Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N 6 O I 8 U Z 9 1 P 5 A / . 4 R R RE / T N 6 IS 2 - . G IBUTA 3 .R E . .P L R L D A A . ITALIANA . PUBBLICA E D TR 3 D A E I 7 T S N 1 N E E 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TERIA S 1 S I E . A N CORT E SUPREMA D I CASSAZIONE A A M SEZIONE QUINTA CIVILE 0 0 24/0 Composta dagli Ill OGGETTO: Presidente RIS ELLA ORE NO Dott. Francesco Ricorso in Dott. Stefano MONACI Consigliere Cassazione Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Requisiti Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Dott. Francesco Ant. GENOVESE Consigliere R.G.N. ha pronunciato la seguente: 6882/99 Cron. 4600 SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AR e ARNE Rep. ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Romeo Ud. 18/06/02 Romei n. 231 presso l'avv. Cesare PLACANICA, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Supino, giusta delega in atti;
ricorrenti contro domiciliato in elettivamente MINISTERO DELLE FINANZE, Roma via dei Portoghesi n. 12, presso 1'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'ABRUZZO n. 342 dep-10 FEBBRAIO 1998. 2794 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore che Generale Dott. Vincenzo MACCMACCARONE) ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Distrettuale delle II. DD. di Chieti 1. L'Ufficio notificava, in data 16 dicembre 1988, a TI LO e LOhe Annamaria, un avviso di accertamento del 13 dicembre 1988, con il quale veniva rettificato, aumentandolo di £ 27.573.000, il loro reddito di partecipazione all'impresa della LO e IA 肇 per l'anno d'imposta 1982. A tale TI & C. snc'> risultato l'Ufficio era pervenuto, a seguito del disconoscimento di componenti passive del reddito dell'impresa societaria. In particolare, l'Ufficio avevaj recuperato a tassazione, nei confronti della società, costi ed oneri vari, non ammessi in deduzione, pari a lire 102.166.000. Precisamente: a) £ 40.278.000 ammortamento, in ragione della tardiva per quote di (avvenuta solo il 28 febbraio 2002} del vidimazione registro dei beni ammortizzabili;
b) £ 12.649.000 per manutenzioni e riparazioni, per la tardiva vidimazione dello stesso registro;
c) £ 22.937.000 per interessi passivi e £ 24.088.000, per spese varie, in quanto non 2 documentate;
d) £ 2.214.000 per perdite su crediti. La Commissione tributaria di primo grado di Chieti respingeva il ricorso, con decisione n. 1116 del 1990. I contribuenti proponevano appello che la Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila, con sentenza del 10 febbraio 1998, accoglieva limitatamente al ridimensionamento del reddito di partecipazione (a seguito della ritenuta fondatezza della censura riguardante la ripresa a tassazione delle somme portate in deduzione dalla società per perdite su crediti), confermando la parte restante dell'accertamento in rettifica . Per il resto, la sentenza affermava che: α) il socio era responsabile del maggior reddito>> e doveva rispondere per l'infedele dichiarazione>> della società con le conseguenti penalità; B) la dipendenza dell'accertamento del reddito di partecipazione dall'esito dell'appello proposto dalla società in ordine all'accertamento ILOR nei suoi confronti.
2. Propongono ricorso i soci contribuenti con due mezzi di gravame. L'Amministrazione intimata, che aveva chiesto di discutere nell'udienza pubblica, non è intervenuta. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, i soci lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 74 del d. P. 3 R. n. 597 del 1973 e dell'art. 21 del D.L. n. 69 del 1989, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza censurata avrebbe errato considerando - nei confronti della società partecipata dai contribuenti vidimazione del libro dei beni la tardiva come una irregolarità sostanziale (come, ammortizzabili considererebbe la circolare del Min. delle invece, la Finante n. 17 del 1989), invece che meramente formale, e così giungendo ad escludere la società dal beneficio - di cui sì era avvalsa della sanatoria ex art. 21 del D.L. n. 69 del 1989. In particolare, la tardiva vidimazione non rileverebbe ai fini della determinazione del reddito dell'impresa, atteso che le quote di ammortamento dei beni risultavano annotate e tali costi non difettavano di certezza, competenza e inerenza.
