/03/2011) solo in data 15/01/2019 allorquando aveva chiesto al proprio legale di fiducia di richiedere le ispezioni ipotecarie degli immobili acquistati nel 2008 al fine di curare la pratica amministrativa di asservimento della p.lla 261 ad un terreno contiguo, sempre di sua proprietà.
Argomentava che l'assunto si fondava solo sulla produzione delle visure in atti datate 15/01/2019 rilasciate, peraltro, su richiesta di parte.
Valorizzava, altresì, la mancanza di prova che la sentenza n. 65/11 era frutto di dolo o collusione in danno dell'opponente nonché una serie di risultanze probatorie, anche di natura documentale, da cui si evinceva che alla data del 12/11/2007 (in cui non era ancora prevedibile da parte di nessuno la successiva proposizione della domanda giudiziale di usucapione notificata dal il 13/03/2008) il CP_15
confidava nell'acquisto delle particelle in suo favore. Pt_1
Concludeva che l'opponente, pur informato della pendenza del giudizio di usucapione, aveva ugualmente deciso di concludere l'atto, accettando il rischio dell'accoglimento della domanda di usucapione, ma confidando nella possibilità di una definizione bonaria con il che non si era CP_15
verificata.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e contestando Parte_1 Parte_2
che il primo giudice aveva erroneamente:
- ritenuto non opponibile a la scrittura privata del 12.11.2007; Controparte_15
- violato l'art. 2697 cod. civ.non valutando correttamente il materiale probatorio fornito nel corso del giudizio (in particolare la suddetta scrittura privata del 12.11.2007, l'assegno circolare a pagamento del rogito del 24.09.2008, la relazione notarile del notaio dott.ssa
, la quietanza a firma dell'Ing. , le dichiarazioni AGEA estratte dal fascicolo Per_1 Per_2
aziendale del , il certificato storico di residenza di ); Pt_1 Controparte_15
- violato l'art. 115 c.p.c. in quanto la scrittura privata del12.11.2007 non era stata contestata da alcuno dei convenuti;
pagina 3 di 7 - valutato la testimonianza resa dall'Ing. . Per_2
- Instava per la riforma integrale della pronuncia di primo grado con vittoria di spese.
Si costituivano gli appellati (ad eccezione di (C.F. ) e Controparte_11 C.F._2
che devono essere dichiarate contumaci) deducendo preliminarmente Controparte_16
l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ex art. 342 cpc.
Nel merito contestavano la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Deducevano che il 7 luglio 2023, alle ore 23.55, quasi allo scadere dell'ultimo giorno utile per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, l'appellante aveva inviato una pec contenente tre file: “Atto appello ; “Relata di Notifica via PEC 07.07.23.pdf”.; Email_1
“Procura.pdf”.
Aggiungevano che di questi file solo la procura risultava apribile e leggibile risultando impossibile aprire e leggere il contenuto dell'atto di appello e della relata di notifica con il seguente messaggio di errore: “Impossibile aprire il file “Atto appello (/Relata di Notifica via PEC Parte_3
07.07.23.pdf). E' possibile che sia danneggiato”.
Solo in data 11.07.2023 (ovvero, astrattamente, dopo lo spirare del termine per proporre appello, avvenuto, come anticipato, in data 07.07.2023) l'appellante aveva notificato l'appello in formato leggibile.
L'eccezione non è condivisibile atteso che l'atto di appello è stato tempestivamente notificato e la mancanza di apertura del file è dipesa da un mero errore di sistema.
Parimenti l'atto di appello contiene una sufficiente indicazione dei punti contestati della sentenza con l'indicazione del ragionamento controfattuale.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Secondo parte appellante, la è divenuta comproprietaria della quota di ½ dei predetti beni in Parte_2
contesa già in virtù della scrittura privata sottoscritta il 12.11.2007, dunque prima del rogito del
24.09.2008 a firma del Notaio dott.ssa . Per_1
Detta scrittura sarebbe opponibile all'usucapiente benché non trascritta perché non contestata in CP_15
primo grado.
Parte appellante lamenta, altresì, il rigetto della domanda subordinata di opposizione revocatoria.
Le censure non colgono nel segno.
Ed infatti, la non contestazione, a tutto voler concedere, non incide sull'opponibilità della scrittura all'acquirente a titolo originario.
