TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 28 gennaio 2025, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4040/2020 R.G. vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in C.da Parisa, Santo Stefano Briga, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Irrera, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Messina, via U. Bonino n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino
De Francesco, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori, inquadramento e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.10.2020 esponeva di aver prestato, Parte_1
nel periodo compreso tra il 15.10.2015 ed il 28.11.2017, attività lavorativa alle dipendenze di senza la stipula di regolare contratto di lavoro, con svolgimento di mansioni Controparte_1 equivalenti alla qualifica di contabile livello 4 del C.C.N.L. trasporto merci – industria e relative a distinte dei contrassegni, chiusura bolle, esiti consegna, magazziniere, consegna merce.
1 Assumeva che l'attività lavorativa era stata regolarizzata solo in data 29.11.2017 mediante contratto part-time di apprendista per il conseguimento della qualifica di contabile livello 4 del
C.C.N.L. trasporto merci – industria.
Deduceva che nel periodo di lavoro regolarizzato l'orario di lavoro si svolgeva su quaranta ore settimanali (oltre straordinario) distribuite su cinque giornate (a volte sei) dalle ore 6.00 alle ore
10.00 e dalle ore 16.30 alle 21.00, con stipendio mensile pari ad € 600,00. Deduceva altresì che nel periodo non regolarizzato aveva percepito la somma di € 400,00 per il medesimo monte ore lavorativo con orario continuativo dalle 15.00 alle 22.00 per cinque giorni lavorativi (a volte sei e oltre straordinario).
Assumeva di non aver percepito alcun compenso nei mesi compresi da giugno 2018 a settembre
2018, motivo per cui riferiva di aver depositato separato ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero di tali somme, oltre che di quelle spettanti a titolo di TFR.
Deduceva che, nonostante l'orario di lavoro stabilito dal datore era quantificato in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, spesso lavorava anche oltre i giorni e le ore concordate, dal momento che era tenuto ad attendere il rientro dei corrieri per ritirare le bolle di consegna e che gli stessi, dovendosi recare anche in Comuni distanti da Messina, non avevano un orario di fine lavoro prestabilito.
Riferiva che in data 3.10.2018, durante il periodo di malattia, era stato informato dal sig. Pt_2
di essere stato licenziato per giusta causa in data 21.9.2018 e assumeva che il
[...] provvedimento di licenziamento non gli era stato notificato in forma scritta, pur evidenziando il proprio disinteresse ad impugnarlo nonché alla prosecuzione della suddetta attività lavorativa.
Lamentava che dopo il licenziamento non aveva percepito il trattamento di fine rapporto, riferendo che la richiesta di corresponsione era stata parzialmente oggetto di separato procedimento monitorio, unitamente agli emolumenti relativi alle buste paga delle mensilità comprese da giugno a settembre 2018.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare che durante l'intero periodo compreso dal 15.10.2015 al 28.11.2017, egli avesse svolto attività lavorativa senza contratto di lavoro alle dipendenze di con la qualifica di apprendista Controparte_1 contabile con inquadramento al livello 4 del CCNL settore trasporto merci- industria, svolgendo mansioni relative al livello 4 del CCNL e coprendo un monte ore di attività lavorativa superiore a quella effettivamente retribuita;
che durante l'intero periodo compreso dal 29.11.2017 al
2 21.09.2018, avesse svolto attività lavorativa con contratto di lavoro alle dipendenze di
[...]
svolgendo mansioni superiori rispetto a quelle risultanti dalle buste paga e CP_1 coprendo un monte ore di attività lavorativa superiore a quella risultante dalle buste paga;
per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in suo favore, per il periodo lavorativo compreso dal 15.10.2015 al
28.11.2017 e dal 29.11.2017 al mese di maggio 2018 la somma complessiva di € 62.707,53
(considerate detratte le somme oggetto di separato procedimento monitorio) a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, ovvero alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Con memoria depositata in data 19.3.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale, preliminarmente, contestava che il ricorrente avesse prestato attività lavorativa alle proprie dipendenze in assenza di regolare contratto, deducendo che era stato assunto solo in data 29.11.2017, con la qualifica di “assistente amministrativo” e che di conseguenza alcuna pretesa economica potesse vantare per il periodo compreso tra il 15.10.2015 ed il 28.11.2017.
