Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Quando, la Corte di cassazione, in seguito all'accoglimento del ricorso immediato del P.M., dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. (Fattispecie in cui il tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di omessa comunicazione della detenzione di armi, di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., diversamente qualificato dalla Corte di cassazione nel delitto di detenzione di armi da sparo di cui agli artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 865 e succ. modd.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 43230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43230 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 920
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26439/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
1) PI RI N. IL 17/07/1937;
avverso la sentenza n. 638/2008 TRIBUNALE di SASSARI, del 14/01/2009:
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 14 gennaio 2009 e depositata il 2 febbraio 2009, il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere, essendo il reato estinto per oblazione, a carico di MA OZ, imputata della contravvenzione prevista e punita dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.38, "per aver omesso di comunicare la detenzione delle armi e munizioni, sequestrate dai Carabinieri della Stazione di Ala dei Sardi il 17 giugno 2005 (più armi comuni da sparo e varie munizioni).
2. - Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Sezione distaccata della Corte territoriale, mediante atto recante la data del 25 marzo 2009, depositato nello stesso giorno, col quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, artt. 162 bis e 697 c.p., deducendo: la detenzione illegale delle armi e la detenzione abusiva della munizioni sono sanzionate (non dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo, bensì) rispettivamente dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt.2 e 7, quanto alle armi, e dall'art. 697 c.p., quanto alle munizioni;
il delitto non è suscettibile di oblazione;
inoltre il Tribunale ha omesso di disporre la confisca (obbligatoria) delle armi e delle munizioni sequestrate.
3. - Il ricorso è fondato.
3.1 - Le condotte di detenzione enunciate nel capo di imputazione integrano gli estremi del delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, sostituiti dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14, e della contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni ai sensi dell'art. 697 c.p., avendo carattere sussidiario la previsione sanzionatrice del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17. 3.2 - Epperò per il delitto non è ammessa l'oblazione; mentre per la contravvenzione la somma versata dall'imputato risulta inferiore alla metà del massimo edittale della ammenda, alternativamente comminata dall'art. 697 c.p.. 3.3 - Illegittima è, infine, l'omessa applicazione della misura di sicurezza reale, con le ulteriori diposizioni stabilite dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6.
3.4 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, per il corso ulteriore. Al riguardo giova considerare, in rito, quanto segue. Per il delitto, ascritto alla imputata, non è ammessa ne' quoad titulum, ne' quoad poenam la citazione diretta;
inoltre il reato de quo, trattandosi della detenzione illegale di più armi comuni da sparo, è attribuito alla cognizione del tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. a), in relazione al richiamato art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), la quale lettera, al n. 5, contempla (tra le altre) per l'appunto la ipotesi della detenzione illegale "di più armi comuni da sparo" (escluse quelle c.d. da bersaglio da sala e le altre enumerate dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 3).
È ben vero che l'art. 33 quinquies c.p.p., prescrive che la inosservanza delle disposizioni circa l'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale deve essere eccepita o rilevata entro i termini di decadenza ibidem stabiliti;
e, inoltre, che l'art. 550 c.p.p., comma 3, stabilisce che l'eccezione relativa all'illegittimo esercizio della azione penale, mediante citazione diretta, "per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminarè, deve essere proposta entro il termine indicato dall'art. 491 c.p.p., comma 1. Ma la considerazione di siffatte disposizioni non comporta, nella specie, la preclusione della relativa questione (benché non sollevata dalle parti davanti al giudice a quo).
Soccorre il proposito la speciale norma, contenuta nell'art. 521 c.p.p., comma 1, la quale (a pena di nullità sanzionata dall'art.522 c.p.p., comma 1) subordina - e circoscrive - la potestà del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica da quella enunciata nella imputazione al concorso della duplice condizione negativa "che il reato non ecceda la competenza (del giudice medesimo), ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché mono erotica"; inoltre l'art. 521 bis c.p.p., impone "la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero", qualora, "in seguito a una diversa definizione giuridica (..) il reato risulta tra quelli.. per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta".
Evidente è la finalità del legislatore di prevenire l'inconveniente che la errata definizione giuridica del fatto eluda (o, comunque, pregiudichi) l'assetto delle competenze tra i giudici, l'osservanza della competenza funzionale del giudice della udienza preliminare e il riparto, in seno al tribunale ordinario, delle attribuzioni tra il collegio e il giudice singolo.
Epperò, dalla sistematica e correlata considerazione delle citate disposizioni, è dato evincere che solamente nel caso in cui, già alla stregua del tenore formale della imputazione, in relazione al titolo del reato indicato, risulti che per il delitto era prescritta la celebrazione della udienza preliminare ed era prevista la cognizione del collegio, la mancata formulazione della relativa eccezione (nel termine fissato a pena di decadenza) rende incontestabile la cognizione del giudice singolo e preclude il rilievo di ogni questione al riguardo, con la conseguenza, in sede di scrutinio di legittimità, che, qualora debba pronunciarsi (per altra ragione) l'annullamento la sentenza del tribunale (fuori, beninteso, dei casi di cui all'art. 620 c.p.p.), il rinvio dovrà essere disposto ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4. Mentre, nel caso particolare in cui (come appunto nella specie), in dipendenza della nuova e corretta definizione giuridica del fatto (conseguente all'accoglimento del ricorso immediato), risulti che, in relazione al titolo del delitto, doveva essere celebrata l'udienza preliminare (pretermessa), dovrà farsi luogo all'annullamento, senza rinvio, della sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Infatti, il giudice singolo, procedente in virtù di citazione diretta, versa in assoluta carenza di potere: non può pronunciare sentenza e deve rimettere gli atti al Pubblico Ministero, se, per effetto della diversa definizione giuridica del fatto, risulti che per il delitto doveva essere tenuta la udienza preliminare. Epperò nel giudizio di legittimità la riqualificazione, in tal senso, della imputazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza, à sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. d), consistendo la decisione impugnata in un provvedimento non consentito dalla legge, colla conseguente investitura del Pubblico Ministero per l'esercizio della azione penale nella forma prescritta dal rito. La conclusione raggiunta risulta, peraltro, coerente con il principio di diritto - recentemente affermato da questa Corte con ermeneutica costituzionalmente orientata in seguito all'arresto della Corte Europea dei diritti dell'uomo 11 dicembre 2007, Drassich - secondo il quale "la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche, in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio" (Sez. 6^, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich, massima n. 241754). Infatti - in esito alla riqualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità - solo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero garantiscono il contraddittorio in ordine alla quaestio juris in ogni fase e grado del giudizio.
P.Q.M.
Qualificati i fatti ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, e dell'art. 697 c.p., annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009