A ciò aggiungasi che, come sottolineato dal primo giudice, la predetta scrittura privata non riguarderebbe le medesime particelle usucapite dal e oggetto di causa. CP_15
pagina 4 di 7 Ed infatti, la scrittura del 12.11.2007 ha ad oggetto “terreno agricolo alla Contrada “Cese-Valle
Grande-Matteucci” dell'estensione are 72 (settantadue) centiare 25 (venticinque), riportato al Catasto
Terreni di San NI Rotondo con la consistenza di: “foglio 89, mappale 103, Ha 00.72.25”.
Dalla quietanza rilasciata dai venditori in calce all'assegno circolare di Euro 20.000,00 a pagamento pure si evince che oggetto della scrittura in questione erano solo i “terreni agricoli contrada Cese-
Matteucci”.
Anche a voler qualificare la predetta scrittura privata come preliminare di compravendita la stessa sarebbe stata in ogni caso “superata” dalla successiva vendita del 24.09.2008 che non fa alcuna menzione della scrittura privata del 12.11.2007.
A ciò aggiungasi che, come diffusamente spiegato dal primo giudice, l'art. 2653 cod. civ. non contempla la domanda di usucapione tra i casi in cui è obbligatoria la trascrizione della domanda giudiziale con la logica conseguenza che non si può utilizzare il principio della priorità della trascrizione per risolvere il conflitto tra acquirente a titolo derivativo e acquirente a titolo originario.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul tema della risoluzione dei conflitti tra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione, ritenendo prevalente l'acquisto di quest'ultimo rispetto a quella dell'acquisto a titolo derivativo (Corte di Cassazione, con sentenza n.
8590/2022).
La Suprema Corte ha precisato che il conflitto in questione non può essere risolto ricorrendo al principio di priorità delle trascrizioni di cui all'art. 2644 c.c., dettato per la risoluzione dei conflitti tra due acquirenti a titolo derivativo dal medesimo avente causa, in quanto norma non applicabile agli acquisti a titolo originario, quale è l'usucapione.
Irrilevante è, altresì, la documentazione invocata dall'appellante.
Ed infatti, le dichiarazioni AGEA prodotte per gli anni 2008, 2009 2010 sono irrilevanti perché riferite solo al periodo in cui parte appellante è stata effettivamente proprietaria delle particelle contese.
Parte appellante ha escluso di aver avuto conoscenza del possesso esercitato da e Persona_3 successivamente dal di lui figlio, , documentando che quest'ultimo “da Controparte_15 diversi anni” risiedeva a Imer in provincia di Trento.
Trattasi di risultanze inconferenti in quanto, come correttamente precisato nella sentenza di primo grado, il possesso utile ad usucapire non implica la presenza fisica sul posto del possessore.
Peraltro, l'informatore ing. ha confermato di aver riferito al che Per_2 Pt_1 CP_15
e, prima di lui, il padre erano in possesso da oltre vent'anni della particelle in
[...] Per_3
esame; ha precisato che, in quell'occasione, il avrebbe contattato personalmente il per Pt_1 CP_15
risolvere la questione in via bonaria;
ha infine confermato che il , già prima della stipula della Pt_1
pagina 5 di 7 compravendita in data 24.09.2008, era stato informato della pendenza del giudizio di usucapione, precisando di aver anche cercato di consegnargli una copia del relativo atto di citazione.
L'appellante ha contestato, altresì, il rigetto dell'opposizione di terzo revocatoria proposta in via subordinata.
In ordine a detta domanda, il primo giudice ha rimarcato preliminarmente un profilo di inammissibilità valorizzando la mancanza di prova in merito al rispetto del termine decadenziale di 30 gg. (dalla scoperta del dolo o della collusione) ex art. 404, co. 2 c.p.c..
Il Tribunale non ha ritenuto convincente l'assunto del di aver appreso dell'esistenza della Pt_1
trascrizione della sentenza di usucapione (eseguita il 24/03/2011) solo in data 15/01/2019 quando aveva incaricato il proprio legale di fiducia di richiedere le ispezioni ipotecarie degli immobili acquistati nel 2008.
Ha ritenuto, infatti, che le visure, datate 15/01/2019 e rilasciate su istanza di parte non erano idonee a cristallizzare, in termini oggettivi, la conoscenza da parte dell'opponente.
Parimenti ha ritenuto poco plausibile che l'attore proprietario di terreni direttamente confinanti con le particelle usucapite ove esercitava l'attività di agriturismo non si sia mai accorto della situazione possessoria esercitata da altri né si sia preoccupato di entrare in possesso, subito dopo l'acquisto del
2008, dei beni di cui qui chiede il rilascio.