Con riferimento all'attività lavorativa prestata nel periodo compreso tra il 29.11.2017 ed il
21.9.2018 contestava la spettanza in favore del lavoratore delle chieste differenze retributive.
In particolare, riferiva che era sempre stato rispettato il monte ore e che nessun demansionamento si era verificato in quanto il sig. in virtù del titolo di studio Pt_1 posseduto, non avrebbe potuto rivestire ulteriori e più alte qualifiche all'interno dell'organizzazione aziendale.
Contestava altresì la debenza delle ulteriori somme richieste per ferie e permessi non goduti, deducendo di aver corrisposto in favore del ricorrente quanto previsto per legge.
Riferiva che l'indennità di mancato preavviso non era dovuta, atteso il tipo di licenziamento
“per giusta causa” intervenuto nella fattispecie.
Assumeva, con riguardo alla richiesta di pagamento del TFR, che in adempimento del D. I. n.
722/2020, stava provvedendo al pagamento e che pertanto ogni ulteriore importo richiesto a tale titolo non era dovuto al ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3 3.- Considerando la tardiva costituzione in giudizio della società convenuta e il conseguente maturarsi delle decadenze e delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 416 c.p.c. venivano dichiarate inammissibili le richieste istruttorie avanzate nella memoria difensiva depositata in data 19.3.2021.
La causa veniva quindi istruita a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale.
Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione, veniva disposta c.t.u. tecnico-contabile.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 28.1.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono.
L'asserito svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata nel periodo compreso tra il
15.10.2015 e il 28.11.2017 non ha trovato alcun riscontro in corso di causa. Ed invero dal modello Unilav in atti si evince che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della società resistente solo in data 29.11.2017.
Peraltro, il legale rappresentante della società, nel deferito interrogatorio formale, ha negato la veridicità di detta circostanza: “non vero che parte ricorrente, nel periodo compreso tra il
15.10.2015 ed il 28.11.2017, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
senza stipulare contratto di lavoro, svolgendo mansioni relative ad inquadramento al
[...] livello 6J del CCNL settore Trasporto merci- industria”; al contrario, ha affermato che l'assunzione del ricorrente sia avvenuta solo in data 29.11.2017, in conformità alle risultanze del citato modello Unilav.
Appare opportuno rilevare che neppure i testi escussi abbiano, sul punto, fornito dichiarazioni a sostegno dell'assunto attoreo.
Ed invero il teste ha smentito il capitolato di prova: “non è vero che parte Tes_1 ricorrente, nel periodo compreso tra il 15.10.2015 ed il 28.11.2017, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della senza stipulare contratto di lavoro, Controparte_1 svolgendo mansioni relative ad inquadramento al livello 6J del CCNL settore Trasporto merci- industria”.
4 In relazione alla medesima circostanza, il teste non è stato in grado di dare Testimone_2 conferma ed ha così riferito: “Sulla circostanza che mi viene letta riferisco che il ricorrente ha lavorato per la società resistente un paio di anni dopo la mia assunzione, intorno all'anno
2017, non sono a conoscenza di quanto percepisse, né nel del mese in cui è stato assunto”.
Il teste si è limitato ad affermare: “Posso riferire relativamente all'anno Testimone_3
2017; confermo che lavorava per la in ufficio”. Parte_1 CP_1
Il teste ha affermato: “Vero che il ricorrente ha lavorato presso la;
non Tes_4 CP_1 conosco gli accordi;
posso riferire da marzo 2016 fino a novembre 2017”.
Anche in relazione alla circostanza: “vero o no che il predetto rapporto è stato poi regolarizzato con contratto part time del 29.11.2017 con contratto di apprendista per il conseguimento della qualifica di contabile livello 4 del C.C.N.L. trasporto merci – industria e che, in tale periodo,
l'orario di lavoro si svolgeva su quaranta ore settimanali distribuite su cinque giornate (a volte sei), e più precisamente dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle 21.00, con stipendio mensile pari ad € 600,00?”, il teste ha ribadito di non essere a conoscenza degli accordi contrattuali, dimostrando di non avere piena conoscenza dei fatti e, per l'effetto, di non essere a conoscenza dell'esatto periodo di assunzione del sig. da parte della società Pt_1 resistente.
