Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE0286 2/0 1 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS -· Presidente R.G.N. 11969/98 Consigliere Cron. 5920 Dott. Pietro CUOCO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud. 18/01/01 Rel. Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richlesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diriti FEB. 2001 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA PATERNO' ANTONINA, IL CANCELLIERE VIA M. FANI 34, presso lo studio dell'avvocato MAGRI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAPPALARDO PASQUALE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA 253 FABRIZIO, SARTO RINA, giusta procura speciale atto -1- notar BLASI LINDA di ROMA del 05/08/98, rep. 66945; - resistente con procura la sentenza n. 897/98 del Tribunale di avverso CATANIA, depositata il 13/03/98 R.G.N. 3584/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato PULLI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- i . 11969-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro di Catania, depositato il 17.10.1994, RN NT proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 40/94 emessa nei suoi confronti dall'INPS in data 8.7.1994 per un importo di L.
1.680.000 a titolo di sanzione amministrativa, dovuta per contributi omessi in relazione alla lavoratrice DA LU;
rilevava l'opponente che la predetta DA, sorella del fidanzato della propria figlia, non aveva mai svolto attività lavorativa alle dipendenze di essa opponente, essendosi la stessa qualche volta trovata a fare compagnia alla predetta figlia, che l'aveva aiutata nella conduzione dell'esercizio commerciale a seguito della morte del proprio marito. Aggiungeva che in una di dette occasioni un ispettore del lavoro aveva ritenuto di potere accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, redigendo il relativo verbale, sebbene nella realtà mai alcun rapporto di subordinazione era intercorso con la DA la quale, in sede di accertamento, aveva escluso tale circostanza essendosi limitata a dichiarare che talora aveva ricevuto qualche regalo, non in danaro ma in vestiti. Chiedeva pertanto che il giudice adito volesse revocare l'ordinanza ingiunzione opposta. Instauratosi il contraddittorio l'INPS contestava quanto dedotto dalla opponente, evidenziando che il rapporto di lavoro in questione era stato accertato dall'ispettore del lavoro in sede di accesso sui luoghi. Chiedeva pertanto il rigetto della proposta opposizione. Con sentenza in data 7.12.1995 il Pretore di Catania annullava l'ordinanza ingiunzione opposta compensando tra le parti le spese del giudizio. 3 Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto della opposizione proposta dalla RN. Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 13.3.98, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, sostanzialmente rilevando come dagli accertamenti ispettivi emergessero chiaramente gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e condannava l'appellata al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio. Avverso detta sentenza RN NT propone ricorso per Cassazione fondato su unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 2094 c.c. e 23, 12° comma L. N. 689/1981 e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio, nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto di trarre dalle dichiarazione ricevute e raccolte nel verbale dell'ispettore la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato. In particolare la censura si appunta sul fatto che il collegio di merito avrebbe erroneamente qualificato in termini di retribuzione delle regalie consistenti in generi di vestiario. Il ricorso è infondato. Il Tribunale, con valutazione coerentemente motivata, ha correttamente individuato nelle risultanze del verbale redatto dall'Ispettore del lavoro, gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, in particolare ه ما evidenziando come dal suddetto accertamento fossero emersi: la circostanza che la DA prestava la propria opera da oltre due anni, la qualifica della lavoratrice con riferimento alle mansioni svolte dalla stessa, l'osservanza di un orario di lavoro giornaliero e settimanale, la fruizione dei riposi ed infine la periodicità mensile delle regalie di generi di vestiario (quantificabili in lire 300.000 mensili). Va premesso che il collegio di merito ha tratto il proprio convincimento da quanto direttamente risultante dal verbale ispettivo, che, nel riportare le dichiarazioni della lavoratrice, è assistito dalla fede privilegiata che tale atto possiede in relazione a quanto il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuto in sua presenza (Cass. nn.9827 e 2275/2000). A riguardo è appena il caso di ricordare che sono devoluti al giudice del merito la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, nonchè la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (Cass.n.9384/1995); e nella specie è stato dato il giusto rilievo sintomatico ad elementi quali la continuita' della prestazione, il coordinamento dell'attivita' lavorativa da parte del datore di lavoro, il versamento a cadenze periodiche fisse del relativo compenso. Quanto a quest'ultimo aspetto, esattamente il Tribunale ha osservato come il concetto di retribuzione debba essere inteso in senso lato, comprendendovi tutto ciò che il lavoratore riceve in conseguenza della sua prestazione: ed in tale ottica è stato sempre valutato l'obbligo datoriale di fornitura di generi di vestiario (ricondotta nell'ambito della retribuzione imponibile, cfr. Cass. n. 9932/1994), mentre non pertinente alla fattispecie è il riferimento alla 5 sentenza di questa Corte n. 5128/1986, richiamata dalla ricorrente, ma concernente la presunzione di gratuità che assiste la prestazioni rese nell'ambito familiare. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, con la conseguente condanna della RN al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 20000 processuali, liquidate in £.. oltre a £ 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Il Relatore Il Presidente Reparis bee u uris fanfranco Secullay - IL COLLABORATORE DI CANCELLIER Depositata in Cancelieria oggi, 27 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D , A O S L S 0 L 1 A O T 3 . B , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S N T L I S E 3 N D O -7 G P I S O -8 IM N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G T T E E IS IT ES L G IR E A R D L L O E D 6