A fronte di tali passaggi motivazionali, anche di natura logica, alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha reiterato l'assunto prospettato in primo grado senza censurare in maniera specifica le argomentazioni del primo giudice..
La pronuncia di primo grado ha valorizzato plurime risultanze:
- dichiarazioni rese dall'informatore di parte convenuta ing. che ha Testimone_1 confermato di aver informato l'attore, sin dal 12/11/2007, che e, Controparte_15 prima di lui, il padre erano in possesso da oltre vent'anni della cd. conigliera e Per_3 dell'appezzamento di terreno su cui essa insiste, apprendendo dal che avrebbe Pt_1
contattato personalmente il per risolvere la questione in via bonaria;
CP_15
- trattative per l'acquisto del complesso immobiliare in argomento (ricomprendente anche le p.lle 12, 260 e 103 del fgl. 89, oltre a quelle per cui è causa) avviate quasi un anno prima della stipula del rogito per notar del 24/09/2008 (vd. scrittura privata firmata il Persona_4
12/11/2007);
- già in data 12/11/2007, il aveva ricevuto da alcuni degli odierni convenuti una procura Pt_1
speciale a vendere anche a se stesso ed al prezzo ritenuto più conveniente;
pagina 6 di 7 - frazionamento della p.lla 13, da cui hanno avuto origine le p.lle 260, 261 e 172 allegato agli atti attestante che il , prima della stipula, si era procurato preventivamente il distacco dal Pt_1
resto del compendio proprio delle due p.lle a confine oggetto della domanda di usucapione proposta dal CP_15
Trattasi di risultanze documentali univocamente deponenti, sia singolarmente che unitariamente considerate, per la consapevolezza della pendenza del giudizio di usucapione da parte del che Pt_1
faceva affidamento sulla possibilità di una soluzione bonaria con il CP_15
La sentenza appellata si fonda, quindi, su un vaglio, attento e meditato, delle suindicate emergenze avverso le quali alcuna specifica contestazione è stata sollevata da parte appellante limitatasi ad una contestazione generica riproduttiva di argomentazioni già sviluppate (e superate) in primo grado.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimezzata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Foggia Parte_1 Parte_2
n.1431/2023 pubblicata il 22.05.2023 così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1
, , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
(C.F. ), , CP_11 C.F._1 Controparte_12 CP_13 Controparte_14
nonché di delle spese del grado che liquida in € 8.469,00
[...] Controparte_15
oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. Alberto Binetti Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 956/2023 promossa da:
(avv. MONTEMITRO LUCIANO) Parte_1
( avv. Montemitro Luciano) Parte_2
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(C.F. ), Controparte_11 C.F._1 Controparte_12 [...]
, (avv. Augello NI) CP_13 Controparte_14
(avv. RAVAIOLI RICCARDO) Controparte_15
(C.F. ), , Controparte_11 C.F._2
Controparte_16
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_15 Controparte_4 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_14 Controparte_12 Controparte_9 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_8 CP_7 Controparte_16 Controparte_11
pagina 1 di 7 , , , , Controparte_11 CP_13 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 [...]
, , e . CP_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23
Proponeva opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, co. 1 c.p.c. e, in subordine, opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, co. 2 c.p.c., chiedendo dichiararsi inefficace, nei propri confronti, la sentenza n.
65/2011 con cui il Tribunale di Foggia aveva accertato l' acquisto per usucapione ventennale, in capo al convenuto , della piena proprietà del fondo rustico di ha. 0.63.50, con Controparte_15
annesso fabbricato rurale sito in agro di S. NI R. (in catasto al fgl. 89, p.lle 261 e 172), da esso istante acquistato, insieme ad altri beni, per la quota di 1320/1440 durante la pendenza del giudizio di usucapione, a mezzo di atto pubblico del 24/09/2008 trascritto il 2/10/2008, antecedente alla pronuncia e alla trascrizione della sentenza impugnata.
Chiedeva, altresì, ordinarsi al il rilascio in proprio favore delle predette due particelle, con CP_15
condanna di tutti i convenuti (fatta eccezione per e Controparte_20 Controparte_21
rimasti estranei all'atto di compravendita del 24/09/2008) al risarcimento del danno per CP_22
aver i venditori dolosamente taciuto la circostanza della pendenza del giudizio di usucapione e l'usucapiente omesso la trascrizione della relativa domanda giudiziale.