Tra l'altro, lo stesso teste, dapprima ha affermato “vero che il ricorrente ha lavorato presso la
; non conosco gli accordi;
posso riferire da marzo 2016 fino a novembre 2017” e CP_1 successivamente, sempre in relazione al periodo lavorativo espletato dal alle Pt_1 dipendenze della società resistente, ha fatto riferimento ad un diverso arco temporale compreso
“da marzo 2016 e fino a settembre-ottobre 2018”; ha così dato prova, mediante le proprie dichiarazioni imprecise, di non essere effettivamente a conoscenza degli accordi contrattuali intercorsi tra il ricorrente e la società.
I testi , , e nulla hanno Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Testimone_8 saputo riferire sul punto;
in particolare, il teste si è limitato ad affermare: “non Testimone_7 so se il lavorasse in nero”. Pt_1
Orbene, le prove orali sconfessano l'esistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato nel periodo compreso dal 15.10.2015 al 28.11.2017. Ed invero, come si evince dal modello Unilav in atti, l'odierno ricorrente è stato assunto alle dipendenze di solo in data Controparte_1
29.11.2017.
5 Pacifico, in quanto riferito da entrambe le parti, è che il ricorrente sia stato assunto dalla
[...] nel periodo compreso dal 29.11.2017 al 21.9.2018 con contratto part-time. CP_1
Al contrario, oggetto di contestazione è l'asserito svolgimento di mansioni superiori in relazione al suddetto periodo lavorativo, posto che il ricorrente, come si evince dalle buste paga in atti, è stato inquadrato al livello 6J del CCNL settore trasporto merci – industria;
viceversa, deduce di aver svolto mansioni riconducibili al superiore livello 4 dello stesso contratto collettivo, riferendo di aver espletato mansioni di apprendista contabile, occupandosi della materiale esecuzione di distinte dei contrassegni, della chiusura di bolle di consegna, degli esiti delle consegne, consegna merce, magazziniere, contabile.
A tal proposito, per valutare la fondatezza della pretesa attorea, bisogna tener conto sia delle declaratorie contrattuali applicabili nella fattispecie sia delle risultanze dell'espletata attività istruttoria, al fine di un necessario raffronto tra le mansioni riconducibili al formale livello di inquadramento e quelle effettivamente svolte dal ricorrente.
Sul punto il teste , consulente esterno della società resistente, ha dichiarato: “Vero Tes_1 che il signor era adibito allo svolgimento delle mansioni di apprendista Parte_1 contabile;
l'attività prevedeva la sola chiusura delle bolle;
non ricordo se ha emesso distinte di contrassegno”.
Il teste dipendente della società con mansioni di autista consegnatario, ha Testimone_2 dichiarato in merito: “Non conosco l'inquadramento che aveva il ricorrente;
si occupava di chiusura delle bolle, di distinte dei contrassegni ed esiti consegna… il ricorrente doveva attendere il rientro dei corrieri per ritirare tutte le bolle di consegna”.
Il teste dopo aver riferito che quando andava in ufficio portava al ricorrente Testimone_3 le bolle delle consegne o i contrassegni, ha precisato: “Lo vedevo davanti al computer. A volte trovavo in ufficio che si occupava delle stesse cose del consegnavo Testimone_9 Pt_1 anche a lui le bolle e i contrassegni… consegnavo al le bolle ed i contrassegni e la Pt_1 sua attività prevedeva la materiale esecuzione di distinte dei contrassegni, chiusura bolle, esiti consegna, consegna merce, magazziniere, si occupava della contabilità relativamente ai documenti che gli consegnavo;
non so se svolgeva altri compiti di contabile”.
Il teste ha affermato di lavorare presso la con la qualifica Testimone_5 CP_1 CP_1 di corriere e, in merito alla posizione lavorativa del ricorrente, ha precisato: “Ricordo che ho visto il ricorrente presso l'ufficio della;
solitamente quando c'era lui gli CP_1
6 consegnavo le bolle… il si occupava delle distinte dei contrassegni, chiusura bolle, Pt_1 esiti consegna, consegna merce, era magazziniere, contabile”.
