CASS
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2025, n. 30454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30454 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simone EL che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di AU GA per il reato ex art. 314 cod. pen. per essersi indebitamente appropriato, quale pubblico ufficiale in servizio presso la Polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, di un computer del quale aveva avuto la disponibilità per ragioni del suo ufficio. Tuttavia, riconoscendo la circostanza attenuante ex art. 323 cod. pen, ha ridotto la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di GA si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel configurare il reato di peculato in base alla mera disponibilità e non anche all'uso del computer, soltanto temporaneamente detenuto dall'imputato e senza che sia emerso l'intento 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30454 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 12/06/2025 di perseguire una utilità economicamente valutabile. Si osserva che, semmai, la condotta di GA potrebbe integrare il reato di violazione della pubblica custodia di cose ex art. 351 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella mancata riqualificazione del reato ex artt. 56 e 314 cod. pen., trascurando che comunque l'azione lesiva caratterizzante il reato di peculato non si è consumata perché il bene non è mai stato utilizzato, né dallo stesso è stato tratto un profitto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel quantificare la pena finale sulla base di una erronea qualificazione giuridica del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi di ricorso, reiterativi dei motivi di appello, possono essere valutati unitariamente e risultano infondati. Dalle sentenze di merito emerge la seguente ricostruzione della condotta — nel sua materialità non contestata nel ricorso—di GA: egli, in servizio presso l'Ufficio di Polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, la sera del 18 settembre 2017 ricevette per ragioni del suo ufficio — ma senza rilasciare un documento attestante la ricezione — da DA IE, impiegato del punto di ristoro presso il terminal T3 dell'aeroporto di Fiumicino, il computer portatile smarrito dal maresciallo della Guardia di Finanza Francesco Ruolo;
dopo qualche giorno, precisamente la sera del 23 settembre 2017, lasciò (privo della scatola) il computer nei pressi dell'automobile del suo collega Roberto Rossanino all'interno del parcheggio dell'aeroporto. Il Tribunale, con valutazione recepita dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha tratto la prova della volontà di appropriarsi del bene (viste le articolate indagini svolte dalla Polizia giudiziaria) da due circostanze: a) il diniego di fornire la ricevuta della recezione del bene a IE;
b) l'avere dichiarato a Rossanino che la scatola consegnatagli era vuota. Pertanto, correttamente la Corte ha ritenuto che con l'appropriarsi per ragioni del suo ufficio del computer mantenendolo nella propria disponibilità per alcuni giorni, GA abbia consumato il reato di peculato, sebbene facendo poi ritrovare il computer, del tutto integro, affinché fosse restituito al proprietario (così da condurre all'applicazione della circostanza attenuante ex art. 323-bis cod. pen.). Deve, infatti, ribadirsi che integra il reato di peculato e non quello di appropriazione aggravata di cose smarrite, l'apprensione, da parte di agente della 2 polizia di Stato in servizio presso un aeroporto, di cose rinvenute presso lo scalo aeroportuale e a lui affidato per ragione del suo ufficio, non potendo considerarsi smarrite le cose lasciate in uno scalo navale, ferroviario o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari norme di tutela, né potendo comunque qualificarsi come tali le cose dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di ricordare, sia pure attraverso una ricostruzione logico-temporale dei suoi spostamenti, in modo da poterle là ricercare e recuperare (Sez. 6, n. 15124 del 04/03/2003, Rv. 224376). Vale peraltro osservare che l'art. 351 cod. pen. è collocato dal legislatore sotto il capo dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, incompatibile con la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato (Sez. 6, n. 8408 del 19/02/1990, Rv. 184608). Né, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'art. 314 cod. pen. richiede l'utilizzo della cosa di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragione del suo ufficio e di cui si appropria. Pertanto, non rileva che l'imputato, dopo essersi appropriato del computer per alcuni giorni, non ne abbia fatto alcun uso. 2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/06/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simone EL che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di AU GA per il reato ex art. 314 cod. pen. per essersi indebitamente appropriato, quale pubblico ufficiale in servizio presso la Polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, di un computer del quale aveva avuto la disponibilità per ragioni del suo ufficio. Tuttavia, riconoscendo la circostanza attenuante ex art. 323 cod. pen, ha ridotto la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di GA si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel configurare il reato di peculato in base alla mera disponibilità e non anche all'uso del computer, soltanto temporaneamente detenuto dall'imputato e senza che sia emerso l'intento 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30454 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 12/06/2025 di perseguire una utilità economicamente valutabile. Si osserva che, semmai, la condotta di GA potrebbe integrare il reato di violazione della pubblica custodia di cose ex art. 351 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella mancata riqualificazione del reato ex artt. 56 e 314 cod. pen., trascurando che comunque l'azione lesiva caratterizzante il reato di peculato non si è consumata perché il bene non è mai stato utilizzato, né dallo stesso è stato tratto un profitto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel quantificare la pena finale sulla base di una erronea qualificazione giuridica del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi di ricorso, reiterativi dei motivi di appello, possono essere valutati unitariamente e risultano infondati. Dalle sentenze di merito emerge la seguente ricostruzione della condotta — nel sua materialità non contestata nel ricorso—di GA: egli, in servizio presso l'Ufficio di Polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, la sera del 18 settembre 2017 ricevette per ragioni del suo ufficio — ma senza rilasciare un documento attestante la ricezione — da DA IE, impiegato del punto di ristoro presso il terminal T3 dell'aeroporto di Fiumicino, il computer portatile smarrito dal maresciallo della Guardia di Finanza Francesco Ruolo;
dopo qualche giorno, precisamente la sera del 23 settembre 2017, lasciò (privo della scatola) il computer nei pressi dell'automobile del suo collega Roberto Rossanino all'interno del parcheggio dell'aeroporto. Il Tribunale, con valutazione recepita dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha tratto la prova della volontà di appropriarsi del bene (viste le articolate indagini svolte dalla Polizia giudiziaria) da due circostanze: a) il diniego di fornire la ricevuta della recezione del bene a IE;
b) l'avere dichiarato a Rossanino che la scatola consegnatagli era vuota. Pertanto, correttamente la Corte ha ritenuto che con l'appropriarsi per ragioni del suo ufficio del computer mantenendolo nella propria disponibilità per alcuni giorni, GA abbia consumato il reato di peculato, sebbene facendo poi ritrovare il computer, del tutto integro, affinché fosse restituito al proprietario (così da condurre all'applicazione della circostanza attenuante ex art. 323-bis cod. pen.). Deve, infatti, ribadirsi che integra il reato di peculato e non quello di appropriazione aggravata di cose smarrite, l'apprensione, da parte di agente della 2 polizia di Stato in servizio presso un aeroporto, di cose rinvenute presso lo scalo aeroportuale e a lui affidato per ragione del suo ufficio, non potendo considerarsi smarrite le cose lasciate in uno scalo navale, ferroviario o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari norme di tutela, né potendo comunque qualificarsi come tali le cose dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di ricordare, sia pure attraverso una ricostruzione logico-temporale dei suoi spostamenti, in modo da poterle là ricercare e recuperare (Sez. 6, n. 15124 del 04/03/2003, Rv. 224376). Vale peraltro osservare che l'art. 351 cod. pen. è collocato dal legislatore sotto il capo dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, incompatibile con la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato (Sez. 6, n. 8408 del 19/02/1990, Rv. 184608). Né, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'art. 314 cod. pen. richiede l'utilizzo della cosa di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragione del suo ufficio e di cui si appropria. Pertanto, non rileva che l'imputato, dopo essersi appropriato del computer per alcuni giorni, non ne abbia fatto alcun uso. 2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/06/2025