A tali domande ha aderito l'interventrice volontaria moglie dell'attore in regime Parte_2
di comunione legale, sostenendo di esser divenuta comproprietaria della quota di ½ dei predetti beni già in virtù di una scrittura privata sottoscritta il 12/11/2007 (in epoca antecedente all'introduzione, nel marzo 2008, del giudizio di usucapione) con pagamento dell'intero corrispettivo della vendita, pari ad €
41.000, di cui € 20.000 versati a mezzo di assegno circolare ed i restanti € 21.000 in contanti.
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il rigetto.
Il Tribunale di Foggia con la sentenza n.1431/2023 pubblicata il 22.05.2023 rigettava le opposizioni.
In ordine all'opposizione ordinaria spiegava che la scrittura privata del 12/11/2007 (avente ad oggetto la vendita di una quota di comproprietà del solo mappale 103 del fgl. 89, dell'estensione di ha.
00.72.25, che è bene diverso dalle particelle 261 e 172 qui in contesa) non era opponibile all'usucapiente in quanto acquirente a titolo originario. CP_15
Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra pagina 2 di 7 acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa” (Cass. n. 8590/2022; Cass. n. 18888/2008; Cass. n. 2161/2005).
In applicazione dei suesposti principi concludeva che l'acquisto a titolo originario del prevaleva CP_15
su quello a titolo derivativo di parte opponente.
Rigettava, altresì, la opposizione revocatoria proposta in via subordinata.
Argomentava che l'opponente non aveva provato il rispetto del termine decadenziale di 30 gg. (dalla scoperta del dolo o della collusione).
Superava l'assunto dell'opponente di aver appreso dell'esistenza della trascrizione della sentenza di usucapione (eseguita il 24/03/2011) solo in data 15/01/2019 allorquando aveva chiesto al proprio legale di fiducia di richiedere le ispezioni ipotecarie degli immobili acquistati nel 2008 al fine di curare la pratica amministrativa di asservimento della p.lla 261 ad un terreno contiguo, sempre di sua proprietà.
Argomentava che l'assunto si fondava solo sulla produzione delle visure in atti datate 15/01/2019 rilasciate, peraltro, su richiesta di parte.
Valorizzava, altresì, la mancanza di prova che la sentenza n. 65/11 era frutto di dolo o collusione in danno dell'opponente nonché una serie di risultanze probatorie, anche di natura documentale, da cui si evinceva che alla data del 12/11/2007 (in cui non era ancora prevedibile da parte di nessuno la successiva proposizione della domanda giudiziale di usucapione notificata dal il 13/03/2008) il CP_15
confidava nell'acquisto delle particelle in suo favore. Pt_1
Concludeva che l'opponente, pur informato della pendenza del giudizio di usucapione, aveva ugualmente deciso di concludere l'atto, accettando il rischio dell'accoglimento della domanda di usucapione, ma confidando nella possibilità di una definizione bonaria con il che non si era CP_15
verificata.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e contestando Parte_1 Parte_2
che il primo giudice aveva erroneamente:
- ritenuto non opponibile a la scrittura privata del 12.11.2007; Controparte_15
- violato l'art. 2697 cod. civ.non valutando correttamente il materiale probatorio fornito nel corso del giudizio (in particolare la suddetta scrittura privata del 12.11.2007, l'assegno circolare a pagamento del rogito del 24.09.2008, la relazione notarile del notaio dott.ssa
, la quietanza a firma dell'Ing. , le dichiarazioni AGEA estratte dal fascicolo Per_1 Per_2
aziendale del , il certificato storico di residenza di ); Pt_1 Controparte_15
- violato l'art. 115 c.p.c. in quanto la scrittura privata del12.11.2007 non era stata contestata da alcuno dei convenuti;
pagina 3 di 7 - valutato la testimonianza resa dall'Ing. . Per_2
- Instava per la riforma integrale della pronuncia di primo grado con vittoria di spese.
Si costituivano gli appellati (ad eccezione di (C.F. ) e Controparte_11 C.F._2
che devono essere dichiarate contumaci) deducendo preliminarmente Controparte_16
l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ex art. 342 cpc.
Nel merito contestavano la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Deducevano che il 7 luglio 2023, alle ore 23.55, quasi allo scadere dell'ultimo giorno utile per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, l'appellante aveva inviato una pec contenente tre file: “Atto appello ; “Relata di Notifica via PEC 07.07.23.pdf”.; Email_1
“Procura.pdf”.