Sul punto il teste “Confermo che il ricorrente faceva la spunta delle bolle alla Tes_4 consegna e svolgeva l'attività di contabile… il ricorrente non faceva il magazziniere e non consegnava merce… era lui ad aprire il locale magazzino… Confermo che i corrieri non hanno un orario di lavoro prestabilito… confermo che il ricorrente, avendo la responsabilità di dovere raccogliere e spuntare le bolle anche degli altri corrieri, li dovesse aspettare”.
Il teste , dipendente della società con qualifica di autista, riferendosi al ricorrente, Tes_6 ha affermato: “Lui spuntava le bolle ed aspettava che rientrassimo tutti gli autisti… era adibito allo svolgimento delle mansioni di apprendista contabile;
l'attività prevedeva la materiale esecuzione delle distinte dei contrassegni, chiusura bolle, esiti consegna, consegna merce, magazziniere, contabile”.
Il teste autista dipendente della società, dopo aver riferito che lui e gli altri Testimone_7 autisti consegnavano le bolle e gli eventuali incassi al ricorrente, ha confermato le mansioni da quest'ultimo dedotte in ricorso: “tranne che per le mansioni di magazziniere;
posso dire che forse quando è arrivata la ditta NEXIIS, svolgeva le mansioni di magazziniere”.
Infine, il teste , magazziniere presso la società, ha affermato di non essere Testimone_8
a conoscenza delle mansioni espletate dal ricorrente.
Sul punto legale rappresentante della società resistente, ha dichiarato che Testimone_10 il ricorrente “era adibito allo svolgimento delle mansioni di apprendista contabile;
l'attività prevedeva precisamente la materiale esecuzione di distinte dei contrassegni, chiusura bolle, esiti consegna;
non la consegna merce, non magazziniere, non contabile…il ricorrente doveva attendere il rientro dei corrieri per ritirare tutte le bolle di consegna… il ricorrente si incontrava con i corrieri anche fuori l'ufficio e non in magazzino, in orari non di lavoro, occasionalmente, per incassare i contrassegni”; seppur in un primo momento la ha Tes_10 negato lo svolgimento ad opera del ricorrente di mansioni di contabile, successivamente, ha riferito: “non ricordo se l'attività di contabile è stata espletata dal sino al 12.09.2018, Pt_1 data in cui il ricorrente si è assentato per motivi di salute dal posto di lavoro facendo pervenire certificato medico online”, dimostrando che di fatto il ricorrente svolgesse mansioni proprie del contabile.
Orbene, seppur non tutti i testi abbiano confermato che il si occupasse, nello Pt_1 specifico, della consegna della merce e che svolgesse mansioni tipiche del magazziniere,
7 viceversa, ognuno di essi ha dichiarato che il ricorrente fosse adibito ad attività quali chiusura bolle, distinte dei contrassegni, esiti consegne, mansioni da contabile. Trattasi di mansioni che esulano dalle mere attività manuali di carico e scarico merce, le uniche ad essere circoscritte al livello 6 Junior del CCNL di riferimento.
Ed invero le mansioni svolte dal come ricostruite sulla base della documentazione Pt_1 versata in atti e delle deposizioni testimoniali, sono senz'altro riconducibili al livello 4 del
CCNL trasporto merci - industria e non al livello 6 Junior del suddetto contratto;
in quanto, nel livello 4 sono inquadrabili i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico- pratiche ed anche i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
A mero titolo esemplificativo, sono inquadrabili in tale categoria gli impiegati aiuto contabile d'ordine, altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati, spuntatori, fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc., contabili d'ordine, compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura.
Appartengono, invece, al livello 6 Junior del menzionato CCNL i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.
Nella fattispecie che ci occupa, dall'espletata attività istruttoria è emerso che il ricorrente non si sia limitato allo svolgimento di attività volte alla mera movimentazione della merce. Al contrario, i testi escussi, hanno complessivamente confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte dal ricorrente nell'atto introduttivo, quali, come riferito, chiusura bolle, distinte dei contrassegni, esiti consegne, mansioni da contabile.
