Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 7784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7784 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07784/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2781 del 2025, proposto da
BI BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Riccio, Teresa Gambuti, con domicilio eletto presso lo studio Eduardo Riccio in Napoli, via Guglielmo Melisurgo n. 4;
contro
Accademia di Belle Arti di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio inadempimento, formatosi sulla istanza inoltrata, a mezzo p.e.c. in data 09.04.2025, dal prof. BA all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, avene ad oggetto: “Rilascio Certificazione inerente espletamento dell'incarico”.
nonché
- per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere sulla istanza inoltrata, in data 09.04.2025, dal prof. BA BI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Accademia di Belle Arti di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. EL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Il ricorrente, dipendente dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, in qualità di professore di prima fascia con titolarità per la disciplina di Anatomia Artistica, ha agito innanzi a questo T.A.R. per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata in data 9 aprile 2025, con la quale ha chiesto all’Accademia il rilascio di un certificato attestante lo svolgimento, da parte sua, dell’incarico di collaborazione per assistenza e consulenza grafico/informatica nell’ambito del progetto “ Il patrimonio antico, raro e prezioso della Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Napoli da locale a globale ” (Fondo cultura del 20 maggio 2021), di cui alla procedura interna indetta con nota del 27 giugno 2022.
A seguito dell’espletamento dell’attività, senza alcuna ragione, deduce il ricorrente, l’Amministrazione non gli avrebbe corrisposto l’importo dovuto di euro 1.500,00 (30 euro l’ora per 50 ore), costringendolo a proporre ricorso per decreto ingiuntivo innanzi a al competente Tribunale di Napoli – Sez. lavoro, che lo rigettava, tuttavia, ritenendo “ che, ai fini della prova del conferimento dell’incarico, non sia idonea, in assenza del contraddittorio con la controparte, l’attestazione dell’attività svolta, in quanto proveniente dalla stessa parte gravata dell’onere della prova ”.
Di qui, afferma parte ricorrente, la formulazione della menzionata istanza all’Accademia del 9 aprile 2025, rimasta tuttavia priva di alcun seguito.
2. – L’Accademia delle Belle Arti di Napoli, costituitasi in giudizio, ha controdedotto ai rilievi di parte ricorrente nel rapporto informativo depositato in giudizio in data 24 luglio 2025, nel quale ha dato conto di ritenere il ricorso inammissibile siccome diretto “ alla costituzione di un documento necessario a parte ricorrente per la tutela di un suo diritto di credito ”, con conseguente difetto di giurisdizione del G.A.
3. – Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata introitata in decisione.
4. – È necessario esaminare in primis l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli per la ritenuta inesistenza dei presupposti per l’attivazione del rito contra silentium ex artt. 31 e 117 c.p.a.
5. – L’eccezione è fondata e va accolta sulla scorta della consolidata e condivisa elaborazione, sul punto, della giurisprudenza amministrativa (si v., di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2025, n. 2529; T.A.R. Napoli, sez. III, 15 settembre 2025, n. 6173).
6. – Secondo la giurisprudenza i presupposti per l'esercizio dell'azione avverso il silenzio inadempimento consistono nella sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nella ricorrenza di un obbligo di provvedere e nel decorso il termine procedimentale.
6.1. – La prima condizione presuppone che vi sia una inerzia relativa all'esercizio di poteri pubblici, con violazione di posizioni giuridiche di interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche di diritti soggettivi; la seconda condizione è costituita dall'accertamento di un obbligo di provvedere, ritenuto configurabile, in ossequio al principio di legalità, in presenza di specifiche norme di legge attributive di poteri per l'adozione di atti e provvedimenti, cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata, anche in relazione agli atti generali e, segnatamente, a quelli di pianificazione e di programmazione (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2024, n. 4321).
6.2. – È dunque essenziale, per l'esperibilità del rimedio, la sussistenza della giurisdizione del G.A. in quanto l'art. 117 c.p.a. è norma sul rito, che regola ma non fonda la giurisdizione, che resta ancorata agli ordinari criteri di riparto; ne deriva che l’ actio contra silentium ex artt. 31 e 117 c.p.a. non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non risulta esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell'amministrazione, ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321).
6.3. – Ed invero, “ il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del c.p.a. rappresenta lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990 ” (T.A.R. Napoli, sez. III, 13 dicembre 2022, n. 7772; Id.,16 maggio 2022, n. 3283) e il relativo ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (T.A.R. Campobasso, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 372).
7. – Analizzando la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, l’eccezione di inammissibilità è fondata in quanto, come condivisibilmente sostenuto, la diffida prodotta non è volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, venendo in evidenza, in capo al ricorrente, una pretesa di carattere privatistico, in quanto tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
7.1. – Il ricorrente non ha agito attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato rientrante nella sfera autoritativa del diritto pubblico devoluto alla competenza della suddetta amministrazione resistente; quindi non ha agito affinché la medesima amministrazione adottasse uno specifico e tipizzato provvedimento amministrativo esplicito di sua competenza, da adottare entro i termini stabiliti dalla legge, in riferimento alla medesima diffida.
7.2. – Diversamente, è evidente che egli ha richiesto alla P.A. la formazione di un atto amministrativo ad hoc in funzione della salvaguardia di un preteso diritto di credito, che assume leso a fronte dell’inadempimento contrattuale dell’Accademia; la posizione giuridica soggettiva che assume rilievo nella circostanza è, all’evidenza, un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale discendente da un rapporto contrattuale instaurato tra il ricorrente e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, nel quadro di una vicenda dal carattere eminentemente privatistico e, come tale, riservata alla cognizione del giudice ordinario, emergendo nella fattispecie solo diritti soggettivi.
7.3. – Il deficit di autoritatività dell’atto al cui rilascio mira il ricorrente è fuori di dubbio, siccome avente natura lato sensu negoziale ed essendo stato richiesto allo scopo di comprovare il dedotto inadempimento contrattuale della P.A., con la conseguenza che si è al di fuori della giurisdizione del G.A. (si v. Cons. Stato, Sez. IV, 07/06/2018, n. 3429, a proposito della non esperibilità dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. nel caso di obblighi contrattuali assunti dalla P.A. con un negozio di transazione), venendo in evidenza la tutela di diritti di credito.
8. – Fa difetto, in conclusione, nella vicenda contenziosa all’esame, tanto la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto (che è una mera “ attestazione ”), sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo del ricorrente, viceversa da qualificarsi in termini di diritto soggettivo, con conseguente inconfigurabilità, a monte, di un silenzio inadempimento della P.A.
9. – Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
10. – Le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ON, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
EL TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TI | EN ON |
IL SEGRETARIO