Aggiungevano che di questi file solo la procura risultava apribile e leggibile risultando impossibile aprire e leggere il contenuto dell'atto di appello e della relata di notifica con il seguente messaggio di errore: “Impossibile aprire il file “Atto appello (/Relata di Notifica via PEC Parte_3
07.07.23.pdf). E' possibile che sia danneggiato”.
Solo in data 11.07.2023 (ovvero, astrattamente, dopo lo spirare del termine per proporre appello, avvenuto, come anticipato, in data 07.07.2023) l'appellante aveva notificato l'appello in formato leggibile.
L'eccezione non è condivisibile atteso che l'atto di appello è stato tempestivamente notificato e la mancanza di apertura del file è dipesa da un mero errore di sistema.
Parimenti l'atto di appello contiene una sufficiente indicazione dei punti contestati della sentenza con l'indicazione del ragionamento controfattuale.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Secondo parte appellante, la è divenuta comproprietaria della quota di ½ dei predetti beni in Parte_2
contesa già in virtù della scrittura privata sottoscritta il 12.11.2007, dunque prima del rogito del
24.09.2008 a firma del Notaio dott.ssa . Per_1
Detta scrittura sarebbe opponibile all'usucapiente benché non trascritta perché non contestata in CP_15
primo grado.
Parte appellante lamenta, altresì, il rigetto della domanda subordinata di opposizione revocatoria.
Le censure non colgono nel segno.
Ed infatti, la non contestazione, a tutto voler concedere, non incide sull'opponibilità della scrittura all'acquirente a titolo originario.
A ciò aggiungasi che, come sottolineato dal primo giudice, la predetta scrittura privata non riguarderebbe le medesime particelle usucapite dal e oggetto di causa. CP_15
pagina 4 di 7 Ed infatti, la scrittura del 12.11.2007 ha ad oggetto “terreno agricolo alla Contrada “Cese-Valle
Grande-Matteucci” dell'estensione are 72 (settantadue) centiare 25 (venticinque), riportato al Catasto
Terreni di San NI Rotondo con la consistenza di: “foglio 89, mappale 103, Ha 00.72.25”.
Dalla quietanza rilasciata dai venditori in calce all'assegno circolare di Euro 20.000,00 a pagamento pure si evince che oggetto della scrittura in questione erano solo i “terreni agricoli contrada Cese-
Matteucci”.
Anche a voler qualificare la predetta scrittura privata come preliminare di compravendita la stessa sarebbe stata in ogni caso “superata” dalla successiva vendita del 24.09.2008 che non fa alcuna menzione della scrittura privata del 12.11.2007.
A ciò aggiungasi che, come diffusamente spiegato dal primo giudice, l'art. 2653 cod. civ. non contempla la domanda di usucapione tra i casi in cui è obbligatoria la trascrizione della domanda giudiziale con la logica conseguenza che non si può utilizzare il principio della priorità della trascrizione per risolvere il conflitto tra acquirente a titolo derivativo e acquirente a titolo originario.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul tema della risoluzione dei conflitti tra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione, ritenendo prevalente l'acquisto di quest'ultimo rispetto a quella dell'acquisto a titolo derivativo (Corte di Cassazione, con sentenza n.
8590/2022).
La Suprema Corte ha precisato che il conflitto in questione non può essere risolto ricorrendo al principio di priorità delle trascrizioni di cui all'art. 2644 c.c., dettato per la risoluzione dei conflitti tra due acquirenti a titolo derivativo dal medesimo avente causa, in quanto norma non applicabile agli acquisti a titolo originario, quale è l'usucapione.
Irrilevante è, altresì, la documentazione invocata dall'appellante.
Ed infatti, le dichiarazioni AGEA prodotte per gli anni 2008, 2009 2010 sono irrilevanti perché riferite solo al periodo in cui parte appellante è stata effettivamente proprietaria delle particelle contese.
Parte appellante ha escluso di aver avuto conoscenza del possesso esercitato da e Persona_3 successivamente dal di lui figlio, , documentando che quest'ultimo “da Controparte_15 diversi anni” risiedeva a Imer in provincia di Trento.
Trattasi di risultanze inconferenti in quanto, come correttamente precisato nella sentenza di primo grado, il possesso utile ad usucapire non implica la presenza fisica sul posto del possessore.