8 Orbene, sulla base delle citate declaratorie contrattuali e delle risultanze istruttorie, le mansioni lavorative dal ricorrente espletate non risultano correttamente ascrivibili al livello VI J del
CCNL trasporto merci - industria bensì al superiore livello IV del citato CCNL – qualifica di impiegato. Dunque, la domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori merita accoglimento poiché le mansioni lavorative dal espletate dal Pt_1
29.11.2017 al 21.9.2018 non possono che ascriversi al IV livello del CCNL citato.
Quanto all'asserito svolgimento di attività lavorativa suppletiva rispetto a quella risultante dalle buste paga nel periodo compreso tra il 29.11.2017 e il 21.9.2018, l'orario di lavoro dedotto dal ricorrente ovvero lo svolgimento di 40 ore lavorative settimanali distribuite in 5 giorni “a volte sei” dalle 6:00 alle 10:00 e dalle 16:30 alle 21, è rimasto privo di supporto probatorio.
Ed invero, l'istruttoria ha smentito che l'attività lavorativa prestata dal ricorrente si sia esplicata per “40 giorni settimanali (oltre straordinario) distribuite su cinque giornate (a volte sei) dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle 16.30 alle 21.00”.
In particolare, nessuna dichiarazione confessoria ha reso sul punto il legale rappresentante della società datrice di lavoro in sede di interrogatorio formale, il quale, riferendosi al periodo compreso tra il 29.11.2017 e il 21.9.2018, ha così affermato: “l'orario di lavoro si svolgeva su quattro ore giornaliere, spesso pomeridiane e qualche volta di mattina, alternativamente, a seconda delle esigenze… non è vero che l'orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro era quantificato, nel periodo regolarizzato, in 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì… poteva capitare che il ricorrente, (dovendo attendere il rientro dei corrieri per ritirare le bolle di consegna), potesse trattenersi sul luogo di lavoro per non più di dieci/quindici minuti, occasionalmente”.
In senso sostanzialmente conforme hanno deposto il teste (“non è vero che il Tes_1 lavoro si svolgeva su quaranta ore settimanali distribuite su cinque giornate (a volte sei)… il ricorrente lavorava 4 ore al giorno, alcune settimane erano 5 gg lavorativi e qualche settimana erano sei;
recuperava poi il giorno la settimana successiva;
si trattava di un contratto orizzontale e non verticale, che dava al lavoratore la facoltà di venire o di mattina o nel pomeriggio… non erano 8 ore giornaliere bensì quattro;
non risponde al vero che l'orario di lavoro si protraeva oltre quello prestabilito”), il teste (“confermo gli orari dalle Tes_4
15 e fino alle ore 19 perché poi io andavo via… confermo che nel pomeriggio vedevo il ricorrente dalle 15 alle 19 perché di pomeriggio era lui ad aprire il locale magazzino… di mattina non lo vedevo… non conosco quale fosse l'orario di lavoro concordato”) ed il teste
9 , il quale sul punto ha dichiarato: “io lo vedevo di pomeriggio… tornavo (in Tes_6 ufficio) nel pomeriggio, 15:30 – 16 e lui era al lavoro, dal lunedì al venerdì; non so fino a che ora si trattenesse, perché io alle 16 andavo via, ma so che lui doveva aspettare tutti gli autisti… che arrivavano, a seconda delle consegne che avevano da fare, anche fino alle 18:30, 19”.
Il teste non ha riferito niente di rilevante in merito all'orario di lavoro del Testimone_7 ricorrente ma ha precisato “Vedevo il ricorrente sul posto di lavoro la sera, quando io rientravo;
consegnavamo le bolle e se c'erano gli incassi al sia io che gli altri autisti… l'orario Pt_1 di consegna oscillava fra le 19 e le 19:30”.
In senso conforme ha deposto il teste “vedevo il ricorrente solitamente nel Testimone_2 pomeriggio, al mio rientro presso la sede della società… non conosco l'orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro però posso dire che il ricorrente doveva attendere il rientro dei corrieri per ritirare tutte le bolle di consegna” ed altresì il teste : “Di Testimone_5 pomeriggio lo vedevo sicuro, quando andavo consegnavo a lui le bolle ed i contrassegni;
di mattina andavo presto e non ricordo se lo vedevo o meno”.
