TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
IN LL Presidente
AR De Munari UD
RI Di PA UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 7440/2025 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 17.7.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Sardena Silvia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Rosina Andrea Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“A) Omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi i quali hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in data 28.07.2018 in località Monselice (PD)in località Montegrotto
Terme (PD) giusta annotazione nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, al numero 41, parte 2, serie C, dell'anno 2018, come da estratto autentico per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
B) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
C) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti percependo ognuno un reddito dalla propria attività lavorativa e dichiarano di non pretendere nulla
pagina 1 di 3 l'uno dall'altra a titolo di contributo per il rispettivo mantenimento.
D) I coniugi richiedono la trasmissione degli atti all'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo
69, d.P.R. 369/2000, del Comune di Monselice (PD), atto di matrimonio numero 41, parte 2, serie C, dell'anno 2018”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 17.7.2025, Pt_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] Controparte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio civile il 28.7.2018 in Monselice (PD) e trascritto nel relativo registro parte II n.41, serie C, anno 2018;
- che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che la coppia adibiva a casa coniugale l'immobile sito in Vigodarzere (PD), Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 23, di proprietà esclusiva di;
Parte_1
- che i coniugi sono indipendenti economicamente in quanto la moglie, di professione fisioterapista, è titolare della ditta individuale e ha un reddito imponibile annuo pari ad € 29.340,00, CP_2
mentre il marito svolge l'attività di impiegato nel settore delle vendite presso la società Herabit S.p.A. e percepisce uno stipendio medio di circa € 2.800,00 per 13 mensilità, con un reddito da imponibile annuo pari ad € 40.081,00;
- che entrambi i coniugi sono titolari di conti correnti bancari e di immobili;
- che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da diversi mesi.
La parti, con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 2 di 3 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il UD relatore
RI Di PA
Il Presidente
IN LL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
IN LL Presidente
AR De Munari UD
RI Di PA UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 7440/2025 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 17.7.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Sardena Silvia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Rosina Andrea Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“A) Omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi i quali hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in data 28.07.2018 in località Monselice (PD)in località Montegrotto
Terme (PD) giusta annotazione nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, al numero 41, parte 2, serie C, dell'anno 2018, come da estratto autentico per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
B) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
C) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti percependo ognuno un reddito dalla propria attività lavorativa e dichiarano di non pretendere nulla
pagina 1 di 3 l'uno dall'altra a titolo di contributo per il rispettivo mantenimento.
D) I coniugi richiedono la trasmissione degli atti all'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo
69, d.P.R. 369/2000, del Comune di Monselice (PD), atto di matrimonio numero 41, parte 2, serie C, dell'anno 2018”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 17.7.2025, Pt_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] Controparte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio civile il 28.7.2018 in Monselice (PD) e trascritto nel relativo registro parte II n.41, serie C, anno 2018;
- che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che la coppia adibiva a casa coniugale l'immobile sito in Vigodarzere (PD), Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 23, di proprietà esclusiva di;
Parte_1
- che i coniugi sono indipendenti economicamente in quanto la moglie, di professione fisioterapista, è titolare della ditta individuale e ha un reddito imponibile annuo pari ad € 29.340,00, CP_2
mentre il marito svolge l'attività di impiegato nel settore delle vendite presso la società Herabit S.p.A. e percepisce uno stipendio medio di circa € 2.800,00 per 13 mensilità, con un reddito da imponibile annuo pari ad € 40.081,00;
- che entrambi i coniugi sono titolari di conti correnti bancari e di immobili;
- che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da diversi mesi.
La parti, con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 2 di 3 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il UD relatore
RI Di PA
Il Presidente
IN LL
pagina 3 di 3