2. Con il secondo mezzo i contribuenti si dolgono della violazione о falsa applicazione degli artt. 52 del d. P. R. n. 633 del 1972, 32 del d. P. R. n. 600 del 1973 e degli artt. 36 del d. P. R. n. 636 del 1972 e 58 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. avrebbe errato nel non Il giudice di appello considerare ancora utile e tempestiva da parte la produzione in giudizio dell'impresa partecipata della documentazione comprovante (di appello) l'esistenza dei costi e degli oneri portati in al contrario deduzione dalla società, sostenendo - - che tali documenti avrebbero dovuto essere esibiti, al massimo nella fase amministrativa, in risposta alla 55 (n. richiesta di compilazione del questionario mod. 9 del 1987) da parte dell'Ufficio. In particolare, né l'art. 19 bis del d. P. R. n. 636 del 1972, né l'art. 32, n 4, del d. P. R. n. 600 del 1973, richiamerebbero, in senso limitativo, l'art. 52 del d. P. R. n. 633 del 1972. Al contrario, l'art. 58 del D. Lgs n. 546 del consentirebbe l'ammissibilità di nuovi documenti1992 anche nel giudizio di appello, senza alcuna limitazione;
né tale facoltà potrebbe subire limitazioni, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in quanto non si verserebbe in tema di ius novorum, essendo stata la materia già interamente trattata in primo grado di giudizio.
3. Il ricorso, articolato sui predetti motivi, inammissibile. Esso infatti, contiene, a mo' di narrativa in fatto, l'esposizione delle vicende processuali relative alla rettifica operata nei confronti della società de partecipata e, solo di riflesso, quelle relative alla posizione dei soci contribuenti, anche a titolo di medesimo, tuttavia, partecipazione nella prima. omette di riportare la specifica motivazione contenuta nella sentenza impugnata, richiamando, invece, quella contenuta nella sentenza riguardante 1'impugnazione della rettifica del reddito societario, а fini applicativi dell'ILOR. Insomma, nella narrativa del fatto, è stata omessa proprio la parte relativa allo 5 specifico contenuto della decisione della Commissione Tributaria Regionale, impugnata in questa sede. Ne deriva la necessità di far riferimento ad altri atti processuali per bene intendere la esatta cognizione di la vicenda processuale. Il che, secondo tutta 1'insegnamento di questa Corte, rende già inammissibile il ricorso, per violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., atteso che come si è già affermato l'esposizione sommaria dei fatti di causa, pur non dovendo necessariamente costituire una premessa autonoma ed a sé stante, esige almeno che il ricorso, nella parte destinata ai motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, senza necessità di attingere ad altre fonti (Cass. n. 14728 del 2001). Orbene, nella specie, neppure la parte motiva del ricorso consente di capire il contenuto della decisione della Commissione Tributaria Regionale. E' principio già affermato da questa Corte (si veda la sent. n. 4937 del 2000) che, ai dellafini requisito dell'esposizione sommaria sussistenza del dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 cod. proc. civ. è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli il giudice dielementi indispensabili perché legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre 6 fonti atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In ogni caso, nella specie, l'inammissibilità dell'impugnazione deriva anche da un'altra ragione (sia pure derivante dalla prima, anzidetta): i motivi dell'impugnazione si dirigono, nella sostanza, non già contro la sentenza oggetto di ricorso ma contro quella che da questa viene presa a presupposto (quella riguardante l'accertamento del reddito societario, a fini applicativi dell'ILOR). In tal modo, infatti, essa manca] di attaccare sia la parte della sentenza impugnata, che motiva in ordine alla utilizzabilità degli accertamenti contenuti nella decisione logicamente presupposta, sia sulla parte riguardante l'applicazione delle sanzioni, sulle quali la sentenza compie una (relativamente) ampia esposizione. In particolare, è stata omessa ogni considerazione in ordine al nocciolo della decisione impugnata (il collegio ritiene che questa sia legata all'esito dell'appello proposto dalla società>>) riguardante la recuperabilità, ai fini della soluzione delle questioni poste nell'appello dai due contribuenti, proprio della decisione riguardante il reddito societario, e si è, al contrario, entrati direttamente nel merito di tale ultima decisione (che è estranea all'odierno giudizio), come se si trattasse di un unico giudizio e non invece 7 di uno, distinto ed autonomo, dall'altro, sia pure avente con quello connessioni o dipendenze.
2. Non avendo 1'intimata svolto difesa, non vi materia per le spese. POM Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 18 giugno 2002. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE пишан а Il Presidente Dr. Francesco CRISTARELLA DRESTANO 11 FEB. 2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CY Oggi ND NO CANCELLIERE NA SA A ERMITE DA RIISTRAZIONE A DEL D.P.R. 26/4/1985 131 7 3. ALL.
3 - N. 5 TRIBUTARIA 8