I testi e alcunché di rilevante sono stati in grado di Testimone_8 Testimone_3 riferire in merito all'orario di lavoro rispettato dal ricorrente. Ed invero si è limitato Tes_8
a dichiarare: “conosco il sig. ma lo vedevo solo per 5 minuti al mattino e non tutte le Pt_1 mattine. Non so quando montava e quando smontava”; mentre, in Testimone_3 conformità a quanto complessivamente dichiarato dagli altri testi, ha affermato che “i corrieri non avevano un orario di fine lavoro prestabilito, recandosi anche in comuni distanti da
Messina; il ricorrente doveva attendere il rientro dei corrieri per ritirare tutte le bolle di consegna”.
Orbene, l'espletata attività istruttoria non ha confermato l'orario di lavoro dedotto dal ricorrente, in quanto dalla stessa si evince che il abbia osservato, nel corso del Pt_1 rapporto lavorativo nell'arco temporale compreso tra il 29.11.2017 e il 21.9.2018, l'orario di lavoro di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì tendenzialmente nel pomeriggio, precisamente dalle ore 15:00 alle 19:00.
A proposito poi dell'asserito mancato godimento delle ferie e dei permessi, il ricorrente non ha fornito prova alcuna.
Con riguardo alle ferie non godute, costituisce ius receptum in giurisprudenza che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non
10 godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”
(Cass. nn. 8521/2015, 26985/2009, 12311/2003).
Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente si sia limitato ad allegare genericamente il mancato godimento delle ferie e dei permessi, in concorso con la carenza di indicazioni precise sul punto ricavabili dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, impone di ritenere infondata la pretesa.
Giova precisare che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di indennità di mancato preavviso, atteso il tipo di licenziamento attuato nella fattispecie (peraltro mai impugnato dal ricorrente).
Ed invero il lavoratore si è reso autore di condotte illegittime (dallo stesso perdipiù non negate né specificatamente contestate) ai danni della società resistente che hanno creato un notevole pregiudizio economico in capo alla stessa, inducendola a licenziarlo per giusta causa, come si evince dalla denuncia-querela in atti, sulla cui scorta è stato instaurato un procedimento penale a carico del ricorrente.
Trattasi di circostanze che, oltre ad essere oggetto di autonomo giudizio penale, risultano confermate nel giudizio de quo dal teste , il quale, in sede di escussione, ha Tes_1 precisato che “il ricorrente è stato licenziato per giusta causa, ossia per un ammanco economico molto rilevante… vi è un giudizio penale in corso, nel quale sono testimone”.
La condotta di cui si è reso responsabile il lavoratore risulta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che necessariamente deve intercorrere tra questi e la società datrice di lavoro e, per l'effetto, a mettere in dubbio la futura correttezza degli adempimenti contrattuali.
Pertanto, stante la legittimità del licenziamento per giusta causa intercorso nella fattispecie, destituita di fondamento è la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'indennità di mancato preavviso che, per i motivi sopra esposti, non può considerarsi dovuta.
5.- La quantificazione delle differenze dovute in favore del ricorrente relativamente al rapporto lavorativo intercorso dal 29.11.2017 al 12.9.2018 (prendendo in considerazione l'inquadramento nel livello 4 del CCNL trasporto merci – industria con qualifica di impiegato e lo svolgimento di 20 ore settimanali), a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile.
11 Il c.t.u. ha calcolato come dovuta la somma di € 2.727,72 a titolo di differenze retributive.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico- giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono state dal predetto ribadite nel rispondere in maniera esaustiva e convincente ai rilievi formulati da parte ricorrente, sicchè appare superfluo disporne il richiamo. Questo decidente ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a la Parte_1 complessiva somma di € 2.727,72 a titolo di differenze retributive, sicché la società resistente va condannata al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
7.- Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese giudiziali. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Salvatore Irrera, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico della CP_2 resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28.10.2020 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, accerta e dichiara che dal Parte_1
29.11.2017 al 21.09.2018 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di con Controparte_1 mansioni ascrivibili al IV livello del CCNL trasporto merci – industria e qualifica di impiegato e, per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.727,72 Controparte_1
a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
12 - rigetta per il resto;
- condanna la resistente alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Salvatore
Irrera, compensando la restante quota;
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u. definitivamente a carico della società resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 29 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
13