Peraltro, l'informatore ing. ha confermato di aver riferito al che Per_2 Pt_1 CP_15
e, prima di lui, il padre erano in possesso da oltre vent'anni della particelle in
[...] Per_3
esame; ha precisato che, in quell'occasione, il avrebbe contattato personalmente il per Pt_1 CP_15
risolvere la questione in via bonaria;
ha infine confermato che il , già prima della stipula della Pt_1
pagina 5 di 7 compravendita in data 24.09.2008, era stato informato della pendenza del giudizio di usucapione, precisando di aver anche cercato di consegnargli una copia del relativo atto di citazione.
L'appellante ha contestato, altresì, il rigetto dell'opposizione di terzo revocatoria proposta in via subordinata.
In ordine a detta domanda, il primo giudice ha rimarcato preliminarmente un profilo di inammissibilità valorizzando la mancanza di prova in merito al rispetto del termine decadenziale di 30 gg. (dalla scoperta del dolo o della collusione) ex art. 404, co. 2 c.p.c..
Il Tribunale non ha ritenuto convincente l'assunto del di aver appreso dell'esistenza della Pt_1
trascrizione della sentenza di usucapione (eseguita il 24/03/2011) solo in data 15/01/2019 quando aveva incaricato il proprio legale di fiducia di richiedere le ispezioni ipotecarie degli immobili acquistati nel 2008.
Ha ritenuto, infatti, che le visure, datate 15/01/2019 e rilasciate su istanza di parte non erano idonee a cristallizzare, in termini oggettivi, la conoscenza da parte dell'opponente.
Parimenti ha ritenuto poco plausibile che l'attore proprietario di terreni direttamente confinanti con le particelle usucapite ove esercitava l'attività di agriturismo non si sia mai accorto della situazione possessoria esercitata da altri né si sia preoccupato di entrare in possesso, subito dopo l'acquisto del
2008, dei beni di cui qui chiede il rilascio.
A fronte di tali passaggi motivazionali, anche di natura logica, alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha reiterato l'assunto prospettato in primo grado senza censurare in maniera specifica le argomentazioni del primo giudice..
La pronuncia di primo grado ha valorizzato plurime risultanze:
- dichiarazioni rese dall'informatore di parte convenuta ing. che ha Testimone_1 confermato di aver informato l'attore, sin dal 12/11/2007, che e, Controparte_15 prima di lui, il padre erano in possesso da oltre vent'anni della cd. conigliera e Per_3 dell'appezzamento di terreno su cui essa insiste, apprendendo dal che avrebbe Pt_1
contattato personalmente il per risolvere la questione in via bonaria;
CP_15
- trattative per l'acquisto del complesso immobiliare in argomento (ricomprendente anche le p.lle 12, 260 e 103 del fgl. 89, oltre a quelle per cui è causa) avviate quasi un anno prima della stipula del rogito per notar del 24/09/2008 (vd. scrittura privata firmata il Persona_4
12/11/2007);
- già in data 12/11/2007, il aveva ricevuto da alcuni degli odierni convenuti una procura Pt_1
speciale a vendere anche a se stesso ed al prezzo ritenuto più conveniente;
pagina 6 di 7 - frazionamento della p.lla 13, da cui hanno avuto origine le p.lle 260, 261 e 172 allegato agli atti attestante che il , prima della stipula, si era procurato preventivamente il distacco dal Pt_1
resto del compendio proprio delle due p.lle a confine oggetto della domanda di usucapione proposta dal CP_15
Trattasi di risultanze documentali univocamente deponenti, sia singolarmente che unitariamente considerate, per la consapevolezza della pendenza del giudizio di usucapione da parte del che Pt_1
faceva affidamento sulla possibilità di una soluzione bonaria con il CP_15
La sentenza appellata si fonda, quindi, su un vaglio, attento e meditato, delle suindicate emergenze avverso le quali alcuna specifica contestazione è stata sollevata da parte appellante limitatasi ad una contestazione generica riproduttiva di argomentazioni già sviluppate (e superate) in primo grado.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimezzata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Foggia Parte_1 Parte_2
n.1431/2023 pubblicata il 22.05.2023 così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1
, , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
(C.F. ), , CP_11 C.F._1 Controparte_12 CP_13 Controparte_14
nonché di delle spese del grado che liquida in € 8.469,00
[...] Controparte_15
oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est Alessandra Piliego
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